Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2012, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Marrozzini, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Fernando Piazzolla in Ancona, corso Garibaldi, 124 e domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- della determina della Direzione generale per il Personale militare – Ministero della Difesa, del -OMISSIS- di rigetto della richiesta di rimborso delle spese legali ex art.18 d.l. 67/1997;
- atti presupposti, in particolare i pareri dell’Avvocatura dello Stato del -OMISSIS-;
quindi, per l’accertamento del diritto del ricorrente e della conseguente condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese legali pari a euro -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare appartenente all’Arma dei Carabinieri al momento della proposizione del ricorso, è stato sottoposto a procedimento penale presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, come imputato del reato previsto dall'articolo 314 del codice penale, perché in qualità di -OMISSIS- della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, Nucleo operativo e radiomobile, quindi di pubblico ufficiale, mentre aveva la disponibilità dei locali adibiti a cassa della -OMISSIS-, unitamente a quanto ivi contenuto in ragione del sopralluogo di polizia giudiziaria che stava effettuando a seguito di una rapina, dopo che di fatto aveva delimitato l'area impedendone l'accesso ad estranei, si sarebbe appropriato -OMISSIS-. Fatto che sarebbe successo il -OMISSIS-. All'esito del giudizio di primo grado, effettuato nelle forme del rito abbreviato davanti al Gup del Tribunale di -OMISSIS-, il ricorrente veniva assolto “ per non aver commesso il fatto ”, con sentenza n.-OMISSIS-, definitiva. Poiché l'accusa concerneva fatti verificatisi durante l'espletamento delle mansioni lavorative di carabiniere e poiché era stata giudizialmente accertata la piena legittimità della condotta posta in essere, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legge n. 67/1997, il ricorrente, il-OMISSIS-, produceva istanza di rimborso delle spese legali sostenute. Seguiva, tuttavia, il parere contrario dell'Avvocatura dello Stato del -OMISSIS- che non riteneva configurabile, nella specie, la connessione dei fatti con l'espletamento del servizio. Con ricorso amministrativo del -OMISSIS-, il ricorrente impugnava detto parere dell'Avvocatura, ribadendo il proprio diritto fondato sulla causa di servizio. Tuttavia, il Ministero rigettava anche questa seconda istanza mediante la determina direttoriale qui impugnata, con il seguente unico motivo di diritto.
Violazione dell'articolo 18 del decreto legge 67/1997. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.
Si sottolinea che l’articolo 18 del decreto legge 67/97 dispone testualmente che “ le spese legali relative ai giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità” .
In base a questa disposizione, secondo il ricorrente, affinché possa riconoscersi come fondata la pretesa al rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente in un procedimento penale devono concorrere due presupposti: che il giudizio di responsabilità penale sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e che esso si sia concluso con sentenza od altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell'imputato. Nella fattispecie in questione, il secondo dei suddetti presupposti non è contestato in relazione alla piena assoluzione del ricorrente dal reato ascrittogli con sentenza passata in giudicato. Difetterebbe però, ad avviso dell'Amministrazione, l'altro presupposto, e cioè nella specie, una connessione tra i fatti che hanno dato origine al procedimento penale ed espletamento dei compiti di servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato rinviato a giudizio come imputato del delitto di cui all'articolo 314 del codice penale. L'imputazione, ad avviso di parte ricorrente, è stata originata proprio da un'attività svolta in diretta connessione con i compiti di istituto, ovvero nell'ambito di un rapporto di servizio tale da consentire un’immediata diretta riferibilità della condotta all'Amministrazione di appartenenza. Dovrebbe, dunque, ritenersi illegittima la decisione finale di negare il rimborso per le spese legali sostenute, in quanto il ricorrente è stato accusato di peculato in quanto pubblico ufficiale, che si è impossessato di cosa mobile altrui per ragione del suo ufficio o servizio ed è in forza della qualità di pubblico ufficiale che si trovava nel luogo del commesso reato.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa, chiedendo motivatamente il rigetto del ricorso e sottolineando, comunque, l’eccessivo ammontare della parcella prodotta.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va respinto in quanto infondato, alla luce della costante giurisprudenza inerente l’applicazione dell’art. 18 D.L. 67/1997, secondo cui oltre all’accertamento dell’assenza di responsabilità in capo al dipendente pubblico, occorre l'assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza, pertanto, la connessione con il servizio reso, deve essere diretta e dimostrare che il dipendente ha agito in nome e per conto dell'Amministrazione, non essendo sufficiente un mero nesso di occasionalità tra il fatto oggetto di imputazione e il servizio (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, Sentenza, 16 gennaio 2025, n. 51). Solo in tal caso, infatti, è possibile ravvisare il nesso di immedesimazione organica in ordine ai fatti o agli atti oggetto del giudizio (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2020, n. 280). Cosicché, il meccanismo di rimborso previsto dall’art. 18 D.L. 67/1997, è diretto ad imputare al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi abbia agito per suo conto, per cui tale criterio di imputazione può operare solo in quanto sia ravvisabile quel rapporto di stretta dipendenza, nonché quel nesso di strumentalità tra l'adempimento dei doveri istituzionali e il compimento dell'atto, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta che ha dato origine al procedimento a suo carico (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, 3 luglio 2023, n. 11110; Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6928; T.A.R. Marche, 22 dicembre 2016, n. 742).
In altri termini, la connessione citata dall’art. 18 ridetto, “deve essere intesa in senso stretto cioè nel senso che il dipendente - nel tenere la condotta penalmente rilevante (per la quale è poi stato assolto) - deve aver agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, il che si verifica quando, in relazione alla condotta oggetto del giudizio penale, sia individuabile il c.d. nesso di immedesimazione organica ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
Nel caso di specie, le funzioni svolte dal ricorrente (i.e., il sopralluogo d’indagine e la delimitazione degli spazi interni alla banca oggetto di rapina) avevano costituito l'occasione del comportamento imputatogli (cioè, l’appropriazione di una banconota), ma non potevano considerarsi come la causa dello stesso comportamento scaturigine del procedimento penale.
Nel caso che ci occupa l’accusa (poi rivelatasi infondata) di peculato, non riguarda un fatto che può ritenersi direttamente imputabile all’Amministrazione di appartenenza, né può ritenersi inerente le funzioni svolte dal ricorrente quale appartenente all’Arma dei Carabinieri.
La mera connessione occasionale delle condotte con la qualifica di pubblico ufficiale non è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del rimborso delle spese legali, altrimenti dovrebbero farsi rientrare nel campo applicativo della norma tutte le imputazioni relative ai reati propri inerenti a condotte che trovino nel servizio la mera occasione di realizzazione (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 26 febbraio 2013, n.1190; in senso conforme Cons. Stato, Sez. III, 1° marzo 2010, n. 275; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 13 giugno 2011, n. 1485; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 23 agosto 2011, n. 1539; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 4 luglio 2011, n. 5836).
Di contro, come affermato dallo stesso ricorrente (cfr. ricorso amministrativo, pag. 8 deposito dell’11 aprile 2012), i fatti oggetto di imputazione sono sì accaduti “ durante e in occasione del servizio ”, tuttavia, come visto, non è sufficiente l’occasionalità dell’accadimento, bensì è richiesto un rapporto di stretta dipendenza causale, tra funzione di istituto e incolpazione (poi rivelatasi inconsistente).
In definitiva, il ricorso va rigettato, non potendosi condividere le doglianze con lo stesso espresse.
Sono ravvisabili ragioni sufficienti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.