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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7828/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. D'ALEO SAVERIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ta RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara inammissibile l'opposizione proposta il 23/05/2024; pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico CP_1
preventivo obbligatorio, come lì liquidate;
nulla sulle restanti spese.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Premesso che con ricorso depositato il 23/05/2024 il ricorrente sosteneva di avere presentato la domanda volta al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, ma che detta domanda veniva respinta; dichiarava quindi di avere, in seguito a tale rigetto, instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo nell'ambito del quale veniva eseguita la CTU da parte del Dott. , il CP_2
quale negava la sussistenza dei requisiti necessari al fine di ottenere i benefici economici previsti in caso di invalidità civile;
asseriva altresì di avere tempestivamente formulato le contestazioni avverso la CTU;
e con il presente giudizio instaurava la fase di opposizione chiedendo che venisse accertato il
“possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento del diritto
all'assegno mensile di Invalidità Civile, sin dalla data della domanda
amministrativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge” con condanna dell' al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi;
CP_1
premesso che, instaurato regolarmente il contraddittorio, l' si costituiva in CP_1
giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
premesso, ancora, che il ricorrente veniva invitato a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritte per l'udienza del
03/03/2025 e la causa veniva quivi decisa con il deposito di questa sentenza;
◊
considerato che la consulenza tecnica d'ufficio è stata depositata nel corso dell'a.t.p. il 26/03/2024 e che è stata comunicata alle parti in data 27/03/2024;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU con atto depositato il 29/04/2024;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rilevato che all'art. 445-bis, co. 4, c.p.c. è stabilito che “il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione” imponendo altresì al 6° comma alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'inosservanza del termine fissato al 4° comma dell'art. 445-bis c.p.c e la conseguente inammissibilità della successiva opposizione;
ritenuto che le spese di lite non possano essere poste a carico della parte soccombente in ragione della prodotta dichiarazione relativa alla situazione reddituale (inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n. 113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 05/03/2025.
CE
MM PP
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7828/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. D'ALEO SAVERIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ta RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara inammissibile l'opposizione proposta il 23/05/2024; pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico CP_1
preventivo obbligatorio, come lì liquidate;
nulla sulle restanti spese.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Premesso che con ricorso depositato il 23/05/2024 il ricorrente sosteneva di avere presentato la domanda volta al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, ma che detta domanda veniva respinta; dichiarava quindi di avere, in seguito a tale rigetto, instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo nell'ambito del quale veniva eseguita la CTU da parte del Dott. , il CP_2
quale negava la sussistenza dei requisiti necessari al fine di ottenere i benefici economici previsti in caso di invalidità civile;
asseriva altresì di avere tempestivamente formulato le contestazioni avverso la CTU;
e con il presente giudizio instaurava la fase di opposizione chiedendo che venisse accertato il
“possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento del diritto
all'assegno mensile di Invalidità Civile, sin dalla data della domanda
amministrativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge” con condanna dell' al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi;
CP_1
premesso che, instaurato regolarmente il contraddittorio, l' si costituiva in CP_1
giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
premesso, ancora, che il ricorrente veniva invitato a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritte per l'udienza del
03/03/2025 e la causa veniva quivi decisa con il deposito di questa sentenza;
◊
considerato che la consulenza tecnica d'ufficio è stata depositata nel corso dell'a.t.p. il 26/03/2024 e che è stata comunicata alle parti in data 27/03/2024;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU con atto depositato il 29/04/2024;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rilevato che all'art. 445-bis, co. 4, c.p.c. è stabilito che “il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione” imponendo altresì al 6° comma alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'inosservanza del termine fissato al 4° comma dell'art. 445-bis c.p.c e la conseguente inammissibilità della successiva opposizione;
ritenuto che le spese di lite non possano essere poste a carico della parte soccombente in ragione della prodotta dichiarazione relativa alla situazione reddituale (inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n. 113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 05/03/2025.
CE
MM PP
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro