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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.SS Maria Teresa Cusumano, alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G. nr. 1515/2023 promoSS da
• Parte_1
con l'avv. STOPPA AMEDEO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: bonus cultura carta docenti
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
1) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
ovvero INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 anche il personale docente non di ruolo;
di conseguenza,
2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, Tribunale di Treviso
3) CONDANNARE il in persona del Controparte_2
in carica, (C.F. ), corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione CP_3 P.IVA_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di Prof.SS (CF ) per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_1 C.F._1
2022/2023 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro
1.000,00, o, la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ovvero, in subordine, CONDANNARE il in persona del in carica, (C.F. Controparte_2 CP_3
), a corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 1.000,00, o la maggiore o P.IVA_1 minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
4) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione del compenso di Legge del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (ricerca testuale all'interno dell'atto ex Rif. Cartabia) del Decreto ministeriale 10/03/2014, n. 55 da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
PARTE RESISTENTE
In via principale:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito questo Tribunale con ricorso depositato l'11.12.'23, illustrando di essere
“attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Volpago del Montello in provincia di Treviso”, con contratto in scadenza al 31.8.'24, e di aver in precedenza prestato servizio alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato (“supplenze annuali Controparte_4 fino al termine delle attività didattiche o temporanee di almeno 180 giorni”), senza aver potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Ha allegato i contratti a tempo determinato, dai quali emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo secondo la seguente scansione temporale:
- 2 - Tribunale di Treviso
- 3 - Tribunale di Treviso
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 1.000 relativa agli a.s. dal 2021/22 al 2022/2023.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A.
a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- 4 - Tribunale di Treviso
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento Controparte_2 che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Controparte_5
, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in
[...] Controparte_2 quanto datore di lavoro della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di CaSSzione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omeSS presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSS e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per ceSSzione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. Tribunale di Treviso
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e ceSSti dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_2
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività neceSSri allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_2 loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di
questa steSS indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che eSS osta a una normativa nazionale che riserva al solo
personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal Tribunale di Treviso
vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L'erogazione della carta anche ai docenti supplenti presuppone comunque l'espletamento, da parte di questi, di un'attività di insegnamento comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato in un'ottica che valorizza precipuamente la durata annuale della didattica degli uni rispetto agli altri.
Deve perciò escludersi che poSS ritenersi comparabile il servizio svolto dal docente a tempo indeterminato con quello svolto dal docente a tempo determinato mediante supplenze brevi ed aventi una durata inferiore ai 180 giorni. A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che molteplici disposizioni del settore scolastico equiparano esplicitamente ad un insegnamento annuale quello che si è comunque protratto oltre 180 giorni. Rileva in tal senso non solo la disposizione di cui alla legge n. 124/1999 all'art. 11, comma 14, dettata in tema di ricostruzione della carriera, ma soprattutto l'art. 4 della steSS legge n. 124/1999 il quale, stabilendo che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”, in sostanza riconosce come annualità didattica quella che copre quantomeno il lasso temporale compreso tra il 31 dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo e, dunque, un periodo di 181 giorni.
*
Sulla scorta di tali premesse, dunque:
• relativamente all'anno 21/2022, la domanda non appare fondata considerando che la ricorrente ha espletato nello stesso istituto scolastico e per la steSS cattedra una supplenza protrattasi dal 21/12/2021 sino al 14/06/2021 per una durata complessiva
- 7 - Tribunale di Treviso
inferiore a 180 giorni: ciò che non consente di potere ritenere detto servizio comparabile a quello svolto da un lavoratore a tempo indeterminato;
• relativamente all'anno 22/2023, la domanda appare fondata considerando che la ricorrente ha espletato nello stesso istituto scolastico e per la steSS cattedra una supplenza protrattasi per una durata complessiva superiore a 180 giorni.
Le spese di lite sono compensate per un mezzo e vengono, per la residua metà, poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
• accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per l'anno scolastico 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a CP_2 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500 tramite il sistema della
Carta elettronica;
• respinge per il resto il ricorso;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro CP_2
400,00=, oltre accessori di legge.
Treviso, 07/02/2025
Il Giudice
Dott.SS Maria Teresa Cusumano
- 8 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 5 - 2 Causa C-450/21
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.SS Maria Teresa Cusumano, alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G. nr. 1515/2023 promoSS da
• Parte_1
con l'avv. STOPPA AMEDEO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: bonus cultura carta docenti
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
1) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
ovvero INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 anche il personale docente non di ruolo;
di conseguenza,
2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, Tribunale di Treviso
3) CONDANNARE il in persona del Controparte_2
in carica, (C.F. ), corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione CP_3 P.IVA_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di Prof.SS (CF ) per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_1 C.F._1
2022/2023 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro
1.000,00, o, la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ovvero, in subordine, CONDANNARE il in persona del in carica, (C.F. Controparte_2 CP_3
), a corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 1.000,00, o la maggiore o P.IVA_1 minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
4) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione del compenso di Legge del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (ricerca testuale all'interno dell'atto ex Rif. Cartabia) del Decreto ministeriale 10/03/2014, n. 55 da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
PARTE RESISTENTE
In via principale:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito questo Tribunale con ricorso depositato l'11.12.'23, illustrando di essere
“attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Volpago del Montello in provincia di Treviso”, con contratto in scadenza al 31.8.'24, e di aver in precedenza prestato servizio alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato (“supplenze annuali Controparte_4 fino al termine delle attività didattiche o temporanee di almeno 180 giorni”), senza aver potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Ha allegato i contratti a tempo determinato, dai quali emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo secondo la seguente scansione temporale:
- 2 - Tribunale di Treviso
- 3 - Tribunale di Treviso
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 1.000 relativa agli a.s. dal 2021/22 al 2022/2023.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A.
a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- 4 - Tribunale di Treviso
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento Controparte_2 che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Controparte_5
, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in
[...] Controparte_2 quanto datore di lavoro della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di CaSSzione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omeSS presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSS e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per ceSSzione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. Tribunale di Treviso
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e ceSSti dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_2
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività neceSSri allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_2 loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di
questa steSS indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che eSS osta a una normativa nazionale che riserva al solo
personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal Tribunale di Treviso
vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L'erogazione della carta anche ai docenti supplenti presuppone comunque l'espletamento, da parte di questi, di un'attività di insegnamento comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato in un'ottica che valorizza precipuamente la durata annuale della didattica degli uni rispetto agli altri.
Deve perciò escludersi che poSS ritenersi comparabile il servizio svolto dal docente a tempo indeterminato con quello svolto dal docente a tempo determinato mediante supplenze brevi ed aventi una durata inferiore ai 180 giorni. A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che molteplici disposizioni del settore scolastico equiparano esplicitamente ad un insegnamento annuale quello che si è comunque protratto oltre 180 giorni. Rileva in tal senso non solo la disposizione di cui alla legge n. 124/1999 all'art. 11, comma 14, dettata in tema di ricostruzione della carriera, ma soprattutto l'art. 4 della steSS legge n. 124/1999 il quale, stabilendo che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”, in sostanza riconosce come annualità didattica quella che copre quantomeno il lasso temporale compreso tra il 31 dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo e, dunque, un periodo di 181 giorni.
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Sulla scorta di tali premesse, dunque:
• relativamente all'anno 21/2022, la domanda non appare fondata considerando che la ricorrente ha espletato nello stesso istituto scolastico e per la steSS cattedra una supplenza protrattasi dal 21/12/2021 sino al 14/06/2021 per una durata complessiva
- 7 - Tribunale di Treviso
inferiore a 180 giorni: ciò che non consente di potere ritenere detto servizio comparabile a quello svolto da un lavoratore a tempo indeterminato;
• relativamente all'anno 22/2023, la domanda appare fondata considerando che la ricorrente ha espletato nello stesso istituto scolastico e per la steSS cattedra una supplenza protrattasi per una durata complessiva superiore a 180 giorni.
Le spese di lite sono compensate per un mezzo e vengono, per la residua metà, poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
• accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per l'anno scolastico 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a CP_2 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500 tramite il sistema della
Carta elettronica;
• respinge per il resto il ricorso;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro CP_2
400,00=, oltre accessori di legge.
Treviso, 07/02/2025
Il Giudice
Dott.SS Maria Teresa Cusumano
- 8 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 5 - 2 Causa C-450/21
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