Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2160/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2160/2023 avente ad oggetto: Servitù
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. RACCA C.F._2
FEDERICO;
ATTORI
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale:
Contrariis rejectis.
Previa ammissione di prove per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui in premessa nonchè degli incombenti istruttori che si renderanno eventualmente necessari, disporsi CTU descrittiva dello stato dei luoghi con ispezione, riproduzione ed esperimento giudiziale per verificare la reale possibilità di accesso alla proprietà degli attori con ogni mezzo
Accertare e dichiarare che lo spostamento della servitù per cui è causa è illegittimo ed è avvenuto senza l'autorizzazione dei proprietari del fondo dominante;
accertare e dichiarare che il restringimento all'accesso a ml. 3,00/3,50 di larghezza unitamente alla realizzata canalizzazione a 90 gradi non consente l'immissione e il transito a mezzi di ogni dimensione, come avveniva in precedenza prima dello spostamento del sedime della servitù per poter raggiungere i fondi edificabili dei sigg. CP_2
1
[...]
13-14-15-16-17-18-19-20-21) e per l'utilitas degli stessi ex art. 1064 cc. e conseguentemente dichiararsi integrata la violazione del diritto lamentato dagli attori e conseguentemente dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta all'abbattimento del muro in questione, posto che l'opera edificata sul fondo servente preclude o quantomeno rende incomodo l'esercizio del diritto di passaggio in palese violazione dell'art. 1065, 1064, nonché 1068 del codice civile. Con il favore delle spese
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 16.09.2023, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Cuneo
[...] Controparte_1 assumendo:
- di essere comproprietari per la quota di ½ ciascuno delle unità immobiliari site in
Fossano, Via Macallè 8 e 8/A (attualmente censite al NCEU Foglio 119 Particelle 637
Sub n. 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21) in forza di rogito notaio dr.
del 30 Luglio 1946 – N. del Rep. 11734/7333 con il quale i venditori Persona_1 concedevano “agli acquisitori fratelli (loro danti causa) e ai loro successori a Pt_1 qualsiasi titolo il diritto di passaggio perpetuo davanti alla casa di proprietà di essi venditori sia con carri, bestie e giunte e disgiunte ed a piedi”, atto regolarmente registrato a Fossano il 09/08/1946 N. 86 Vol. 92 Mod. I e trascritto a Cuneo il
24/08/1946 al Vol. 926 Art. 2343 e Casella 2446;
-che attuale proprietaria dell'unità immobiliare di cui alla Controparte_1
Particella 658 del Foglio 119, avente causa delle precedenti proprietarie di cui al citato rogito 30/07/1946, nel mese di Giugno 2021 aveva iniziato lavori edili per recintare la propria proprietà realizzando sull'angolo estremo della recinzione un pilastro ed un cordolo in cemento al fine di realizzare poi un muretto divisorio sovrastato dalla recinzione;
-che sul citato mappale 658 del Foglio 119, sul lato a confine con il mappale 217 di proprietà , e per tutta la sua lunghezza era lasciato un “tracciato” CP_3 della larghezza di c.a. mt. 3,00/3,50 destinato a passaggio pedonale e/o con ogni mezzo meccanico;
-che, considerata l'iniziale larghezza dell'accesso dalla Via Macallè (m. 4,70) oltre accesso pedonale di circa un metro, la realizzanda recinzione con il pilastro sul punto estremo della stessa delimitava il tracciato impedendo o comunque limitando la svolta a sinistra angolarizzata a 90 gradi per immettersi nel suddetto tracciato lasciato a confine con il mappale 217 di proprietà che consentiva l'accesso al CP_3 fondo dominante;
2 -che le opere realizzate comportavano per gli attori una menomazione delle possibilità di transito di cui all'originaria e da sempre esercitata “servitù di passaggio davanti alla casa di proprietà di essi venditori sia con carri, bestie e giunte e disgiunte ed a piedi”.
Deducevano di avere presentato ricorso ex art. 1171 cc. e 703 c.p.c. (R.G. 2629/2021) che tuttavia era stato respinto con ordinanza 19.10.2022 in quanto la nuova opera, realizzata nel periodo dal 14/06/2021 al 21/06/2021, era da considerarsi terminata.
Anche la mediazione obbligatoria non aveva sortito alcun esito in quanto parte convenuta non aveva aderito all'invito.
2. Con decreto ex art. 171bis c.p.c. 27.11.2023 il Giudice dichiarava la contumacia di e differiva la prima udienza al 21.02.2024. Controparte_1
3. In esito alla prima udienza il Giudice ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice e all'udienza del 15.05.2024 venivano escussi i testimoni Testimone_1 proprietario dell'adiacente costruzione, e ABRATE tecnico di
[...] CP_4 parte attorea.
All'udienza del 23.10.2024 la causa veniva trattenuta a decisione con termine per il deposito della comparsa conclusionale sino al 30.11.2024 e di ulteriori 20 giorni per le repliche.
IN DIRITTO
1. Gli attori sono titolari di servitù di passaggio in forza di rogito notaio dr. Per_1
del 30 Luglio 1946 – N. del Rep. 11734/7333 con il quale i venditori (pag. IV
[...] del citato rogito) concedevano “agli acquisitori fratelli (danti causa degli Pt_1 attuali attori) e ai loro successori a qualsiasi titolo il diritto di passaggio perpetuo davanti alla casa di proprietà di essi venditori sia con carri, bestie e giunte e disgiunte ed a piedi”, atto regolarmente registrato a Fossano il 09/08/1946 N. 86 Vol. 92 Mod. I
e trascritto a Cuneo il 24/08/1946 al Vol. 926 Art. 2343 e 2446. Per_2
Parte venditrice ( e le sue figlie ) concedeva infatti il diritto Controparte_5 Per_3 di passaggio a qualsiasi titolo, perpetuo ed esteso agli acquirenti fratelli e Pt_1 loro successori a qualsiasi titolo con l'imposizione sul fondo servente (proprietà rimasta in capo ai venditori) “di passaggio davanti alla casa di proprietà di essi venditori sia con carri, bestie e giunte e disgiunte ed a piedi” a favore del fondo dominante (fondo venduto ai fratelli ) in forza di un atto pubblico registrato Pt_1
e trascritto a Cuneo il 24/08/1946 al Vol. 926 Art. 2343 Casella 2446, con trascrizione particolare della clausola contenuta nella nota per trascrizione allegata all'atto prodotto (doc.1 parte attrice).
Peraltro, parte convenuta non risulta avere sollevato contestazioni in ordine a tale diritto, atteso che ha realizzato le opere lasciando comunque il tracciato di c.a. mt.
3,00 / 3,50 – a rispetto del diritto di passaggio per l'accesso alla proprietà CP_6
3 (confinante della sig.ra ) e che, a seguito della domanda di Per_4 CP_1 mediazione, comunicava tramite il suo difensore che non intendeva aderire alla mediazione perché “il muretto divisorio realizzato dalla mia assistita non limita né tantomeno impedisce la svolta per immettersi nel tracciato a confine con il mappale
217 di proprietà del sig. che consente l'accesso al fondo dominante” CP_3
(doc. 7 attori), riconoscendo perciò espressamente l'esistenza del diritto di passaggio e la relativa servitù.
2. La recinzione realizzata dalla convenuta e, in particolare, la collocazione del pilastro delimitante la stessa, costituiscono sicuramente una diminuzione dell'esercizio della servitù, posto che rendono non solo difficoltoso il transito per mezzi meccanici, ma implicano manovre per la svolta a destra verso il fondo dominante che obbligano all'occupazione di porzioni di proprietà altrui non gravate da servitù, come emerge dalla planimetria che segue, dalle fotografie prodotte e dai testimoni escussi.
4 Come spiegato dal testimone geom. , Prima dei lavori si entrava dalla CP_7 strada pubblica e si faceva la curva con i mezzi praticamente sulla mezzeria del cortile;
il problema è quindi soprattutto nella curva perché per poterla fare si deve per forza attualmente sbordare sui mappali n. 152 e 217 che però non mi pare siano gravati dalla servitù a favore della proprietà e comunque con difficoltà. Inoltre Pt_1 avendo il cordolo praticamente in corrispondenza poi del loro cancello, anche dopo la curva devono ancora fare una deviazione per entrare nella loro proprietà. Inoltre, la posizione del cordolo costringe comunque il mezzo a passare a ridosso del fabbricato mappale 217 e quindi tenere conto dello spiovente del fabbricato stesso. Attualmente la proprietà è ad uso residenziale;
con una vettura si può a fatica passare, ma con i mezzi assolutamente no;
quindi, non è possibile neppure pensare in questa situazione ad uno sfruttamento della proprietà previa ristrutturazione. Con mezzi che siano più alti di m. 2,50 o più lunghi non si riesce ad accedere né dall'entrate diretta né dal cortile.
Il testimone precisava altresì che l'altro accesso che i signori hanno dalla Pt_1 strada ha un'altezza di 2,50 massima e quindi non è adatto a tutti i mezzi;
perciò hanno la servitù sul fondo mappali n. 658 e 215.
Il testimone confermava che prima dei lavori il cortile era Testimone_1 unico e senza divisioni e lo si usava tutti e che i lavori di recinzione eseguiti dalla convenuta con pilastro e cordolo in cemento hanno reso praticamente impossibile la
5 svolta sul cortile in direzione della proprietà attorea senza invadere la sua proprietà, tanto da costringerlo a mettere il dissuasore riprodotto nella foto sopra riportata.
3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., l'estensione e l'esercizio delle servitù costituite mediante convenzione devono essere individuati, in caso di lacunosità o imprecisione del titolo, secondo il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rivelatori della
"utilitas" da soddisfare, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità. (Cass. n. 15046 del 11/06/2018); all'epoca della costituzione e per i successivi decenni il passaggio veniva esercitato con mezzi per la larghezza corrispondente all'ampiezza dell'accesso dalla via Macallè (ampia metri 4,70) e nel cortile per uguale larghezza.
È noto poi che in tema di servitù di passaggio, agli effetti del divieto ex art. 1067 cod. civ., la collocazione di un cancello sul "locus servitutis" non integra aggravamento della servitù di per sé, ma solo ove incida sul modo in cui è stata goduta la servitù, venendo in rilievo, quindi, frequenza del passaggio, caratteristica dei luoghi, particolari esigenze del transito e ogni altra precedente condizione di esercizio. (Cass.
n. 21744 del 23/09/2013; vedi anche Cass. n. 21129 del 28/11/2012: Il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall'art. 841 cod. civ. la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall'art. 1064, secondo comma, cod. civ., nel senso di garantire a quest'ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi).
Nel caso di specie, tenuto conto della conformazione dei luoghi, dell'ampiezza originaria della servitù di passaggio carraio e della collocazione ad angolo retto del cordolo e del pilastro della recinzione realizzata dalla convenuta, la chiusura del fondo servente determina una evidente riduzione dell'esercizio della servitù di passaggio, impedendo di fatto l'accesso carraio al fondo dominante per l'impraticabilità del percorso tra la via pubblica Maccallè e la proprietà degli attuali attori. Nel caso di specie, l'esercizio da parte del proprietario del fondo servente della facoltà di recinzione dello stesso ha comportato una situazione d'incompatibilità con l'esercizio da parte del proprietario del fondo dominante del diritto di servitù di passaggio atteso che l'accesso al fondo dominante non è stato conservato adeguatamente libero e comodo, laddove la modifica della preesistente modalità
d'esercizio del diritto di passaggio ha comportato per il fondo dominante uno svantaggio veramente apprezzabile.
6 La domanda va dunque accolta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tenuto conto del valore della controversia (scaglione indeterminato complessità bassa), della natura della causa, dell'attività difensiva svolta, le spese di lite di parte attrice sono liquidate in euro 4.800 di cui euro 900 per la fase di studio, euro 700 per la fase introduttiva, euro 1200 per la fase istruttoria ed euro 2000 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge;
competono inoltre euro 545 per esborsi esenti (CU, bollo).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2160/23 R.G.T. promossa da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
1. Accerta e dichiara che la realizzazione da parte della convenuta del cordolo in cemento e del pilastro angolare ha comportato la restrizione della servitù di passaggio a favore del fondo dominante di proprietà degli attori, e per l'effetto,
2. dichiara tenuta e condanna a eliminare detto cordolo e Controparte_1 pilastro;
3. condanna la convenuta al rimborso, in favore degli attori, Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 4.800,00 per compensi ed euro
545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
Così deciso in Cuneo il 10/05/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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