Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, CH RR, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Giannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentente pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
- della votazione relativa all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione della scuola secondaria di primo grado, anno scolastico 2021/2022, attribuita all'alunno R.C. dalla commissione d'esame della classe III A dell '“-OMISSIS-, resa nota il 29.6.2022, limitatamente alla parte in cui non gli è stata assegnata la lode;
- dei verbali del -OMISSIS-, rispettivamente della sottocommissione e della commissione plenaria dell'esame di Stato e di ogni altro atto precedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi tutti gli atti mai conosciuti o comunicati al ricorrente, limitatamente alla parte in cui non è stata attribuita la lode e a eventuali criteri non conosciuti e non comunicati, nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, precedenti e successivi agli stessi strettamente collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 aprile 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. CA Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Parte ricorrente contesta la legittimità dell’esito dell’esame di Stato del primo ciclo di istruzione della scuola secondaria di primo grado, anno scolastico 2021/2022, dell’alunno indicato in atti, nella parte in cui non è stata assegnata la lode, avendo conseguito il diploma in data 25.6.2022 con la votazione di 10 decimi.
Svolge le seguenti premesse:
- in relazione al ciclo triennale di studi l’alunno terminava il primo anno scolastico con voto 10 nella materia di musica e con voto 9 nelle restanti materie;
- il secondo anno si concludeva con l’attribuzione del voto 9 nelle materie di italiano, francese, scienze, tecnologia, arte immagine, educazione fisica, educazione civica e 10 nelle materie inglese, storia, geografia, matematica, musica;
- il minore portava a termine il terzo anno conseguendo il voto 10 nelle materie italiano, inglese, francese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia, musica, arte e immagine, educazione fisica e con voto 9 in educazione civica;
- nelle prove nazionali Invalsi, sostenute nel mese di aprile 2022, l’alunno conseguiva il risultato massimo in tutte le materie;
- a conclusione dell’esame di fine ciclo, a differenza di altri alunni che, al pari del ricorrente conseguivano la votazione di 10, al medesimo non veniva attribuita la lode;
- all’esito di accesso, si prendeva visione della scheda di valutazione personale del candidato del 25.6.2022, nel quale era riportato il seguente giudizio di ammissione: “nel corso dell’anno scolastico, l’alunno ha mostrato un’ottima disponibilità a relazionarsi con gli altri; ha raggiunto un grado di autonomia elevato e ha evidenziato una partecipazione e un impegno proficui. Ha maturato capacità comunicative, espressive e logiche eccellenti, dimostrando un livello di apprendimento eccellente nella maggior parte delle discipline”;
- si apprendeva, inoltre, che nelle prove di esame l’alunno aveva conseguito il voto 10 nella prova scritta di italiano, voto 10 nella prova scritta di matematica, voto 10 nel colloquio pluridisciplinare;
- nel verbale delle sottocommissioni era riportato quanto segue: “Tutti i colloqui si sono svolti regolarmente. In riferimento alla proposta di lode da attribuire al candidato C.R. la sottocommissione torna a confrontarsi sul voto già attribuito al colloquio: a fronte di un’esposizione orale non particolarmente brillante è stato comunque valutato con voto dieci (10). In riferimento, poi, al corso scolastico triennale i docenti …. evidenziano che il comportamento assunto in svariate occasioni dallo studente non è stato cosi irreprensibile da giustificare l’attribuzione di una eventuale lode finale…”;
- nel verbale conclusivo del 25.6.2022 la commissione annotava quanto segue: “La Commissione plenaria, su proposta della Sottocommissione, assegna la lode, con decisione assunta all’unanimità, ai candidati che hanno conseguito il punteggio di dieci decimi proposti dalle Sottocommissioni n. 1, 2, 3, 5 ed elencati nei Verbali 7, 8, 10, 11 del presente registro. In riferimento all’attribuzione della lode al candidato C.R. della classe 3 A il Presidente, ascoltate le motivazioni dei commissari …, chiede alla Commissione di procedere con la ratifica. Con tre voti contrari non viene attribuita la lode al candidato …”.
Tanto premesso la parte ricorrente affida il gravame ai seguenti motivi di diritto: eccesso di potere, violazione di legge, contraddittorietà tra provvedimenti, motivazione insufficiente, disparità di trattamento.
In sintesi, si duole che la commissione si sia immotivatamente discostata dai criteri per la determinazione del voto che, ricalcando quanto previsto dall’art. 13 del D.M. n. 741 del 2017, richiedevano una deliberazione unanime e di tenere conto sia delle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio, sia degli esiti delle prove d’esame, prevedendo specifici requisiti quali la media dell’8 senza arrotondamento nel percorso triennale, voto di ammissione pari o superiore a 9, esiti delle prove d’esame pari a 10. Il seggio avrebbe dovuto valutare unicamente il curriculum scolastico, prescindendo dal giudizio sul comportamento non irreprensibile espresso dalla sottocommissione che, quanto al terzo anno, è consistito nella seguente valutazione “L'alunno ha condiviso ma non sempre applicato le regole convenute; ha collaborato e offerto il suo apporto alle attività, è intervenuto con pertinenza e ha eseguito i compiti in modo accurato e puntuale”.
Evidenzia inoltre i profili di eccellenza dell’alunno emersi in ambito scolastico che avrebbero meritato l’attribuzione della lode e, infine, lamenta la disparità di trattamento rispetto ad altri alunni che, a differenza del ricorrente, hanno ottenuto la lode senza riportare il massimo dei voti in tutte le prove d’esame e, ancora, il difetto di motivazione in quanto non sarebbe stato illustrato il motivo a sostegno della decisione di non riconoscere adeguata valorizzazione al curriculum e all’esame del ricorrente.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato, nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio, cioè nella parte in cui non è stata attribuita la lode.
Si è costituita l’amministrazione per resistere al gravame proposto ex adverso.
All’udienza di smaltimento del 17.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, l’attribuzione della lode in sede di esame di Stato costituisce massima espressione di discrezionalità tecnica.
Pertanto, non sono sindacabili nel merito le valutazioni riguardanti l'eccellenza del percorso scolastico e la particolare maturità dimostrata dallo studente, le quali sono affidate in via esclusiva alla commissione d’esame. Tale apprezzamento, fondato su competenze pedagogico-didattiche e su un giudizio di valore che caratterizza l’attività di valutazione finale, sfugge al vaglio del giudice amministrativo, se non nei limiti della conformità del giudizio rispetto ai canoni di logicità e coerenza, nonché ai parametri normativi o ai criteri deliberati preventivamente dal collegio dei docenti e dalla commissione stessa (Cons. Stato, sez. VI, n. 5785 del 2014).
Il giudice, pertanto, può annullare il relativo provvedimento solo in presenza di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti.
Va poi evidenziato che la lode non discende automaticamente dal raggiungimento del punteggio massimo (10/10), ma richiede un quid pluris — spesso individuato nella particolare distinzione del candidato o nella costanza di un rendimento eccezionale — la cui sussistenza rientra parimenti nella sfera di valutazione discrezionale dell'organo tecnico.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che le valutazioni della commissione siano immuni dai lamentati profili di manifesta irragionevolezza.
Dall’esame della documentazione prodotta, non emerge alcuna contraddizione tra i criteri deliberati e il giudizio finale. La scelta di non attribuire il massimo riconoscimento della lode appare coerente con l’ampio margine di apprezzamento riservato ai docenti, i quali hanno ritenuto — con motivazione sintetica ma esaustiva e logica — che il profilo dello studente, pur di ottimo livello, non presentasse quei caratteri di eccezionalità necessari per l’attribuzione della lode.
Non colgono nel segno, in particolare, le doglianze con cui parte ricorrente si duole del difetto di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato. Nel caso di specie, le votazioni espresse in forma numerica e i giudizi valutativi correlati rendono il provvedimento sufficientemente motivato, sotto distinto punto di vista i criteri di valutazione degli studenti, previamente determinati, risultano correttamente applicati dall’amministrazione scolastica.
Al riguardo, va evidenziato che, sotto il profilo procedurale, in base ai criteri valutativi predeterminati, l'assegnazione della lode richiedeva l'unanimità della commissione che, nel caso specifico, non è stata raggiunta.
Sotto il profilo del merito tecnico, la commissione ha dato atto di un’esposizione orale “non particolarmente brillante”, oltre che di un comportamento non irreprensibile tenuto dall'alunno nel corso dell'anno scolastico. Tali elementi, letti congiuntamente, rendono la scelta di non attribuire la lode una conseguenza logica e coerente del percorso documentato, priva di quelle mende di irragionevolezza che sole potrebbero giustificare l'intervento del giudice amministrativo.
Non coglie nel segno la tesi attorea secondo cui la sussistenza dei presupposti di legge obbligherebbe l’amministrazione al conferimento del riconoscimento d’eccellenza. Al contrario, il tenore letterale dell’art. 13 del D.M. n. 741/2017 — laddove prevede che la votazione di dieci decimi «può» essere accompagnata dalla lode, previa deliberazione assunta all'unanimità della commissione — delinea una facoltà ampiamente discrezionale in capo all’organo valutatore. Tale norma orienta l’azione della commissione nell’individuare i casi di eccellenza, ma non la vincola nel senso auspicato dalla ricorrente; la lode non costituisce, dunque, un atto dovuto a fronte del mero raggiungimento del punteggio massimo, bensì l’esito di un apprezzamento ulteriore che la commissione è chiamata a compiere in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, non resta che rigettare il ricorso.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tenuto conto della natura delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
CA Di Vita, Presidente, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA Di Vita |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.