TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/10/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 792/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice est.
Dott.ssa Michela Grillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 792 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in ARCE (FR), Via Stazione n. 32, presso lo studio delle Avv.te POLSELLI MARTA e
EMANUELA MARCIANO che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
CASSINO (FR) Corso Della Repubblica, n.128 presso lo studio dell'Avv. SALERA SANDRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza dell'1.10.2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.04.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 6.09.2014 in Cassino (FR) e di aver avuto durante la convivenza il figlio
(nato a [...] il [...]) hanno chiesto che il Collegio dichiari la Persona_1 separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole.. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 792 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
23.09.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Cassino (FR) il 06/09/2014, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cassino (FR) dell'anno 2014, al n. 37, parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 1/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice est.
Dott.ssa Michela Grillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 792 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in ARCE (FR), Via Stazione n. 32, presso lo studio delle Avv.te POLSELLI MARTA e
EMANUELA MARCIANO che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
CASSINO (FR) Corso Della Repubblica, n.128 presso lo studio dell'Avv. SALERA SANDRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza dell'1.10.2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.04.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 6.09.2014 in Cassino (FR) e di aver avuto durante la convivenza il figlio
(nato a [...] il [...]) hanno chiesto che il Collegio dichiari la Persona_1 separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole.. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 792 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
23.09.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Cassino (FR) il 06/09/2014, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cassino (FR) dell'anno 2014, al n. 37, parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 1/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi