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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
29.1.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 17862/2024, avente ad oggetto: pagamento ratei;
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
n.q. di eredi della sig.ra elettivamente domiciliati in Pozzuoli (NA) alla via Persona_1
Dicearchia n. 1, presso lo studio degli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova che li rappresentano e difendono;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L.
n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario, ed elettivamente domiciliato presso la direzione metropolitana di Napoli sita in via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.7.2024, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi della sig.ra deducevano che nei confronti di quest'ultima era stata accertata la Persona_1 sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità d'accompagnamento dal
1 04.7.2022 e fino alla data del decesso del 02.12.2022, come da verbale sanitario della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile (all. n. 1, prod. parte ricorrente).
Aggiungevano di aver inoltrato, in data 13.3.2024, la documentazione utile al fine di consentire all'Istituto di liquidare la prestazione in favore del defunto e di emettere il certificato di pensione, necessario per l'inoltro della successiva domanda di ratei maturati e non riscossi cd. modello AP23 (modello AP70, protocollo n. 5106 del 04/07/2022, certificato di morte della CP_1 de cuius, documenti di riconoscimento). CP_ Deducevano che l' lo stesso giorno, aveva comunicato quanto segue: “stato civile dichiarato in AP70 (separata) diverso da quello riscontrato nei nostri archivi (coniugato). Se il de cuius era separata, si richiede copia sentenza di separazione per verificare la presenza di assegno di mantenimento rilevante ai fini dei controlli reddituali. Se era coniugata, si richiedono dati del coniuge e dichiarazione dei redditi del coniuge per l'anno di presentazione della domanda”.
Specificavano che l'ente previdenziale aveva confuso i requisiti di legge richiesti per l'erogazione della pensione di inabilità civile, con quelli previsti per l'indennità di accompagnamento (che prescindono dal reddito).
Aggiungevano di aver trasmesso, a soli fini collaborativi in data 25.3.2024, la documentazione richiesta (sentenza di separazione del Tribunale di Napoli n. 757/06, sentenza CP_ della Corte di Appello di Napoli n. 3851/2006), ma che, nonostante ciò, l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione in favore della de cuius, non aveva emesso il certificato di pensione (necessario per la trasmissione del modello AP23) e non aveva liquidato agli eredi i ratei maturati e non riscossi.
Tanto premesso, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di CP_ Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni:
“condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore degli istanti, CP_1 nella spiegata qualità, dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta in sede amministrativa, in favore della defunta sig.ra , con decorrenza Persona_1 dal 1/8/2022 (primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda amministrativa del 4/7/2022) fino alla data del decesso (2/12/2022), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socio economici. - rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio deducendo di aver liquidato la prestazione richiesta in data 15.10.2024 e che le somme sono state accantonate in attesa dell'inoltro della domanda di ratei ad eredi, per cui chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere, con condanna delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 29.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.; la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ Nella specie, l' ha documentato l'avvenuta liquidazione della prestazione nei confronti degli eredi della sig.ra in data 15 ottobre 2024. Pertanto, il riconoscimento del diritto Per_1 azionato successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
3 Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
ed è altresì CP_ documentato che l' abbia liquidato la prestazione nei confronti dei ricorrenti solo in data
15.10.2024, ossia dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo. CP_ Peraltro, l' non ha dedotto né eccepito alcuna circostanza ostativa al pagamento;
per cui, CP_ in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n.
147/2022.
Liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della limitata attività svolta e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore degli avv.ti
Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge nonché spese di CU per euro 43, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 28.2.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Gambardella
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
29.1.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 17862/2024, avente ad oggetto: pagamento ratei;
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
n.q. di eredi della sig.ra elettivamente domiciliati in Pozzuoli (NA) alla via Persona_1
Dicearchia n. 1, presso lo studio degli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova che li rappresentano e difendono;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L.
n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario, ed elettivamente domiciliato presso la direzione metropolitana di Napoli sita in via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.7.2024, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi della sig.ra deducevano che nei confronti di quest'ultima era stata accertata la Persona_1 sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità d'accompagnamento dal
1 04.7.2022 e fino alla data del decesso del 02.12.2022, come da verbale sanitario della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile (all. n. 1, prod. parte ricorrente).
Aggiungevano di aver inoltrato, in data 13.3.2024, la documentazione utile al fine di consentire all'Istituto di liquidare la prestazione in favore del defunto e di emettere il certificato di pensione, necessario per l'inoltro della successiva domanda di ratei maturati e non riscossi cd. modello AP23 (modello AP70, protocollo n. 5106 del 04/07/2022, certificato di morte della CP_1 de cuius, documenti di riconoscimento). CP_ Deducevano che l' lo stesso giorno, aveva comunicato quanto segue: “stato civile dichiarato in AP70 (separata) diverso da quello riscontrato nei nostri archivi (coniugato). Se il de cuius era separata, si richiede copia sentenza di separazione per verificare la presenza di assegno di mantenimento rilevante ai fini dei controlli reddituali. Se era coniugata, si richiedono dati del coniuge e dichiarazione dei redditi del coniuge per l'anno di presentazione della domanda”.
Specificavano che l'ente previdenziale aveva confuso i requisiti di legge richiesti per l'erogazione della pensione di inabilità civile, con quelli previsti per l'indennità di accompagnamento (che prescindono dal reddito).
Aggiungevano di aver trasmesso, a soli fini collaborativi in data 25.3.2024, la documentazione richiesta (sentenza di separazione del Tribunale di Napoli n. 757/06, sentenza CP_ della Corte di Appello di Napoli n. 3851/2006), ma che, nonostante ciò, l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione in favore della de cuius, non aveva emesso il certificato di pensione (necessario per la trasmissione del modello AP23) e non aveva liquidato agli eredi i ratei maturati e non riscossi.
Tanto premesso, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di CP_ Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni:
“condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore degli istanti, CP_1 nella spiegata qualità, dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta in sede amministrativa, in favore della defunta sig.ra , con decorrenza Persona_1 dal 1/8/2022 (primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda amministrativa del 4/7/2022) fino alla data del decesso (2/12/2022), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socio economici. - rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio deducendo di aver liquidato la prestazione richiesta in data 15.10.2024 e che le somme sono state accantonate in attesa dell'inoltro della domanda di ratei ad eredi, per cui chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere, con condanna delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 29.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.; la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ Nella specie, l' ha documentato l'avvenuta liquidazione della prestazione nei confronti degli eredi della sig.ra in data 15 ottobre 2024. Pertanto, il riconoscimento del diritto Per_1 azionato successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
3 Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
ed è altresì CP_ documentato che l' abbia liquidato la prestazione nei confronti dei ricorrenti solo in data
15.10.2024, ossia dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo. CP_ Peraltro, l' non ha dedotto né eccepito alcuna circostanza ostativa al pagamento;
per cui, CP_ in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n.
147/2022.
Liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della limitata attività svolta e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore degli avv.ti
Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge nonché spese di CU per euro 43, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 28.2.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Gambardella
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