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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8748 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 13597/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] - RI - il 14.1.1939), elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma, via Flaminia 334, presso lo studio degli avv.ti Damaso Pattumelli e
Daniele Di Bella che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede - Direzione Filiale CP_1
metropolitana di Roma Flaminio (via Giulio Romano 46), rappresentato e difeso dal funzionario Cristina Scalamandrè in virtù di delega in atti convenuto all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna l' a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
11.712,16 (a titolo di ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento relativi al periodo da 1.7.2023 a 30.4.2025), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte CP_1
ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in € 1.358,25, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.4.2025 - esponendo di Parte_1 aver già ottenuto un decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. (con il quale il giudice, in data 19.10.2024, aveva omologato la Ctu medica che aveva tra l'altro accertato che la era in possesso del requisito Pt_1
medico per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 7.6.2023) e di aver infruttuosamente fatto richiesta all' dei ratei di detta prestazione, in presenza degli ulteriori requisiti CP_1 oltre quello medico-sanitario - ha convenuto in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto a detta prestazione e la condanna dell al CP_1
pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
Costituendosi in giudizio, l ha fatto presente che la prestazione in esame CP_1
era stata liquidata con provvedimento del 24.4.2025 e valuta 7.5.2025, circostanza questa confermata solo in parte dalla parte ricorrente che ha riconosciuto l'avvenuto pagamento del rateo mensile da maggio 2025 ma non anche il pagamento degli arretrati.
Poiché dell'effettivo pagamento degli arretrati non vi è prova, l' deve CP_1
essere condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 11.712,16 (a titolo di ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento relativi al periodo da 1.7.2023 a
30.4.2025, come quantificati nel modello TE08), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Per il resto, va dichiara cessata la materia del contendere, visto il riconoscimento della prestazione e il pagamento di essa ma solo dal mese di maggio 2025.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' poiché la liquidazione, sia pure parziale, CP_1 della prestazione è avvenuta oltre i termini di legge (e cioè dopo 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa dell'atp, effettuata il giorno 8.11.2024).
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra
€ 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass.
2 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022
(considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in seconda udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
Roma, 11.9.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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