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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/08/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 278/2023 da:
(C.F. ), nato il [...] A Monza (Mi) e residente a[...] C.F._1
Istria 18 Conegliano (TV), rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc.
del foro di Salerno, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale alla C.F._2
via G. Mogavero n° 3 in Salerno come da procura alle liti allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
contro
:
- (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro-tempore dell' , rappresentato e Controparte_2
difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998,
n, 80 e succ. modificazioni dal Dott. Avv. Stefano Rozza, come da delega del Direttore Generale
dell' , ed elettivamente domiciliato presso la sede Controparte_2
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4;
- , con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24, Controparte_3
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel P.IVA_2
presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, c.f. , in forza di procura ad lites C.F._3 Tribunale di Treviso
rilasciata con il ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del Persona_1
23.01.2023, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in
Treviso, Viale Trento e Trieste, 6
- RESISTENTI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente:
“accertato il contrasto tra la disposizioni di cui all'art. 569 del decreto legislativo 297/1994 e la clausola dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE , nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, disapplica le citate norme del diritto interno e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio,
al momento dell'immissione in ruolo, calcolata mediante sommatoria di tutti i periodi svolti come servizio pre ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica (nella specie anni 5,
mesi 5 e giorni 26), sia ai fini giuridici che economici;
e conseguentemente della fascia di servizio,
della progressione stipendiale, degli scatti d'anzianità e degli aumenti contrattuali, tenuto conto del Ccnl comparto scuola in vigore;
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”.
Per il : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
Rigettare il ricorso avversario perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.”
Per l' : CP_3
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_3
- 2 - Tribunale di Treviso
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di agire di parte ricorrente.
NEL MERITO: ci si rimette alla decisione giudiziale in ordine alla fondatezza o meno del ricorso che ha dato avvio al presente giudizio.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, in ogni caso integralmente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.3.2023, il Sig. , assistente amministrativo (personale Parte_1
A.T.A.) alle dipendenze del con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato dal 01.09.2017, ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato con contratti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, per un totale di anni 5, mesi 5 e giorni
26.
A fondamento della propria pretesa, ha dedotto il contrasto della normativa nazionale di riferimento, segnatamente l'art. 569 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva
1999/70/CE. Ha chiesto, pertanto, la disapplicazione della citata norma interna e, per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti al corretto CP_1
inquadramento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si sono costituiti in giudizio il e l' resistendo al Controparte_1 CP_3
ricorso e chiedendone il rigetto.
- 3 - Tribunale di Treviso
L' ha eccepito, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la CP_3
nullità del ricorso per indeterminatezza del suo oggetto, oltre alla carenza di interesse ad agire di parte ricorrente.
Il ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e, nel merito, ha CP_1
contestato la sussistenza di un danno economico, avendo il ricorrente svolto, per gran parte del periodo successivo all'immissione in ruolo, funzioni superiori di D.S.G.A., con conseguente trattamento economico migliorativo. Ha, inoltre, contestato la valutabilità del servizio militare in caso di disapplicazione dell'art. 569 del T.U. citato.
La causa, all'evidenza già istruita su base documentale, viene ora decisa all'esito della trattazione scritta disposta su specifica istanza di parte ricorrente depositata in data 13.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve prendersi atto della mancata proposizione di qualsivoglia domanda da parte del ricorrente nei confronti dell , istituto che, già nella prospettazione attorea, appare del tutto CP_3
estraneo non soltanto al rapporto di lavoro, ma anche alle doglianze sollevate dal sig. . Pt_1
Conseguentemente, alcuna statuizione può essere resa nei confronti di tale ente, alla stregua non tanto dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, ma dei più generali principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Benché parte ricorrente nulla chiarisca al riguardo, pare al più che la notificazione del ricorso all'ente previdenziale possa essere stata effettuata quale mera litis denuntiatio per le eventuali conseguenze che l'ipotetico accoglimento della domanda avrebbe potuto spiegare sull'obbligazione contributiva.
Quanto al rapporto con l'amministrazione datrice di lavoro del ricorrente, la controversia riguarda essenzialmente i profili di illegittimità del provvedimento datoriale di ricostruzione della carriera e si inserisce nel più ampio ambito casistico caratterizzato da un'assunzione a tempo indeterminato preceduta da plurimi rapporti di lavoro a termine.
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Al riguardo, è pacifico e documentato che il Sig. sia stato assunto a tempo Parte_1
indeterminato in data 01.09.2017 nel profilo di assistente amministrativo, dopo aver in precedenza prestato servizio non di ruolo per un periodo complessivo di anni 5, mesi 5 e giorni 26.
Con decreto n. 929 del 12.07.2021, l'Amministrazione scolastica ha proceduto alla ricostruzione della sua carriera, applicando i criteri di cui all'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e riconoscendo il servizio pre-ruolo integralmente per i primi tre anni e solo nei limiti dei due terzi, ai soli fini economici, per la restante parte.
Il ricorrente denuncia la violazione del principio di non discriminazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, in contrasto con il diritto euro-unitario, e chiede il riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo.
L'Amministrazione resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo altresì l'assenza di un danno economico per il ricorrente.
La decisione della presente controversia non può dunque che dipendere dall'applicazione al caso in esame dell'ormai consolidato orientamento interpretativo espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ritiene di discostarsi.
Occorre in particolare richiamare quanto chiaramente e condivisibilmente affermato nella motivazione della nota sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 31150/2019 e, in particolare, le considerazioni ivi esposte e di seguito trascritte:
“3. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato,
dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed
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economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere,
lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Nel settore scolastico,
infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni '70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici,
in ragione di un terzo.» La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r.
420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e,
per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici ».
Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono
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confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e,
per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.».
Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è
disposto all'atto della nomina in ruolo.»
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le
disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che,
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a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che
«Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370,
convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399».
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146
( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione,
perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
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L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 “e successive modificazioni e integrazioni”, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU.,
che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988
che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il
Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello « effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito »: al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11,
comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
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7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte
ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale “stabilizzato”, sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere
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esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere,
venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-
177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C- Per_2
305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato, come ha rimarcato la stessa
Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz
Arostegui; 11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17,
[...]
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), che la clausola 4 dell'Accordo Quadro Persona_3
è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine
(cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146
del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché
la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice
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nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_4
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può
impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione,
il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato,
allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012,
cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale (…) la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica
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siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive (…) Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Per_5
Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, Per_6
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa,
quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite,
parzialmente, a concorrenza dei due terzi ».
E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n.
124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si
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basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e CP_1
37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano
per giustificare la disparità di trattamento.
10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999,
con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità
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di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto
8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è Per_6
ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte
territoriale ( pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i
CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area,
ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può
essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato,
solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
9 Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità
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legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si
è discostata dal modello pensato dal legislatore ( cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4
dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia,
debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4
dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».”.
L'orientamento della Corte di legittimità ha trovato costante conferma (cfr. Cass. n. 2924/2020 e n.
3472/2020).
Nel caso di specie, non sono stati allegati né dimostrati dal elementi precisi e concreti di CP_1
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro antecedenti l'immissione in ruolo e
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che attengano alla natura delle mansioni espletate, affinché la diversità di trattamento possa essere giustificata.
La totale sovrapponibilità delle mansioni svolte dal personale a tempo determinato e da quello di ruolo esclude in radice la sussistenza di quelle “ragioni oggettive” che, ai sensi della direttiva,
possono giustificare un trattamento diversificato tra i lavoratori.
Dovrà, pertanto, disapplicarsi la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità
riconoscibile dopo l'immissione in ruolo, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera.
Passando all'esame delle domande economiche, occorre innanzitutto considerare che, per quanto parte attrice non abbia espressamente quantificato il proprio petitum in termini monetari, la stessa abbia comunque richiesto la pronuncia di una statuizione di condanna del resistente al CP_1
pagamento di differenze retributive, precisando inequivocabilmente le proprie conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.4.2025 in cui è presente la chiosa “…e conclude Per
il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo e con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei termine previsti dalla vigente disciplina normativa, e conseguentemente dichiararsi la non applicazione del criterio della cd
Cont temporizzazione e condanna del al pagamento delle spese di lite, onorari ed attribuzioni al procuratore antistatario che ne dichiara anticipo”
A fronte di un tanto, occorre valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'anzianità di servizio non è un autonomo diritto, ma il presupposto di fatto di specifici diritti a contenuto patrimoniale.
Come affermato da Cass. S.L. ord. 2232/2020, “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire [...]:
da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata [...] salvo, in ordine
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al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
Pertanto, mentre il diritto all'accertamento della corretta anzianità è imprescrittibile, i diritti alle conseguenti differenze retributive sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4,
c.c. Nel caso concreto, il ricorso è stato notificato il 23.03.2023; pertanto, i crediti maturati anteriormente al 23.03.2018 devono ritenersi prescritti.
Per il periodo successivo e non soggetto alla prescrizione, risulta invero dirimente l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente, risultando provato documentalmente che il ricorrente, dal
01.09.2017 e fino al 28.11.2022, ha prestato servizio non nel proprio profilo di assistente amministrativo, bensì in quello superiore di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA)
facente funzioni.
In tale periodo l'attore ha dunque percepito il trattamento economico previsto per la posizione iniziale di DSGA, che è pacificamente più vantaggioso di quello che gli sarebbe spettato come assistente amministrativo, anche qualora la sua carriera fosse stata ricostruita per intero sin dall'assunzione in ruolo.
Non essendosi verificato un danno economico, ma anzi una migliore retribuzione, viene a mancare il presupposto stesso per una condanna al pagamento di differenze retributive.
Infine, riguardo alla valutazione del servizio militare, la richiesta del ricorrente di disapplicare l'art. 569 T.U. non può che estendersi all'intera disposizione, incluso il comma 3 che ne prevede la validità. Accogliere la tesi del ricorrente significherebbe operare un'applicazione selettiva della norma (in parte qua), disapplicando la parte sfavorevole (la “temporizzazione”) e mantenendo in vita quella favorevole (valutazione del servizio di leva).
Tale operazione non è ermeneuticamente consentita. Il dovrà pertanto procedere alla CP_1
nuova ricostruzione di carriera senza computare tale periodo, come del resto già statuito in casi analoghi da questo stesso Tribunale.
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La domanda di condanna al pagamento di differenze retributive deve pertanto essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza reciproca tra le parti principali del rapporto processuale e l'inesistenza di alcuna domanda dell'attore verso l' giustificano CP_3
l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accertato il contrasto dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 con la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, lo disapplica e, per l'effetto, ordina al
[...]
di emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera del sig. Controparte_1
(C.F. ), nato il [...] A Monza (Mi) in conformità ai Parte_1 C.F._1
principi esposti in motivazione;
- rigetta la domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Treviso, 21/08/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 19 -
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 278/2023 da:
(C.F. ), nato il [...] A Monza (Mi) e residente a[...] C.F._1
Istria 18 Conegliano (TV), rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc.
del foro di Salerno, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale alla C.F._2
via G. Mogavero n° 3 in Salerno come da procura alle liti allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
contro
:
- (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro-tempore dell' , rappresentato e Controparte_2
difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998,
n, 80 e succ. modificazioni dal Dott. Avv. Stefano Rozza, come da delega del Direttore Generale
dell' , ed elettivamente domiciliato presso la sede Controparte_2
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4;
- , con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24, Controparte_3
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel P.IVA_2
presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, c.f. , in forza di procura ad lites C.F._3 Tribunale di Treviso
rilasciata con il ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del Persona_1
23.01.2023, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in
Treviso, Viale Trento e Trieste, 6
- RESISTENTI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente:
“accertato il contrasto tra la disposizioni di cui all'art. 569 del decreto legislativo 297/1994 e la clausola dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE , nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, disapplica le citate norme del diritto interno e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio,
al momento dell'immissione in ruolo, calcolata mediante sommatoria di tutti i periodi svolti come servizio pre ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica (nella specie anni 5,
mesi 5 e giorni 26), sia ai fini giuridici che economici;
e conseguentemente della fascia di servizio,
della progressione stipendiale, degli scatti d'anzianità e degli aumenti contrattuali, tenuto conto del Ccnl comparto scuola in vigore;
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”.
Per il : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
Rigettare il ricorso avversario perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.”
Per l' : CP_3
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_3
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PRELIMINARMENTE: dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di agire di parte ricorrente.
NEL MERITO: ci si rimette alla decisione giudiziale in ordine alla fondatezza o meno del ricorso che ha dato avvio al presente giudizio.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, in ogni caso integralmente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.3.2023, il Sig. , assistente amministrativo (personale Parte_1
A.T.A.) alle dipendenze del con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato dal 01.09.2017, ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato con contratti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, per un totale di anni 5, mesi 5 e giorni
26.
A fondamento della propria pretesa, ha dedotto il contrasto della normativa nazionale di riferimento, segnatamente l'art. 569 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva
1999/70/CE. Ha chiesto, pertanto, la disapplicazione della citata norma interna e, per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti al corretto CP_1
inquadramento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si sono costituiti in giudizio il e l' resistendo al Controparte_1 CP_3
ricorso e chiedendone il rigetto.
- 3 - Tribunale di Treviso
L' ha eccepito, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la CP_3
nullità del ricorso per indeterminatezza del suo oggetto, oltre alla carenza di interesse ad agire di parte ricorrente.
Il ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e, nel merito, ha CP_1
contestato la sussistenza di un danno economico, avendo il ricorrente svolto, per gran parte del periodo successivo all'immissione in ruolo, funzioni superiori di D.S.G.A., con conseguente trattamento economico migliorativo. Ha, inoltre, contestato la valutabilità del servizio militare in caso di disapplicazione dell'art. 569 del T.U. citato.
La causa, all'evidenza già istruita su base documentale, viene ora decisa all'esito della trattazione scritta disposta su specifica istanza di parte ricorrente depositata in data 13.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve prendersi atto della mancata proposizione di qualsivoglia domanda da parte del ricorrente nei confronti dell , istituto che, già nella prospettazione attorea, appare del tutto CP_3
estraneo non soltanto al rapporto di lavoro, ma anche alle doglianze sollevate dal sig. . Pt_1
Conseguentemente, alcuna statuizione può essere resa nei confronti di tale ente, alla stregua non tanto dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, ma dei più generali principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Benché parte ricorrente nulla chiarisca al riguardo, pare al più che la notificazione del ricorso all'ente previdenziale possa essere stata effettuata quale mera litis denuntiatio per le eventuali conseguenze che l'ipotetico accoglimento della domanda avrebbe potuto spiegare sull'obbligazione contributiva.
Quanto al rapporto con l'amministrazione datrice di lavoro del ricorrente, la controversia riguarda essenzialmente i profili di illegittimità del provvedimento datoriale di ricostruzione della carriera e si inserisce nel più ampio ambito casistico caratterizzato da un'assunzione a tempo indeterminato preceduta da plurimi rapporti di lavoro a termine.
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Al riguardo, è pacifico e documentato che il Sig. sia stato assunto a tempo Parte_1
indeterminato in data 01.09.2017 nel profilo di assistente amministrativo, dopo aver in precedenza prestato servizio non di ruolo per un periodo complessivo di anni 5, mesi 5 e giorni 26.
Con decreto n. 929 del 12.07.2021, l'Amministrazione scolastica ha proceduto alla ricostruzione della sua carriera, applicando i criteri di cui all'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e riconoscendo il servizio pre-ruolo integralmente per i primi tre anni e solo nei limiti dei due terzi, ai soli fini economici, per la restante parte.
Il ricorrente denuncia la violazione del principio di non discriminazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, in contrasto con il diritto euro-unitario, e chiede il riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo.
L'Amministrazione resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo altresì l'assenza di un danno economico per il ricorrente.
La decisione della presente controversia non può dunque che dipendere dall'applicazione al caso in esame dell'ormai consolidato orientamento interpretativo espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ritiene di discostarsi.
Occorre in particolare richiamare quanto chiaramente e condivisibilmente affermato nella motivazione della nota sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 31150/2019 e, in particolare, le considerazioni ivi esposte e di seguito trascritte:
“3. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato,
dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed
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economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere,
lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Nel settore scolastico,
infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni '70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici,
in ragione di un terzo.» La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r.
420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e,
per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici ».
Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono
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confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e,
per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.».
Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è
disposto all'atto della nomina in ruolo.»
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le
disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che,
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a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che
«Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370,
convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399».
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146
( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione,
perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
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L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 “e successive modificazioni e integrazioni”, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU.,
che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988
che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il
Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello « effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito »: al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11,
comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
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7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte
ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale “stabilizzato”, sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere
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esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere,
venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-
177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C- Per_2
305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato, come ha rimarcato la stessa
Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz
Arostegui; 11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17,
[...]
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), che la clausola 4 dell'Accordo Quadro Persona_3
è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine
(cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146
del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché
la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice
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nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_4
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può
impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione,
il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato,
allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012,
cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale (…) la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica
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siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive (…) Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Per_5
Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, Per_6
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa,
quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite,
parzialmente, a concorrenza dei due terzi ».
E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n.
124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si
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basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e CP_1
37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano
per giustificare la disparità di trattamento.
10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999,
con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità
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di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto
8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è Per_6
ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte
territoriale ( pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i
CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area,
ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può
essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato,
solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
9 Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità
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legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si
è discostata dal modello pensato dal legislatore ( cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4
dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia,
debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4
dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».”.
L'orientamento della Corte di legittimità ha trovato costante conferma (cfr. Cass. n. 2924/2020 e n.
3472/2020).
Nel caso di specie, non sono stati allegati né dimostrati dal elementi precisi e concreti di CP_1
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro antecedenti l'immissione in ruolo e
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che attengano alla natura delle mansioni espletate, affinché la diversità di trattamento possa essere giustificata.
La totale sovrapponibilità delle mansioni svolte dal personale a tempo determinato e da quello di ruolo esclude in radice la sussistenza di quelle “ragioni oggettive” che, ai sensi della direttiva,
possono giustificare un trattamento diversificato tra i lavoratori.
Dovrà, pertanto, disapplicarsi la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità
riconoscibile dopo l'immissione in ruolo, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera.
Passando all'esame delle domande economiche, occorre innanzitutto considerare che, per quanto parte attrice non abbia espressamente quantificato il proprio petitum in termini monetari, la stessa abbia comunque richiesto la pronuncia di una statuizione di condanna del resistente al CP_1
pagamento di differenze retributive, precisando inequivocabilmente le proprie conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.4.2025 in cui è presente la chiosa “…e conclude Per
il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo e con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei termine previsti dalla vigente disciplina normativa, e conseguentemente dichiararsi la non applicazione del criterio della cd
Cont temporizzazione e condanna del al pagamento delle spese di lite, onorari ed attribuzioni al procuratore antistatario che ne dichiara anticipo”
A fronte di un tanto, occorre valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'anzianità di servizio non è un autonomo diritto, ma il presupposto di fatto di specifici diritti a contenuto patrimoniale.
Come affermato da Cass. S.L. ord. 2232/2020, “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire [...]:
da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata [...] salvo, in ordine
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al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
Pertanto, mentre il diritto all'accertamento della corretta anzianità è imprescrittibile, i diritti alle conseguenti differenze retributive sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4,
c.c. Nel caso concreto, il ricorso è stato notificato il 23.03.2023; pertanto, i crediti maturati anteriormente al 23.03.2018 devono ritenersi prescritti.
Per il periodo successivo e non soggetto alla prescrizione, risulta invero dirimente l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente, risultando provato documentalmente che il ricorrente, dal
01.09.2017 e fino al 28.11.2022, ha prestato servizio non nel proprio profilo di assistente amministrativo, bensì in quello superiore di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA)
facente funzioni.
In tale periodo l'attore ha dunque percepito il trattamento economico previsto per la posizione iniziale di DSGA, che è pacificamente più vantaggioso di quello che gli sarebbe spettato come assistente amministrativo, anche qualora la sua carriera fosse stata ricostruita per intero sin dall'assunzione in ruolo.
Non essendosi verificato un danno economico, ma anzi una migliore retribuzione, viene a mancare il presupposto stesso per una condanna al pagamento di differenze retributive.
Infine, riguardo alla valutazione del servizio militare, la richiesta del ricorrente di disapplicare l'art. 569 T.U. non può che estendersi all'intera disposizione, incluso il comma 3 che ne prevede la validità. Accogliere la tesi del ricorrente significherebbe operare un'applicazione selettiva della norma (in parte qua), disapplicando la parte sfavorevole (la “temporizzazione”) e mantenendo in vita quella favorevole (valutazione del servizio di leva).
Tale operazione non è ermeneuticamente consentita. Il dovrà pertanto procedere alla CP_1
nuova ricostruzione di carriera senza computare tale periodo, come del resto già statuito in casi analoghi da questo stesso Tribunale.
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La domanda di condanna al pagamento di differenze retributive deve pertanto essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza reciproca tra le parti principali del rapporto processuale e l'inesistenza di alcuna domanda dell'attore verso l' giustificano CP_3
l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accertato il contrasto dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 con la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, lo disapplica e, per l'effetto, ordina al
[...]
di emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera del sig. Controparte_1
(C.F. ), nato il [...] A Monza (Mi) in conformità ai Parte_1 C.F._1
principi esposti in motivazione;
- rigetta la domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Treviso, 21/08/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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