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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/07/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2448 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
elettivamente domiciliata in VIA PRESTISIMONE N.17 Parte_1
CEFALU' presso lo studio dell'avv. RIGGIO NICOLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. elettivamente domiciliati in VIA CLUVERIO 14
PALERMO, presso lo studio dell'avv. GIACONIA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE RESISTENTE
E in persona del Direttore Generale, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio in Palermo Via Biagio Petrocelli n. 12/18 presso lo studio dell'avv. SERGIO FIORENTINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE RESISTENTE
E NEI CONFRONTI
, E Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CONTUMACI OGGETTO: lesione personale
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15/04/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con sentenza n. 631/2020 questo Tribunale in diversa composizione ha
“sostanzialmente” dichiarato l'inammissibilità l'appello proposto da Parte_1
Pagina 1 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile avverso la sentenza con la quale il gdp aveva accolto -nella misura indicata in dispositivo -il ricorso proposto dalla stessa, per carenza di interesse all'impugnazione.
La S.C., adita dalla appellante, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, ha annullato la sentenza – evidenziando che questione non andasse risolta con una definizione in rito della controversia (inammissibilità per carenza di interesse ad appellare), non essendo state fatte oggetto di appello incidentale le questioni riguardanti il valore della controversia e il calcolo della liquidazione effettuata su quel valore (euro 20.000,00), sicchè coperte da giudicato interno.
In applicazione del principio di diritto appena richiamato – avendo il
Tribunale adito in diversa composizione erroneamente risolto in rito la controversia
– questo Tribunale, chiamato a decidere in sede di rinvio, all'esito dell'istruttoria svolta, deve pronunciarsi sul merito dell'impugnazione.
2.Questioni preliminari.
Va innanzi tutto rigettata la richiesta di rimessione in termini formulata da
. Controparte_5
Invero, all'udienza del 2.10.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2024 in trattazione scritta.
Con decreto di differimento del 09.10.2024, stante la temporanea assenza dal lavoro del magistrato, la causa veniva rinviata per la medesima attività, all'udienza del 14/04/2025 “alle ore 9.40”, dunque in presenza;
con ulteriore provvedimento del 10/02/2025 la causa veniva ulteriormente rinviata per la medesima attività, all'udienza del 15/04/2025 alla “stessa ora” fissata nel precedente decreto, indi alle ore 9.40, in presenza.
Tutti i decreti di differimento risultano ritualmente comunicati dalla cancelleria al procuratore di che comunque Controparte_1 provvedeva a depositare note di trattazione scritta per l'udienza del 15/04/2025, nonostante la disposta trattazione in presenza alle ore 9.40.
Alla predetta udienza, attesi alcuni minuti stante l'assenza del procuratore istante, alle ore 9.56 si procedeva alla relativa trattazione ed, all'esito, alla assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Stante la comunicazione di tutti i decreti di differimento, non può concedersi la chiesta rimessione in termini di cui all'art. 153 cpc, non ravvisandosene i relativi presupposti.
3.Merito della lite.
Va anzitutto chiarito che le statuizioni coperte da giudicato interno, a cui si riferisce la Suprema Corte di Cassazione, attengono alle questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di appello incidentale (e non lo sono state), dunque le
Pagina 2 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile questioni riguardanti il valore attribuito dal Giudice di Pace alla controversia ed il calcolo in percentuale della liquidazione effettuata su quel valore (euro 20.000,00).
Di contro, sugli altri motivi di appello riproposti in questa sede, non affrontati dal Tribunale di seconde cure proprio perché pronunciatosi in rito
(essendo la motivazione resa ad abundantiam, tam quam non esset), questo
Tribunale in diversa composizione è chiamato a pronunciarsi.
Orbene, ritiene (pure) il Tribunale adito in riassunzione che parte appellante, nell'articolazione dei motivi di impugnazione, non abbia mosso specifiche censure avverso la valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, non spiegando le ragioni per le quali lo stesso avrebbe errato nel riconoscere un concorso di colpa della in una misura pari all'80%. Parte_1
Invero, Giudice di prime cure, nella motivazione della decisione impugnata, all'esito di una valutazione delle prove documentali (verbale dei CC, sommarie informazioni rese a questi ultimi), delle prove orali e della ctu espletata, complessivamente considerate -che danno conto dell'intervenuta inversione del senso di marcia da parte dell'appellante e dell'immissione della stessa nella strada provinciale -, ha condivisibilmente argomentato sulla maggiore gravità della condotta tenuta dalla rispetto al superamento del limite di velocità da parte Parte_1 della vettura condotta dal . CP_4
Tale valutazione di maggiore gravità merita condivisione, giacchè come noto sul veicolo che si immette in una strada principale gravano precisi obblighi di dare la precedenza e la manovra di inversione del senso di marcia integra una condotta per sé pericolosa, oltre che vietata in specifiche circostanze elencate dal Codice della Strada.
Mette conto poi evidenziale come la circostanza “del cane che stava attraversando la strada” è rimasta una mera allegazione di parte, priva di alcun supporto probatorio.
Inoltre, la doglianza dell'appellante, secondo cui la liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di Pace non sarebbe conforme alle tabelle in vigore, non coglie nel segno.
Invero, il Giudice di Pace è pervenuto a quantificare le spese di lite nell'importo di euro 500,00, facendo applicazione degli importi massimi tabellari vigenti ratione temporis per tutte le fasi del giudizio e ripartendole in base alla percentuale di responsabilità accertata, liquidando un importo lievemente superiore al 20 %.
La statuizione di prime cure, pertanto, non appare suscettibile di riforma in ragione delle censure mosse nell'atto di gravame.
Pagina 3 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Le considerazioni di merito svolte superano tutti gli altri motivi di censura, di natura meramente formale e comunque non risolutivi.
4.Spese di lite.
Come noto, quanto alle spese di lite “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”.(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 10245/19)
Costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui "il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado" (Cass. 13.6.2018, n. 15506; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5535 del 2014 in motivazione;
Cass. 23-4-2001 n. 5987; Cass. 1-10-
2002 n. 14075; Cass. 18-6-2003 n. 9783).
In base a tali criteri, il Tribunale dovendosi confermare la sentenza del
Giudice di Pace, deve essere condannata alla rifusione, in Parte_1 favore dei convenuti costituiti delle spese di tutte le fasi processuali successive alla prima, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55 e succ.mod., in ragione del valore della controversia e del suo livello di complessità (bassa), escludendo la fase istruttoria nel giudizio di legittimità, sostanzialmente assente, per un totale di € 4.488,00, oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Riguardo alle parti rimaste contumaci, nulla va disposto sulle spese di queste ultime.
PQM
Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione giusta ordinanza della S.C. n.
18494-22:
-CONFERMA la sentenza del Giudice di pace di Termini Imerese ex Misilmeri n.
53/2015 dei 08.04.2015/08.07-2015;
-CONDANNA al pagamento delle spese di lite descritte in Parte_1 motivazione in favore di HDI ASSICURAZIONI S.P.A. nella misura complessiva di
4.488,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge,;
-CONDANNA al pagamento delle spese di lite descritte in motivazione Parte_1 in favore di nella misura complessiva di 4.488,00 Controparte_1 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 26/07/2025
Il Giudice
Pagina 4 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 5 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2448 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
elettivamente domiciliata in VIA PRESTISIMONE N.17 Parte_1
CEFALU' presso lo studio dell'avv. RIGGIO NICOLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. elettivamente domiciliati in VIA CLUVERIO 14
PALERMO, presso lo studio dell'avv. GIACONIA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE RESISTENTE
E in persona del Direttore Generale, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio in Palermo Via Biagio Petrocelli n. 12/18 presso lo studio dell'avv. SERGIO FIORENTINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE RESISTENTE
E NEI CONFRONTI
, E Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CONTUMACI OGGETTO: lesione personale
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15/04/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con sentenza n. 631/2020 questo Tribunale in diversa composizione ha
“sostanzialmente” dichiarato l'inammissibilità l'appello proposto da Parte_1
Pagina 1 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile avverso la sentenza con la quale il gdp aveva accolto -nella misura indicata in dispositivo -il ricorso proposto dalla stessa, per carenza di interesse all'impugnazione.
La S.C., adita dalla appellante, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, ha annullato la sentenza – evidenziando che questione non andasse risolta con una definizione in rito della controversia (inammissibilità per carenza di interesse ad appellare), non essendo state fatte oggetto di appello incidentale le questioni riguardanti il valore della controversia e il calcolo della liquidazione effettuata su quel valore (euro 20.000,00), sicchè coperte da giudicato interno.
In applicazione del principio di diritto appena richiamato – avendo il
Tribunale adito in diversa composizione erroneamente risolto in rito la controversia
– questo Tribunale, chiamato a decidere in sede di rinvio, all'esito dell'istruttoria svolta, deve pronunciarsi sul merito dell'impugnazione.
2.Questioni preliminari.
Va innanzi tutto rigettata la richiesta di rimessione in termini formulata da
. Controparte_5
Invero, all'udienza del 2.10.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2024 in trattazione scritta.
Con decreto di differimento del 09.10.2024, stante la temporanea assenza dal lavoro del magistrato, la causa veniva rinviata per la medesima attività, all'udienza del 14/04/2025 “alle ore 9.40”, dunque in presenza;
con ulteriore provvedimento del 10/02/2025 la causa veniva ulteriormente rinviata per la medesima attività, all'udienza del 15/04/2025 alla “stessa ora” fissata nel precedente decreto, indi alle ore 9.40, in presenza.
Tutti i decreti di differimento risultano ritualmente comunicati dalla cancelleria al procuratore di che comunque Controparte_1 provvedeva a depositare note di trattazione scritta per l'udienza del 15/04/2025, nonostante la disposta trattazione in presenza alle ore 9.40.
Alla predetta udienza, attesi alcuni minuti stante l'assenza del procuratore istante, alle ore 9.56 si procedeva alla relativa trattazione ed, all'esito, alla assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Stante la comunicazione di tutti i decreti di differimento, non può concedersi la chiesta rimessione in termini di cui all'art. 153 cpc, non ravvisandosene i relativi presupposti.
3.Merito della lite.
Va anzitutto chiarito che le statuizioni coperte da giudicato interno, a cui si riferisce la Suprema Corte di Cassazione, attengono alle questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di appello incidentale (e non lo sono state), dunque le
Pagina 2 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile questioni riguardanti il valore attribuito dal Giudice di Pace alla controversia ed il calcolo in percentuale della liquidazione effettuata su quel valore (euro 20.000,00).
Di contro, sugli altri motivi di appello riproposti in questa sede, non affrontati dal Tribunale di seconde cure proprio perché pronunciatosi in rito
(essendo la motivazione resa ad abundantiam, tam quam non esset), questo
Tribunale in diversa composizione è chiamato a pronunciarsi.
Orbene, ritiene (pure) il Tribunale adito in riassunzione che parte appellante, nell'articolazione dei motivi di impugnazione, non abbia mosso specifiche censure avverso la valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, non spiegando le ragioni per le quali lo stesso avrebbe errato nel riconoscere un concorso di colpa della in una misura pari all'80%. Parte_1
Invero, Giudice di prime cure, nella motivazione della decisione impugnata, all'esito di una valutazione delle prove documentali (verbale dei CC, sommarie informazioni rese a questi ultimi), delle prove orali e della ctu espletata, complessivamente considerate -che danno conto dell'intervenuta inversione del senso di marcia da parte dell'appellante e dell'immissione della stessa nella strada provinciale -, ha condivisibilmente argomentato sulla maggiore gravità della condotta tenuta dalla rispetto al superamento del limite di velocità da parte Parte_1 della vettura condotta dal . CP_4
Tale valutazione di maggiore gravità merita condivisione, giacchè come noto sul veicolo che si immette in una strada principale gravano precisi obblighi di dare la precedenza e la manovra di inversione del senso di marcia integra una condotta per sé pericolosa, oltre che vietata in specifiche circostanze elencate dal Codice della Strada.
Mette conto poi evidenziale come la circostanza “del cane che stava attraversando la strada” è rimasta una mera allegazione di parte, priva di alcun supporto probatorio.
Inoltre, la doglianza dell'appellante, secondo cui la liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di Pace non sarebbe conforme alle tabelle in vigore, non coglie nel segno.
Invero, il Giudice di Pace è pervenuto a quantificare le spese di lite nell'importo di euro 500,00, facendo applicazione degli importi massimi tabellari vigenti ratione temporis per tutte le fasi del giudizio e ripartendole in base alla percentuale di responsabilità accertata, liquidando un importo lievemente superiore al 20 %.
La statuizione di prime cure, pertanto, non appare suscettibile di riforma in ragione delle censure mosse nell'atto di gravame.
Pagina 3 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Le considerazioni di merito svolte superano tutti gli altri motivi di censura, di natura meramente formale e comunque non risolutivi.
4.Spese di lite.
Come noto, quanto alle spese di lite “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”.(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 10245/19)
Costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui "il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado" (Cass. 13.6.2018, n. 15506; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5535 del 2014 in motivazione;
Cass. 23-4-2001 n. 5987; Cass. 1-10-
2002 n. 14075; Cass. 18-6-2003 n. 9783).
In base a tali criteri, il Tribunale dovendosi confermare la sentenza del
Giudice di Pace, deve essere condannata alla rifusione, in Parte_1 favore dei convenuti costituiti delle spese di tutte le fasi processuali successive alla prima, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55 e succ.mod., in ragione del valore della controversia e del suo livello di complessità (bassa), escludendo la fase istruttoria nel giudizio di legittimità, sostanzialmente assente, per un totale di € 4.488,00, oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Riguardo alle parti rimaste contumaci, nulla va disposto sulle spese di queste ultime.
PQM
Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione giusta ordinanza della S.C. n.
18494-22:
-CONFERMA la sentenza del Giudice di pace di Termini Imerese ex Misilmeri n.
53/2015 dei 08.04.2015/08.07-2015;
-CONDANNA al pagamento delle spese di lite descritte in Parte_1 motivazione in favore di HDI ASSICURAZIONI S.P.A. nella misura complessiva di
4.488,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge,;
-CONDANNA al pagamento delle spese di lite descritte in motivazione Parte_1 in favore di nella misura complessiva di 4.488,00 Controparte_1 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 26/07/2025
Il Giudice
Pagina 4 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 5 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile