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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 21 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1368 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 CP_1
, nato a [...] l'[...], ivi residente, elettivamente domiciliati in
[...]
Roma presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo parte ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro in carica pro tempore Controparte_2
parte convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 aprile 2024, ritualmente notificato, Parte_1
e hanno convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di
[...] CP_1 giudice del lavoro il per accertare e dichiarare il Controparte_2 proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. “carta elettronica del docente”).
A fondamento del ricorso, hanno esposto di aver prestato, e di prestare a tutt'oggi, servizio alle dipendenze del , in qualità di docenti a Controparte_2
pagina 1 di 9 tempo determinato in forza di incarichi per docenza annuale secondo il seguente schema: per la ricorrente fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) Parte_1
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) per gli anni 2020/2021e 2022/2023 e fino alla data del 9 maggio 2022 per l'anno scolastico 2021/2022; per il ricorrente fino al termine delle attività CP_1
didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Hanno esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del
D.P.C.M. 23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Hanno, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, e, in particolare, l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n.
107/2015, il D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, e ha, dunque, osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.
1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-
124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i CP_3 docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Hanno, infine, concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del 18.05.2022), il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Con note del 21 novembre 2024, hanno, inoltre, rappresentato come anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023) avesse, ormai, definitivamente riconosciuto il diritto dei docenti “precari” all'accesso al beneficio formativo de quo.
Nelle stesse note, hanno eccepito l'interruzione dei termini di prescrizione con diffida notificata il 4 maggio 2022 per e diffida del 14 maggio 2023 per Parte_1
. CP_1
pagina 2 di 9 2. Il convenuto, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo, CP_2 non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
*
4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n.
1572/23, est. dott. Andrea Bernardino, che si richiama anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. e numerose altre successive anche di questo giudice).
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (poi modificato dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69, di cui si dirà meglio più oltre) disponeva che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., aveva poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso era, dunque, attribuita dalla legge ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e conseguentemente ai ricorrenti, docenti c.d. precari, non era stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa si poneva tuttavia in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo
pagina 3 di 9 personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_2 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia era, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
5. Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito a ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la quale con la sentenza
Cass., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato che l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che “esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale Per_1
pagina 4 di 9 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”, da limitarsi all'esclusione dal beneficio dei lavoratori precari, precisando “In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia Cass. Sez. L., n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
6. La Suprema Corte non si è espressa sulla questione della spettanza o meno della
Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124/1999 e il Tribunale ritiene che non esista una soluzione tranchant, in termini di assoluta affermazione o negazione del diritto, in grado di adattarsi uniformemente al variegato panorama di casi che in concreto possono celarsi dietro questa tipologia di contratti a termine.
Il criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e quindi della selezione delle supplenze temporanee che consentono l'accesso al beneficio, deve essere identificato nello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella per la pagina 5 di 9 quale lo strumento di supporto alla formazione è stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, tenuto conto del fatto che, come visto, l'obiettivo che il legislatore si è posto con l'istituzione della Carta Docente è quello di offrire un ausilio per il migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua.
In ragione di ciò, a titolo esemplificativo, si ritiene che una attività di docenza svolta presso lo stesso istituto scolastico per almeno 180 giorni in un anno, nella stessa materia, anche se in forza di plurimi contratti, renda evidenza della piena comparabilità dell'attività lavorativa rispetto a quella di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza.
Restando all'esempio appena proposto, ritiene il Tribunale che in tale ipotesi la prescrizione dell'azione di adempimento decorra (dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia) dal momento del conferimento dell'incarico, primo o unico nello stesso anno scolastico, se in sé di durata pari o superiore ai 180 giorni, ovvero, in caso di una sequenza di incarichi presso lo stesso istituto e per la stessa materia, dal momento della stipulazione del contratto la cui durata, sommata a quella dei contratti precedenti, renderà evidenza del raggiungimento della soglia dei 180 giorni.
7. Deve evidenziarsi che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 viene attribuita anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Invero, la l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n.
69 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”, a proposito della cd. Carta del docente, è intervenuta con una modifica alla l. 107/2015 cit. estendendone la fruizione, per l'anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.08.2023, su posto vacante e disponibile.
Benché tale intervento normativo fosse indirizzato ad adattare l'Ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18.05.2022 (v. supra), la limitazione del beneficio finanziario ai soli docenti di ruolo e al personale a tempo determinato con contratti di supplenza annuale (31 agosto), e non anche ai docenti non di ruolo con incarichi di docenza fino al termine delle pagina 6 di 9 attività didattiche (30 giugno), si pone, ancora una volta, in contrasto proprio con la testé citata ordinanza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Come si è visto anche la Corte di Cassazione (v. supra), in totale aderenza con la normativa eurounitaria sopra menzionata, ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999.
Anche alla luce di tali principi, può affermarsi che i ricorrenti, avendo ricevuto incarichi per docenza annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), per gli anni 2020/2021e 2022/2023, e fino alla data del 9 maggio 2022 per l'anno scolastico 2021/2022, avendo conseguito i
180 giorni di servizio, per , come comprovato dai contratti allegati e Parte_1 dallo stato matricolare versato in atti, hanno conseguentemente maturato il diritto invocato per tali annualità.
*
8. In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve quindi riconoscersi il diritto vantato in misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, così che il CP_2 convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in favore di la Parte_1 somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e la somma di euro 3.000,00 in favore di per gli CP_1 anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di cui i ricorrenti potranno/dovranno fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento e attuazione del diritto,
l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico (circostanza pagina 7 di 9 documentalmente provata come dai contratti allegati e dallo stato matricolare versato in atti), deve avvenire, come previsto da Cass. Sez. L., n. 29961/2023, esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della
“carta docenti” (ove non già posseduta dalla parte in ragione di successivi contratti), poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Deve, quindi, disporsi l'emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
8. L'importo riconosciuto deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, come espressamente statuito da Cass.
Sez. L., n. 29961/2023.
9. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore degli odierni Controparte_2 ricorrenti delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (scaglione compreso tra euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− accoglie il ricorso, nei limiti della prescrizione, e per l'effetto condanna il
[...]
a riconoscere in favore di la somma di Controparte_2 Parte_1
pagina 8 di 9 euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 e la somma di euro 3.000,00 in favore di per gli anni scolastici CP_1
2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L.
n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_2
che liquida in euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari 21 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 21 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1368 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 CP_1
, nato a [...] l'[...], ivi residente, elettivamente domiciliati in
[...]
Roma presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo parte ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro in carica pro tempore Controparte_2
parte convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 aprile 2024, ritualmente notificato, Parte_1
e hanno convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di
[...] CP_1 giudice del lavoro il per accertare e dichiarare il Controparte_2 proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. “carta elettronica del docente”).
A fondamento del ricorso, hanno esposto di aver prestato, e di prestare a tutt'oggi, servizio alle dipendenze del , in qualità di docenti a Controparte_2
pagina 1 di 9 tempo determinato in forza di incarichi per docenza annuale secondo il seguente schema: per la ricorrente fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) Parte_1
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) per gli anni 2020/2021e 2022/2023 e fino alla data del 9 maggio 2022 per l'anno scolastico 2021/2022; per il ricorrente fino al termine delle attività CP_1
didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Hanno esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del
D.P.C.M. 23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Hanno, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, e, in particolare, l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n.
107/2015, il D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, e ha, dunque, osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.
1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-
124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i CP_3 docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Hanno, infine, concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del 18.05.2022), il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Con note del 21 novembre 2024, hanno, inoltre, rappresentato come anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023) avesse, ormai, definitivamente riconosciuto il diritto dei docenti “precari” all'accesso al beneficio formativo de quo.
Nelle stesse note, hanno eccepito l'interruzione dei termini di prescrizione con diffida notificata il 4 maggio 2022 per e diffida del 14 maggio 2023 per Parte_1
. CP_1
pagina 2 di 9 2. Il convenuto, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo, CP_2 non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
*
4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n.
1572/23, est. dott. Andrea Bernardino, che si richiama anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. e numerose altre successive anche di questo giudice).
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (poi modificato dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69, di cui si dirà meglio più oltre) disponeva che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., aveva poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso era, dunque, attribuita dalla legge ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e conseguentemente ai ricorrenti, docenti c.d. precari, non era stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa si poneva tuttavia in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo
pagina 3 di 9 personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_2 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia era, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
5. Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito a ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la quale con la sentenza
Cass., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato che l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che “esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale Per_1
pagina 4 di 9 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”, da limitarsi all'esclusione dal beneficio dei lavoratori precari, precisando “In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia Cass. Sez. L., n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
6. La Suprema Corte non si è espressa sulla questione della spettanza o meno della
Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124/1999 e il Tribunale ritiene che non esista una soluzione tranchant, in termini di assoluta affermazione o negazione del diritto, in grado di adattarsi uniformemente al variegato panorama di casi che in concreto possono celarsi dietro questa tipologia di contratti a termine.
Il criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e quindi della selezione delle supplenze temporanee che consentono l'accesso al beneficio, deve essere identificato nello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella per la pagina 5 di 9 quale lo strumento di supporto alla formazione è stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, tenuto conto del fatto che, come visto, l'obiettivo che il legislatore si è posto con l'istituzione della Carta Docente è quello di offrire un ausilio per il migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua.
In ragione di ciò, a titolo esemplificativo, si ritiene che una attività di docenza svolta presso lo stesso istituto scolastico per almeno 180 giorni in un anno, nella stessa materia, anche se in forza di plurimi contratti, renda evidenza della piena comparabilità dell'attività lavorativa rispetto a quella di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza.
Restando all'esempio appena proposto, ritiene il Tribunale che in tale ipotesi la prescrizione dell'azione di adempimento decorra (dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia) dal momento del conferimento dell'incarico, primo o unico nello stesso anno scolastico, se in sé di durata pari o superiore ai 180 giorni, ovvero, in caso di una sequenza di incarichi presso lo stesso istituto e per la stessa materia, dal momento della stipulazione del contratto la cui durata, sommata a quella dei contratti precedenti, renderà evidenza del raggiungimento della soglia dei 180 giorni.
7. Deve evidenziarsi che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 viene attribuita anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Invero, la l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n.
69 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”, a proposito della cd. Carta del docente, è intervenuta con una modifica alla l. 107/2015 cit. estendendone la fruizione, per l'anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.08.2023, su posto vacante e disponibile.
Benché tale intervento normativo fosse indirizzato ad adattare l'Ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18.05.2022 (v. supra), la limitazione del beneficio finanziario ai soli docenti di ruolo e al personale a tempo determinato con contratti di supplenza annuale (31 agosto), e non anche ai docenti non di ruolo con incarichi di docenza fino al termine delle pagina 6 di 9 attività didattiche (30 giugno), si pone, ancora una volta, in contrasto proprio con la testé citata ordinanza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Come si è visto anche la Corte di Cassazione (v. supra), in totale aderenza con la normativa eurounitaria sopra menzionata, ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999.
Anche alla luce di tali principi, può affermarsi che i ricorrenti, avendo ricevuto incarichi per docenza annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), per gli anni 2020/2021e 2022/2023, e fino alla data del 9 maggio 2022 per l'anno scolastico 2021/2022, avendo conseguito i
180 giorni di servizio, per , come comprovato dai contratti allegati e Parte_1 dallo stato matricolare versato in atti, hanno conseguentemente maturato il diritto invocato per tali annualità.
*
8. In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve quindi riconoscersi il diritto vantato in misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, così che il CP_2 convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in favore di la Parte_1 somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e la somma di euro 3.000,00 in favore di per gli CP_1 anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di cui i ricorrenti potranno/dovranno fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento e attuazione del diritto,
l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico (circostanza pagina 7 di 9 documentalmente provata come dai contratti allegati e dallo stato matricolare versato in atti), deve avvenire, come previsto da Cass. Sez. L., n. 29961/2023, esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della
“carta docenti” (ove non già posseduta dalla parte in ragione di successivi contratti), poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Deve, quindi, disporsi l'emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
8. L'importo riconosciuto deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, come espressamente statuito da Cass.
Sez. L., n. 29961/2023.
9. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore degli odierni Controparte_2 ricorrenti delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (scaglione compreso tra euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− accoglie il ricorso, nei limiti della prescrizione, e per l'effetto condanna il
[...]
a riconoscere in favore di la somma di Controparte_2 Parte_1
pagina 8 di 9 euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 e la somma di euro 3.000,00 in favore di per gli anni scolastici CP_1
2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L.
n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_2
che liquida in euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari 21 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
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