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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott. Lucio MUNARO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 50-1/2025 R.G. P.U. promosso da
ER LA TI, p. iva [...], residente in [...], con l'Avv. FATJONA MUSTAJ
- ricorrente -
***
Letto il ricorso proposto da ER LA TI ai sensi dell'art. 268
C.C.I.I.; ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che il debitore ricorrente risiede in Spresiano;
rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.; evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.; ritenuto che la parte ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la parte ricorrente è un consumatore);
- la parte ricorrente ha debiti personali per € 47.000,00 circa;
- la parte ricorrente non è proprietaria di immobili, è intestataria solo di un'autovettura immatricolata nel 2002, essenziale al ricorrente per gli spostamenti quotidiani e, dunque, verosimilmente da escludere dalla procedura in esame;
percepisce un reddito da lavoro dipendente, con uno stipendio mensile da lavoro dipendente pari ad € 1.500,00 circa (al lordo del pignoramento del quinto dello stipendio allo stato in essere e che dovrà cessare con l'apertura della presente procedura), oltre ad € 1.300,00 circa all'anno a titolo di tredicesima, a fronte di un fabbisogno mensile pari a circa € 1.200,00 (comprensivo del canone di locazione dell'abitazione in cui risiede per € 450,00 al mese - rispetto al quale l'attuale compagna è debitrice in solido - e dell'assegno di mantenimento che è tenuto a versare a favore della figlia per € 300,00) e a spese di procedura stimate in circa €
2.100,00 complessivi;
ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di ER
LA TI;
nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato e l'Avv. Nicolò Tamponi
Furlanetto quale liquidatore;
ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
C.C.I.I.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;
dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.
Treviso, 25/02/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
2
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott. Lucio MUNARO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 50-1/2025 R.G. P.U. promosso da
ER LA TI, p. iva [...], residente in [...], con l'Avv. FATJONA MUSTAJ
- ricorrente -
***
Letto il ricorso proposto da ER LA TI ai sensi dell'art. 268
C.C.I.I.; ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che il debitore ricorrente risiede in Spresiano;
rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.; evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.; ritenuto che la parte ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la parte ricorrente è un consumatore);
- la parte ricorrente ha debiti personali per € 47.000,00 circa;
- la parte ricorrente non è proprietaria di immobili, è intestataria solo di un'autovettura immatricolata nel 2002, essenziale al ricorrente per gli spostamenti quotidiani e, dunque, verosimilmente da escludere dalla procedura in esame;
percepisce un reddito da lavoro dipendente, con uno stipendio mensile da lavoro dipendente pari ad € 1.500,00 circa (al lordo del pignoramento del quinto dello stipendio allo stato in essere e che dovrà cessare con l'apertura della presente procedura), oltre ad € 1.300,00 circa all'anno a titolo di tredicesima, a fronte di un fabbisogno mensile pari a circa € 1.200,00 (comprensivo del canone di locazione dell'abitazione in cui risiede per € 450,00 al mese - rispetto al quale l'attuale compagna è debitrice in solido - e dell'assegno di mantenimento che è tenuto a versare a favore della figlia per € 300,00) e a spese di procedura stimate in circa €
2.100,00 complessivi;
ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di ER
LA TI;
nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato e l'Avv. Nicolò Tamponi
Furlanetto quale liquidatore;
ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
C.C.I.I.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;
dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.
Treviso, 25/02/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
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