Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
R.G.V.G. n. 1599/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1599 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
22.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dagli Parte_1 c.f.: "
avv.ti Marcello Lettera ed Emanuele Cecere presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta al Corso Trieste n. 117, giusta procura in atti;
E
,rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 c.f.: C.F. 2 '
Marcello Lettera ed Emanuele Cecere presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta al Corso Trieste n. 117, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 17.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 13.10.2012 e che dalla loro unione erano nati due figli, minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 14.05.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
A. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
B. I figli NE GA e NE LO, come sopra meglio identificati, fino al raggiungimento delle proprie indipendenze economiche ed autosufficienza patrimoniale, continueranno a vivere con la madre con residenza in Giugliano in Campania alla Via Fratelli Maristi
n.48, con l'impegno da parte di ciascuno dei genitori di continuare ad educarli ed istruirli, seguendo il principio dell'interesse superiore dei figli, in regime di affido condiviso;
C. I figli potranno stare con il padre nei giorni di martedì e giovedì. Il padre li preleverà alle ore 19.00 dalla casa familiare, per riaccompagnarli a casa alle ore 21.00. Inoltre, il minore
EL trascorrerà con il padre due interi weekend al mese, dal sabato alla domenica sera, ove anche in tal caso il padre lo riaccompagnerà a casa. Diversamente per il minore EN non sono previsti pernottamenti in quanto lo stesso essendo affetto da autismo ha necessità di pernottare sempre con la madre sig.ra D'NN. Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni i giorni 23/24 e 25/26 dicembre oppure 31 dicembre/ 1 gennaio, oppure 5/6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio EL trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
diversamente per il figlio EN, non potendo lo stesso pernottare con il padre per le patologie di cui sopra, i genitori provvederanno a concordare i giorni di vacanza in cui il sig. FA potrà vedere il figlio EN;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Inoltre i minori trascorreranno la festa del papà con il sig. NE, quella della mamma con la sig.ra D'AN. Ciò salvo impegni scolastici che rendano tale calendario di visite ed incontri non realizzabile in concreto;
D. Per il mantenimento dei figli minori il Sig. NE
ES, verserà per ciascuno dei figli la somma di
Euro 500,00 (per un totale complessivo di euro 1000,00
(Euro MILLE /00), entro il giorno 15 di ogni mese che saranno versati mediante bonifico bancario sull'IBAN
[...] c/c intestato alla sig.ra
D'AN AR;
nulla, viceversa, verserà per il mantenimento, della moglie, che rinuncia - espressamente - a tale richiesta;
E. Il padre, si impegna a sostenere le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli, previamente concordate e documentate nella misura del 50% con riguardo a quelle scolastiche, e, del 50% per quelle mediche. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-
sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
Spese mediche e sanitarie:
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
farmaci particolari;
Spese scolastiche:
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e)
mensa; spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
Spese extrascolastiche:
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo
-
accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le somme dovute saranno versate dal coniuge non anticipatario all'altro entro dieci giorni dalla richiesta debitamente documentata. Riguardo alle spese straordinarie richiedenti il preventivo accordo, resta inteso che la condivisione delle stesse potrà sussistere soltanto laddove l'accordo medesimo sia intervenuto prima della relativa effettuazione.
F. Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso al momento della sottoscrizione del presente atto;
non ci sono beni immobili acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio. G. Il sig. NE ES, ha ritirato dalla casa coniugale gli effetti personali e gli altri beni mobili così come divisi con la coniuge;
H. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute da ciascuno;
I. I sigg.ri NE E D'AN si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
), ai C.F. 1 ) e CP_1 (c.f.: C.F._2
sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n.151,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.6.25 Il giudice estensore dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro