Articolo 12 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 dicembre 1995
Art. 12. 1. Il collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, uno dal Ministero degli affari esteri ed il terzo eletto dall'assemblea dei soci scelto tra iscritti all'albo dei revisori dei conti.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995