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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 6109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6109/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Torino, corso Ferrucci 6, presso lo studio e la persona dell'avv. Carlotta
Persico, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente CP_2 del di Torino e dal Dott. Funzionario dello stesso CP_3 Controparte_4
, legalmente domiciliati presso l' , Via Coazze n. CP_1 Controparte_5
18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente – indennità sostitutiva per ferie non fruite
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 la ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle
1 competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a CP_1 disposizione dell'importo di € 2.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Parte ricorrente afferma inoltre di aver lavorato alle dipendenze del CP_1 convenuto con contratti a termine negli anni scolastici 2014/2015, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e agisce in giudizio nei confronti del per il pagamento dell'indennità Controparte_1 sostitutiva delle ferie non fruite.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la CP_1 configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
In relazione al pagamento per l'indennità di ferie non fruite, il ha eccepito la CP_1 prescrizione delle eventuali pretese maturate oltre il quinquennio, e contestato sia la fondatezza nel merito della domanda, sia la quantificazione della pretesa.
All'udienza del 25.6.2025 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande formulate con riferimento all'a.s. 2020/2021.
All'odierna udienza la difesa di parte ricorrente ha rideterminato l'importo richiesto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non fruite in € 6.579,26 per gli a.s. 2014/2015,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022 e il ministero ha dato atto della correttezza contabile dell'importo così come rideterminato.
1. La carta elettronica del docente
2 L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole
4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La ricorrente documenta di aver lavorato: nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 13.9.2019 al 31.8.2020, nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 3.9.2021 al 30.6.2022, nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 21.12.2022 al 31.8.2023.
Si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta
Docente.
La domanda per l'a.s. 2020/2021 è stata rinunciata.
È provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché immessa in ruolo;
alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1 ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.500,00 corrispondente agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023.
2. L'indennità per ferie non fruite
L'eccezione di prescrizione è infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità che ormai pacificamente afferma la durata decennale del termine di prescrizione per i crediti
4 di cui al ricorso (Cass. civ. sez. I, 10/02/2020, n.3021; App. Torino, 08/11/2022, n.
583).
Nel merito la domanda, così come riformulata all'odierna udienza, deve essere accolta.
Data la complessità del quadro normativo e la difficoltà di rinvenire un'interpretazione univoca sulla sola base del mero tenore letterale della normativa vigente in tema di ferie dei docenti assunti con contratto a termine, si ritiene necessario illustrare la normativa di riferimento e la giurisprudenza nazionale e richiamare la giurisprudenza comunitaria e nazionale pronunciatasi sulla materia.
Prima del 2012, la disciplina delle ferie del personale docente era contenuta nel CCNL per il personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009.
L'art. 13 conteneva la disciplina per il personale di ruolo;
per il personale assunto a tempo determinato la disciplina delle ferie si rinveniva nell'art. 19.
L'art. 13, per il personale di ruolo, prevedeva ai commi 8 e 9:
“
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche1; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
[…]”.
L'art. 19, invece, per i dipendenti assunti con contratto a termine, prevedeva:
“
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. 1 Il periodo di sospensione delle attività didattiche si ricava, a contrario, dall'art. 74 co. 2 d.lgs. n. 297/1994 e va individuato nel periodo che va dall'1 luglio (salvo differimenti per gli esami di maturità) al 31 agosto. 5 La disciplina distingueva, con coerenza, docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a termine:
− sotto il profilo dell'individuazione dei giorni in cui possono essere fruite le ferie
(durante la sospensione delle attività didattiche, i docenti di ruolo;
nei giorni di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, i docenti assunti con contratto a termine);
− sotto il profilo della natura obbligatoria/facoltativa della fruizione delle ferie2;
− sul piano delle conseguenze della mancata fruizione delle ferie, escludendosi la monetizzazione per il personale di ruolo, invece riconosciuta per i docenti a termine.
La disciplina contrattuale ha subìto una prima modifica per opera del D.L. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 che, introducendo una disposizione valida per tutti i dipendenti pubblici (non dunque limitata al personale della scuola), all'art. 5 co. 8 ha così disposto:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. 2 La Corte di Cassazione, riferendosi all'art. 19 del CCNL ha così motivato: “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (Cass. civ. sez. lav., 05/05/2022, n. 14268). 6 La disposizione ha introdotto un regime di fruizione obbligatoria delle ferie secondo quanto previsto dall'ordinamento del comparto di riferimento, escludendo in ogni caso la monetizzazione delle ferie non fruite.
L'ultima modifica normativa, che ha portato all'assetto attuale, si è avuta con la l. n.
228/2012.
Tale legge ha introdotto una disciplina delle ferie del personale docente speciale rispetto alla disciplina valida per l'intero settore del pubblico impiego di cui al d.l.
95/2012, disponendo:
- che il personale docente di tutti i gradi di istruzione (senza alcuna distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto a termine) “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (art. 1 co. 54);
- una deroga rispetto al divieto di monetizzazione delle ferie non fruite previsto dall'art. 5 co. 8 d.l. n. 95/2012; la deroga è stata positivizzata mediante aggiunta, al testo dell'art. 5 co. 8 del seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (art. 1 co. 55);
- il divieto di deroga delle disposizioni contenute nei commi 44 e 45 dell'art. 1 da parte delle disposizioni contrastanti contenute nei contratti collettivi nazionali
(art. 1 co. 56).
Contenendo l'art. 1 co. 54 una disciplina unitaria delle ferie per docenti di ruolo e personale assunto con contratto a termine, si ritiene, in adesione all'orientamento già espresso dalla locale Corte d'Appello (App. Torino, 29/01/2025, n. 24) che la disciplina delle ferie non possa essere caratterizzata da alcun automatismo rispetto
7 all'individuazione dei giorni di ferie3, perché altrimenti un docente di ruolo, laddove automaticamente in ferie per tutti i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici”, fruirebbe di un numero di giorni di ferie ben superiore rispetto al numero di ferie spettanti secondo il CCNL.
Come recentemente rilevato dalla giurisprudenza di merito, avendo riguardo al quadro
(normativo e giurisprudenziale) richiamato ai paragrafi precedenti, “è da escludere, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, che il docente a termine CP_1 debba ritenersi obbligato e, soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
D'altra parte, tale tesi non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso,
l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico (così Cass., n. ordinanza 28587 del 6/11/2024)” (Trib. Milano, 04/06/2025, n. 2567; Trib. Torino, 04/06/2025 n. 1443).
Il fatto che l'art. 1 co. 55 della l. n. 228/2012, aggiungendo il successivo periodo sopra riportato all'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, oltre a derogare al divieto generalizzato di monetizzazione delle ferie per il personale assunto con contratto a termine, specifichi che tale monetizzazione opera limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, pare confermare che non vi sia alcun automatismo, nemmeno per i docenti con contratto a termine.
Laddove il legislatore avesse voluto distinguere il regime di fruizione delle ferie (su richiesta, per i docenti di ruolo, in via automatica per i docenti a termine), da un lato non avrebbe previsto una disciplina unitaria delle ferie (art. 1 co. 54) e dall'altro non avrebbe utilizzato, nell'art. 1 co. 55 il termine “consentito”.
Lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota prot. 72696 del 4.9.2013, nel fornire indicazioni sul regime intertemporale tra le disposizioni succedutesi nel 3 La tesi non è pacifica nella giurisprudenza di merito. Si vedano, in senso contrario a quello qui recepito, Trib. Torino, 28/05/2025 n. 1284; Trib. Torino, 22/05/2025, n. 1277. 8 2012, accoglie la tesi qui proposta, affermando, circa l'interpretazione da dare all'art. 5 co. 8, come modificato dalla l. n. 228/2012: “si rimarca che l'articolo 1 comma 55 di cui trattasi fa riferimento ai «giorni in cui è consentito al personale […] fruire delle ferie» e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle come illustrata al paragrafo precedente […]”. In disparte la legittimità o meno della conclusione, su cui si tornerà a breve, appare evidente che nemmeno per l'amministrazione finanziaria, con la l. n. 228/2012 si può affermare alcun automatismo nella collocazione in ferie dei docenti con contratto a termine nei giorni di sospensione delle lezioni, ammettendo espressamente la possibilità che il docente, in quei giorni, non fruisca delle ferie.
Ad ogni buon conto, non può essere condivisa l'opzione ermeneutica proposta dal
Ministero dell'Economia e recepita dal , secondo cui la Controparte_1 monetizzazione spetterebbe indipendentemente dal fatto che il docente abbia o meno richiesto le ferie e quindi tenendo conto unicamente della mera astratta facoltà di fruirle, in quanto contraria ai principi eurounitari in materia di ferie e di indennità sostitutiva delle stesse.
Va qui richiamato quanto affermato dalla Corte giustizia UE sez. VI, 24/07/2024, n.689 che, sul punto, ha così motivato:
“28 In primo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e che le autorità nazionali competenti possono attuare solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 18 gennaio
2024, Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 25).
[...]
31 In terzo luogo, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include infatti anche un diritto ad ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro
9 (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 29).
32 A questo proposito, occorre ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, al lavoratore sia precluso qualunque godimento di tale diritto, anche in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 18 gennaio 2024,
Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 30).
33 Come statuito dalla Corte, la disposizione sopra citata non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato. Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 18 gennaio 2024,
Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 31)” (l'evidenza è di chi scrive).
Se dunque la monetizzazione delle ferie è l'altra componente del diritto alle ferie, in nessun caso può ammettersi un'interpretazione del diritto nazionale che consenta la perdita del diritto alla monetizzazione, quando le ferie non siano state di fatto fruite
(solo perché in determinati giorni potevano essere astrattamente fruite), salvo l'avvertimento del datore di lavoro circa la perdita in caso di mancata richiesta di fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Va infine precisato, sempre con riferimento all'art. 1 co. 55, che non pare potersi ricavare dalla disposizione relativa alla monetizzazione delle ferie una previsione di collocamento ex lege dei docenti non di ruolo in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, in quanto monetizzazione delle ferie e fruizione delle ferie sono aspetti connessi, ma pur sempre distinti.
10 La previsione contenuta nell'art. 1 co. 54 secondo cui tutto il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, va pertanto unitariamente intesa (per i docenti di ruolo e docenti con contratto a termine), non nel senso dell'automatica collocazione ex lege del personale in ferie in tutti quei periodi, ma nel senso di consentire al dirigente scolastico finanche l'imposizione unilaterale ai docenti delle ferie, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, ovvero, in alternativa, nei confronti del docente assunto con contratto a termine l'obbligo del dirigente di avvertire il docente che se non saranno richieste le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, non sarà consentita la monetizzazione di quei giorni, secondo il più recente insegnamento della Corte di giustizia (da ultimo, Corte giustizia UE sez. VI, 24/07/2024, n. 689).
Poiché la sospensione delle attività didattiche si ha, in forza dell'art. 74, co. 2, d.Lgs. n.
297 del 1994), dall'1 luglio al 31 agosto, si deve ritenere che durante l'anno scolastico, nelle festività come individuate dal calendario scolastico ad essere sospese sono solo le lezioni e non le attività didattiche, dovendosi riconoscere4, dunque, che in tali periodi i docenti svolgono per legge attività propedeutiche o funzionali all'insegnamento5 salva, lo si ripete, l'ipotesi che il docente (di ruolo e non) abbia chiesto di poter fruire delle 4 Con le debite conseguenze in materia di riparto degli oneri probatori circa la fruizione delle ferie. 5 Sull'articolazione dell'orario di lavoro dei docenti tra attività di insegnamento e attività funzionali si richiama la sentenza Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 14/03/2019), n. 7320, in cui si legge “la disciplina dell'orario di lavoro del personale docente della scuola, dettata dalla contrattazione collettiva a partire dal CCNL 4.8.1995, considera le peculiarità proprie della funzione docente che è volta a "promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici..." (art. 38 CCNL 1995) e presenta, di conseguenza, una dimensione collegiale, che si affianca a quella individuale, perchè è a livello collegiale che i docenti "elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico- didattici, il progetto di istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento"(art. 38, comma 5);
7. gli obblighi di lavoro, pertanto, non si esauriscono nell'attività di insegnamento, (disciplinata, quanto all'orario e per quel che qui rileva, dall'art. 41 CCNL 4.8.1995, art. 24 CCNL 26.5.1999, 26 CCNL 24.7.2003 nonchè dall'art. 28 del CCNL 29.11.2007) bensì si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima, che comprendono "programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi" (art. 42 CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007);
8. non a caso, quindi, le parti collettive, nel disciplinare gli obblighi di lavoro del personale docente, hanno distinto le attività funzionali all'insegnamento in individuali (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie) e collegiali, ricomprendendo in queste ultime a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti per un totale di 40 ore annue, b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione con un impegno di massima non superiore alle 40 ore annue, c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 42, comma 3, CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007)”. 11 ferie in quei periodi o che il dirigente lo abbia preventivamente collocato d'ufficio in ferie6.
Non vi è dunque luogo alla monetizzazione delle ferie nel caso in cui:
- il docente abbia chiesto di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- il dirigente abbia collocato d'ufficio il docente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- il docente sia rimasto in servizio durante i giorni di sospensione delle lezioni
(perché non ha chiesto ferie e il dirigente non lo ha collocato in ferie con determinazione unilaterale), ma il dirigente abbia reso l'avvertimento che in caso di mancata fruizione delle ferie è escluso il diritto alla monetizzazione.
La giurisprudenza di legittimità sinora pronunciatasi in materia di ferie si è espressa nei termini qui recepiti riferendosi unicamente al periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Ciò non esclude, ad avviso di questo giudicante (in linea con quanto già ritenuto da altra giurisprudenza di merito, tra le più recenti si v. Trib.
Genova, 17/04/2025 n. 435, Trib. Parma, 19/06/2025 n. 398), che anche per le sospensioni delle lezioni durante l'anno scolastico operino gli stessi principi, trattandosi, in entrambi i casi di periodi di sospensione delle lezioni, ma in costanza delle attività didattiche (art. 74, co. 2, d.Lgs. n. 297 del 1994).
Anche nel caso in esame, pertanto, “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a 6 È stato affermato, in materia di pubblico impiego privatizzato che “l'art. 2109 c.c., espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. A ciò consegue che, in caso di mancata predisposizione da parte del lavoratore del piano ferie annuale, il datore di lavoro ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie, tenuto conto del carattere irrinunciabile del relativo diritto e del divieto di monetizzazione” (Cass. civ. sez. lav., 12/02/2020, n. 3476). 12 usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav., 17/06/2024, n. 16715; così Trib. Savona, 24/06/2025, n. 234; Trib. Torino, 12/02/2025, n. 401; Trib. Torino,
22/01/2025 n. 190).
Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere accolto come da domanda, così come precisata all'odierna udienza in misura pari ad euro 6.579,26.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella CP_1 misura liquidata in dispositivo applicati i valori di cui al D.M. n. 55/2014, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di per il tramite della carta elettronica Parte_1 del docente, la somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 6.579,26 a titolo di indennità per Parte_1 ferie non fruite negli anni scolastici 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2021/2022, oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi
4. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, oltre ad € 118,50 per contributo unificato, con distrazione
13 in favore del procuratore antistatario avv. Carlotta Persico.
Torino, 11/07/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6109/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Torino, corso Ferrucci 6, presso lo studio e la persona dell'avv. Carlotta
Persico, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente CP_2 del di Torino e dal Dott. Funzionario dello stesso CP_3 Controparte_4
, legalmente domiciliati presso l' , Via Coazze n. CP_1 Controparte_5
18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente – indennità sostitutiva per ferie non fruite
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 la ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle
1 competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a CP_1 disposizione dell'importo di € 2.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Parte ricorrente afferma inoltre di aver lavorato alle dipendenze del CP_1 convenuto con contratti a termine negli anni scolastici 2014/2015, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e agisce in giudizio nei confronti del per il pagamento dell'indennità Controparte_1 sostitutiva delle ferie non fruite.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la CP_1 configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
In relazione al pagamento per l'indennità di ferie non fruite, il ha eccepito la CP_1 prescrizione delle eventuali pretese maturate oltre il quinquennio, e contestato sia la fondatezza nel merito della domanda, sia la quantificazione della pretesa.
All'udienza del 25.6.2025 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande formulate con riferimento all'a.s. 2020/2021.
All'odierna udienza la difesa di parte ricorrente ha rideterminato l'importo richiesto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non fruite in € 6.579,26 per gli a.s. 2014/2015,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022 e il ministero ha dato atto della correttezza contabile dell'importo così come rideterminato.
1. La carta elettronica del docente
2 L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole
4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La ricorrente documenta di aver lavorato: nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 13.9.2019 al 31.8.2020, nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 3.9.2021 al 30.6.2022, nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 21.12.2022 al 31.8.2023.
Si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta
Docente.
La domanda per l'a.s. 2020/2021 è stata rinunciata.
È provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché immessa in ruolo;
alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1 ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.500,00 corrispondente agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023.
2. L'indennità per ferie non fruite
L'eccezione di prescrizione è infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità che ormai pacificamente afferma la durata decennale del termine di prescrizione per i crediti
4 di cui al ricorso (Cass. civ. sez. I, 10/02/2020, n.3021; App. Torino, 08/11/2022, n.
583).
Nel merito la domanda, così come riformulata all'odierna udienza, deve essere accolta.
Data la complessità del quadro normativo e la difficoltà di rinvenire un'interpretazione univoca sulla sola base del mero tenore letterale della normativa vigente in tema di ferie dei docenti assunti con contratto a termine, si ritiene necessario illustrare la normativa di riferimento e la giurisprudenza nazionale e richiamare la giurisprudenza comunitaria e nazionale pronunciatasi sulla materia.
Prima del 2012, la disciplina delle ferie del personale docente era contenuta nel CCNL per il personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009.
L'art. 13 conteneva la disciplina per il personale di ruolo;
per il personale assunto a tempo determinato la disciplina delle ferie si rinveniva nell'art. 19.
L'art. 13, per il personale di ruolo, prevedeva ai commi 8 e 9:
“
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche1; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
[…]”.
L'art. 19, invece, per i dipendenti assunti con contratto a termine, prevedeva:
“
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. 1 Il periodo di sospensione delle attività didattiche si ricava, a contrario, dall'art. 74 co. 2 d.lgs. n. 297/1994 e va individuato nel periodo che va dall'1 luglio (salvo differimenti per gli esami di maturità) al 31 agosto. 5 La disciplina distingueva, con coerenza, docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a termine:
− sotto il profilo dell'individuazione dei giorni in cui possono essere fruite le ferie
(durante la sospensione delle attività didattiche, i docenti di ruolo;
nei giorni di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, i docenti assunti con contratto a termine);
− sotto il profilo della natura obbligatoria/facoltativa della fruizione delle ferie2;
− sul piano delle conseguenze della mancata fruizione delle ferie, escludendosi la monetizzazione per il personale di ruolo, invece riconosciuta per i docenti a termine.
La disciplina contrattuale ha subìto una prima modifica per opera del D.L. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 che, introducendo una disposizione valida per tutti i dipendenti pubblici (non dunque limitata al personale della scuola), all'art. 5 co. 8 ha così disposto:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. 2 La Corte di Cassazione, riferendosi all'art. 19 del CCNL ha così motivato: “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (Cass. civ. sez. lav., 05/05/2022, n. 14268). 6 La disposizione ha introdotto un regime di fruizione obbligatoria delle ferie secondo quanto previsto dall'ordinamento del comparto di riferimento, escludendo in ogni caso la monetizzazione delle ferie non fruite.
L'ultima modifica normativa, che ha portato all'assetto attuale, si è avuta con la l. n.
228/2012.
Tale legge ha introdotto una disciplina delle ferie del personale docente speciale rispetto alla disciplina valida per l'intero settore del pubblico impiego di cui al d.l.
95/2012, disponendo:
- che il personale docente di tutti i gradi di istruzione (senza alcuna distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto a termine) “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (art. 1 co. 54);
- una deroga rispetto al divieto di monetizzazione delle ferie non fruite previsto dall'art. 5 co. 8 d.l. n. 95/2012; la deroga è stata positivizzata mediante aggiunta, al testo dell'art. 5 co. 8 del seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (art. 1 co. 55);
- il divieto di deroga delle disposizioni contenute nei commi 44 e 45 dell'art. 1 da parte delle disposizioni contrastanti contenute nei contratti collettivi nazionali
(art. 1 co. 56).
Contenendo l'art. 1 co. 54 una disciplina unitaria delle ferie per docenti di ruolo e personale assunto con contratto a termine, si ritiene, in adesione all'orientamento già espresso dalla locale Corte d'Appello (App. Torino, 29/01/2025, n. 24) che la disciplina delle ferie non possa essere caratterizzata da alcun automatismo rispetto
7 all'individuazione dei giorni di ferie3, perché altrimenti un docente di ruolo, laddove automaticamente in ferie per tutti i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici”, fruirebbe di un numero di giorni di ferie ben superiore rispetto al numero di ferie spettanti secondo il CCNL.
Come recentemente rilevato dalla giurisprudenza di merito, avendo riguardo al quadro
(normativo e giurisprudenziale) richiamato ai paragrafi precedenti, “è da escludere, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, che il docente a termine CP_1 debba ritenersi obbligato e, soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
D'altra parte, tale tesi non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso,
l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico (così Cass., n. ordinanza 28587 del 6/11/2024)” (Trib. Milano, 04/06/2025, n. 2567; Trib. Torino, 04/06/2025 n. 1443).
Il fatto che l'art. 1 co. 55 della l. n. 228/2012, aggiungendo il successivo periodo sopra riportato all'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, oltre a derogare al divieto generalizzato di monetizzazione delle ferie per il personale assunto con contratto a termine, specifichi che tale monetizzazione opera limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, pare confermare che non vi sia alcun automatismo, nemmeno per i docenti con contratto a termine.
Laddove il legislatore avesse voluto distinguere il regime di fruizione delle ferie (su richiesta, per i docenti di ruolo, in via automatica per i docenti a termine), da un lato non avrebbe previsto una disciplina unitaria delle ferie (art. 1 co. 54) e dall'altro non avrebbe utilizzato, nell'art. 1 co. 55 il termine “consentito”.
Lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota prot. 72696 del 4.9.2013, nel fornire indicazioni sul regime intertemporale tra le disposizioni succedutesi nel 3 La tesi non è pacifica nella giurisprudenza di merito. Si vedano, in senso contrario a quello qui recepito, Trib. Torino, 28/05/2025 n. 1284; Trib. Torino, 22/05/2025, n. 1277. 8 2012, accoglie la tesi qui proposta, affermando, circa l'interpretazione da dare all'art. 5 co. 8, come modificato dalla l. n. 228/2012: “si rimarca che l'articolo 1 comma 55 di cui trattasi fa riferimento ai «giorni in cui è consentito al personale […] fruire delle ferie» e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle come illustrata al paragrafo precedente […]”. In disparte la legittimità o meno della conclusione, su cui si tornerà a breve, appare evidente che nemmeno per l'amministrazione finanziaria, con la l. n. 228/2012 si può affermare alcun automatismo nella collocazione in ferie dei docenti con contratto a termine nei giorni di sospensione delle lezioni, ammettendo espressamente la possibilità che il docente, in quei giorni, non fruisca delle ferie.
Ad ogni buon conto, non può essere condivisa l'opzione ermeneutica proposta dal
Ministero dell'Economia e recepita dal , secondo cui la Controparte_1 monetizzazione spetterebbe indipendentemente dal fatto che il docente abbia o meno richiesto le ferie e quindi tenendo conto unicamente della mera astratta facoltà di fruirle, in quanto contraria ai principi eurounitari in materia di ferie e di indennità sostitutiva delle stesse.
Va qui richiamato quanto affermato dalla Corte giustizia UE sez. VI, 24/07/2024, n.689 che, sul punto, ha così motivato:
“28 In primo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e che le autorità nazionali competenti possono attuare solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 18 gennaio
2024, Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 25).
[...]
31 In terzo luogo, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include infatti anche un diritto ad ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro
9 (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 29).
32 A questo proposito, occorre ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, al lavoratore sia precluso qualunque godimento di tale diritto, anche in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 18 gennaio 2024,
Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 30).
33 Come statuito dalla Corte, la disposizione sopra citata non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato. Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 18 gennaio 2024,
Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 31)” (l'evidenza è di chi scrive).
Se dunque la monetizzazione delle ferie è l'altra componente del diritto alle ferie, in nessun caso può ammettersi un'interpretazione del diritto nazionale che consenta la perdita del diritto alla monetizzazione, quando le ferie non siano state di fatto fruite
(solo perché in determinati giorni potevano essere astrattamente fruite), salvo l'avvertimento del datore di lavoro circa la perdita in caso di mancata richiesta di fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Va infine precisato, sempre con riferimento all'art. 1 co. 55, che non pare potersi ricavare dalla disposizione relativa alla monetizzazione delle ferie una previsione di collocamento ex lege dei docenti non di ruolo in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, in quanto monetizzazione delle ferie e fruizione delle ferie sono aspetti connessi, ma pur sempre distinti.
10 La previsione contenuta nell'art. 1 co. 54 secondo cui tutto il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, va pertanto unitariamente intesa (per i docenti di ruolo e docenti con contratto a termine), non nel senso dell'automatica collocazione ex lege del personale in ferie in tutti quei periodi, ma nel senso di consentire al dirigente scolastico finanche l'imposizione unilaterale ai docenti delle ferie, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, ovvero, in alternativa, nei confronti del docente assunto con contratto a termine l'obbligo del dirigente di avvertire il docente che se non saranno richieste le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, non sarà consentita la monetizzazione di quei giorni, secondo il più recente insegnamento della Corte di giustizia (da ultimo, Corte giustizia UE sez. VI, 24/07/2024, n. 689).
Poiché la sospensione delle attività didattiche si ha, in forza dell'art. 74, co. 2, d.Lgs. n.
297 del 1994), dall'1 luglio al 31 agosto, si deve ritenere che durante l'anno scolastico, nelle festività come individuate dal calendario scolastico ad essere sospese sono solo le lezioni e non le attività didattiche, dovendosi riconoscere4, dunque, che in tali periodi i docenti svolgono per legge attività propedeutiche o funzionali all'insegnamento5 salva, lo si ripete, l'ipotesi che il docente (di ruolo e non) abbia chiesto di poter fruire delle 4 Con le debite conseguenze in materia di riparto degli oneri probatori circa la fruizione delle ferie. 5 Sull'articolazione dell'orario di lavoro dei docenti tra attività di insegnamento e attività funzionali si richiama la sentenza Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 14/03/2019), n. 7320, in cui si legge “la disciplina dell'orario di lavoro del personale docente della scuola, dettata dalla contrattazione collettiva a partire dal CCNL 4.8.1995, considera le peculiarità proprie della funzione docente che è volta a "promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici..." (art. 38 CCNL 1995) e presenta, di conseguenza, una dimensione collegiale, che si affianca a quella individuale, perchè è a livello collegiale che i docenti "elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico- didattici, il progetto di istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento"(art. 38, comma 5);
7. gli obblighi di lavoro, pertanto, non si esauriscono nell'attività di insegnamento, (disciplinata, quanto all'orario e per quel che qui rileva, dall'art. 41 CCNL 4.8.1995, art. 24 CCNL 26.5.1999, 26 CCNL 24.7.2003 nonchè dall'art. 28 del CCNL 29.11.2007) bensì si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima, che comprendono "programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi" (art. 42 CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007);
8. non a caso, quindi, le parti collettive, nel disciplinare gli obblighi di lavoro del personale docente, hanno distinto le attività funzionali all'insegnamento in individuali (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie) e collegiali, ricomprendendo in queste ultime a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti per un totale di 40 ore annue, b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione con un impegno di massima non superiore alle 40 ore annue, c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 42, comma 3, CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007)”. 11 ferie in quei periodi o che il dirigente lo abbia preventivamente collocato d'ufficio in ferie6.
Non vi è dunque luogo alla monetizzazione delle ferie nel caso in cui:
- il docente abbia chiesto di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- il dirigente abbia collocato d'ufficio il docente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- il docente sia rimasto in servizio durante i giorni di sospensione delle lezioni
(perché non ha chiesto ferie e il dirigente non lo ha collocato in ferie con determinazione unilaterale), ma il dirigente abbia reso l'avvertimento che in caso di mancata fruizione delle ferie è escluso il diritto alla monetizzazione.
La giurisprudenza di legittimità sinora pronunciatasi in materia di ferie si è espressa nei termini qui recepiti riferendosi unicamente al periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Ciò non esclude, ad avviso di questo giudicante (in linea con quanto già ritenuto da altra giurisprudenza di merito, tra le più recenti si v. Trib.
Genova, 17/04/2025 n. 435, Trib. Parma, 19/06/2025 n. 398), che anche per le sospensioni delle lezioni durante l'anno scolastico operino gli stessi principi, trattandosi, in entrambi i casi di periodi di sospensione delle lezioni, ma in costanza delle attività didattiche (art. 74, co. 2, d.Lgs. n. 297 del 1994).
Anche nel caso in esame, pertanto, “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a 6 È stato affermato, in materia di pubblico impiego privatizzato che “l'art. 2109 c.c., espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. A ciò consegue che, in caso di mancata predisposizione da parte del lavoratore del piano ferie annuale, il datore di lavoro ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie, tenuto conto del carattere irrinunciabile del relativo diritto e del divieto di monetizzazione” (Cass. civ. sez. lav., 12/02/2020, n. 3476). 12 usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav., 17/06/2024, n. 16715; così Trib. Savona, 24/06/2025, n. 234; Trib. Torino, 12/02/2025, n. 401; Trib. Torino,
22/01/2025 n. 190).
Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere accolto come da domanda, così come precisata all'odierna udienza in misura pari ad euro 6.579,26.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella CP_1 misura liquidata in dispositivo applicati i valori di cui al D.M. n. 55/2014, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di per il tramite della carta elettronica Parte_1 del docente, la somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 6.579,26 a titolo di indennità per Parte_1 ferie non fruite negli anni scolastici 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2021/2022, oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi
4. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, oltre ad € 118,50 per contributo unificato, con distrazione
13 in favore del procuratore antistatario avv. Carlotta Persico.
Torino, 11/07/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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