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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI ANGELO ANTONIO, Presidente VISCONTI GIUSEPPE, Relatore CRISTIANI GIUSEPPE, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 231/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_ricorrente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso Vinci FI
Ricorrente_2 Ricorrente_1 P.IVA_1 S.a.s. In Persona Del Socio Accomandatario -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina Di Alessandria 50129 Firenze FI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0102025842024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
- sul ricorso n. 232/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
elettivamente domiciliato presso Via Lombardia N 8 Vitolini 50059 Vinci FI
Ricorrente_2 Ricorrente_3 S.a.s. In Persona Del Socio Accomandatario - Telefono
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina Di Alessandria 50129 Firenze FI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0102025852024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 684/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, quale socia accomandante della Ricorrente_2 S.a.s., si è opposta all'avviso n. T8B010202585/2024, con cui è stato accertato il maggior reddito da partecipazione societaria, per l'anno di imposta 2022, di € 21.388,00 (ricorso n. 232/2025 R.G.R.), mentre Ricorrente_1, nella sua qualità di socio accomandatario della predetta società, ha impugnato l'avviso n. T8B010202584/2024, con cui è stato accertato, ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/86, sempre per il predetto anno di imposta, il maggior reddito complessivo Irpef di € 66.254,00, compreso quello imputabile al medesimo nella misura del 68% della partecipazione societaria (ricorso n. 231/2025 R.G.R.). I due ricorsi sono stati riuniti.
Parte ricorrente deduceva sostanzialmente l'illegittimità degli atti impugnati per erronea applicazione del criterio induttivo puro e per motivazione apparente.
La Direzione Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, controdeducendo in fatto ed in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 25.6.2025 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
All'udienza del 5.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della documentazione in atti il ricorso deve essere rigettato.
A seguito di una verifica fiscale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze, ha emesso l'avviso di accertamento n. T8B020202577/2024 nei confronti della società Ricorrente_2 S.a.s. per l'anno di imposta del 2022.
Con tale avviso sono stati accertati il maggior reddito societario per € 34.250,00, dovuto al disconoscimento di costi di pari importo illegittimamente detratti, nonché l'omesso versamento della ritenuta del 23% in qualità di sostituto d'imposta pari a € 2875,00 per prestazioni lavorative, ritenute non occasionali, svolte da personale dipendente.
In seguito all'avviso di accertamento societario, divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del ricorrente Ricorrente_1, nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Ricorrente_2r, sono stati notificati, in data 5.12.2024, i due avvisi di accertamento del reddito da partecipazione societaria, oggi opposti.
Stante la definitività ed irretrattabilità dell'accertamento societario nei confronti della società Lupibroker, trova applicazione l'art. 5 co. 1 DPR 917/1986, a norma del quale “i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.
In conclusione l'accertamento definitivo del reddito della società preclude ogni ulteriore contestazione da parte dei singoli soci.
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l'Amministrazione finanziaria, nel determinare il reddito societario, non ha utilizzato il metodo induttivo puro, ex art. 39 co. 2 DPR 600/1973, bensì quello analitico – induttivo ex art. 39 co. 1 DPR 600/1973, come peraltro specificamente indicato nell'avviso di accertamento n. T8B020202577/2024.
Infatti, dal processo verbale di contestazione della Compagnia di Empoli della G.d.F., si evincono violazioni degli adempimenti degli obblighi fiscali, pur in presenza di un sistema di contabilità “semplificata” regolarmente istituito.
Parte ricorrente, in ogni caso, non prova adeguatamente i fatti costituenti il fondamento del suo diritto alle deduzioni disconosciute dall'Amministrazione finanziaria, secondo i principi generali della ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c. ed art. 115 c.p.c.). Non ricorre neanche alcun difetto di motivazione in quanto, nel corpo degli atti opposti, sono compiutamente specificati:- l'importo complessivo da pagare;
- la specifica degli addebiti;
l'indicazione particolareggiata delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi;
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali liquidate in 2.000 euro, oltre accessori.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI ANGELO ANTONIO, Presidente VISCONTI GIUSEPPE, Relatore CRISTIANI GIUSEPPE, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 231/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_ricorrente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso Vinci FI
Ricorrente_2 Ricorrente_1 P.IVA_1 S.a.s. In Persona Del Socio Accomandatario -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina Di Alessandria 50129 Firenze FI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0102025842024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
- sul ricorso n. 232/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
elettivamente domiciliato presso Via Lombardia N 8 Vitolini 50059 Vinci FI
Ricorrente_2 Ricorrente_3 S.a.s. In Persona Del Socio Accomandatario - Telefono
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina Di Alessandria 50129 Firenze FI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0102025852024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 684/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, quale socia accomandante della Ricorrente_2 S.a.s., si è opposta all'avviso n. T8B010202585/2024, con cui è stato accertato il maggior reddito da partecipazione societaria, per l'anno di imposta 2022, di € 21.388,00 (ricorso n. 232/2025 R.G.R.), mentre Ricorrente_1, nella sua qualità di socio accomandatario della predetta società, ha impugnato l'avviso n. T8B010202584/2024, con cui è stato accertato, ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/86, sempre per il predetto anno di imposta, il maggior reddito complessivo Irpef di € 66.254,00, compreso quello imputabile al medesimo nella misura del 68% della partecipazione societaria (ricorso n. 231/2025 R.G.R.). I due ricorsi sono stati riuniti.
Parte ricorrente deduceva sostanzialmente l'illegittimità degli atti impugnati per erronea applicazione del criterio induttivo puro e per motivazione apparente.
La Direzione Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, controdeducendo in fatto ed in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 25.6.2025 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
All'udienza del 5.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della documentazione in atti il ricorso deve essere rigettato.
A seguito di una verifica fiscale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze, ha emesso l'avviso di accertamento n. T8B020202577/2024 nei confronti della società Ricorrente_2 S.a.s. per l'anno di imposta del 2022.
Con tale avviso sono stati accertati il maggior reddito societario per € 34.250,00, dovuto al disconoscimento di costi di pari importo illegittimamente detratti, nonché l'omesso versamento della ritenuta del 23% in qualità di sostituto d'imposta pari a € 2875,00 per prestazioni lavorative, ritenute non occasionali, svolte da personale dipendente.
In seguito all'avviso di accertamento societario, divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del ricorrente Ricorrente_1, nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Ricorrente_2r, sono stati notificati, in data 5.12.2024, i due avvisi di accertamento del reddito da partecipazione societaria, oggi opposti.
Stante la definitività ed irretrattabilità dell'accertamento societario nei confronti della società Lupibroker, trova applicazione l'art. 5 co. 1 DPR 917/1986, a norma del quale “i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.
In conclusione l'accertamento definitivo del reddito della società preclude ogni ulteriore contestazione da parte dei singoli soci.
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l'Amministrazione finanziaria, nel determinare il reddito societario, non ha utilizzato il metodo induttivo puro, ex art. 39 co. 2 DPR 600/1973, bensì quello analitico – induttivo ex art. 39 co. 1 DPR 600/1973, come peraltro specificamente indicato nell'avviso di accertamento n. T8B020202577/2024.
Infatti, dal processo verbale di contestazione della Compagnia di Empoli della G.d.F., si evincono violazioni degli adempimenti degli obblighi fiscali, pur in presenza di un sistema di contabilità “semplificata” regolarmente istituito.
Parte ricorrente, in ogni caso, non prova adeguatamente i fatti costituenti il fondamento del suo diritto alle deduzioni disconosciute dall'Amministrazione finanziaria, secondo i principi generali della ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c. ed art. 115 c.p.c.). Non ricorre neanche alcun difetto di motivazione in quanto, nel corpo degli atti opposti, sono compiutamente specificati:- l'importo complessivo da pagare;
- la specifica degli addebiti;
l'indicazione particolareggiata delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi;
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali liquidate in 2.000 euro, oltre accessori.