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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15959/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15959/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Francesco Rolando 5, Susa presso lo studio dell'avv. LIUZZO
ERIKA GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SINNAI (CA) il Parte_1 Parte_2
09/12/2000.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 01/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale e che la sig.ra Parte_1
rimarrà a vivere presso la casa coniugale impegnandosi a lasciarla libera da persone e cose Pt_2 entro la data del redigendo rogito notarile di vendita.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano di procedere con l'alienazione a terzi della casa coniugale in comproprietà tra gli stessi sita in Venaus (TO), alla Via Antica Reale n. 41 censita al NCEU al F. 16 particella 69 sub 5 Cat. A/3, classe 1 consistenza 7 vani, rendita € 216,91 e gravata da mutuo ipotecario;
PRENDE ATTO che i coniugi concordano di mantenere in essere il rapporto di conto corrente n. 5156442 presso Unicredit sul quale è appoggiato il mutuo ipotecario n. 8758882 per un capitale originario di € 86.000 con piano di ammortamento decorrente dal 30/06/2021 e sino al 30/11/2052 nonché le rate dei finanziamenti, rispettivamente, CreditExpress Dynamic n. 21155037 (importo finanziato € 6.097,65 con prima rata 10/09/2022 ed ultima al 10/08/2029) e CreditExpress Compact n. 21010055 (importo finanziato € 25.632,29 con prima rata 10/07/2022 ed ultima al 10/06/2029 impegnandosi al versamento di € 500,00 mensili ciascuno - e così per totali € 1.000 mese – al fine di garantire la copertura delle rate delle sopra dette esposizioni ovvero della diversa e maggiore somma che dovesse risultare in caso di fluttuazione del tasso di interesse del mutuo ipotecario che determini un innalzamento della rata.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano ad estinguere, con il ricavato della vendita dell'immobile di cui al punto n.2, il mutuo ipotecario su di esso gravante nonché ì finanziamenti ancora in essere con eventuale integrazione pro quota al 50% della ulteriore somma necessaria alla definizione delle diverse posizioni debitorie. Quindi a debiti estinti i coniugi provvederanno alla chiusura del rapporto di conto corrente cointestato. Qualora il corrispettivo della vendita non fosse sufficiente a definire le attuali esposizioni ed i coniugi non avessero liquidità ulteriori, gli stessi si impegnano a versare mensilmente sul conto corrente comune - all'uopo mantenuto aperto e sul quale sono addebitate le diverse rate di finanziamento - la propria quota del 50% del totale mensile a pagarsi sino ad estinzione di ogni finanziamento.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
la sig.ra Pt_2
è assunta come commessa con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale presso il
[...]
Supermercato Nova Coop di Susa mentre il sig. è dipendente, sempre a tempo indeterminato Pt_1 con contratto part – time presso la Cooperativa Frassati con qualifica OSS.
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano vicendevole autorizzazione al rilascio del passaporto;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15959/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Francesco Rolando 5, Susa presso lo studio dell'avv. LIUZZO
ERIKA GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SINNAI (CA) il Parte_1 Parte_2
09/12/2000.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 01/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale e che la sig.ra Parte_1
rimarrà a vivere presso la casa coniugale impegnandosi a lasciarla libera da persone e cose Pt_2 entro la data del redigendo rogito notarile di vendita.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano di procedere con l'alienazione a terzi della casa coniugale in comproprietà tra gli stessi sita in Venaus (TO), alla Via Antica Reale n. 41 censita al NCEU al F. 16 particella 69 sub 5 Cat. A/3, classe 1 consistenza 7 vani, rendita € 216,91 e gravata da mutuo ipotecario;
PRENDE ATTO che i coniugi concordano di mantenere in essere il rapporto di conto corrente n. 5156442 presso Unicredit sul quale è appoggiato il mutuo ipotecario n. 8758882 per un capitale originario di € 86.000 con piano di ammortamento decorrente dal 30/06/2021 e sino al 30/11/2052 nonché le rate dei finanziamenti, rispettivamente, CreditExpress Dynamic n. 21155037 (importo finanziato € 6.097,65 con prima rata 10/09/2022 ed ultima al 10/08/2029) e CreditExpress Compact n. 21010055 (importo finanziato € 25.632,29 con prima rata 10/07/2022 ed ultima al 10/06/2029 impegnandosi al versamento di € 500,00 mensili ciascuno - e così per totali € 1.000 mese – al fine di garantire la copertura delle rate delle sopra dette esposizioni ovvero della diversa e maggiore somma che dovesse risultare in caso di fluttuazione del tasso di interesse del mutuo ipotecario che determini un innalzamento della rata.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano ad estinguere, con il ricavato della vendita dell'immobile di cui al punto n.2, il mutuo ipotecario su di esso gravante nonché ì finanziamenti ancora in essere con eventuale integrazione pro quota al 50% della ulteriore somma necessaria alla definizione delle diverse posizioni debitorie. Quindi a debiti estinti i coniugi provvederanno alla chiusura del rapporto di conto corrente cointestato. Qualora il corrispettivo della vendita non fosse sufficiente a definire le attuali esposizioni ed i coniugi non avessero liquidità ulteriori, gli stessi si impegnano a versare mensilmente sul conto corrente comune - all'uopo mantenuto aperto e sul quale sono addebitate le diverse rate di finanziamento - la propria quota del 50% del totale mensile a pagarsi sino ad estinzione di ogni finanziamento.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
la sig.ra Pt_2
è assunta come commessa con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale presso il
[...]
Supermercato Nova Coop di Susa mentre il sig. è dipendente, sempre a tempo indeterminato Pt_1 con contratto part – time presso la Cooperativa Frassati con qualifica OSS.
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano vicendevole autorizzazione al rilascio del passaporto;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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