Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1079/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1076/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Adele Amoruso, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Pasquale Ferrante, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
AVV. , (CF. ), quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale delle minori (09.07.2013) e Persona_1 Parte_1
(01.12.2015)
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 19.12.2024.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.2.2022 [nato a Polla (SA), in [...] Parte_1
14.05.1973 (cf. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio contratto con [nata in [...] Controparte_1
31.05.1987, in Romania (cf. )] in Caselle in Pittari (SA) in C.F._2 data 07.12.2012, da cui erano nate le figlie minori (09.07.2013) e Persona_1
(01.12.2015). Pt_1
Il ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto delle minori con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita della madre;
2) la previsione a carico della madre di un assegno di mantenimento di euro 200,00 per figlia;
3) la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della resistente ed il rigetto di eventuali domande volte ad ottenere un assegno divorzile.
In data 16.2.2022 depositava ricorso ex artt. 330 e 333 c.c. Parte_1 chiedendo che fosse pronunciata, anche in via di urgenza ed inaudita altera parte, la decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra Controparte_1
alla luce del gravissimo episodio verificatosi in data 8.2.2022 allorquando la
[...] resistente – in preda ad una crisi isterica - aveva dapprima distrutto molteplici oggetti e poi dato fuoco a dei vestiti del marito in una vasca da bagno causando anche l'incendio di buona parte dell'appartamento del ricorrente, il tutto alla presenza delle due minori la cui incolumità fisica era stata anche messa in Co pericolo. Episodio a seguito del quale la aveva anche subito un ricovero presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania.
In data 30.5.2022 anche il PM in Sede depositava stanza ex art. 333 c.c. chiedendo, per gli stessi fatti già allegati dal ricorrente, l'emissione di Co provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti della oltre a un ordine di allontanamento dalla casa familiare. Co Alla udienza del 6.6.2022, svolta dinanzi al Presidente del Tribunale, la compariva personalmente deducendo di non avere avuto notifica del ricorso introduttivo, di cui aveva appreso direttamente dal ricorrente. Preso atto di ciò, il
Presidente rinviava ad altra udienza onde consentire la costituzione della
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resistente tramite un difensore.
si costituiva con comparsa del 10.9.2022 aderendo alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando la prospettazione del ricorrente. La resistente, in particolare, chiedeva: 1)
l'affidamento congiunto delle minori con collocamento pressò di se ed assegnazione della casa familiare;
2) la conferma dei tempi di permanenza con il padre concordati in sede di separazione;
3) la conferma dei provvedimenti economici assunti in sede di separazione;
4) il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
Alla udienza presidenziale del 7.11.2022 le parti, comparse personalmente, davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio e chiedevano al Collegio di volersi pronunciare per la declaratoria di divorzio alle condizioni dalle medesime concordate con trasformazione del rito.
Con ordinanza emessa in data 8.11.2022 il Collegio non recepiva l'accordo raggiunto dalle parti ritenendolo contrastante con l'interesse delle minori. Con la medesima ordinanza procedeva alla nomina dell'Avv. quale Controparte_2 curatore speciale delle minori ed emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori al padre con collocamento presso il predetto, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS di Caselle in Pittari, la revoca dell'assegno di mantenimento indiretto per le minori a carico del e la previsione della contribuzione della madre alle Pt_1 spese straordinarie per le minori nella misura del 20%.
Il curatore speciale delle minori si costituiva con comparsa del 28.2.2023 aderendo alla domanda ex art. 330 c.c. proposta nei confronti della resistente.
Espletata la CTU, alla udienza del 19.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
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Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che è trascorso il termine di legge dalla separazione.
Giova, inoltre, osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Dal matrimonio sono nate le minori (09.07.2013) e Persona_1 Pt_1
(01.12.2015).
Com'è noto, l'art. 330 c.c. attribuisce al giudice il potere di pronunciare la decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli: il fondamento della norma è ravvisabile nell'esigenza di assicurare al figlio adeguata protezione nel caso in cui coloro i quali siano chiamati alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dello stesso, trascurino siffatti doveri cagionando al minore un grave pregiudizio e ledendo il diritto dello stesso alla famiglia. Per aversi la sanzione della decadenza
è, dunque, necessario che la condotta del genitore si sia risolta in un grave pregiudizio per il figlio non essendo sufficiente il mero inadempimento dei genitori (cfr. Cass. civ., sez. I, 03/08/2023, n. 23669; Cass. civ., sez. I, 07/06/2017,
n. 14145).
La decadenza rappresenta invero una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio,
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fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/09/2024, n. 24708).
Di contro, ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (cfr. Cass. civ., sez. I, 11/10/2021, n. 27553).
Vanno a questo punto richiamate ai fini della decisione, perché condivise dal
Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU dott.ssa
Persona_2
Il CTU, all'esito di attenta osservazione del nucleo familiare, ha riferito in ordine alla situazione della resistente che: “Nega familiarità con malattie psichiatriche, sebbene nel corso dei colloqui ammetta poi “ di sentire voci fin da piccola” (cfr. Co pag. 8 – dell'elaborato peritale); “La ammette che in quegli anni va ad incontro ad episodi di smarrimento e perdita della lucidità “ dimenticavo le cose, sentivo delle voci, che mi dicevano che mi tradiva”. Le offerte di cura ed Pt_1 aiuto avanzate dal vengono costantemente rifiutate… A seguito della Pt_1
Co separazione la fa ritorno con le minori nella casa di Caselle in Pittari: in Co assenza di adeguato supporto medico, lo stato psichico della vedeva un sostanziale peggioramento, soprattutto negli episodi di natura psicotica, che si verificavano sempre con maggior frequenza, alimentando sentimenti di “ odio” e rancore verso il . “ Le voci mi dicevano che mi tradiva”. Ad oggi la Pt_1 Pt_1
Co
vive in Romania dal 2022, fa rientro in Italia solo due volte l'anno, durante le quali può frequentare le minori, sotto la supervisione di terza persona”” (cfr. pag. Co 11 dell'elaborato peritale); “La ammette che i litigi, sempre più frequenti, che avevano luogo nella vita familiare, si siano spesso accompagnati a agiti violenti, ad esplosioni di rabbia sia verbali che fisiche verso cose ed oggetti… Lo stato di malessere conosce un crescente durante gli ultimi anni di matrimonio. “ A furia di sentimi dire che ero pazza, ho creduto di essere pazza”, riferisce la perizianda.
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Iniziano a farsi strada pensieri e ossessioni relativi alla presenza di altre donne nella vita de . Risalgono a questi anni i primi episodi di natura “ psicotica” , Pt_1
Co laddove la riferisce di sentire voci, che la convincevano dei frequenti tradimenti di che le sussurravano parole sconce e la disturbavano Pt_1 durante l'espletamento delle attività quotidiana. Ecco che la fede e la preghiera divengono una modalità per contrastare e perdonare quanto le voci le Co sussurravano. “ Io credo a demoni e Dio” , riferisce la . Alla base dell'evento Co critico che ha avuto luogo l'8 febbraio 2022, quando la riempie la vasca da bagno di vestiti del SI. e da loro fuoco, determinando un incendio che Pt_1 colpisce tutto il piano superiore dell'appartamento, vi sarebbero ancora “ le voci”.
“ QUELLA SERA LE VOCI MI DICEVANO CHE ERO POSSEDUTA”. “
QUELLA SERA ERO ARRABBIATA CHE NIENTE DI Ciò CHE AVEVO FATTO
MI AVEVA AIUTATA. ERO SEMPRE SOLA, LA FAMIGLIA DI MI Pt_1
CRITICAVA E CONTRADDICEVA SEMPRE NELL'EDUCAZIONE DELLE
BAMBINE”. All'episodio dell'incendio segue un ricovero di sette giorni presso l'ospedale di Vallo della Lucania: “ quando sono tornata a casa ho trovato già le Co valigie davanti la porta”. La lascia definitivamente l'Italia e fa ritorno in Co Romania. La viene dimessa con diagnosi di “ Psicosi Nas “, ovvero con diagnosi di un quadro clinico compatibile con alterazioni del funzionamento della personalità. Con il termine psicosi si definisce un tipo di disturbo psichiatrico che causa alterazioni nella percezione o nell'interpretazione della realtà. La psicosi si manifesta con gravi disturbi della memoria, dell'attenzione, del ragionamento, dell'affettività e del comportamento…
Manca a tutt'oggi una chiara consapevolezza e coscienza delle motivazioni di natura psichica/psichiatrica che sottendono agli episodi di natura psicotica “ sentivo le voci da un anno e mezzo” . Manca altresì una chiara consapevolezza delle difficoltà personali nella gestione degli stati emotivi intensi ( rabbia e odio) .
Pur condividendo la gravità del suo comportamento nel dar fuoco all'abitazione, Co la non ritiene a tutt'oggi di dover approfondire diagnosticamente quanto accaduto in quegli anni, né di necessitare di un percorso medico per superare le difficoltà vissute che potrebbero ripresentarsi. La fede, la religione, la preghiera
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continuano ad essere considerate un valido rimedio per fronteggiare stati intensi di malessere.” (cfr. pagg. 16 – 19 della CTU).
In ordine alle due minori il perito ha riferito che: “Entrambe le minori vedono nell'episodio dell'incendio l'evento che ha determinato la fine del rapporto coniugale tra i genitori e della vita familiare. Dalla valutazione effettuata sulla minore emergono tratti di timidezza e scarsa fiducia in sé nel muoversi Pt_1 nell'ambiente circostante, forte bisogno di appoggio, protezione e sostegno…
La figura paterna rappresenta per la minore un valido sostegno emotivo, punto di riferimento e certezza affettiva.
Dai colloqui con la minore emerge l'immagine di una bambina matura, Per_1 con abilità relazionali e cognitive adeguate, capacità di pensiero e capacità critica. Emerge nella minore un marcato bisogno di stabilità e continuità affettiva e relazionale auspica che il papà possa sposarsi e che possa dar luogo ad Per_1 un nuovo contesto familiare , in senso materiale , fisico ed emotivo, ove la minore possa vivere stabilmente. La minore verbalizza esplicitamente il peso di non dormire tutte le sere a casa sua, con il papà. Nel disegno della famiglia ideale la minore riproduce un nucleo familiare in senso stresso, ove la figura femminile è ricoperta da , la fidanzata del papà. Ciò nonostante la minore non esclude Per_3 la madre dal suo universo affettivo, tanto che la stessa, sebbene distante, appare nel disegno della famiglia. Tuttavia emerge e viene chiaramente verbalizzato un senso di estraneità e disagio che accompagna ad oggi nel suo rapporto Per_1 con la figura materna “non mi sento più a mio agio con lei dopo quello che è successo “, nonché sentimenti connotati in senso negativo laddove la stessa afferma “ come faceva a non sapere che la plastica si brucia, lo sanno tutti”, accompagnando la verbalizzazione con un marcato non verbale , che sottende stati emotivi di rabbia per quanto accaduto…” (cfr. pagg. 42 – 44 della CTU).
Alla luce di quanto emerso il Tribunale condivide la valutazione del CTU che ha evidenziato come “La SI.ra ad oggi non ha maturato una sana e CP_1 completa coscienza e consapevolezza delle sue fragilità emotive né un adeguato esame di realtà che le permetta di comprendere l'esatta natura dei propri trascorsi e dei propri vissuti, che le hanno impedito un funzionale comportamento
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e interazione con l'ambiente ed esercizio del suo ruolo genitoriale, fin dalla nascita delle minori. I tratti paranoidei, la marcata sospettosità e diffidenza che ancor oggi appaiono presenti impediscono alla perizianda la creazione di legami emotivi e relazionali sani, che poggiano sulla considerazione attenta dei bisogni specifici di se stessa e degli altri. L'errata interpretazione delle personali manifestazioni di disagio , i deficit nella lettura della realtà e le conseguenti difficoltà relazionali e sociali , le idee di riferimento ancora presenti (“credo ai Co demoni”), rendono, allo stato , la non adeguata a garantire un adeguato sviluppo psichico, affettivo e sociale delle minori, secondo uno stile parentale comprensivo e responsivo. La carente funzione riflessiva e la conseguente errata elaborazione di significato relativo i propri stati mentali rende difficoltosa, al momento, un'adeguata lettura degli stati mentali delle minori, nelle loro esigenze di crescita e maturazione e fornire loro i supporti necessari. Quanto suddetto, unitamente ad una sostanziale immaturità psico/affettiva ha sempre reso difficoltosa la focalizzazione della Ion sulla dimensione della genitorialità e ancor più su quella della maternità…
L'incapacità di mantenere e offrire uno sviluppo empatico può generare un blocco dello sviluppo emotivo con gravi conseguenze nell'equilibrio psichico del bambino tanto più gravi quanto più precoci. Le carenze emerse a carico della madre , dalla nascita ad oggi, necessitano, in primo luogo di un significativo percorso individuale di natura psichiatrica e psicologica e di un parallelo percorso di sostegno alla genitorialità…” (cfr. pagg. 45 – 47 dell'elaborato peritale).
Diversamente, in ordine alle competenze genitoriali del ricorrente , il CTU Pt_1 riferisce che “L'idoneità genitoriale intesa come: -capacità di relazione affettiva, di attenzione e comprensione;
capacità di incoraggiare l'autonomia e la consapevolezza delle possibilità reali;
capacità di riconoscimento, di rispetto e di reciproca tutela dei rispettivi ruoli genitoriali appare presente nel SI . Dal Pt_1 momento della separazione ad oggi il SI. ha gestito da solo la crescita e lo Pt_1 sviluppo delle minori a lui, da sempre praticamente e formalmente affidate, cercando di trovare il miglior equilibrio possibile tra la propria vita lavorativa, familiare e personale.” (cfr. pag. 49 dell'elaborato peritale).
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Il Tribunale alla luce di quanto sin qui illustrato sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 330 c.c. nei confronti della resistente. Co La – anche a causa delle patologie psicologiche/psichiatriche da cui è affetta e rispetto alle quali non ha mai inteso avviare seri percorsi terapeutici – risulta priva delle necessarie capacità genitoriali e non adeguata a garantire un adeguato sviluppo psichico, affettivo e sociale delle minori. La resistente già in passato – nel corso di un grave episodio psicotico – ha messo a rischio l'incolumità fisica delle figlie (presenti in data 8.2.2022 quando la madre diede fuoco ai vestiti del padre posti all'interno di una vasca da bagno generando un incendio nell'immobile che rese necessario l'intervento dei vigili del fuoco ed il successivo Co ricovero della presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Vallo della
Lucania), causando sicuramente alle stesse un trauma di tipo psicologico.
Inoltre, come ben evidenziato dal CTU, l'instabilità emotiva e psicologica della Co
le preclude la possibilità di instaurare di legami emotivi e relazionali sani e può riverberarsi negativamente sul sano sviluppo emotivo delle minori (oggi in fase preadolescenziale).
Peraltro, l'assoluta attuale mancanza di accettazione da parte della resistente rispetto alle serie problematiche psichiatriche da cui è affetta impone al Collegio di effettuare una prognosi negativa in ordine all'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali di cui ad oggi è priva (cfr. Cass. Civ., sez. I, 08/04/2019, n.
9763).
C) In ordine alla frequentazione madre-figlie, il Tribunale condivide appieno le Co conclusioni della CTU che ha evidenziato “Tenuto conto che ad oggi la SI.ra non ha intrapreso nessun percorso terapeutico e/o farmacologico né la sua persona è stata più oggetto di valutazione psichiatrica e psico-diagnostica a seguito degli eventi critici che l'hanno interessata nel tempo, né la stessa ha acquisito piena coscienza e consapevolezza di eventuali problematiche di natura psichiatrica che possono essere state alla base delle condotte esperite nel corso della vita coniugale e familiare Non si conviene sulla possibilità di una
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frequentazione libera madre-figlia, quanto sulla loro supervisione sempre da parte figure terze.”” (cfr. pagg. 52-53 dell'elaborato peritale). Co Pertanto, atteso che la vive ormai stabilmente da oltre due anni in Romania, va previsto che la stessa possa vedere le due figlie minori quando si trova in
Italia alla presenza del padre o di altro familiare da questi delegato, Persona_4 dando un preavviso di almeno sette giorni al padre con il quale concorderà i tempi e le modalità degli incontri nel rispetto delle esigenze e degli impegni delle figlie.
La sig.ra potrà, inoltre, effettuare una videochiamata al Controparte_1 giorno alle due figlie concordando gli orari col padre delle minori.
Il Collegio, nonostante nessuna delle parti abbia chiesto l'ascolto delle minori infradodicenni (cfr. in arg. Cass. civ., sez. I, 21.02.2025, n. 4595), ritiene opportuno evidenziare che non è stato effettuato l'ascolto delle due minori (di 11 e
9 anni) in quanto del tutto superfluo ai fini del decidere alla luce di quanto emerso dalla CTU e delle attuali pacifiche modalità di frequentazione madre- figlie connesse alla distanza geografica dei luoghi di residenza.
Per quanto attiene al mantenimento delle due minori, il Tribunale ritiene di dover confermare i provvedimenti provvisori in essere, attesa la volontà del ricorrente di provvedere in via esclusiva e diretta al mantenimento ordinario delle minori.
Pertanto, deve confermarsi l'onere per la madre di contribuire alle spese straordinarie contratte nell'interesse delle due minori nella misura del 20%.
D) La resistente – titolare di un assegno di mantenimento di euro 300,00 - ha chiesto, altresì, il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
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Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
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in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- Co perequativa non avendo la sig.ra nemmeno allegato di aver rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale (durata solo 8 anni) a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia.
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto,
12 Proc. R.G. n. 1079/2022
in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (Cass. civ., sez. I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI,
13/10/2022, n. 29920).
Non può riconoscersi nemmeno la sussistenza della componente assistenziale Co atteso che la – sulla quale ricadeva l'onere della prova - non ha depositato alcuna documentazione reddituale onde comprovare la sua attuale situazione patrimoniale: l'assenza di dimostrazione circa la condizione economico-reddituale della resistente preclude, difatti, in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto (sul punto v. Cass. civ., sez. I, 28.2.2022, n.
6529).
E) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
All'uopo non appare inopportuno ricordare che: 1) il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa;
2) le spese di lite del curatore speciale verranno liquidate in favore dell'Erario attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio in Caselle in Pittari
13 Proc. R.G. n. 1079/2022
(SA) in data 07.12.2012 da [nato a [...], in data [...] Parte_1
(cf. )] e [nata in data [...], in C.F._1 Controparte_1
Romania (cf. )]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- dichiara ex art. 330 c.c. la decadenza di dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori (09.07.2013) e Persona_1
(01.12.2015); Parte_1
- dispone che la sig.ra possa vedere le due figlie minori Controparte_1 quando si trova in Italia alla presenza del padre o di altro familiare Persona_4 da questi delegato, dando un preavviso di almeno sette giorni al padre con il quale concorderà i tempi e le modalità degli incontri nel rispetto delle esigenze e degli impegni delle figlie;
- dispone che la sig.ra possa effettuare una videochiamata Controparte_1 al giorno alle due figlie concordando gli orari col padre delle minori;
- dispone che il sig. provveda in via integrale e diretta al Parte_1 mantenimento ordinario delle due figlie minori;
- dispone che siano a carico della sig.ra nella misura del Controparte_1
20% le spese straordinarie contratte nell'interesse delle due minori;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore del sig. che liquida in complessivi euro 5.177,00 di cui euro Parte_1
100,00 per spese - oltre rimborso degli esborsi corrisposti al CTU come liquidati con separato decreto emesso in corso di causa - ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali;
- condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
14 Proc. R.G. n. 1079/2022
curatore speciale del minore in favore dell'Erario che liquida in complessivi euro
5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.3.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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