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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4532/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 350/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 9001302510000 RP-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 9001302510000 RP-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 9001302510000 RP-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 9001302510000 RP-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100087700140 RP-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100087700140 RP-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296620110071999089 RP-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296620110071999089 RP-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120054831474 RP-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120054831474 RP-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX7M00744 RP-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX7M00744 RP-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2249/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha gravato la sentenza n. 350/2024 con la quale il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 29620229001302510/000 riferita a tre cartelle di pagamento: nn. 29620100087700140000, 29620110071999089000 e 29620120054831474000 nonché sull'Avviso di accertamento n. TX7M00744 per mancato/omesso pagamento RP (cfr. provvedimenti originariamente impugnati in atti).
Il Giudice di prima istanza ha argomentato la propria decisione ritenendo che “ … La notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento rende, da un lato, infondato il secondo motivo di ricorso e, dall'altro lato, rende inammissibile l'intero ricorso, a norma dell'art. 19 n. 3 del D. Lvo 546/1992. Infatti, riguardando l'inammissibilità il rito, che precede ed esclude, se del caso, l'esame del merito, l'eccezione di prescrizione (che è merito), di cui al terzo motivo, non è nemmeno scrutinabile. In ogni caso, però, anche se fosse scrutinabile, il terzo motivo sarebbe stato respinto in quanto, come provato dall'Agente della Riscossione, medio tempore risultano notificate, per compiuta giacenza, due richieste di compensazione,rispettivamente in data 8/07/2014
e 17/07/2019 …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'appellante ha dedotto l'erroneità della prima sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato. Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'art. 4 novies del c.d. “Decreto Crescita” n. 34 del 30/4/19 coordinato con la Legge di conversione n.
58 del 28/6/19, ha interpretato autenticamente il D.L. 193/2016 chiarendo che l'art. 43 del R.D. 30 ottobre
1933, n.1611, non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
Tale indisponibilità si rinviene nel “Protocollo d'Intesa” stipulato tra l' Avvocatura e l' Agenzia delle entrate riscossione (art. 3.4.2.).
Anche l' art. 1, c. 8, del DL 193/2016, convertito con modifiche dalla L.225/2016, l'art. 11, c. 2, del DLgs
546/92 e l'art. 43 del RG 1611/33, prevede la facoltà, per l'Agenzia delle entrate riscossione, di avvalersi dell'Avvocatura, in via convenzionale, ovvero di avvocati del libero foro (Protocollo d'Intesa del 22/6/2017 tra AdER e Avvocatura art.3.4.2).
2.- Le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate - come documentalmente provato in atti - ai sensi dell'art. 138 c.p.c. con consegna nelle mani del destinatario/contribuente (cfr. cartella n.
29620100087700140000) e ai sensi dell'art 139 c.p.c. con consegna alla moglie del contribuente (AR
n. 29620110071999089000) nonché mediante deposito presso la Casa comunale, ai sensi dell' artt. 139 e
140 c.p.c. (cfr. cartella di pagamento n. 29620110071999089000).
Dalle relate prodotte in atti risultano gli adempimenti posti in essere al domicilio fiscale del Contribuente
(cfr. documentazione in atti).
Nell'ipotesi di notifica “a mani” di familiare convivente resta a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cassazione Civile n. 4160/2022).
Qualora, invece, la notifica della AR sia stata eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, c.
1, mediante “invio diretto” di raccomandata a/r trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario.
In tema di notifica a “familiare convivente” , la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … l'art. 139
c.p.c., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'Ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica. Per contro, incombe a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario..” (Cassazione, sentenza n. 7714/13).
3.- Come già detto le cartelle in parola non sono state impugnate.
La Giurisprudenza di vertice ha ritenuto che : “ .. Il contribuente non può quindi formulare l'eccezione di prescrizione delle pretese tributarie se non prova preliminarmente la mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, in quanto in caso di regolare notifica le suddette eccezioni andavano proposte entro il termine di impugnazione delle cartelle, decorso il quale, quest'ultime, divengono definitive ”
(Cassazione, Civ. 25/02/2019, n.5443).
L'Agente della riscossione ha provato che risultano notificate, per compiuta giacenza, due richieste di compensazione, rispettivamente in data 08/07/2014 e 17/07/2019 (cfr. documentazione in atti).
I termini di prescrizione sono stati interrotti con la notifica delle cartelle di pagamento, con la notifica degli avvisi di compensazione e con la notifica dell'Intimazione di pagamento originariamente impugnata (cfr. documentazione in atti). -Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori se dovuti.
Palermo, 11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN NN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4532/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 350/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 9001302510000 RP-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 9001302510000 RP-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 9001302510000 RP-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 9001302510000 RP-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100087700140 RP-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100087700140 RP-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296620110071999089 RP-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296620110071999089 RP-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120054831474 RP-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120054831474 RP-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX7M00744 RP-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX7M00744 RP-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2249/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha gravato la sentenza n. 350/2024 con la quale il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 29620229001302510/000 riferita a tre cartelle di pagamento: nn. 29620100087700140000, 29620110071999089000 e 29620120054831474000 nonché sull'Avviso di accertamento n. TX7M00744 per mancato/omesso pagamento RP (cfr. provvedimenti originariamente impugnati in atti).
Il Giudice di prima istanza ha argomentato la propria decisione ritenendo che “ … La notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento rende, da un lato, infondato il secondo motivo di ricorso e, dall'altro lato, rende inammissibile l'intero ricorso, a norma dell'art. 19 n. 3 del D. Lvo 546/1992. Infatti, riguardando l'inammissibilità il rito, che precede ed esclude, se del caso, l'esame del merito, l'eccezione di prescrizione (che è merito), di cui al terzo motivo, non è nemmeno scrutinabile. In ogni caso, però, anche se fosse scrutinabile, il terzo motivo sarebbe stato respinto in quanto, come provato dall'Agente della Riscossione, medio tempore risultano notificate, per compiuta giacenza, due richieste di compensazione,rispettivamente in data 8/07/2014
e 17/07/2019 …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'appellante ha dedotto l'erroneità della prima sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato. Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'art. 4 novies del c.d. “Decreto Crescita” n. 34 del 30/4/19 coordinato con la Legge di conversione n.
58 del 28/6/19, ha interpretato autenticamente il D.L. 193/2016 chiarendo che l'art. 43 del R.D. 30 ottobre
1933, n.1611, non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
Tale indisponibilità si rinviene nel “Protocollo d'Intesa” stipulato tra l' Avvocatura e l' Agenzia delle entrate riscossione (art. 3.4.2.).
Anche l' art. 1, c. 8, del DL 193/2016, convertito con modifiche dalla L.225/2016, l'art. 11, c. 2, del DLgs
546/92 e l'art. 43 del RG 1611/33, prevede la facoltà, per l'Agenzia delle entrate riscossione, di avvalersi dell'Avvocatura, in via convenzionale, ovvero di avvocati del libero foro (Protocollo d'Intesa del 22/6/2017 tra AdER e Avvocatura art.3.4.2).
2.- Le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate - come documentalmente provato in atti - ai sensi dell'art. 138 c.p.c. con consegna nelle mani del destinatario/contribuente (cfr. cartella n.
29620100087700140000) e ai sensi dell'art 139 c.p.c. con consegna alla moglie del contribuente (AR
n. 29620110071999089000) nonché mediante deposito presso la Casa comunale, ai sensi dell' artt. 139 e
140 c.p.c. (cfr. cartella di pagamento n. 29620110071999089000).
Dalle relate prodotte in atti risultano gli adempimenti posti in essere al domicilio fiscale del Contribuente
(cfr. documentazione in atti).
Nell'ipotesi di notifica “a mani” di familiare convivente resta a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cassazione Civile n. 4160/2022).
Qualora, invece, la notifica della AR sia stata eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, c.
1, mediante “invio diretto” di raccomandata a/r trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario.
In tema di notifica a “familiare convivente” , la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … l'art. 139
c.p.c., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'Ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica. Per contro, incombe a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario..” (Cassazione, sentenza n. 7714/13).
3.- Come già detto le cartelle in parola non sono state impugnate.
La Giurisprudenza di vertice ha ritenuto che : “ .. Il contribuente non può quindi formulare l'eccezione di prescrizione delle pretese tributarie se non prova preliminarmente la mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, in quanto in caso di regolare notifica le suddette eccezioni andavano proposte entro il termine di impugnazione delle cartelle, decorso il quale, quest'ultime, divengono definitive ”
(Cassazione, Civ. 25/02/2019, n.5443).
L'Agente della riscossione ha provato che risultano notificate, per compiuta giacenza, due richieste di compensazione, rispettivamente in data 08/07/2014 e 17/07/2019 (cfr. documentazione in atti).
I termini di prescrizione sono stati interrotti con la notifica delle cartelle di pagamento, con la notifica degli avvisi di compensazione e con la notifica dell'Intimazione di pagamento originariamente impugnata (cfr. documentazione in atti). -Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori se dovuti.
Palermo, 11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN NN