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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 2176/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 3.12.2024, con termine di deposito della memorie di replica al 24.2.2025, e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Fontanella Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Manuela Scerpa CP_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15522/2022 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
- l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in epigrafe - con la quale è stata accolta l'opposizione ed annullato l'atto di intimazione n. 097 2021 9017808856 000 con riferimento alla sola cartella opposta, n. 097 2014 0233709305 000, recante l'importo di €
2.521,40 - ritenendola censurabile nella parte relativa alla immotivata liquidazione delle spese legali, poste a carico di e della in solido, per importi (euro CP_1 Controparte_2
436,00 oltre accessori) inferiori ai medi ed ai minimi dei compensi applicabili alla controversia;
- l'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza, con rideterminazione dei compensi, da individuarsi, in via principale, in base ai medi tariffari, ed in subordine in base ai minimi, sempre applicando i compensi anche con riferimento alla fase istruttoria;
1 - ha chiesto di respingere l'appello, tenuto conto della semplicità e serialità del CP_1
contenzioso, e considerato che il Giudice di Pace aveva correttamente ritenuto di non liquidare la fase istruttoria, non svolta;
- la è rimasta contumace;
Controparte_3
- l'appello è fondato;
- ed infatti “In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (cfr. Cass. ord. n. 10466/2023);
- doveva, quanto al primo grado, essere liquidato il compenso anche per la fase istruttoria/trattazione,
e ciò in quanto, in prima udienza, era stata rilevata la questione dell'integrazione del contradditorio nei confronti dell' , ed all'esito il giudice aveva emesso ordine di integrazione del CP_4
contradditorio;
- tanto premesso, deve rilevarsi che il giudice di prime cure ha liquidato la somma 436,00 per compensi, che risulta inferiore ai minimi tariffari, considerato lo scaglione da 1.101,00 a 5.200,00, in quanto non è stato, erroneamente, liquidato il compenso per la fase di trattazione/istruttoria;
- l'appello deve essere quindi accolto, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, le spese del primo grado di giudizio - applicate le tariffe ratione temporis dello scaglione da 1.101,00 a
5.200,00, visto il valore effettivo della controversia, tenuto tuttavia conto della semplicità delle questioni trattate - devono essere rideterminate in Euro 700,00 per compensi, oltre spese esenti, spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
- le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e della CP_1 [...]
e sono liquidate – tenuto conto dello scaglione applicabile in grado di Controparte_2
appello, grado relativo alla sola valutazione della correttezza della decisione quanto alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4520) - in ragione della semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 15522/2022 così provvede: CP_1
1) ridetermina le spese del primo grado di giudizio, poste a carico di e della CP_1 [...]
in solido, in Euro 700,00 per compensi, oltre spese esenti, 15% spese Controparte_2
forfettarie, iva e cpa come per legge (con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
2 2) condanna e l' in solido al rimborso delle spese CP_1 Controparte_2
di lite del grado di appello, a favore di che liquida in 340,00 euro per compensi, Parte_1
oltre spese esenti, 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge, somme distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 6.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 2176/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 3.12.2024, con termine di deposito della memorie di replica al 24.2.2025, e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Fontanella Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Manuela Scerpa CP_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15522/2022 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
- l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in epigrafe - con la quale è stata accolta l'opposizione ed annullato l'atto di intimazione n. 097 2021 9017808856 000 con riferimento alla sola cartella opposta, n. 097 2014 0233709305 000, recante l'importo di €
2.521,40 - ritenendola censurabile nella parte relativa alla immotivata liquidazione delle spese legali, poste a carico di e della in solido, per importi (euro CP_1 Controparte_2
436,00 oltre accessori) inferiori ai medi ed ai minimi dei compensi applicabili alla controversia;
- l'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza, con rideterminazione dei compensi, da individuarsi, in via principale, in base ai medi tariffari, ed in subordine in base ai minimi, sempre applicando i compensi anche con riferimento alla fase istruttoria;
1 - ha chiesto di respingere l'appello, tenuto conto della semplicità e serialità del CP_1
contenzioso, e considerato che il Giudice di Pace aveva correttamente ritenuto di non liquidare la fase istruttoria, non svolta;
- la è rimasta contumace;
Controparte_3
- l'appello è fondato;
- ed infatti “In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (cfr. Cass. ord. n. 10466/2023);
- doveva, quanto al primo grado, essere liquidato il compenso anche per la fase istruttoria/trattazione,
e ciò in quanto, in prima udienza, era stata rilevata la questione dell'integrazione del contradditorio nei confronti dell' , ed all'esito il giudice aveva emesso ordine di integrazione del CP_4
contradditorio;
- tanto premesso, deve rilevarsi che il giudice di prime cure ha liquidato la somma 436,00 per compensi, che risulta inferiore ai minimi tariffari, considerato lo scaglione da 1.101,00 a 5.200,00, in quanto non è stato, erroneamente, liquidato il compenso per la fase di trattazione/istruttoria;
- l'appello deve essere quindi accolto, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, le spese del primo grado di giudizio - applicate le tariffe ratione temporis dello scaglione da 1.101,00 a
5.200,00, visto il valore effettivo della controversia, tenuto tuttavia conto della semplicità delle questioni trattate - devono essere rideterminate in Euro 700,00 per compensi, oltre spese esenti, spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
- le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e della CP_1 [...]
e sono liquidate – tenuto conto dello scaglione applicabile in grado di Controparte_2
appello, grado relativo alla sola valutazione della correttezza della decisione quanto alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4520) - in ragione della semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 15522/2022 così provvede: CP_1
1) ridetermina le spese del primo grado di giudizio, poste a carico di e della CP_1 [...]
in solido, in Euro 700,00 per compensi, oltre spese esenti, 15% spese Controparte_2
forfettarie, iva e cpa come per legge (con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
2 2) condanna e l' in solido al rimborso delle spese CP_1 Controparte_2
di lite del grado di appello, a favore di che liquida in 340,00 euro per compensi, Parte_1
oltre spese esenti, 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge, somme distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 6.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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