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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10045 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.18789 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza su opposizione a preavviso di fermo amministrativo, e vertente
T R A
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli alla via Gian Lorenzo Bernini 45 presso lo studio dell'avv. Alessandro Varriale (C.F. C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- APPELLANTE -
E (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t. avv. rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. Francesco Nappo (C.F. ) elettivamente C.F._3
domiciliati presso l'Avvocatura Civica al Viale Generale C.A.
Dalla Chiesa - Edificio “La Salle”
- APPELLATO -
E
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
l.r.p.t. dott. con sede legale in Roma, CP_4
elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), alla via
Vittorio Veneto n.36 presso lo studio dell'avv. Andrea Di Lecce
(C.F. che la rappresenta e difende in virtù C.F._4
di procura in calce all'atto di costituzione
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva, innanzi al giudice di pace di Napoli, opposizione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n.
55142200000205 (Cod. Contribuente: ) notificato in P.IVA_3
data 19.12.2022 con il quale il Servizio della Riscossione dei
Tributi del Controparte_5
intimavano il pagamento della complessiva somma di € 1.812,30.
A fondamento dell'opposizione la predetta opponente ha dedotto la nullità del preavviso di fermo amministrativo per inesistenza della notifica degli atti prodromici nonché per il decorso della prescrizione quinquennale.
Sebbene ritualmente citati, il e la Controparte_1
, rimanevano contumaci. Controparte_3
Il giudice di pace di Napoli con sentenza n. 19217/2023 così
statuiva: “ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede: Impregiudicato il merito rigetta la domanda non
essendo stata dimostrata la tempestività della stessa. Compensa
le spese.”
Avverso la sentenza del giudice di prime cure ha proposto appello al fine di ottenerne l'integrale Parte_1
riforma, lamentando, in particolare, la palese e manifesta illogicità della sentenza di condanna non avendo il giudice di pace valutato tutti i documenti depositati agli atti. Ha
chiesto quindi dichiararsi la tempestività della sua azione nonché la prescrizione del preavviso di fermo, stante la mancata valida prova della notifica degli atti presupposti,
dovuta anche alla contumacia in primo grado dei convenuti.
Concludeva come in atti, con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio, resistendo al gravame, il e la la quale Controparte_1 Controparte_3
eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione del periodo di sospensione emergenziale OV
19. La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno
25.09.2025.
Occorre innanzitutto soffermarsi sulla natura del preavviso di fermo amministrativo e del fermo amministrativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'impugnazione del
preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario
giudizio di accertamento negativo del credito e non
un'opposizione all'esecuzione” (Cass. n 28509/2022). Le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “il fermo
amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di
atto di espropriazione forzata ma di procedura a
quest'alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva
volta a indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua
impugnativa, sostanziandosi in un accertamento negativo della
pretesa creditoria, segue le regole generali in materia di
riparto della competenza per materia e per valore “(Cass. S.U.
n 15354/2015).
Nella fattispecie, va rilevato che l'impugnativa, come segnalato anche da parte appellata, andava proposta innanzi al giudice di pace competente che rientra nella circoscrizione del
Tribunale di Torre Annunziata e non certo del Tribunale di
Napoli.
In via preliminare va rilevato che con mail del 24 settembre
2025 il direttore amministrativo dell'ufficio del giudice di pace di Napoli, che ne risponde della custodia, ha dichiarato che nonostante le ricerche effettuate il fascicolo di primo grado non è stato rinvenuto. Sul punto già il precedente giudicante in data 13 marzo 2024 ha invitato le parti alla ricostruzione del fascicolo di primo grado ma nulla risulta prodotto agli atti telematici.
Tutti i documenti allegati all'atto di appello sono leggibili perché in formato pdf o eml ad eccezione di uno denominato
“foliario” depositato in formato “rar” non suscettibile di apertura con gli strumenti informatici forniti dal Ministero
della Giustizia e con esito “danneggiato”. Nelle note del 24
giugno 2025 parte appellante deduce di aver depositato fascicolo di primo grado e verbali di udienza innanzi al giudice di pace: agli atti telematici risulta soltanto la prima pagina del verbale di udienza del 12 aprile 2023 e la sentenza impugnata n. 19217/2023.
Parte appellata, invece, ha depositato i verbali relativi alle sanzioni amministrative propedeutiche all'eventuale preavviso di fermo amministrativo;
non risulta dedotta l'eventuale emissione del fermo amministrativo né l'eventuale impugnazione dello stesso.
Pertanto, manca l'atto impugnato in primo grado e non è
consentito a questo giudicante la verifica dello stesso e manca l'atto introduttivo di primo grado con conseguente genericità
dell'appello proposto.
In virtù di quanto esposto, deve ritenersi impossibile verificare la domanda che va giudicata allo stato degli atti e ne segue il rigetto per la mancata dimostrazione di quanto dedotto nell'atto di appello.
Le spese del giudizio, in ragione della decisione allo stato degli atti, si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese di giudizio.
Napoli, 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.18789 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza su opposizione a preavviso di fermo amministrativo, e vertente
T R A
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli alla via Gian Lorenzo Bernini 45 presso lo studio dell'avv. Alessandro Varriale (C.F. C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- APPELLANTE -
E (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t. avv. rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. Francesco Nappo (C.F. ) elettivamente C.F._3
domiciliati presso l'Avvocatura Civica al Viale Generale C.A.
Dalla Chiesa - Edificio “La Salle”
- APPELLATO -
E
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
l.r.p.t. dott. con sede legale in Roma, CP_4
elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), alla via
Vittorio Veneto n.36 presso lo studio dell'avv. Andrea Di Lecce
(C.F. che la rappresenta e difende in virtù C.F._4
di procura in calce all'atto di costituzione
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva, innanzi al giudice di pace di Napoli, opposizione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n.
55142200000205 (Cod. Contribuente: ) notificato in P.IVA_3
data 19.12.2022 con il quale il Servizio della Riscossione dei
Tributi del Controparte_5
intimavano il pagamento della complessiva somma di € 1.812,30.
A fondamento dell'opposizione la predetta opponente ha dedotto la nullità del preavviso di fermo amministrativo per inesistenza della notifica degli atti prodromici nonché per il decorso della prescrizione quinquennale.
Sebbene ritualmente citati, il e la Controparte_1
, rimanevano contumaci. Controparte_3
Il giudice di pace di Napoli con sentenza n. 19217/2023 così
statuiva: “ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede: Impregiudicato il merito rigetta la domanda non
essendo stata dimostrata la tempestività della stessa. Compensa
le spese.”
Avverso la sentenza del giudice di prime cure ha proposto appello al fine di ottenerne l'integrale Parte_1
riforma, lamentando, in particolare, la palese e manifesta illogicità della sentenza di condanna non avendo il giudice di pace valutato tutti i documenti depositati agli atti. Ha
chiesto quindi dichiararsi la tempestività della sua azione nonché la prescrizione del preavviso di fermo, stante la mancata valida prova della notifica degli atti presupposti,
dovuta anche alla contumacia in primo grado dei convenuti.
Concludeva come in atti, con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio, resistendo al gravame, il e la la quale Controparte_1 Controparte_3
eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione del periodo di sospensione emergenziale OV
19. La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno
25.09.2025.
Occorre innanzitutto soffermarsi sulla natura del preavviso di fermo amministrativo e del fermo amministrativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'impugnazione del
preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario
giudizio di accertamento negativo del credito e non
un'opposizione all'esecuzione” (Cass. n 28509/2022). Le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “il fermo
amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di
atto di espropriazione forzata ma di procedura a
quest'alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva
volta a indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua
impugnativa, sostanziandosi in un accertamento negativo della
pretesa creditoria, segue le regole generali in materia di
riparto della competenza per materia e per valore “(Cass. S.U.
n 15354/2015).
Nella fattispecie, va rilevato che l'impugnativa, come segnalato anche da parte appellata, andava proposta innanzi al giudice di pace competente che rientra nella circoscrizione del
Tribunale di Torre Annunziata e non certo del Tribunale di
Napoli.
In via preliminare va rilevato che con mail del 24 settembre
2025 il direttore amministrativo dell'ufficio del giudice di pace di Napoli, che ne risponde della custodia, ha dichiarato che nonostante le ricerche effettuate il fascicolo di primo grado non è stato rinvenuto. Sul punto già il precedente giudicante in data 13 marzo 2024 ha invitato le parti alla ricostruzione del fascicolo di primo grado ma nulla risulta prodotto agli atti telematici.
Tutti i documenti allegati all'atto di appello sono leggibili perché in formato pdf o eml ad eccezione di uno denominato
“foliario” depositato in formato “rar” non suscettibile di apertura con gli strumenti informatici forniti dal Ministero
della Giustizia e con esito “danneggiato”. Nelle note del 24
giugno 2025 parte appellante deduce di aver depositato fascicolo di primo grado e verbali di udienza innanzi al giudice di pace: agli atti telematici risulta soltanto la prima pagina del verbale di udienza del 12 aprile 2023 e la sentenza impugnata n. 19217/2023.
Parte appellata, invece, ha depositato i verbali relativi alle sanzioni amministrative propedeutiche all'eventuale preavviso di fermo amministrativo;
non risulta dedotta l'eventuale emissione del fermo amministrativo né l'eventuale impugnazione dello stesso.
Pertanto, manca l'atto impugnato in primo grado e non è
consentito a questo giudicante la verifica dello stesso e manca l'atto introduttivo di primo grado con conseguente genericità
dell'appello proposto.
In virtù di quanto esposto, deve ritenersi impossibile verificare la domanda che va giudicata allo stato degli atti e ne segue il rigetto per la mancata dimostrazione di quanto dedotto nell'atto di appello.
Le spese del giudizio, in ragione della decisione allo stato degli atti, si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese di giudizio.
Napoli, 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso