Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1685/2022
Oggi 12/02/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Fenu per la società opponente;
• l'avv. Guarino per . CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla conclusione della discussione già iniziata alla precedente udienza.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto, all'udienza del 12/02/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1685 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il 09/11/2022
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FENU SILVIA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FENU SILVIA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA presso il difensore avv. GUARINO
DANIELA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.11.22 (in seguito anche: l'opponente o la società) Parte_1 propone opposizione avverso l'avviso di addebito n.42220220001774128000 emesso dall di CP_1
Verona con cui viene ingiunto il pagamento della somma per complessivi euro 2.822,00, a titolo di contributi e sanzioni di legge per le evasioni contributive relative al periodo luglio 2016 – giugno Par 2019, accertate con verbale unico di accertamento e notificazione dell di Vicenza n.
2021005341/DDL del 22.7.2021 (all. 1); col predetto Verbale si contestava tra l'altro all'opponente, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'omesso versamento della contribuzione sugli importi erogati ai lavoratori e nel periodo luglio 2016 – maggio 2029 a titolo Persona_1 Controparte_2 di “rimborsi chilometrici” in busta paga, da considerarsi imponibile per le motivazioni indicate a verbale.
1 In sintesi la società, richiamato l'oggetto della propria attività commerciale (produzione e commercializzazione di sistemi e apparecchi automatici di gioco, agenzia di scommesse e gestione diretta di bar, ristoranti, sale da gioco) e la dislocazione delle 7 sedi in varie province del Centro-
Nord Italia (secondo i dati risultanti dalla visura camerale: doc. 3 ric.), ha dedotto che oggetto dell'accertamento da cui è scaturito l'avviso di addebito ha riguardato esclusivamente l'attività svolta dai due lavoratori già indicati.
, assunta il 13.12.12 con mansione di cassiera addetta a sala giochi con sede Persona_1 lavorativa in Verona, Corso Milano 199/A, inquadrata inizialmente al V° Liv., e dall'1.9.2014 al IV°
Liv. CCNL del settore Turismo-Pubblici Esercizi, in origine gestiva la cassa della sala giochi ove era addetta, ricevendo le giocate dei clienti e pagando loro le vincite, dando pure assistenza ai clienti, fornendo loro spiegazioni sul funzionamento delle macchine da gioco;
dal 4.3.13 (doc. 4) La Per_1 era stata comandata a svolgere, all'occorrenza, le sue mansioni anche presso la sala giochi in
Bussolengo (VR) viale Del Lavoro 121 e successivamente presso la sala sita in S. Giovanni
Lupatoto (VR), via Monte Ortigara;
in particolare, nel periodo oggetto di accertamento fu incaricata dalla opponente di effettuare sopralluoghi presso le altre sale giochi indicate, a turno, mediamente un paio di giorni la settimana, al fine di verificare il corretto funzionamento della sala scommesse, controllando ad esempio la stampa delle informazioni da dare ai clienti sulla corretta utilizzazione dei terminali da gioco, necessaria per l'accettazione delle giocate;
doveva inoltre ispezionare il conteggio sulle casse scommesse;
doveva osservare il corretto riempimento del cambia monete delle slot e fornire, al tempo stesso, assistenza per la formazione ed aggiornamento dei colleghi che svolgevano mansioni di cassieri nelle sale giochi visitate.
invece, fu assunto dalla società a decorrere dall'8.9.14, con mansioni di Controparte_2 addetto cassa presso la sala giochi sita in Bussolengo (VR) e nello svolgimento delle mansioni sopra descritte, si doveva recare su ordine della opponente, presso le sale da gioco sopra indicate a turno, mediamente un paio di giorni alla settimana, con l'incarico di tenere monitorato l'afflusso della clientela per stabilire se lo stato dei luoghi fosse idoneo all'accoglimento della clientela che mediamente li frequentava e di reperire in zone limitrofe nuovi immobili, nel caso in cui quelli già occupati si fossero rivelati troppo piccoli per l'afflusso delle persone che normalmente vi accedevano.
Proprio in ragione di tali mansioni veniva liquidata ai dipendenti una somma a titolo di rimborso chilometrico sulla base di note spese, con indicazione della percorrenza, realizzata con mezzo privato, a seconda del costo chilometrico ricostruito in base al tipo di autovettura;
l avrebbe CP_1 quindi errato nell'assoggettare a contribuzione, ritenendo l'assenza di elementi giustificativi, tutte le somme a tale titolo (rimborsi chilometrici) erogate nel periodo in contestazione e che sarebbero
2 invece giustificate dalle trasferte realmente effettuate per i motivi addotti oltre che debitamente elencate nei prospetti mensili sottoscritti dai lavoratori e dalla società (doc. nn.
4-5 ric.).
L si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto, e in subordine la condanna al pagamento della minor somma eventualmente accertata. In particolare, richiesta preliminarmente la verifica del rispetto del termine perentorio di cui all'art. 24 Par dlgs 46/99, l ha evidenziato che dagli accertamenti dell era emerso che l'indennità di CP_3 trasferta era stata pattuita in misura fissa, esposta dai dipendenti nella nota spese mensile ed indicata anche nei giorni in cui, da documenti acquisiti, non risultava alcuna trasferta, così come nei giorni indicati come “in trasferta” risultava mancante l'indicazione dell'indennità pattuita, richiamando anche le risultanze analoghe emerse per il lavoratore;
l'accertamento Persona_2 iniziato a campione si è esteso ad altri dipendenti rispetto ai quali sono stati richiesti giustificativi dell'esonero, in alcuni casi non forniti ed in altri non idonei a provare la trasferta (e solo in questi casi contestati). Quindi le somme registrate nel libro unico come “trasferta” e “rimborsi chilometrici” non assoggettate a ritenute previdenziali ed erariali, sono state invece ritenute imponibili e su di esse sono state calcolate le omissioni, le sanzioni civili, gli interessi e le spese di riscossione.
Il giudice, sospesa in via provvisoria con decreto 22.11.22 l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, ha disposto con ordinanza 5.8.23 ex artt. 421 c.p.c. (anche alla luce delle ulteriori produzioni documentali operate dall'opponente e dall , trattandosi di documentazione CP_1 vagliata dai verbalizzanti in sede ispettiva come pare emergere dal Verbale de quo), l'acquisizione del LUL, di note spese e rimborsi e giustificativi delle trasferte per il periodo accertato, con riferimento ai lavoratori e , onerando entrambe le parti di produrre la Persona_1 Controparte_2 documentazione indicata in un termine assegnato. Solo parte ricorrente vi ha provveduto con deposito 23.8.23.
Sono state quindi ammesse le prove per testi richieste dalle parti, assunte in data 13.3.24 e
22.5.24 (con ulteriore acquisizione documentale integrativa nel corso dell'esame testimoniale) ed, all'esito, la causa è stata rinviata con termine per note, poi differita all'udienza odierna nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza al momento della lettura.
* * *
1. Il ricorso in opposizione all'avviso di addebito qui impugnato, notificato a mezzo PEC il
4.10.22, risulta tempestivamente depositato nei termini di cui all'art. 24 c.V° D.Lgs 46/99 il 9.11.22,
e deve trovare accoglimento, rigettandosi l'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall . CP_1
3 2. Come emerge dal Verbale unico di accertamento e notificazione del 23.7.21 e come confermato in sede testimoniale dall'ispettore (v. verbale udienza del 22.5.24), Testimone_1
l , in base al raffronto documentale tra le risultanze del LUL e delle “note spese” (indicate dagli CP_1 ispettori anche come “rimborsi”) fornite dalla società, ha ritenuto gli elementi offerti non idonei a provare il diritto all'esonero contributivo in assenza di “pezze giustificative” (quali estratti telepass, scontrini, schede carburante, contratti sottoscritti da clienti, etc.).
Il teste sentito in aula in merito alle specifiche posizioni dei lavoratori e Tes_1 Per_1
ha precisato che le modalità accertative erano riferite “al lavoratore ” laddove, CP_2 Per_3
“quanto all'accertamento odierno effettuato nei riguardi dei dipendenti , Persona_1 CP_2
e ” (n.d.e.: quest'ultima non oggetto del presente giudizio) l'esame non
[...] Persona_4 era avvenuto “allo stesso modo di quello del in quanto ciascuno dei tre che ho indicato ora Per_3 usava la propria auto e mai le auto aziendali. Non sappiamo se usassero il telepass”.
In realtà si può già sin d'ora escludere un utilizzo di apparecchio Telepass da parte di Per_1 in quanto a livello documentale (v. doc. 23.8.23 relativi a contratti, buste paga e note CP_2 spese, non contestati dall il quale, del resto, non ha ottemperato all'ordinanza 5.8.23 CP_1 producendo altra e diversa documentazione che sarebbe stata allegata a Verbale in esame per come indicata nello stesso: “E' STATA PRESA VISIONE DEI SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI –
DOCUMENTAZIONE DI LAVORO – Libro Unico del Lavoro;
Nota spese;
Rimborsi”) risulta che gli stessi effettuassero tragitti che di regola non contemplavano l'utilizzo della rete autostradale, spostandosi tra Verona-San Giovanni Lupatoto e (per la doc. 4 ric.) e tra CP_4 Per_1 [...]
(per il doc.5 ric.). Controparte_5 CP_2
La documentazione relativa alle note spese con richiesta di rimborso non appare specificamente contestata dall'ente previdenziale e reca apposta marca da bollo telematica con impressa stampigliatura della data di emissione che risulta del tutto coerente con il mese e l'anno ai quali dette note spese si riferivano: si tenga presente che nelle buste paga per i due lavoratori in scrutinio – i quali non furono mai sentiti in sede ispettiva, non risultando prodotte o indicate a
Verbale le loro relative dichiarazioni - non compariva mai la dicitura “trasferta” bensì solo la dicitura
“rimborso chilometrico”, che è coerente con quanto attendibilmente dichiarato in aula dalla stessa teste , la quale non ha più alcun rapporto con la società opponente. Persona_1
La sentita per la prima volta sul punto in aula, a distanza di 6/8 anni dai fatti, ha difatti Per_1 dichiarato: “Mi riconoscevano dei rimborsi chilometrici, perché facevo il controllo di altre due sale che erano alle ed a S. Giovanni Lupatoto, sempre della preciso che erano CP_4 Pt_1 controlli sui dipendenti e sulla loro condotta nonché sull'ordine della sala ma anche
4 sull'aggiornamento dei fascicoli e giustificativi dove vengono giustificati i beni consumati, e poi sui registri di cassa ed io controllavo tutto questo…”.
Si deve dunque dare credito alla dichiarazione della teste in merito al fatto di aver all'epoca effettivamente svolto due trasferte a settimana tra Verona, e San Giovanni Lupatoto: CP_4
Quanto ai miei rimborsi, gli stessi erano inseriti in busta paga;
erano fissi ed erano di 200 euro mensili, come ho verificato prima di venire qui dalle buste paga che ho a casa, ed io non presentavo alcuna pezza giustificativa, anche se andavo almeno due volte a settimana nelle sale che ho detto prima. Mi spostavo solo e sempre con la mia auto. Se andavo due volte a settimana o se andavo quattro volte il rimborso era sempre quello ed era fisso di 200 euro e non dovevo presentare alcun documento giustificativo. Facevo straordinari e mi erano pagati regolarmente in busta paga. Mi avevano sempre pagato gli straordinari che facevo. I rimborsi me li hanno dati dall'agosto 2016 fino al settembre 2017 in misura fissa tutti i mesi in busta paga. Io ad ottobre 2017 ho dato le dimissioni ed a novembre ho finito di lavorare. Non ho avuto alcuna controversia o contenzioso con Pt_1
Ora lavoro per NE nel reparto frodi in banca”.
La teste conferma che nel periodo in esame andava presso le sedi indicate “almeno” due volte a settimana (ovvero circa otto volte al mese) in trasferta per i compiti già innanzi delineati e che per questi spostamenti riceveva tutti i mesi un rimborso chilometrico “fisso” e tarato su questo impegno in trasferta (al punto che ove fosse capitato di fare ulteriori trasferte, non le sarebbero state pagate).
Le buste paga in atti e le relative richieste di note spese per rimborso dalla stessa presentate confortano sul piano documentale la prospettazione di parte opponente, nella misura in cui per circa
50 km a “giornata” (coerenti con i tragitti indicati dalla stessa teste) le venivano riconosciuti a titolo di rimborso chilometrico 25 € per ogni trasferta giornaliera (per l'importo di € 0,50 al Km.), che su base mensile per otto trasferte ammonta esattamente a 200 euro.
Ciò posto non si può certo condividere l'assunto ispettivo per il quale gli elementi offerti non sarebbero idonei a provare il diritto all'esonero contributivo in assenza di “pezze giustificative” (quali estratti telepass, scontrini, schede carburante, contratti sottoscritti da clienti, etc.): semplicemente per il fatto che quel tipo di trasferta, così strutturata su un modulo lineare di tragitti e di cadenze, non richiedeva certamente la presenza o l'utilizzo del telepass, di scontrini, di contratti sottoscritti da clienti o di “schede carburante”.
3. In proposito, occorre difatti ricordare la giurisprudenza della Suprema Corte (Sent.
n.2419/12) la quale ha avuto modo di precisare che: “l'onere probatorio del datore di lavoro, che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori, è assolto
5 documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI, senza che occorra, al riguardo documentazione specifica ed analitica, recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare,
l'analitica indicazione di viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi (Cass. civile, sez. lav. 20 febbraio 2012 n. 2419).
4. Come si è visto nel caso in esame vi sono, invece, anche delle schede mensili per ciascuno dei due dipendenti dai quali si evince l'indicazione di viaggi compiuti, delle località di partenza e di destinazione, ed una specificazione sintetica del motivo della trasferta, con riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.
I predetti documenti, ed in particolare le note spese sono firmate dal datore di lavoro e controfirmate dal lavoratore, e gli importi appaiono liquidati in coerenza con le tabelle ACI (v. doc. 8 ric.: tabelle ACI 2017- 2019), tenendo conto della percorrenza indicata, del tipo di automezzo usato dal dipendente e del costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Sul punto l CP_1 non ha formulato specifiche contestazioni.
Proprio in base ai principi innanzi richiamati non può sostenersi, dunque, che solo le ricevute di pagamento, gli scontrini o gli estratti telepass siano idonei a giustificare l'esonero contributivo delle somme erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti, come erroneamente sostenuto dall in sede ispettiva, ben potendo essere sufficiente a tal fine anche una dettagliata nota CP_1 spese di rimborso chilometrico, valutata alla luce della realtà aziendale e delle mansioni svolte, in una con ulteriori elementi di riscontro estrinseci (nel caso in esame: la dichiarazione resa dalla teste
Per_1
5. Sotto questo profilo deve ritenersi che la società abbia fornito prova, con riferimento all'effettività delle richieste di rimborso chilometrico dei dipendenti e , Persona_1 Controparte_2 in ciò non smentite da apprezzabili elementi istruttori di segno contrario: per quest'ultimo, difatti,
l non aveva provveduto ad escutere il teste per confermare o smentire la documentazione CP_1 prodotta (nello stesso verbale si dà atto che sono prodotte anche le note spese ed i rimborsi, senza migliore specificazione, neppure integrata sul piano documentale finanche a seguito di apposita ordinanza istruttoria) e la documentazione prodotta dalla opponente (buste paga;
schede riepilogative mensili) attesta l'erogazione in suo favore di somme addirittura inferiori a quelle corrisposte alla che avvenivano con minor frequenza mensile e per importi variabili e ridotti: Per_1 euro 180; 122,50; 100; 80. Le richieste di integrazione documentale di cui parla il teste ispettore
(e le relative mail acquisite dal giudice ex art.421 c.p.c. in udienza) riguardano tutte altri Tes_1
6 lavoratori, ed altri periodi estranei a quello in scrutinio (si parla dell'anno 2020 nello scambio di mail prodotto in aula). Il teste, al contrario, dimostra di ben conoscere i rimborsi chilometrici spettanti a anche se poi allude a voci (indennità trasferta esente) che non erano presenti nel Per_1 CP_2
LUL dei due lavoratori in esame bensì in quello di altri loro colleghi (“avevamo guardato tutte le buste paga dei lavoratori interessati nel presente giudizio ed abbiamo visto che vi erano queste voci ricorrenti: 'indennità trasferta esente' e 'rimborso chilometrico' ed erano presenti tutti i mesi;
o meglio, per esempio vedo che per lei aveva una cifra fissa di 200 euro;
aveva un Per_1 CP_2 importo mensile a titolo di rimborso chilometrico che però variava tra mese e mese, per esempio da
250, a 180 a 100 euro etc.”).
Non valgono ad immutare il compendio istruttorio le dichiarazioni rese dai testi Tes_2 dipendente da 12 anni della società opponente ed il quale tuttora riveste una posizione
[...] apicale in seno alla stessa (Responsabile Food and Beverage per la parte ristorazione e Direttore delle Sale giochi) e (che ha intentato una causa per importi assai elevati nei Persona_2 confronti di causa che pende tuttora in grado di appello e che ne colora all'evidenza Pt_1
l'aperta ostilità): elementi che non consentono di reputarle dotate di sufficiente attendibilità.
6. Ne discende l'accoglimento dell'opposizione proposta per la ritenuta infondatezza delle pretese creditorie dell'ente azionate con l'avviso di addebito impugnato: ogni altra e diversa questione è assorbita o superata e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a fronte dell'opera prestata nelle quattro fasi di giudizio e del valore della causa alla luce delle tabelle professionali in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della opposizione proposta dichiara privo di efficacia esecutiva l'avviso di addebito impugnato dichiarando non dovuti gli importi nello stesso determinati;
2) condanna l alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi euro 1.450,00 per compensi oltre rimb. forf. spese 15 %, IVA e CPA di legge se dovuti.
Verona, 12 febbraio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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