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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 689/2024 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 26.11.2025 e vertente
TRA on sede legale sita a San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara Parte_1
n. 7, Società con Unico Socio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di con Parte_1 sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, in persona dell'
[...]
e procuratore di Avv. Controparte_1 Parte_1
nata a [...] il [...], giusta procura Notaio del Controparte_2 Per_1
21 settembre 2023, Rep. n. 89548, Racc. n. 27781, rappresentata e difesa, dall'Avv. Ludovico
LU del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via San
Barnaba n. 39, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del procedimento
RICORRENTE
E
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
quale erede della di lui madre (deceduta in Controparte_6 Persona_2
Giulianova il 22.10.2023, E tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Controparte_7
Mastromauro del Foro di Teramo con studio in Giulianova (TE) alla Piazza Roma n. 8 e domicilio
1 speciale digitale eletto all'indirizzo PEC: giusta procura alle Email_1 liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI
NONCHE'
Controparte_8
ALTRO RESISTENTE - NON COSTITUITO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ricorrente
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
Nel merito:
- dichiarare che la stima definitiva dell'indennità di asservimento del terreno, quella dell'indennità di occupazione temporanea e l'asserito deprezzamento del medesimo ( foglio 26, Controparte_9
p.lla 491 e p.lla 492) di proprietà dei Signori – e sono state adottate CP_3 CP_5 Per_2 dal Collegio tecnico applicando criteri errati e diversi da quelli previsti dalla legge e per l'effetto, rideterminare l'indennità di asservimento e di occupazione temporanea, nonché escludere qualsivoglia ipotesi di deprezzamento dell'area non asservita, sulla base dei criteri utilizzati nel piano particellare e meglio specificati nel Decreto di asservimento ed in ogni caso nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della richiesta CTU;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.>>
Resistenti
<< .. chiedono all'On.le Corte di rimettere la causa in istruttoria, convocando il CTU a chiarimenti sulle predette carenze-anomalie dell'elaborato peritale, affinché precisi e spieghi quale criterio ha seguito nel calcolare l'indennità in favore dei proprietari-resistenti. Nel merito, così chiedono e concludono “Piaccia ll'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare: -rigettare l'opposizione confermando la relazione di stima del Collegio peritale impugnata;
-condannare la ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”
2 OGGETTO: opposizione alla stima ex artt. 29 D.Lgs. 150/2011, 54 D.P.R. 327/2001 e 281decies
c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2024 la (di seguito, per brevità, Parte_1
) premesso che: Pt_1
- il (di seguito, per brevità, con Controparte_8 CP_8 provvedimento del 29.11.2022 disponeva l'asservimento coattivo e l'occupazione temporanea dei terreni siti in Giulianova (TE) e distinti al NCT al foglio 26 part. 491 (310 mq) e 492
(3.936 mq)) di proprietà di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e prevedendo una indennità di asservimento (in relazione Persona_2 Controparte_7
a servitù di metanodotto) e di occupazione temporanea pari a complessivi € 1.682,00 sulla base dei valori di zona, dell'effettivo pregiudizio dei proprietari e nel rispetto della normativa di riferimento;
- i proprietari non accettavano le indennità contenute nel decreto di asservimento e, pertanto, promuovevano il procedimento di cui all'art. 21 del d.p.r. 327/2001, con la nomina di tecnici ai fini della determinazione definitiva dell'indennità agli stessi spettante, procedura che si concludeva, come da relazione di stima ricevuta in data 2.7.2024, con la determinazione dell'indennità definitiva nella misura di complessivi € 39.961,40, quindi molto superiore a quella provvisoria di cui al decreto di asservimento sopraindicato;
- che la valutazione della terna arbitrale era contestabile sotto vari profili ossia per a) omessa individuazione dei vincoli e della servitù preesistenti alle opere oggetto del decreto di asservimento;
b) incongruenza della stima dell'indennità definitiva di asservimento per l'abnormità del valore di mercato della superficie (pari a 30 € al mq, mentre quello giusto è di 10 € al mq);
c) incongruenza della stima dell'indennità di occupazione temporanea non trovando applicazione l'art. 50 del d.p.r. 327/2001;
d) inapplicabilità dell'art. 33, comma 1, d.p.r. 327/2001 (riguardante la diversa fattispecie dell'esproprio parziale) con riferimento al deprezzamento in caso di vendita,
3 ha proposto opposizione avverso la predetta valutazione definitiva della indennità di asservimento chiedendo dichiarare erronea la stima definitiva delle predette indennità e rideterminarle in ossequio ai criteri utilizzati nel piano particellare e meglio specificati nel decreto di asservimento ed, in ogni caso, nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della richiesta c.t.u..
2. Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i resistenti
(quale erede della Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 madre deceduta in Giulianova il 22.10.2023) e resistendo agli Persona_2 Controparte_7 avversi assunti e deducendo la correttezza della relazione di stima predisposta dal collegio peritale ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 327/2001 che andava confermata.
3. Non si è costituito il pur ritualmente evocato in giudizio. CP_8
4. La causa è stata istruita con espletamento di c.t.u. (dott. finalizzata alla Persona_3 quantificazione della indennità di asservimento e di occupazione temporanea spettante alla proprietà in conseguenza della imposizione della suddetta servitù, ed è stata decisa con la presente sentenza alla udienza di discussione orale del 26.11.2025 (sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note di trattazione scritta) ai in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
5. Al fine di meglio definire l'oggetto del presente giudizio, va precisato che l'azione di determinazione dell'indennità di espropriazione o asservimento ovvero di opposizione alla relativa stima non introduce un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma un ordinario giudizio sul rapporto giuridico, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuta, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, nei limiti del principio della domanda (la cui valida proposizione neanche richiede che sia quantificata la somma che si ritiene dovuta a titolo di indennità), sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili ed indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati, nel compiere la stima definitiva, dall'organo a tanto deputato (si vedano, tra le tante, Cass. ord. 12619/2020; ord. 7155/2018;
10446/2017; 22844/2016; 1587/2012; 1701/2005).
5.1. I parametri normativi applicabili nella specie devono essere individuati, in primo luogo, nell'art. 44 del D.P.R. 327/2001 – ricompreso nel rinvio contenuto nell'art. 52-bis in relazione ai procedimenti finalizzati alla realizzazione di strutture lineari energetiche, tra le quali rientra anche un
4 metanodotto – che attribuisce al proprietario del fondo il quale, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, il diritto ad una indennità, che, pur in assenza nella norma di rigorosi criteri di quantificazione, deve essere, comunque, correlata alla perdita o alla riduzione della possibilità di esercizio dei diritti dominicali determinata dalla costituzione del vincolo prediale.
5.2. La norma (che trova il proprio antecedente storico nell'art. 46, comma 1, legge 2359/1865) disciplina due distinte (per struttura ed effetti) fattispecie: a) quella – che ricorre nella specie - relativa all'asservimento di un fondo mediante decreto impositivo di servitù che strutturalmente ne costituisce condizione indispensabile (e la cui emanazione, nella specie indubbia, costituisce condizione delle azioni tese alla determinazione dell'indennità dovuta); b) quella riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (si vedano, tra altre, Cass. 19972/2009;
23865/2015; ord. 16495/2019; e, con specifico riferimento ad imposizione di servitù finalizzata alla realizzazione di un metanodotto di pubblica utilità, Cass. ordd. 18581/2020 e 5342/2021).
5.3. Mentre nella seconda fattispecie (cd. espropriazione larvata) l'indennizzo non mira a compensare integralmente l'obiettiva diminuzione del valore di uso o di scambio della proprietà, ma si fonda su un principio di giustizia distributiva, nella prima fattispecie (e quindi nel caso concreto qui in esame) l'indennità di asservimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realizzazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art. 42 Cost., trovando il credito indennitario fonte nel provvedimento impositivo per un rapporto mutuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità, la quale deve, quindi, <essere determinata riducendo proporzionalmente
l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione>> (così, da ultimo, Cass. ord.
7988/2021). Il criterio di calcolo di tale indennità consiste, pertanto, in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi.
5.4. La riconduzione della indennità di asservimento a quella di esproprio ai fini del suo calcolo, comporta altresì (pur restando fermo che la prima non è pienamente equiparabile all'indennità di
5 esproprio, nel senso che, mentre quest'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto dell'ablazione, l'altra è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale, a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica) la rilevanza del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica (cfr. Cass. 11504/2014; 6926/2016; 10747/2020), secondo cui, laddove si assista ad una unica vicenda espropriativa, non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione (o di asservimento) e l'altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato (o asservito), sicché qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di espropriazione o di asservimento, può (e deve) trovare riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablatorio o impositivo avuto riguardo al valore venale residuo, secondo quanto stabiliva in passato in materia di cd. esproprio parziale l'art. 40 legge 2359/1865 e stabilisce oggi l'art. 33 D.P.R. citato, il quale riconosce al proprietario una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata o asservita, ma anche alla perdita di valore della porzione residua e tanto per effetto del provocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compendio.
5.5. Pertanto – contrariamente a quanto opina la difesa della ricorrente –, l'accostamento Pt_1 della disciplina dell'indennizzo espropriativo a quello conseguente alla imposizione di una servitù fa sì che ad unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte non attinta dal provvedimento impositivo di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene>> (così, con specifico riferimento ad imposizione per pubblica utilità di servitù di metanodotto, le già citate Cass. ord. 18581/2020 e 5342/2021). Come chiaramente e condivisibilmente affermato dagli arresti appena ricordati, <il criterio dettato dall'art. 33 del d.P.R. n. 327/2001 trova applicazione, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene”, sicché, in siffatte ipotesi, la determinazione della indennità di asservimento va ricondotta “all'osservanza del criterio di determinazione del valore venale del fondo declinato come valore complementare, che si
6 accompagna alle ipotesi in cui il soggetto destinatario della imposizione di una servitù, quale unico proprietario, lamenti, per l'effetto dell'asservimento, un pregiudizio anche rispetto ad una parte del bene non direttamente coinvolta dalla misura reale, ma ritenuta funzionalmente correlata alla prima parte del bene>>. Quindi, laddove <alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari — quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti — la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa>>.
5.6. Ovviamente, a tali fini assumono rilevanza soltanto le perdite di valore adeguatamente dimostrate (anche mediante ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio che assume, in materia, funzione anche percipiente) come conseguenti alla compromissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene (pur rimasta nella piena disponibilità del proprietario) ed al connesso deprezzamento, tra le cui diverse ed eterogenee cause la giurisprudenza ha ricordato,
a titolo esemplificativo, quelle che si producono in ragione, della diversa consistenza o della diversa conformazione assunta dal fondo, o delle diverse modalità di utilizzazione imposte per effetto della separazione nonché la sua interclusione o per converso, la maggiore vicinanza alla strada pubblica ed ancora i nocumenti arrecati al fondo dalla diversa conformazione di questa (Cass. 6765/1996; 1043/
2007).
5.7. Va aggiunto, per completezza, che, nella determinazione della indennità di espropriazione o di asservimento, deve tenersi conto della somma destinata a ristorare la perdita di costruzioni o piantagioni (il cd. soprassuolo) preesistenti all'avvio del procedimento impositivo (art. 32, comma 2,
D.P.R. citato) e/o i costi di ripristino della porzione occupata e poi non espropriata o asservita (cfr.
Cass. 23967/2010; 6743/2014; 18732/2017).
5.8. Va, infine, precisato, a confutazione di quanto assume la ricorrente, che l'indennità di occupazione temporanea è dovuta – del resto, come prevede lo stesso decreto di asservimento – e deve essere determinata tenendo conto, oltre che della durata della occupazione, della estensione della superficie occupata e della totale, seppur temporanea, assoluta indisponibilità della stessa da parte del proprietario (ciò che comporta una diversa e più pregnante consistenza del valore da assumere a base
7 della relativa stima, il quale non può che corrispondere al valore venale pieno della porzione immobiliare occupata e sottratta – durante l'occupazione – ad ogni possibilità di disposizione e godimento del proprietario), secondo il criterio previsto dall'art. 50 D.P.R. citato, il quale, ancorché richiami la diversa fattispecie regolata dall'art. 22-bis, relativo alla occupazione che precede il provvedimento ablatorio o impositivo, <è oggi il solo criterio normativo esistente per compensare
l'occupazione temporanea collegabile all'espropriazione di qualunque tipologia di suolo, edificabile
e inedificabile>>( così Cass. Ord. 14330/2019).
6. Orbene, venendo al caso in esame, ai principi e criteri sin qui delineati (e sostanzialmente trasfusi nei quesiti assegnati) si è pienamente attenuto, come di seguito esposto, il ctu officiato nel presente giudizio, dott. Persona_3
Egli ha stimato l'indennità spettante in complessivi € 10.118,00 sommando i seguenti importi:
TOTALE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO € 4.823,47
DANNI frutti pendenti, distruzione arboree) € - Pt_2
DANNI INDIRETTI € 1.256,40
INDENNITA' TEMPORANEA € 4.038,00 Parte_3
INDENNITA' TOTALE € 10.118,00
6.1. In particolare, tenendo conto dei criteri indicati nei quesiti e a seguito del sopralluogo, il ctu, con riferimento all'indennità di asservimento, ha considerato:
- l'ubicazione e la consistenza dell'area;
- all'epoca del decreto di asservimento, la sua edificabilità pur apprezzando che l'edificazione non è direttamente realizzabile in quanto gravata dalla sua natura di comparto di tipo 2, quindi con necessità di approvazione di piano attuativo, di convenzione tra più soggetti, di spese tecniche ed amministrative annesse, di costi di realizzazione di opere di urbanizzazione, ecc.;
- l'esistenza sul confine sud dell'area di un tratto della linea ferroviaria Teramo-Giulianova; pertanto, le Norme Tecniche di Attuazione del vigente (ed alla data di emissione del decreto di asservimento) strumento urbanistico prevedono “una zona di rispetto profonda mt 30 a partire dalla rotaia più vicina nella quale è vietata ogni attività edilizia in mancanza del nulla osta delle competenti autorità ferroviarie”;
- l'attraversamento di una linea elettrica presumibilmente con bassa/media tensione di esercizio, con un traliccio posto all'interno del mappale 491 (v. pp.
2-6 della relazione di ctu).
8 6.2. In ordine all'edificabilità del suolo sono state ulteriormente evidenziate le peculiarità della fattispecie: << … -) alla data della emissione del decreto di asservimento (come attualmente) la edificazione del suolo non era direttamente realizzabile in quanto ricadente in un comparto del quale non è stato approvato il piano attuativo, con le incombenze ed incertezze che ciò comporta;
-) esso è già interessato dall'attraversamento di un altro metanodotto (per quanto da dismettere) che corre parallelamente a quello in fase di realizzazione;
nonché da una linea elettrica con relativo traliccio;
-) il suolo confina sul lato sud con la linea ferroviaria
[...]
; pertanto, gran parte della superficie ricade nella fascia di rispetto ferroviario, CP_10 quindi esso potrà essere edificato soltanto dopo il rilascio del nulla osta da parte delle autorità ferroviarie, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 60 del DPR 753/80.
Alla luce di quanto detto pare evidente che la edificabilità del suolo in esame sia da ritenere di complessa ed incerta attuazione. Aspetto, questo, di cui se ne dovrà necessariamente tener conto nella individuazione del valore unitario.>>
6.3. Il c.t.u. ha, altresì, preso in considerazione le caratteristiche dimensionali e tecniche della struttura lineare energetica:
- condotta interrata con profondità di scavo di circa mt 1,50, tale da garantire un ricoprimento della condotta;
- i tubi della condotta sono di acciaio del diametro di 650 mm, con rivestimento esterno in polietilene (al pari di tutti i componenti della condotta di trasporto); la pressione di esercizio
è di 75 bar;
- la fascia di asservimento è di mt 27,00 (mt 13,50 per lato a partire dall'asse della condotta), la superficie asservita e di mq 756; la superficie occupata temporaneamente per la esecuzione dei lavori viene indicata nel decreto in mq 1.346;
- come si evince dalle planimetrie allegate, il terreno asservito è attraversato dalla tubazione del nuovo metanodotto per una percorrenza di circa mt 28;
- inoltre, dalle stesse planimetrie si può rilevare che la predetta tubazione, proveniente da altra proprietà, corre sul terreno quasi parallelamente alla condotta già esistente posta a ridosso del confine ovest dell'appezzamento ad una distanza di circa mt 30, di talché le relative fasce di rispetto si affiancano (v. pp. 6-7 ibidem).
9 6.4. L'indennità di asservimento – da quantificare secondo i principi innanzi esposti e il quesito con riferimento alla perdita ed alla permanente riduzione della possibilità di esercizio del diritto di proprietà comportante diminuzione di valore degli immobili, tenendo conto di tutti i profili innanzi esposti – è stata calcolata secondo una metodologia che riprende i criteri di estimo in materia di servitù di acquedotto ed elettrodotto che tenga conto della specificità di quella di metanodotto in modo che l'indennità sia la somma:
a) dell'intero valore di mercato dell'area occupata dalle tubazioni interrare ed eventuali manufatti accessori, al lordo dei tributi capitalizzati;
b) della metà del valore di mercato dell'area di terreno necessaria al transito del personale addetto alla ispezione e la manutenzione, al lordo dei tributi capitalizzati;
c) di un quarto dell'area di rispetto con limitazioni edificatorie, al lordo dei tributi capitalizzati
(relativamente ai tributi capitalizzati, vista la destinazione del suolo, è calcolata la sola IMU in base alle indicazioni fornite dall'Ufficio Tributi di Giulianova).
A tal fine, sono state apprezzati i seguenti aspetti:
- il metanodotto attraversa il fondo per una percorrenza di circa mt 28, senza alcun manufatto accessorio;
- in base a quanto verbalizzato con l'immissione in possesso il terreno risultava incolto coperto da vegetazione spontanea prevalentemente arbustiva, privo di opere o manufatti stabili;
- l'area occupata dalla tubazione interrata, in base alla dimensione della stessa, si assume essere larga mt 1,00;
- per l'area di transito del personale addetto alla ispezione e la manutenzione, si può ragionevolmente ipotizzare una larghezza di mt 3,00, compresa l'area sovrastante la tubazione
(quindi mt 1,00 per lato di essa);
- quindi la residua fascia dell'area di rispetto con limitazioni edificatorie risulta essere di mt.
24,00 (fascia di asservimento di mt 27,00 – mt 1,00 – mt 2,00).
6.5. Indi, per l'individuazione del valore unitario medio dei terreni asserviti, avendo dato i pochi atti pubblici rintracciati risultati assolutamente disomogenei e contraddittori, quindi privi di concreta e certa affidabilità, l'ausiliario ha adoperato una doppia stima di tipo sintetico: ha calcolato il prezzo medio unitario di offerta desunto dai pochi annunci di vendita rintracciati per beni simili posti nelle vicinanze del terreno in esame ed aventi analoga destinazione urbanistica, per poi convertirlo in
10 presumibile prezzo di mercato con una percentuale di abbattimento stimabile nell'ordine del 10%, nella concreta supposizione che il prezzo di offerta sia maggiore del prezzo di mercato;
il valore così ottenuto è stato quindi mediato col probabile valore unitario di trasformazione, quale differenza tra il valore del suolo ipoteticamente edificato ed il costo di costruzione del manufatto ipoteticamente realizzabile;
nel individuare il probabile valore di trasformazione, ipotizzando di poter considerare quale sub-comparto le due particelle in esame, si è prima determinata la superficie realizzabile in base agli indici urbanistici indicati nelle norme tecniche d'attuazione, quindi si sono calcolati il presumibile valore ed il costo di costruzione dell'ipotetico capannone utilizzando valori unitari medi desunti da diverse pubblicazioni, tra le quali le pubblicazioni OMI, nonché offerte di vendita di capannoni posti nella stessa area artigianale Colleranesco;
il valore unitario così ottenuto (media tra i due valori), a causa delle problematica natura edificatoria del suolo sopra esposta, è stato quindi ridotto del 50% (analogamente a quanto indicato dalla terna arbitrale nella propria relazione).
Il tutto come riportato nel seguente prospetto.
CALCOLO DEL PROBABILE VALORE UNITARIO DI MERCATO
Annunci suoli edificabili prezzo Superficie valore mq
Giulianova via Ripoli € 480.000,00 15.000 € 32,00
Giulianova località Colleranesco € 350.000,00 17.222 porzione agricola € 53.645,00 10.729 porzione edificabile € 296.355,00 6.493 € 45,64
€ 1.000.000,00 30.000 € 33,33 Parte_4
media € 36,99
valore unitario ridotto del 10% € 33,29
CALCOLO DEL PROBABILE VALORE UNITARIO DI TRASFORMAZIONE superficie edificabile di comparto p.lla 491 310 100% 310,00
p.lla 492 3.936 93,80% 85,50% 3.156,63 totale lotto 4.246 totale mq 3.466,63
indice mq/mq 0,8
superficie realizzabile mq 2.773,31
presumibile valore dell'intero 2.773,31 € 370,00 € 1.026.123,26 costo di costruzione capannone 2.773,31 € 310,00 € 859.724,89
valore di trasformazione € 166.398,37
valore unitario al mq € 39,19
11 € 36,24 Parte_5
riduzione per incertezze e problematiche esposte a pagina 7 della relazione 50%
€ 18,12 (approvazione piano attuativo del comparto e servitù preesistenti)
6.6. Sulle anzidette premesse, considerando che, come si è detto, la condotta attraversa il fondo nella porzione quasi centrale dell'appezzamento per circa mt 28 con andamento lineare, è stato calcolato, partendo dal citato valore unitario, il valore medio tra le aree variamente destinate che costituiscono la fascia di asservimento di complessivi mt 27,00, come indicato nel prospetto che segue.
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO metri incidenza larghezza area sovrastante la tubazione 1,00 100%
larghezza area per transito e manutenzione 2,00 50%
larghezza residua area di rispetto 24,00 25,0%
larghezza complessiva area asservita 27,00
valore unitario € 18,00
valore mediato € 5,33
superficie asservita mq 756,00
valore € 4.032,00 imposte capitalizzate (IMU su valore mediato) aliquota saggio
(valore indicato dall'ufficio tributi euro 10) 1,06% 3% € 791,47
totale indennità € 4.823,47
6.7. Quanto ai danni indiretti (quelli diretti non esistono), è stato valutato il deprezzamento della superficie del fondo dei resistenti non asservita dalla servitù del metanodotto, il quale, come detto, viene attraversato nella porzione semicentrale. Ed invero, malgrado la servitù imposta non sia stata giudicata particolarmente “invasiva”, trattandosi di tubazione interrata (sicché i proprietari hanno possibilità di eseguire le normali coltivazioni ed utilizzazioni, senza alterazione della profondità di posa della tubazione), il ctu ha valutato che ricorra un minimo pregiudizio, in termini di valore della porzione residua non asservita. Egli, sul punto, si ì così espresso: <Nel caso di specie, suolo ricadente in zona edificabile, la imposizione di servitù non compromette la espressione edificatoria, che continua ad essere esprimibile (con tutte le problematiche più volte richiamate, cfr pagine 5 e 7).
12 Ma bisogna considerare un particolare aspetto del caso in esame. Infatti, osservando la allegata planimetria si evince che l'appezzamento, di forma pressoché rettangolare, con la imposizione della servitù viene divisa in tre porzioni. Una centrale interessata dall'asservimento con il citato decreto per una superficie di mq 756, una porzione lato monte (sx) di analoga superficie, per la quasi totalità ricadente nella fascia di rispetto del metanodotto già esistente, ed un'altra porzione, sul lato est (dx) dell'appezzamento, non interessata da servitù, di maggior superficie. Queste due ultime porzioni, non oggetto dell'attuale asservimento, per le loro caratteristiche omogenee, costituiscono senz'altro un complesso unitario con quella asservita (cioè, un'unica unità funzionale). Ma, nel contempo, è di tutta evidenza che soltanto sull'ultima porzione, lato est, si potrà realizzare la cubatura consentita
(superate le esposte problematiche). Ma ciò dovrà avvenire necessariamente con uno sviluppo verso
l'alto, su più livelli, con le problematiche connesse. Questo aspetto, in aggiunta ad altri, quali
l'impossibilità di realizzare allacci diretti delle condotte idriche e fognarie tra le diverse porzioni, non potendo queste attraversare la fascia asservita, la minora appetibilità del suolo da parte di un potenziale acquirente del fondo, che certamente non apprezzerebbe la presenza di un nuovo metanodotto, inducono lo scrivente a dover considerare una perdita di valore della superficie residua riconducibile alla alterazione delle possibilità di utilizzazione, ovverossia al deprezzamento che si produce in ragione della diversa consistenza, della diversa conformazione assunta dal fondo e delle diverse modalità di utilizzazione imposte per effetto dell'asservimento. Deprezzamento da valutare come riduzione percentuale del suo valore.>> (v. pp. 13-14, ibidem).
6.7.1. La corretta riduzione è stata calcolata in funzione del rapporto tra superficie asservita e superficie del fondo (Sa/St=17,8%), nonché della intersecazione semicentrale della fascia asservita, con le conseguenze come sopra esposte. Pertanto, vista la destinazione non residenziale del fondo asservito (produttiva D2), è stata operata una svalutazione della porzione residua pari al 2% del suo valore, come da prospetto che segue.
CP_11 valore di mercato superficie residua sup. proprietà sup. asservita sup. residua €/mq valore
4.246 756 3.490 € 18,00 € 62.820,00 deprezzamento del 2% € 1.256,40
13 6.8. Infine, l'indennità di occupazione temporanea (per il periodo dalla data di immissione in possesso alla restituzione del terreno) è stata determinata dal ctu, in conformità al criterio posto dall'art. 50 del D.P.R. 327/2001, ossia pari per ogni anno ad 1/12 del valore dell'area occupata e per ogni mese un dodicesimo di quella annua per il periodo che va dalla data di immissione in possesso
(24.3.2023) alla restituzione del terreno. Restituzione che, però, non era ancora avvenuta al momento del sopralluogo, durante il quale si è potuto verificare come i lavori fossero in fase di ultimazione.
Quindi, è stato considerato il periodo di anni due, come del resto indicato nell'art. 9 del decreto di asservimento. Il tutto come da prospetto che segue.
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA destinazione Superficie €/mq valore edificabile 1.346 € 18,00 € 24.228,00 indennità annua (1/12) € 2.019,00 indennità di occupazione per 2 anni € 4.038,00
6.9. Giova ricordare che, nella precedente fase amministrativa, l'indennità per l'asservimento e per l'occupazione temporanea, con il decreto di asservimento, veniva determinata in € 1.682,00 (di cui € 1.008,70 per indennità di asservimento ed € 674,00 per occupazione/danni). Invece, all'esito del procedimento di determinazione definitiva dell'indennità la stessa, ad opera della terna arbitrale, veniva stimata in 39.961,40 (€ 22.680,00 per indennità di asservimento;
€ 3.821,40 per danni da deprezzamento;
€ 13.460,00 per indennità temporanea di occupazione)
7. Occorre ora procedere ad esaminare le osservazioni critiche – va da sé quelle specifiche e non quelle estrinsecantesi in una contestazione generica – formulate dalle parti rispetto alle predette conclusioni del ctu le quali – a parte quelle di principio della già confutate nei precedenti Pt_1 paragrafi (v. supra 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.) – concernono, dalle rispettive diverse prospettive, il merito dell'indagine tecnica e, specificamente, tre profili: l'importo del valore unitario della proprietà asservita;
l'esistenza di danni diretti (v., in particolare, le note conclusionali per l'udienza di discussione)
8. Quanto al valore unitario dei terreni oggetto di asservimento, la ricorrente, dolendosi della eccessività della valutazione dell'ausiliario, lamenta che il valore venale del bene è stato ricavato da semplici offerte di vendita (gli unici parametri coerenti con la realtà sarebbero quelli ricavabili dai dati comparativi forniti dal ctp della ricorrente, compresi tra € 2,03/mq ed € 4,50/mq) e poi partendo
14 dalla natura edificatoria dell'area, di fatto inesistente (su 4.246 mq totali, soltanto 730 mq sarebbero formalmente liberi da vincoli, ma tali residui, per conformazione e frammentazione, non sono in alcun modo idonei a ospitare edificazione).
8.1. La prima osservazione non coglie nel segno poiché il ctp della ricorrente, in realtà, faceva riferimento a due atti notarili, (anch'egli) a quattro offerte di vendita e ai V.A.M. del 2012 e al valore puntuale EXEO, riferiti, però, tutti a suoli con destinazione agricola e, quindi, del tutto inconferenti rispetto all'area per cui è causa, edificabile e ricadente in zona di consolidamento e completamento degli insediamenti a carattere artigianale ed industriali. Inoltre, quanto al tema delle offerte di vendita,
è stato, come si è detto, anche il ctp della ricorrente a trasmettere al ctu, tra le comparabili, quattro offerte di vendita. Ciò detto, resta il fatto che non sono stati rinvenuti atti pubblici comparabili (anche i resistenti non ne hanno indicato alcuno) per cui non si poteva prescindere dall'utilizzo delle predette offerte (tutte concernente aree vicine tra loro, aventi con medesima destinazione urbanistica, poste nella stessa valle del Fiume Tordino e tutte servite dalla SS80, a circa mt 300 dal suolo in esame, che le collega sia al vicino casello autostradale che al litorale adriatico) che, in ogni caso, non sono state adoperate tout court per determinare il valore unitario, bensì dapprima ridotti del 10% per convertirli in presumibile valore di mercato, poi ridotti ulteriormente in relazione alla problematica vocazione edificatoria dei terreni ed, infine, valorizzate, ai fini della stima, unitamente ad altro criterio bastato sul valore di trasformazione (sul punto, si veda l'articolata risposta del ctu nella relazione di replica del 7.7.2025, pp. 9 e 10).
8.2. Quanto alla seconda osservazione, in realtà, il ctu ha considerato la destinazione urbanistica del suolo – cioè la possibilità legale di edificazione dalla quale non poteva prescindere, al contrario di quanto finisce per sostenere la ricorrente – e al contempo sia la sua conformazione giuridica che le sue caratteristiche concrete – cioè il profilo delle effettività dell'edificazione –, apprezzando, quindi, tutte le peculiarità della fattispecie. Proprio i sopra illustrati vincoli che gravano sull'area e, dunque, di fatto limitanti fortemente la potenzialità edificatoria della stessa, hanno portato il ctu ad abbattere del 50% il valore unitario calcolato. Abbattimento identico a quello già ritenuto congruo dalla terna arbitrale la quale ha preso le mosse dalla natura edificatoria dei terreni. All'osservazione in parola, nella relazione di replica del 7.7.2025, il ctu ha replicato negli anzidetti termini, richiamando quanto, in merito, ampiamente esposto nella propria relazione (ai cui articolati passaggi motivazionali la parte
15 ricorrente non ha fatto riferimento) e stigmatizzando varie imprecisioni adoperate nel riportare alcuni passaggi della relazione peritale (v. pp. 1, 2 e 4 della predetta relazione).
9. Venendo alle osservazioni dei resistenti, la doglianza circa la natura edificatoria del suolo è manifestamente infondata poiché, come si è detto, il ctu l'ha ritenuta assolutamente sussistente (si veda la risposta del ctu nella citata relazione, p. 2 della relazione citata ove, a ragione, è stigmatizzato che il contenuto della relazione è stato riportato in modo distorto), pur apprezzando le sopraindicate peculiarità della effettiva potenzialità edificatoria dello stesso. A tale riguardo, non è poi vero che il ctu non abbia tenuto conto che il preesistente metanodotto è destinato ad essere dismesso (e, quindi, non può essere apprezzato come vincolo futuro e permanente) poiché tale circostanza è stata, invece, puntualmente evidenziata (v. pp.
3-7 della prima relazione) e non valorizzata nel senso anzidetto.
9.1. Riguardo alla individuazione del valore unitario dell'area, le contestazioni sono tutte prive di pregio:
- gli stessi resistenti non hanno indicato alcun atto pubblico comparabile utilizzabile nel caso di specie e, comunque, non si confrontano con l'ampia illustrazione della metodologia seguita per sopperire alla predetta mancanza, limitandosi ad una sterile contestazione;
- l'affermazione che il ctu abbia utilizzato i valori catastali IMU in luogo di quelli di mercato non trova alcuna corrispondenza nel contenuto della relazione peritale;
- l'abbattimento del 50% del valore unitario (da € 36,24 ad € 18,12) è contestato ignorando del tutto le motivazioni illustrate dall'ausiliario e facendo astratto riferimento a terreni aventi la stessa destinazione urbanistica, ma senza le molteplici e gravi problematiche che, di fatto, condizionano e limitano l'effettiva possibilità edificatoria dei terreni asserviti.
9.2. Circa l'eccepito errato calcolo così esposto dal ctp dei resistenti: <<il calcolo relativo al valore unitario del terreno della ctu, è errato per il seguente motivo: il
CTU, nell'effettuare la divisione tra il valore di trasformazione con la superficie del terreno, utilizza la superficie catastale (estesa mq 4.246,00) che in urbanistica viene denominata
"Superficie Territoriale" la quale comprende nel ns. caso, oltre alle aree edificabili, anche le aree da cedere al comune, quali parcheggi, strade, ecc., mentre era tenuto ad utilizzare la
"Superficie Fondiaria" di mq 3.466,63 ossia la stessa utilizzata per determinare la superficie edificabile del lotto”>> il ctu ha così efficacemente replicato:
16 <Il sottoscritto è di diverso parere e ritiene errato quanto asserito dal CTP. Infatti, per la valutazione di un suolo edificabile con il metodo del valore di trasformazione, si parte dal prodotto edilizio realizzabile, che è funzione della superficie fondiaria e degli indici urbanistici applicabili a essa, esattamente come calcolato nel prospetto a pagina 11 della ctu;
quindi il prodotto si divide per la superficie totale (territoriale/catastale), con l'obiettivo di esprimere il valore medio dell'intero lotto, comprese le aree standard (parcheggi, verde, ecc.). È vero che queste aree non producono cubatura, ma è altrettanto vero che al valore del prodotto edilizio realizzabile concorre anche la presenza di aree a parcheggi, a verde, ecc.>> (v. p. 4 della citata relazione di risposta).
9.3. Alla contestazione della modalità di calcolo dell'indennità di asservimento che sarebbe valida per la servitù di elettrodotto, ma non per quella di metanodotto, in conformità ai rilievi del ctu, si osserva, in sintesi, la Corte osserva come il metodo sia conforme a quanto innanzi premesso dal momento che, nell'applicare il principio del valore differenziale sopra ricordato determinando la dovuta indennità di asservimento in misura pari alla differenza tra il valore dell'intero bene prima dell'asservimento ed il valore di mercato del bene stesso dopo l'asservimento, distingue, però, correttamente le fasce di terreno a seconda dell'incidenza della servitù: area occupata dalla tubazione interrata ove le facoltà dominicali sono più compromesse e, quindi, il coefficiente è il 100%; area di transito per il personale addetto all'ispezione e la manutenzione, ove le predette facoltà sono sensibilmente compresse e, quindi, il coefficiente può essere stimato nel 50%; la residua area di rispetto, ove la compressione del diritto di proprietà è minima e, pertanto, il coefficiente è pari al
25%. E' evidente che il ctu ha adoperato un criterio con cui, scrupolosamente, secondo la specificità delle diverse incidenze pregiudizievoli sul diritto di proprietà, si assicura l'applicazione del predetto principio, ossia il pieno ristoro del proprietario espropriato tenuto conto dell'effettivo pregiudizio alla proprietà che non è ablata ma resta pur sempre tale.
9.4. Avuto riguardo, poi, alla seguente contestazione:
“il CTU opera ulteriori riduzioni, ovvero del 50% per l'area di transito e manutenzione e nel contempo riduce ad 1/4 il valore della restante area di rispetto, giungendo ad un valore unitario mediato di 5,33 €/mq in base al quale viene assegnata un'indennità di asservimento pari a €/mq 5,33
x 756,00 mq = € 4.029,48 (e non € 4.032,00). Tale importo è irrisorio ed è sufficiente confrontarlo con l'indennità di occupazione temporanea, determinata dal CTU in € 4.038,00 per comprenderne
l'erroneità indotta dalla metodologia adottata. In base al testo della sentenza 18581/2020, il calcolo
17 dell'indennità da servitù da metanodotto va effettuato in misura percentuale dell'indennità di espropriazione, stabilendo una riduzione percentuale del prezzo di mercato”. Quindi contesta la metodologia dal sottoscritto applicata, definendola “fantomatico criterio”>> il ctu ha così validamente replicato:
<<riguardo al confronto tra indennità di asservimento (errore del ctp: € 4.823,47 e non < i>
4.029,48) e di occupazione è il caso di porre in evidenza che la superficie temporaneamente occupata
(per due anni) è circa il doppio di quella asservita! Riguardo al “fantomatico criterio” l'Arch.
[...]
dovrebbe sapere che la dottrina estimativa propone un criterio definito additivo ed uno definito CP_12 integrativo, ambedue quale incidenza percentuale del valore, come indicato (anche) nella sentenza da egli enunciata. Il primo, preferito dal sottoscritto ed utilizzato in numerose analoghe occasioni
(molte delle quali confermate in giudizio), prevede l'individuazione di fasce a diversa incidenza di svalutazione, il secondo prevede un unico deprezzamento percentuale dell'intera area asservita. È il caso di porre in evidenza che la metodologia additiva viene condivisa, con lievi differenze, da numerosi autori, tra i quali si ricorda il Prof. … il Prof. … il Prof. … Lo Per_4 Per_5 Per_6 stesso metodo di stima additivo è indicato nella pubblicazione del dott. in occasione Persona_7 di un convegno della del 7 2020: …. Pertanto tra le due metodologie, additiva o integrativa, CP_13 il sottoscritto ritiene più valida quella esposta nella relazione inviata alle parti, ovverossia la prima.
Infine a pagina 11 delle proprie osservazioni, come già accennato in precedenza, ricalcola le indennità utilizzando uno solo dei due criteri di stima adoperati dallo scrivente con una doppia stima di tipo sintetico, ma modificandone i dati. Infatti egli “procede al calcolo del valore del fabbricato realizzabile facendo riferimento ai valori di mercato della zona, pubblicati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, relativi al 1° semestre 2024” (pagina 11 delle osservazioni). Oltre alla discutibile scelta di non adoperare la doppia stima, come fatto dal sottoscritto, si ritiene errata la scelta dei valori relativi al 1° semestre 2024, quando la data di riferimento della stima è quella della emissione del decreto di asservimento, ovverossia il 29.11.2022
(v. pp.
4-7 relazione citata).
9.5. Passando ai danni diretti (cioè al deprezzamento dell'area residua), la contestazione della congruità della riduzione stimata dal ctu nel 2% (meno del 3% stimato dalla terna arbitrale) è generica
(poiché, in realtà, i resistenti si limitano ad considerazioni generali, peraltro non pertinenti) e, in ogni caso, non risulta persuasiva avendo l'ausiliario ampiamente illustrato, in relazione alla conformazione
18 del suolo e alle sue concrete caratteristiche, la concreta misura del pregiudizio della struttura interrata
(ritenuta poco invasiva) alla sua potenzialità edificatoria, tenendo conto, altresì, del dato oggettivo del rapporto tra superficie asservita e superficie del fondo (Sa/St=17,8%), nonché della intersecazione semicentrale della fascia asservita.
9.6. Circa l'indennità di occupazione, la sua stima è stata contestata dal resistente unicamente sulla base del diverso valore unitario del terreno asservito sicché è sufficiente richiamare quanto esposto a tal proposito supra ai paragrafi 9.1.e 9.2.
10. Dunque, le conclusioni del ctu, in quanto basata su indagini approfondite e rigorose, le quali resistono alle osservazioni critiche dei ctp, come si è illustrato, confutate dall'ausiliario con argomentazioni pertinenti, logiche e non viziate da errori in diritto, sono fatte proprie dalla Corte.
11. Sulle somme come sopra determinate – delle quali non può essere disposto il pagamento, ma soltanto ordinato il deposito presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato per la parte non ancora depositata – decorrono, fino al deposito stesso, interessi compensativi, in misura legale, dalla scadenza di ogni singola annualità quanto alla indennità di occupazione temporanea, e, quanto alla indennità di asservimento comprensiva dei danni indiretti dalla data del provvedimento di esproprio. In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare nella stessa misura – tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta, ciò che esclude la riconoscibilità della rivalutazione monetaria, e che non vi è prova di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. – solo dalla data della domanda (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
12. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti tenuto conto del parziale accoglimento delle pretese riduttive della ricorrente beneficiaria dell'asservimento e, d'altro canto, del mancato accoglimento anche delle maggiori pretese indennitarie del proprietario resistente, il che si traduce in soccombenza reciproca, senza che possa individuarsi, alla luce di quanto innanzi esposto, una soccombenza prevalente dell'una rispetto all'altro.
Nei rapporti tra le parti costituite ed il (il quale, ove anche passivamente legittimato, CP_8 resta estraneo al rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento impositivo), resistente non costituito, le spese processuali vanno, del pari, interamente compensate.
Le spese di ctu liquidate in corso di giudizio, vanno poste in via definitiva, nel rapporto tra le parti, in misura uguale, a carico della ricorrente (50%) e dei resistenti (50%).
P.Q.M.
19 La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina l'indennità spettante ai resistenti in conseguenza dell'asservimento e della occupazione temporanea degli immobili per cui è causa (terreni siti in Giulianova, TE, catastalmente distinti al Fg
26, particelle 491 e 492 del NCT di tale Comune) in complessivi € 10.118,00, di cui € 4.823,47 per indennità di asservimento;
2) ordina alla ricorrente i depositare le somme di cui sopra, detratto quanto Parte_1 già depositato, maggiorate di interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito stesso, presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato;
3) dichiara compensate per intero, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio;
4) pone, nel rapporto tra le parti, a definitivo carico della ricorrente, nella misura del 50%, e dei resistenti, in solido tra loro, nella misura del 50%, le spese di ctu come liquidate in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
im
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