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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 10 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 40963/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Domenico Naso Parte_1
contro
:
in persona del p.t., parte resistente Controparte_1 CP_2
con i funzionari delegati Alessia Cavallo e Alessandra Molfese
OGGETTO: IIS e Dirigente scolastico in servizio estero
FATTO E DIRITTO
Cont Con ricorso depositato il 09.11.2024, conveniva in giudizio il innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di GL, chiedendo: 1) di accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio del ricorrente operata dall'Amministrazione convenuta per un importo corrispondente all'ex voce Indennità Integrativa Speciale;
2) di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente all'ex Indennità Integrativa Speciale per tutto il periodo di servizio svolto, e da svolgere, all'estero Cont dall'anno scolastico 2016/2017 sino al 31.08.2026; 3) per l'effetto di condannare il al ripristino della IIS e alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo durante il servizio all'estero, pari alla somma mensile di € 558,77, detratta con decorrenza dal mese di settembre 2022 fino al deposito del ricorso, ovvero sino all'emananda sentenza, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo;
4) di accertare e dichiarare l'illegittimità del debito pari ad € 38.740,49 imponibili fiscali relativo all'indennità integrativa speciale corrisposta durante il servizio all'estero dal 31.03.2017 all'agosto
2022, di cui il chiedeva la restituzione, e per l'effetto annullare e disapplicare il CP_1
Contr provvedimento del di ripetizione di indebito comunicato con prot. N. 77618 del 19.10.2022; 5) di
Cont condannare il a restituire al ricorrente la somma di € 350,00 mensilmente detratta, o delle ulteriori pagina 1 di 5 somme mensilmente detratto sullo stipendio per l'estinzione del predetto debito, in quanto nullo, oltre gli interessi legali.
Deduceva di essere Dirigente scolastico attualmente in servizio all'estero presso la circoscrizione consolare di Buenos Aires a decorrere dall'a.s. 2016/2017 con scadenza, da ultimo prevista, al
Cont Pa 28.02.2026; che il aveva arbitrariamente applicato sullo stipendio la trattenuta dell' , sul presupposto che essa fosse incompatibile con l'assegno di sede che compensava gli oneri derivanti dal lavoro all'estero; che fino al mese di agosto 2022 gli era stata corrisposta l'IIS; che dal mese di
Pa settembre 2022 il MIM oltre alla trattenuta dell'ex aveva operato sullo stipendio del ricorrente anche una detrazione rateale mensile di € 350,00 a titolo di arretrati a debito, a titolo di recupero Pa dell' corrisposta da marzo 2017 fino a agosto 2022; che con comunicazione del 19.10.2022 la
Ragioneria di Stato aveva indicato la quantificazione di detto debito in complessivi € 38.740,49; che secondo il convenuto l'IIS non era cumulabile con il trattamento economico spettante ai DS CP_1 in servizio all'estero, comprensivo dei c.d. “coefficienti di sede”, calcolati in base al costo della vita all'estero, analogamente a quanto previsto dall'art. 76 comma 3 ccnl Comparto scuola del 24 luglio Pa 2003; che la trattenuta operata era illegittima in considerazione della natura retributiva assunta dall' , che era stata conglobata nello stipendio;
di avere di avere diritto a percepire integralmente lo stipendio, senza le predette trattenute. Svolte considerazioni ini diritto, concludeva chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda. Cont Fissata l'udienza si costituiva in giudizio il che preliminarmente eccepiva il difetto di Contr legittimazione passiva per essere legittimato il nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 10 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione Cont passiva del , essendo incontroverso che il ricorrente sia dirigente di ruolo dipendente di detto
. CP_1
Pertanto è il , quale parte datoriale, ad essere obbligato a corrispondere al Controparte_1
ricorrente il trattamento retributivo allo stesso spettante sulla base della normativa legale e contrattuale vigente.
Nel merito il ricorso va accolto perché fondato.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che "Per il personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale si cumula con l'assegno di sede, poiché l'art. 52 del CCNL del 11 aprile 2006 ha conglobato tale indennità nella retribuzione tabellare" (. Cass. n. 23058/2014; in senso conforme cfr Cass. n. 27219/2017 e Cass.
n. 27220/2017).
pagina 2 di 5 In senso analogo i giudici di legittimità si sono espressi anche con riferimento al trattamento economico previsto per il personale docente di cui al ccnl Comparto Scuola (Cass. n. 26617/2019,
Cass. 23059/2019), evidenziando che originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede, attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale estero, in quanto finalizzata all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, e ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero, perché diversamente vi sarebbe stata una duplicazione di emolumenti aventi la medesima finalità. Successivamente, con la trasformazione della natura dell'indennità integrativa speciale e il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta emolumento retributivo.
I rilievi critici mossi dal a tale orientamento partono da un presupposto erroneo, perché CP_1
svalutano gli effetti del conglobamento e pretendono di continuare a valorizzare, nonostante la diversa volontà manifestata dalle parti collettive, l'originaria natura dell'indennità integrativa speciale, ormai priva di significatività una volta mutato il titolo di corresponsione dell'importo, divenuto parte integrante del trattamento retributivo.
Invero una volta divenuta l'IIS parte integrante del trattamento retributivo, non vi è più spazio per l'applicazione di quelle norme che presupponevano invece una diversa natura dell'emolumento, con la conseguenza che solo una espressa manifestazione di volontà del legislatore o delle parti collettive può impedire che il conglobamento produca anche effetti sul complessivo trattamento retributivo e sulla quantificazione di quegli emolumenti che assumono a base di calcolo lo stipendio tabellare.
Né diversamente può ritenersi a seguito di quanto previsto dal ccnl comparto scuola del 19 aprile 2018, come sostenuto dal resistente. CP_1
Infatti l'art. 36 del ccnl scuola del 19 aprile 2018 al comma 3 sancisce che “Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare”.
Ebbene, tale clausola costituisce ulteriore avallo dell'orientamento consolidato espresso dai giudici di legittimità; infatti attiene, secondo il suo univoco tenore, alla conferma degli effetti delle disposizioni che hanno operato il “conglobamento” dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, e non agli effetti delle disposizioni che, in senso diametralmente opposto, lo hanno impedito.
Aggiungasi che l'art. 36 comma 3 non fa in alcun modo riferimento a quanto previsto con la nota a verbale in calce all'art. 76 ccnl scuola del 2003, dove le parti sociali avevano precisato che “al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura
pagina 3 di 5 dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001.” Tale nota a verbale non è stata più citata dai successivi ccnl del comparto scuola, che non hanno più menzionato l'indennità integrativa speciale. Invero è consolidata la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 ccnl comparto scuola del 24.07.2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero, deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo ccnl comparto scuola del 29.11.2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione (cfr. Cass.
n. 17134/2013; Cass. n. 27219/2017; Cass. n. 28753/2019).
Dunque l'art. 36 comma 3 ccnl Scuola 2019 rafforza e cristallizza, in via definitiva e generale, il conglobamento, fugando ogni dubbio interpretativo in ordine alla perdurante possibilità – da escludere
– di operare la trattenuta dell'indennità integrativa speciale, scorporandola dallo stipendio, per il solo personale docente in servizio all'estero.
Conseguenza di quanto detto è che per il personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale si cumula con l'assegno di sede, poiché l'art. 52 del ccl dell'11 aprile 2006 ha conglobato tale indennità nella retribuzione tabellare.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire integralmente la retribuzione comprensiva dell'importo corrispondente all'ex indennità integrativa speciale per tutto il periodo svolto e da svolgere all'estero, dal marzo 2017 al 28 febbraio 2026.
Conseguentemente deve essere dichiarato il diritto del ricorrente 1) sia alla restituzione delle somme
Cont illegittimamente trattenute dal dal settembre 2022 sino alla data della presente sentenza, corrispondenti all'ex indennità integrativa speciale, pari all'importo di € 558,77, 2) sia alla restituzione Cont della ulteriore somma mensile di € 350,00 illegittimamente detratta dal a decorrere dal settembre
2022, a titolo di rateizzazione del debito di € 38.740,49 relativo all'indennità integrativa speciale già corrisposta dal marzo 2017 all'agosto 2022. Cont Per l'effetto il va condannato a ripristinare in favore del ricorrente l'ex indennità integrativa speciale e a restituire al ricorrente gli importi trattenuti, come sopra indicati, oltre interessi legale dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Contr Altresì va dichiarato illegittimo il debito di € 38.740,49 di cui alla comunicazione el 19.10.2022 prot. 77618, e la parte ricorrente va dichiarata non tenuta a restituire detta somma.
Ai sensi dell'art. 91 cpc il va condannato a rifondere al ricorrente le spese di Controparte_1
lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE A PERCEPIRE LA
RETRIBUZIONE COMPRENSIVA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALL'EX
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE PER TUTTO IL PERIODO SVOLTO E DA
SVOLGERE ALL'ESTERO DALL'A.S. 2016/2017 FINO ALLA SCADENZA PREVISTA AL
28 FEBBRAIO 2026;
DICHIARA PER L'EFFETTO IL DIRITTO DEL RICORRENTE:
- ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME, PARI ALL'IMPORTO DI € 558,77
MENSILI, ILLEGITTIMAMENTE TRATTENUTE DAL MINISTERO RESISTENTE,
DA SETTEMBRE 2022 ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA,
CORRISPONDENTI ALL'EX INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE;
- ALLA RESTITUZIONE DELLA ULTERIORE SOMMA MENSILE DI € 350,00,
DETRATTA MENSILMENTE DAL Controparte_1
A DECORRERE DAL SETTEMBRE 2022 A TITOLO DI RATEIZZAZIONE
[...]
MENSILE DEL DEBITO COMPLESSIVO DI € 38.740,49 RELATIVO
ALL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE GIA' CORRISPOSTA DA MARZO
2017 AD AGOSTO 2022;
CONDANNA PER L'EFFETTO IL MIM A RIPRISTINARE IN FAVORE DEL RICORRENTE
L'EX INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE E A RESTITUIRE AL MEDESIMO GLI
IMPORTI TRATTENUTI, COME SOPRA INDICATI, OLTRE INTERESSI LEGALI DAL
DOVUTO AL SALDO;
DICHIARA ALTRESI' ILLEGITTIMO IL DEBITO DI € 38.740,49 DI CUI ALLA
COMUNICAZIONE MEF DEL 19.10.2022 prot. 77618 E , PER L'EFFETTO, DICHIARA LA
PARTE RICORRENTE NON TENUTA A RESTITUIRE DETTO IMPORTO;
CONDANNA IL A RIFONDERE AL RICORRENTE LE Controparte_1
SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 2.100,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA, CPA E C.U. DI € 259,00.
Roma, 10 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 10 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 40963/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Domenico Naso Parte_1
contro
:
in persona del p.t., parte resistente Controparte_1 CP_2
con i funzionari delegati Alessia Cavallo e Alessandra Molfese
OGGETTO: IIS e Dirigente scolastico in servizio estero
FATTO E DIRITTO
Cont Con ricorso depositato il 09.11.2024, conveniva in giudizio il innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di GL, chiedendo: 1) di accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio del ricorrente operata dall'Amministrazione convenuta per un importo corrispondente all'ex voce Indennità Integrativa Speciale;
2) di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente all'ex Indennità Integrativa Speciale per tutto il periodo di servizio svolto, e da svolgere, all'estero Cont dall'anno scolastico 2016/2017 sino al 31.08.2026; 3) per l'effetto di condannare il al ripristino della IIS e alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo durante il servizio all'estero, pari alla somma mensile di € 558,77, detratta con decorrenza dal mese di settembre 2022 fino al deposito del ricorso, ovvero sino all'emananda sentenza, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo;
4) di accertare e dichiarare l'illegittimità del debito pari ad € 38.740,49 imponibili fiscali relativo all'indennità integrativa speciale corrisposta durante il servizio all'estero dal 31.03.2017 all'agosto
2022, di cui il chiedeva la restituzione, e per l'effetto annullare e disapplicare il CP_1
Contr provvedimento del di ripetizione di indebito comunicato con prot. N. 77618 del 19.10.2022; 5) di
Cont condannare il a restituire al ricorrente la somma di € 350,00 mensilmente detratta, o delle ulteriori pagina 1 di 5 somme mensilmente detratto sullo stipendio per l'estinzione del predetto debito, in quanto nullo, oltre gli interessi legali.
Deduceva di essere Dirigente scolastico attualmente in servizio all'estero presso la circoscrizione consolare di Buenos Aires a decorrere dall'a.s. 2016/2017 con scadenza, da ultimo prevista, al
Cont Pa 28.02.2026; che il aveva arbitrariamente applicato sullo stipendio la trattenuta dell' , sul presupposto che essa fosse incompatibile con l'assegno di sede che compensava gli oneri derivanti dal lavoro all'estero; che fino al mese di agosto 2022 gli era stata corrisposta l'IIS; che dal mese di
Pa settembre 2022 il MIM oltre alla trattenuta dell'ex aveva operato sullo stipendio del ricorrente anche una detrazione rateale mensile di € 350,00 a titolo di arretrati a debito, a titolo di recupero Pa dell' corrisposta da marzo 2017 fino a agosto 2022; che con comunicazione del 19.10.2022 la
Ragioneria di Stato aveva indicato la quantificazione di detto debito in complessivi € 38.740,49; che secondo il convenuto l'IIS non era cumulabile con il trattamento economico spettante ai DS CP_1 in servizio all'estero, comprensivo dei c.d. “coefficienti di sede”, calcolati in base al costo della vita all'estero, analogamente a quanto previsto dall'art. 76 comma 3 ccnl Comparto scuola del 24 luglio Pa 2003; che la trattenuta operata era illegittima in considerazione della natura retributiva assunta dall' , che era stata conglobata nello stipendio;
di avere di avere diritto a percepire integralmente lo stipendio, senza le predette trattenute. Svolte considerazioni ini diritto, concludeva chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda. Cont Fissata l'udienza si costituiva in giudizio il che preliminarmente eccepiva il difetto di Contr legittimazione passiva per essere legittimato il nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 10 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione Cont passiva del , essendo incontroverso che il ricorrente sia dirigente di ruolo dipendente di detto
. CP_1
Pertanto è il , quale parte datoriale, ad essere obbligato a corrispondere al Controparte_1
ricorrente il trattamento retributivo allo stesso spettante sulla base della normativa legale e contrattuale vigente.
Nel merito il ricorso va accolto perché fondato.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che "Per il personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale si cumula con l'assegno di sede, poiché l'art. 52 del CCNL del 11 aprile 2006 ha conglobato tale indennità nella retribuzione tabellare" (. Cass. n. 23058/2014; in senso conforme cfr Cass. n. 27219/2017 e Cass.
n. 27220/2017).
pagina 2 di 5 In senso analogo i giudici di legittimità si sono espressi anche con riferimento al trattamento economico previsto per il personale docente di cui al ccnl Comparto Scuola (Cass. n. 26617/2019,
Cass. 23059/2019), evidenziando che originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede, attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale estero, in quanto finalizzata all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, e ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero, perché diversamente vi sarebbe stata una duplicazione di emolumenti aventi la medesima finalità. Successivamente, con la trasformazione della natura dell'indennità integrativa speciale e il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta emolumento retributivo.
I rilievi critici mossi dal a tale orientamento partono da un presupposto erroneo, perché CP_1
svalutano gli effetti del conglobamento e pretendono di continuare a valorizzare, nonostante la diversa volontà manifestata dalle parti collettive, l'originaria natura dell'indennità integrativa speciale, ormai priva di significatività una volta mutato il titolo di corresponsione dell'importo, divenuto parte integrante del trattamento retributivo.
Invero una volta divenuta l'IIS parte integrante del trattamento retributivo, non vi è più spazio per l'applicazione di quelle norme che presupponevano invece una diversa natura dell'emolumento, con la conseguenza che solo una espressa manifestazione di volontà del legislatore o delle parti collettive può impedire che il conglobamento produca anche effetti sul complessivo trattamento retributivo e sulla quantificazione di quegli emolumenti che assumono a base di calcolo lo stipendio tabellare.
Né diversamente può ritenersi a seguito di quanto previsto dal ccnl comparto scuola del 19 aprile 2018, come sostenuto dal resistente. CP_1
Infatti l'art. 36 del ccnl scuola del 19 aprile 2018 al comma 3 sancisce che “Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare”.
Ebbene, tale clausola costituisce ulteriore avallo dell'orientamento consolidato espresso dai giudici di legittimità; infatti attiene, secondo il suo univoco tenore, alla conferma degli effetti delle disposizioni che hanno operato il “conglobamento” dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, e non agli effetti delle disposizioni che, in senso diametralmente opposto, lo hanno impedito.
Aggiungasi che l'art. 36 comma 3 non fa in alcun modo riferimento a quanto previsto con la nota a verbale in calce all'art. 76 ccnl scuola del 2003, dove le parti sociali avevano precisato che “al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura
pagina 3 di 5 dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001.” Tale nota a verbale non è stata più citata dai successivi ccnl del comparto scuola, che non hanno più menzionato l'indennità integrativa speciale. Invero è consolidata la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 ccnl comparto scuola del 24.07.2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero, deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo ccnl comparto scuola del 29.11.2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione (cfr. Cass.
n. 17134/2013; Cass. n. 27219/2017; Cass. n. 28753/2019).
Dunque l'art. 36 comma 3 ccnl Scuola 2019 rafforza e cristallizza, in via definitiva e generale, il conglobamento, fugando ogni dubbio interpretativo in ordine alla perdurante possibilità – da escludere
– di operare la trattenuta dell'indennità integrativa speciale, scorporandola dallo stipendio, per il solo personale docente in servizio all'estero.
Conseguenza di quanto detto è che per il personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale si cumula con l'assegno di sede, poiché l'art. 52 del ccl dell'11 aprile 2006 ha conglobato tale indennità nella retribuzione tabellare.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire integralmente la retribuzione comprensiva dell'importo corrispondente all'ex indennità integrativa speciale per tutto il periodo svolto e da svolgere all'estero, dal marzo 2017 al 28 febbraio 2026.
Conseguentemente deve essere dichiarato il diritto del ricorrente 1) sia alla restituzione delle somme
Cont illegittimamente trattenute dal dal settembre 2022 sino alla data della presente sentenza, corrispondenti all'ex indennità integrativa speciale, pari all'importo di € 558,77, 2) sia alla restituzione Cont della ulteriore somma mensile di € 350,00 illegittimamente detratta dal a decorrere dal settembre
2022, a titolo di rateizzazione del debito di € 38.740,49 relativo all'indennità integrativa speciale già corrisposta dal marzo 2017 all'agosto 2022. Cont Per l'effetto il va condannato a ripristinare in favore del ricorrente l'ex indennità integrativa speciale e a restituire al ricorrente gli importi trattenuti, come sopra indicati, oltre interessi legale dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Contr Altresì va dichiarato illegittimo il debito di € 38.740,49 di cui alla comunicazione el 19.10.2022 prot. 77618, e la parte ricorrente va dichiarata non tenuta a restituire detta somma.
Ai sensi dell'art. 91 cpc il va condannato a rifondere al ricorrente le spese di Controparte_1
lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE A PERCEPIRE LA
RETRIBUZIONE COMPRENSIVA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALL'EX
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE PER TUTTO IL PERIODO SVOLTO E DA
SVOLGERE ALL'ESTERO DALL'A.S. 2016/2017 FINO ALLA SCADENZA PREVISTA AL
28 FEBBRAIO 2026;
DICHIARA PER L'EFFETTO IL DIRITTO DEL RICORRENTE:
- ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME, PARI ALL'IMPORTO DI € 558,77
MENSILI, ILLEGITTIMAMENTE TRATTENUTE DAL MINISTERO RESISTENTE,
DA SETTEMBRE 2022 ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA,
CORRISPONDENTI ALL'EX INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE;
- ALLA RESTITUZIONE DELLA ULTERIORE SOMMA MENSILE DI € 350,00,
DETRATTA MENSILMENTE DAL Controparte_1
A DECORRERE DAL SETTEMBRE 2022 A TITOLO DI RATEIZZAZIONE
[...]
MENSILE DEL DEBITO COMPLESSIVO DI € 38.740,49 RELATIVO
ALL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE GIA' CORRISPOSTA DA MARZO
2017 AD AGOSTO 2022;
CONDANNA PER L'EFFETTO IL MIM A RIPRISTINARE IN FAVORE DEL RICORRENTE
L'EX INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE E A RESTITUIRE AL MEDESIMO GLI
IMPORTI TRATTENUTI, COME SOPRA INDICATI, OLTRE INTERESSI LEGALI DAL
DOVUTO AL SALDO;
DICHIARA ALTRESI' ILLEGITTIMO IL DEBITO DI € 38.740,49 DI CUI ALLA
COMUNICAZIONE MEF DEL 19.10.2022 prot. 77618 E , PER L'EFFETTO, DICHIARA LA
PARTE RICORRENTE NON TENUTA A RESTITUIRE DETTO IMPORTO;
CONDANNA IL A RIFONDERE AL RICORRENTE LE Controparte_1
SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 2.100,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA, CPA E C.U. DI € 259,00.
Roma, 10 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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