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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4321/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Petraglia in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato allegato in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del costituito procuratore, in Vallo della Lucania (SA), alla via G. Murat, 20;
OPPONENTE
E
in persona Controparte_1
del pro-tempore della dr. elettivamente domiciliato in Controparte_2 CP_3 CP_4
Salerno alla via De Leo 12 presso gli avv.ti Domenico Cantore e Filomena Sacco , che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per rogito Notar di Napoli del Persona_1
18.6.2014, Rep. N.17705 – Racc. N.8545
– con sede legale in Roma in persona del suo Controparte_5
Commissario Straordinario legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so
Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'I.N.P.S., in uno al suo procuratore Avv. Francesco BOVE (C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad C.F._2
lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar di MI PE
, con sede in Roma, alla Via Controparte_6
Giuseppe Grezar, 14, rappresentata e difesa per mandato alle liti in atti dall'Avv. Stefano Mariano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Sud P.zza D'Armi n. 88/90
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 9.08.2024 il sig. riassumeva, a seguito di parziale Parte_1
dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Vallo della Lucania , l'opposizione già
proposta avverso la intimazione di pagamento n. 10020219006176992000, notificatagli in data
11.1.2022 . L'opponente dichiarava di voler limitare la propria opposizione a 9 cartelle esattoriali che provvedeva a dettagliare nel ricorso stesso (n. 10020100073750504000, asseritamente notificata il 04.07.2012; 2) n. 10020110061019991000, asseritamente notificata il 28.09.2012; 3) n.
10020140002502522000, asseritamente notificata il 08.03.2012; 4) n. 10020140031286729000,
asseritamente notificata il 09.03.2014; 5) n. 10020160014182472000, asseritamente notificata il
01.10.2016; 6) n. 10020170011533470000, asseritamente notificata il 06.10.2017; 7) n.
10020170024462389000, asseritamente notificata il 18.01.2018; 8) n. 10020180019564310000,
asseritamente notificata il 20.07.2018, tutte relative a premi;
9) cartella n. CP_1
10020100064332937000, asseritamente notificata il 09.07.2012) nonché ad una serie di avvisi di addebito e , più precisamente gli avvisi n. 40020120000128421000 asseritamente notificato il
12.05.2012, n. 40020120001434966000 asseritamente notificato il 16.06.2012, n.
40020120002768106000 asseritamente notificato il 25.07.2012, n.40020120006523581000
asseritamente notificato il 09.02.2013, 40020120007529706000 asseritamente notificato il 22.02.2013, n.40020130000151650000 asseritamente notificato il 13.04.2013,
n.40020130002865028000 asseritamente notificato il 18.09.2013, 40020130004469274000
asseritamente notificato il 29.01.2014, n.40020130005734175000 asseritamente notificato il
03.02.2014, n. 40020140000063986000 asseritamente notificato il 03.04.2014, n.
40020140001932680000 asseritamente notificato il 04.06.2014, n. 40020140004039033000
asseritamente notificato il 14.11.2014, n. 40020140005949977000 asseritamente notificato il
30.10.2014, n. 40020140006062385000 asseritamente notificato il 20.12.2014, n.
40020140006901110000 asseritamente notificato il 13.02.2015, n. 40020140008649106000
asseritamente notificato il 14.03.2015,n. 40020150000389570000 asseritamente notificato il
19.06.2015, n. 40020160000940071000 asseritamente notificato il 10.05.2016, n.
40020160003778591000 asseritamente notificato il 08.08.2016, n. 40020160003929722000
asseritamente notificato il 22.10.2016,n. 40020160003935681000 asseritamente notificato il
22.10.2016,n. 40020160004922802000 asseritamente notificato il 16.11.2016, n.
40020160005104047000 asseritamente notificato il 10.11.2016, n. 40020160008254626000
asseritamente notificato il 02.01.2017, n.40020170000138739000 asseritamente notificato il
12.04.2017, n.40020170000634871000 asseritamente notificato il 08.05.2017,n.
40020170001144048000 asseritamente notificato il 31.072017, n. 40020170002241650000
asseritamente notificato il 26.09.2017, n.40020170005449948000 asseritamente notificato il
3.10.2017, n. 40020170006363267000 asseritamente notificato il 05.12.2017, n.
40020170006819169000 asseritamente notificato il 05.01.2018, n. 40020180000423075000
asseritamente notificato il 10.04.2018, n. 40020180005025363000 asseritamente notificato il
04.10.2018, 40020180005040731000 asseritamente notificato il 04.10.2018,
40020180006272573000 asseritamente notificato il 18.01.2019, 40020180007620568000
asseritamente notificato il 11.02.2019, 40020190000019623000 asseritamente notificato il
23.01.2019, 40020190002300446000 asseritamente notificato il 6.08.2019, 40020190006752520000
asseritamente notificato il 1.12.2019). L'opponente eccepiva la nullità della intimazione per omessa notificazione degli atti presupposto e comunque la intervenuta prescrizione dei crediti e concludeva chiedendo al giudice adito di “– in via
cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle
opposte;– in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle
cartelle di pagamento e avvisi di addebito opposti per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto,
annullare l'intimazione di pagamento in parola. In ogni caso, condannare le controparti al
pagamento delle spese del presente giudizio.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_6
, affermando la piena sussistenza del credito in quanto tutte le cartelle di sua competenza
[...]
sarebbero state regolarmente notificate ed i termini prescrizionali più volte interrotti: ; sosteneva che nessuno di questi atti sarebbe stato mai impugnato e che quindi il ricorso del ricorrente era da considerarsi tardivo ed inammissibile;
chiedeva quindi al giudice adito in via preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione cautelare;
nel merito, di rigettare la domanda con condanna della controparte alle spese del giudizio;
in via subordinata, compensare le spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo innanzitutto la propria carenza di legittimazione CP_1
passiva; nel merito , comunque , chiedeva che il ricorso venisse rigettato perché improponibile,
inammissibile poiché tardivo, oltre che del tutto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Autorizzata la notifica del ricorso all , si costituiva detto ente producendo documentazione a CP_5
sostegno dell'asserita notifica degli avvisi di addebito e contestando la fondatezza dell'avversa domanda .
All'udienza del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , sulle conclusioni rassegnate nelle note dai soli procuratori delle parti convenute il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
********
Preliminarmente deve evidenziarsi che , nonostante il ricorrente abbia riproposto, con il presente ricorso, la propria opposizione avverso tutti gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione
, per una parte di questi va dichiarata la litispendenza atteso che il Tribunale di Vallo della Lucania si è dichiarato soltanto parzialmente incompetente , disponendo il prosieguo del giudizio con riferimento a tutti gli avvisi di addebito aventi ad oggetto i contributi IVS richiesti al ricorrente per la gestione commercianti .
Va dunque dichiarata la litispendenza per quanto riguarda la opposizione proposta avverso gli avvisi n.
40020120001434966000
40020120006523581000
40020130004469274000
40020140004039033000
40020140006901110000
40020160000940071000
40020160005104047000
40020170002241650000
40020170005449948000
40020170006819169000
40020180000423075000
40020180007620568000
40020190000019623000
40020190002300446000
40020190006752520000
La nostra indagine rimane pertanto circoscritta ai soli contributi richiesti al ricorrente nella sua qualità di datore di lavoro .
Tanto premesso , , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_7 pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006
; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , lamentando la mancata Controparte_6 notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione , e, dall'altro, ha contestato l'esistenza stessa credito convenendo in giudizio gli enti impositori .
Nella specie , tuttavia , l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento, in quanto incidente sulla regolarità del procedimento riscossivo , è stata tardivamente sollevata . Trattandosi , infatti , di una opposizione agli atti esecutivi che investe la regolarità dell'iter procedimentale , essa andava proposta, ex art. 617 c.p.c. , entro il termine di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento, termine che non è stato rispettato .
La intimazione per cui è causa , infatti , è stata notificata all'attuale opponente in data 11 gennaio
2022 , mentre il ricorso in opposizione è stato proposto dinanzi al Tribunale di vallo della Lucania soltanto il 22 febbraio 2022 . E dunque , attesa la tardività della relativa eccezione , dobbiamo dare per assodato che tutti gli atti menzionati nella intimazione di pagamento siano stati ritualmente notificati all'attuale opponente , anche se non si può sottacere che , nel costituirsi in giudizio , le parti convenute hanno comunque documentato la notifica di tutte le cartelle esattoriali e di tutti gli avvisi di addebito oggi contestati dal ricorrente , senza che sia stata mai proposta alcuna opposizione avverso i suddetti titoli .
La nostra indagine , pertanto , rimane oggi circoscritta alla sola verifica degli eventuali atti interruttivi della prescrizione intervenuti successivamente alla notifica di quegli atti .
Nella specie , infatti , l'opposizione è qualificabile anche come opposizione all'esecuzione , atteso che il ricorrente contesta il diritto della concessionaria per la riscossione di procedere ad esecuzione forzata attesa l'avvenuta estinzione del credito per prescrizione .
Sennonché , esaminando la documentazione prodotta in atti , possiamo senz'altro affermare la infondatezza anche della eccezione .
Per quanto riguarda la
1) Cartella n. 10020100064332937000 notificata in data 9.7.2012 , infatti , i termini prescrizionali sono stati interrotti con la notifica di una prima intimazione di pagamento il 29/05/2017 , la n.
10020179006277146000, e , successivamente, con la comunicazione preventiva di ipoteca del
11/04/2019 n. 10076201900000501000 ;
2) Cartella 10020100073750504000 not. in data 4.7.2012 successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data 29/05/2017 avviso di
Intimazione10020179006277146000 ; l'11/04/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca n.
10076201900000501000 ;
3) Cart. 10020110061019991000 Not. in data 28.9.2012 . successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data 29/05/2017 avviso di
Intimazione10020179006277146000 ; l'11/04/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca n.
10076201900000501000 ;
4) 10020140002502522000 not. in data 9.3.2014 ; successivamente il ricorrente ha ricevuto la Pt_2
notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: il 27/08/2018 l'avviso di intimazione n.10020189008792472000 l' 11/04/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca n.
10076201900000501000
5) 10020140031286729000 not. in data 25.2.2015 ; successivamente il ricorrente ha ricevuto Pt_2
la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: 11/04/2019 comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076201900000501000
6) cart. N. 100 2016 0014182472 000 , notificata il 1.10.2016 . Per la cartella in esame, è stata richiesta ammissione al piano di definizione agevolata il 29/04/2019 e revocato dal il CP_7 7/02/2020 per inadempimento del cliente, sicchè la prescrizione è cominciata a decorrere solo dalla predetta data .
7) 10020170011533470000 not. 6.10.2017 ; successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica Pt_2
dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data 10.7.2018 un pignoramento presso ER , in data 11/04/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076201900000501000
8) 10020170024462389000 not. 18.1.2018 ; successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica Pt_2
dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data 10/07/2018 pignoramento presso ER;
in data
11/04/2019 comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076201900000501000
9) 10020180019564310000 not. 20.7.2018 .I termini prescrizionali sono stati interrotti con la Pt_2
notifica in data 11.4.2019 della comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076201900000501000.
Per quanto riguarda invece gli avvisi di addebito abbiamo :
Avviso di addebito 40020120000128421000:notificato in data 12.5.2012 , la prescrizione è stata interrotta con avviso di intimazione 10020179004136732000, notificato per compiuta giacenza in data 15.2.2017 ;
Avviso di addebito 40020120002768106000: notificato il 25.7.2012 , la prescrizione è stata interrotta con avviso di intimazione 10020179006277146000, notificato per compiuta giacenza il 29.5.2017;
Avviso di addebito 40020120007529706000 e Avviso di addebito 40020130000151650000 , notificati rispettivamente in data 22.3.2013 e 13.4.2013 , la prescrizione è stata interrotta con notifica il 6.10.2017 dell'avviso di intimazione 10020179012250473000; l'Avviso di addebito
40020130000151650000 è peraltro oggetto anche un pignoramento presso ER in data 10.7.2018 ;
Avviso di addebito 40020130005734175000, notificato il 3.2.2014 , Avviso di addebito
40020140000063986000 notificato il 3.4.2014 e Avviso di addebito 40020140001932680000 notificato il 4.6.2014 , la prescrizione è stata interrotta con notifica a mezzo pec il 27.08.2018 dell'avviso di intimazione 10020189008792472000;
Avviso di addebito 40020140005949977000, notificato il 30.10.2014 , e Avviso di addebito
40020140006062385000, notificato il 20.12.2014 , la prescrizione è stata interrotta con notifica a mezzo pec il 10.12.2018 dell'avviso di intimazione 10020189015049958000;
Per tutti gli avvisi di addebito , fatta eccezione per il solo avviso n.40020180006272573000: la prescrizione è stata altresì interrotta con la notifica a mani proprie di preventiva di CP_8 ipoteca dell'11.4.2019 n. 10076201900000501000.
Per quanto riguarda invece l'avviso di addebito n.40020180006272573000 , poiché detto avviso è stato notificato il 18.1.2019 , alla data di notifica della intimazione di pagamento oggi opposta non era maturata alcuna prescrizione .
L'opposizione , pertanto , va interamente rigettata . Atteso l'esito complessivo della causa , le spese restano a carico dell'opponente .
P.Q.M.
1. dichiara la litispendenza con riferimento alla opposizione proposta avverso gli avvisi di addebito
40020120001434966000, 40020120006523581000 , 40020130004469274000 .
40020140004039033000, 40020140006901110000, 40020160000940071000,
40020160005104047000, 40020170002241650000 , 40020170005449948000,
40020170006819169000, 40020180000423075000, 40020180007620568000 ,
40020190000019623000, 40020190002300446000, 40020190006752520000
2. dichiara inammissibile , perché tardiva , l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' ; Controparte_6
3.rigetta per il resto la proposta opposizione;
4. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.580,00 in favore dell' e in € 1.050,00 in favore dell e in € 590,00 in Controparte_6 CP_5 favore dell . CP_1
Salerno 10 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4321/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Petraglia in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato allegato in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del costituito procuratore, in Vallo della Lucania (SA), alla via G. Murat, 20;
OPPONENTE
E
in persona Controparte_1
del pro-tempore della dr. elettivamente domiciliato in Controparte_2 CP_3 CP_4
Salerno alla via De Leo 12 presso gli avv.ti Domenico Cantore e Filomena Sacco , che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per rogito Notar di Napoli del Persona_1
18.6.2014, Rep. N.17705 – Racc. N.8545
– con sede legale in Roma in persona del suo Controparte_5
Commissario Straordinario legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so
Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'I.N.P.S., in uno al suo procuratore Avv. Francesco BOVE (C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad C.F._2
lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar di MI PE
, con sede in Roma, alla Via Controparte_6
Giuseppe Grezar, 14, rappresentata e difesa per mandato alle liti in atti dall'Avv. Stefano Mariano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Sud P.zza D'Armi n. 88/90
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 9.08.2024 il sig. riassumeva, a seguito di parziale Parte_1
dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Vallo della Lucania , l'opposizione già
proposta avverso la intimazione di pagamento n. 10020219006176992000, notificatagli in data
11.1.2022 . L'opponente dichiarava di voler limitare la propria opposizione a 9 cartelle esattoriali che provvedeva a dettagliare nel ricorso stesso (n. 10020100073750504000, asseritamente notificata il 04.07.2012; 2) n. 10020110061019991000, asseritamente notificata il 28.09.2012; 3) n.
10020140002502522000, asseritamente notificata il 08.03.2012; 4) n. 10020140031286729000,
asseritamente notificata il 09.03.2014; 5) n. 10020160014182472000, asseritamente notificata il
01.10.2016; 6) n. 10020170011533470000, asseritamente notificata il 06.10.2017; 7) n.
10020170024462389000, asseritamente notificata il 18.01.2018; 8) n. 10020180019564310000,
asseritamente notificata il 20.07.2018, tutte relative a premi;
9) cartella n. CP_1
10020100064332937000, asseritamente notificata il 09.07.2012) nonché ad una serie di avvisi di addebito e , più precisamente gli avvisi n. 40020120000128421000 asseritamente notificato il
12.05.2012, n. 40020120001434966000 asseritamente notificato il 16.06.2012, n.
40020120002768106000 asseritamente notificato il 25.07.2012, n.40020120006523581000
asseritamente notificato il 09.02.2013, 40020120007529706000 asseritamente notificato il 22.02.2013, n.40020130000151650000 asseritamente notificato il 13.04.2013,
n.40020130002865028000 asseritamente notificato il 18.09.2013, 40020130004469274000
asseritamente notificato il 29.01.2014, n.40020130005734175000 asseritamente notificato il
03.02.2014, n. 40020140000063986000 asseritamente notificato il 03.04.2014, n.
40020140001932680000 asseritamente notificato il 04.06.2014, n. 40020140004039033000
asseritamente notificato il 14.11.2014, n. 40020140005949977000 asseritamente notificato il
30.10.2014, n. 40020140006062385000 asseritamente notificato il 20.12.2014, n.
40020140006901110000 asseritamente notificato il 13.02.2015, n. 40020140008649106000
asseritamente notificato il 14.03.2015,n. 40020150000389570000 asseritamente notificato il
19.06.2015, n. 40020160000940071000 asseritamente notificato il 10.05.2016, n.
40020160003778591000 asseritamente notificato il 08.08.2016, n. 40020160003929722000
asseritamente notificato il 22.10.2016,n. 40020160003935681000 asseritamente notificato il
22.10.2016,n. 40020160004922802000 asseritamente notificato il 16.11.2016, n.
40020160005104047000 asseritamente notificato il 10.11.2016, n. 40020160008254626000
asseritamente notificato il 02.01.2017, n.40020170000138739000 asseritamente notificato il
12.04.2017, n.40020170000634871000 asseritamente notificato il 08.05.2017,n.
40020170001144048000 asseritamente notificato il 31.072017, n. 40020170002241650000
asseritamente notificato il 26.09.2017, n.40020170005449948000 asseritamente notificato il
3.10.2017, n. 40020170006363267000 asseritamente notificato il 05.12.2017, n.
40020170006819169000 asseritamente notificato il 05.01.2018, n. 40020180000423075000
asseritamente notificato il 10.04.2018, n. 40020180005025363000 asseritamente notificato il
04.10.2018, 40020180005040731000 asseritamente notificato il 04.10.2018,
40020180006272573000 asseritamente notificato il 18.01.2019, 40020180007620568000
asseritamente notificato il 11.02.2019, 40020190000019623000 asseritamente notificato il
23.01.2019, 40020190002300446000 asseritamente notificato il 6.08.2019, 40020190006752520000
asseritamente notificato il 1.12.2019). L'opponente eccepiva la nullità della intimazione per omessa notificazione degli atti presupposto e comunque la intervenuta prescrizione dei crediti e concludeva chiedendo al giudice adito di “– in via
cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle
opposte;– in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle
cartelle di pagamento e avvisi di addebito opposti per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto,
annullare l'intimazione di pagamento in parola. In ogni caso, condannare le controparti al
pagamento delle spese del presente giudizio.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_6
, affermando la piena sussistenza del credito in quanto tutte le cartelle di sua competenza
[...]
sarebbero state regolarmente notificate ed i termini prescrizionali più volte interrotti: ; sosteneva che nessuno di questi atti sarebbe stato mai impugnato e che quindi il ricorso del ricorrente era da considerarsi tardivo ed inammissibile;
chiedeva quindi al giudice adito in via preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione cautelare;
nel merito, di rigettare la domanda con condanna della controparte alle spese del giudizio;
in via subordinata, compensare le spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo innanzitutto la propria carenza di legittimazione CP_1
passiva; nel merito , comunque , chiedeva che il ricorso venisse rigettato perché improponibile,
inammissibile poiché tardivo, oltre che del tutto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Autorizzata la notifica del ricorso all , si costituiva detto ente producendo documentazione a CP_5
sostegno dell'asserita notifica degli avvisi di addebito e contestando la fondatezza dell'avversa domanda .
All'udienza del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , sulle conclusioni rassegnate nelle note dai soli procuratori delle parti convenute il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
********
Preliminarmente deve evidenziarsi che , nonostante il ricorrente abbia riproposto, con il presente ricorso, la propria opposizione avverso tutti gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione
, per una parte di questi va dichiarata la litispendenza atteso che il Tribunale di Vallo della Lucania si è dichiarato soltanto parzialmente incompetente , disponendo il prosieguo del giudizio con riferimento a tutti gli avvisi di addebito aventi ad oggetto i contributi IVS richiesti al ricorrente per la gestione commercianti .
Va dunque dichiarata la litispendenza per quanto riguarda la opposizione proposta avverso gli avvisi n.
40020120001434966000
40020120006523581000
40020130004469274000
40020140004039033000
40020140006901110000
40020160000940071000
40020160005104047000
40020170002241650000
40020170005449948000
40020170006819169000
40020180000423075000
40020180007620568000
40020190000019623000
40020190002300446000
40020190006752520000
La nostra indagine rimane pertanto circoscritta ai soli contributi richiesti al ricorrente nella sua qualità di datore di lavoro .
Tanto premesso , , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_7 pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006
; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , lamentando la mancata Controparte_6 notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione , e, dall'altro, ha contestato l'esistenza stessa credito convenendo in giudizio gli enti impositori .
Nella specie , tuttavia , l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento, in quanto incidente sulla regolarità del procedimento riscossivo , è stata tardivamente sollevata . Trattandosi , infatti , di una opposizione agli atti esecutivi che investe la regolarità dell'iter procedimentale , essa andava proposta, ex art. 617 c.p.c. , entro il termine di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento, termine che non è stato rispettato .
La intimazione per cui è causa , infatti , è stata notificata all'attuale opponente in data 11 gennaio
2022 , mentre il ricorso in opposizione è stato proposto dinanzi al Tribunale di vallo della Lucania soltanto il 22 febbraio 2022 . E dunque , attesa la tardività della relativa eccezione , dobbiamo dare per assodato che tutti gli atti menzionati nella intimazione di pagamento siano stati ritualmente notificati all'attuale opponente , anche se non si può sottacere che , nel costituirsi in giudizio , le parti convenute hanno comunque documentato la notifica di tutte le cartelle esattoriali e di tutti gli avvisi di addebito oggi contestati dal ricorrente , senza che sia stata mai proposta alcuna opposizione avverso i suddetti titoli .
La nostra indagine , pertanto , rimane oggi circoscritta alla sola verifica degli eventuali atti interruttivi della prescrizione intervenuti successivamente alla notifica di quegli atti .
Nella specie , infatti , l'opposizione è qualificabile anche come opposizione all'esecuzione , atteso che il ricorrente contesta il diritto della concessionaria per la riscossione di procedere ad esecuzione forzata attesa l'avvenuta estinzione del credito per prescrizione .
Sennonché , esaminando la documentazione prodotta in atti , possiamo senz'altro affermare la infondatezza anche della eccezione .
Per quanto riguarda la
1) Cartella n. 10020100064332937000 notificata in data 9.7.2012 , infatti , i termini prescrizionali sono stati interrotti con la notifica di una prima intimazione di pagamento il 29/05/2017 , la n.
10020179006277146000, e , successivamente, con la comunicazione preventiva di ipoteca del
11/04/2019 n. 10076201900000501000 ;
2) Cartella 10020100073750504000 not. in data 4.7.2012 successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data 29/05/2017 avviso di
Intimazione10020179006277146000 ; l'11/04/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca n.
10076201900000501000 ;
3) Cart. 10020110061019991000 Not. in data 28.9.2012 . successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data 29/05/2017 avviso di
Intimazione10020179006277146000 ; l'11/04/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca n.
10076201900000501000 ;
4) 10020140002502522000 not. in data 9.3.2014 ; successivamente il ricorrente ha ricevuto la Pt_2
notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: il 27/08/2018 l'avviso di intimazione n.10020189008792472000 l' 11/04/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca n.
10076201900000501000
5) 10020140031286729000 not. in data 25.2.2015 ; successivamente il ricorrente ha ricevuto Pt_2
la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: 11/04/2019 comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076201900000501000
6) cart. N. 100 2016 0014182472 000 , notificata il 1.10.2016 . Per la cartella in esame, è stata richiesta ammissione al piano di definizione agevolata il 29/04/2019 e revocato dal il CP_7 7/02/2020 per inadempimento del cliente, sicchè la prescrizione è cominciata a decorrere solo dalla predetta data .
7) 10020170011533470000 not. 6.10.2017 ; successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica Pt_2
dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data 10.7.2018 un pignoramento presso ER , in data 11/04/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076201900000501000
8) 10020170024462389000 not. 18.1.2018 ; successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica Pt_2
dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data 10/07/2018 pignoramento presso ER;
in data
11/04/2019 comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076201900000501000
9) 10020180019564310000 not. 20.7.2018 .I termini prescrizionali sono stati interrotti con la Pt_2
notifica in data 11.4.2019 della comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076201900000501000.
Per quanto riguarda invece gli avvisi di addebito abbiamo :
Avviso di addebito 40020120000128421000:notificato in data 12.5.2012 , la prescrizione è stata interrotta con avviso di intimazione 10020179004136732000, notificato per compiuta giacenza in data 15.2.2017 ;
Avviso di addebito 40020120002768106000: notificato il 25.7.2012 , la prescrizione è stata interrotta con avviso di intimazione 10020179006277146000, notificato per compiuta giacenza il 29.5.2017;
Avviso di addebito 40020120007529706000 e Avviso di addebito 40020130000151650000 , notificati rispettivamente in data 22.3.2013 e 13.4.2013 , la prescrizione è stata interrotta con notifica il 6.10.2017 dell'avviso di intimazione 10020179012250473000; l'Avviso di addebito
40020130000151650000 è peraltro oggetto anche un pignoramento presso ER in data 10.7.2018 ;
Avviso di addebito 40020130005734175000, notificato il 3.2.2014 , Avviso di addebito
40020140000063986000 notificato il 3.4.2014 e Avviso di addebito 40020140001932680000 notificato il 4.6.2014 , la prescrizione è stata interrotta con notifica a mezzo pec il 27.08.2018 dell'avviso di intimazione 10020189008792472000;
Avviso di addebito 40020140005949977000, notificato il 30.10.2014 , e Avviso di addebito
40020140006062385000, notificato il 20.12.2014 , la prescrizione è stata interrotta con notifica a mezzo pec il 10.12.2018 dell'avviso di intimazione 10020189015049958000;
Per tutti gli avvisi di addebito , fatta eccezione per il solo avviso n.40020180006272573000: la prescrizione è stata altresì interrotta con la notifica a mani proprie di preventiva di CP_8 ipoteca dell'11.4.2019 n. 10076201900000501000.
Per quanto riguarda invece l'avviso di addebito n.40020180006272573000 , poiché detto avviso è stato notificato il 18.1.2019 , alla data di notifica della intimazione di pagamento oggi opposta non era maturata alcuna prescrizione .
L'opposizione , pertanto , va interamente rigettata . Atteso l'esito complessivo della causa , le spese restano a carico dell'opponente .
P.Q.M.
1. dichiara la litispendenza con riferimento alla opposizione proposta avverso gli avvisi di addebito
40020120001434966000, 40020120006523581000 , 40020130004469274000 .
40020140004039033000, 40020140006901110000, 40020160000940071000,
40020160005104047000, 40020170002241650000 , 40020170005449948000,
40020170006819169000, 40020180000423075000, 40020180007620568000 ,
40020190000019623000, 40020190002300446000, 40020190006752520000
2. dichiara inammissibile , perché tardiva , l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' ; Controparte_6
3.rigetta per il resto la proposta opposizione;
4. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.580,00 in favore dell' e in € 1.050,00 in favore dell e in € 590,00 in Controparte_6 CP_5 favore dell . CP_1
Salerno 10 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio