Art. 2.
L'Istituto nazionale per il commercio estero e' incluso tra gli enti indicati nell' articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 , per i quali continuano a trovare applicazione le norme contenute nei primi cinque commi dell' articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , concernenti la facolta' di iscrizione dei dipendenti degli enti ivi previsti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.
L'Istituto nazionale per il commercio estero e' incluso tra gli enti indicati nell' articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 , per i quali continuano a trovare applicazione le norme contenute nei primi cinque commi dell' articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , concernenti la facolta' di iscrizione dei dipendenti degli enti ivi previsti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.