Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 12020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12020 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2024, proposto da
EO CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidente della Corte dei Conti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 261 del 20.11.2023, recante il rigetto dell'istanza presentata in data 21.02.2023 dal Cons. CH per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio svolto nel periodo di nomina c.d. “regionale” (dal 1° settembre 2017 al 1° aprile 2019) con conseguente rideterminazione del trattamento economico e correlata liquidazione degli arretrati spettanti a far data dal 1° settembre 2021 in cui è maturata l'anzianità di quattro anni nella qualifica di Consigliere della Corte;
- ove e per quanto occorra del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 3478 del 17.07.2023;
- ove e per quanto occorra della nota del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti prot. n. 2487 del 19.09.2023 recante il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/1990.
e per l’accertamento
- del diritto del Cons. CH al riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa inerente il periodo di svolgimento dell'attività di componente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti del Veneto a nomina c.d. “regionale” esercitata dal 1° settembre 2017 al 1° aprile 2019 e, conseguentemente, del diritto ad ottenere a far data dal 1° settembre 2021 il trattamento economico c.d. presidenziale ossia da Presidente di Sezione ai soli fini stipendiali previsto dal combinato disposto dell'art. 5 della L. 303/1998 e dell'art. 50 comma 4 della L. 388/2000 dopo quattro anni di servizio, con conseguente liquidazione degli arretrati/differenze stipendiali non corrisposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il dott. EO CH, attualmente Consigliere della Corte dei conti “di nomina governativa”, ha chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, con cui è stata rigettata la sua istanza volta ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata quale componente “di nomina regionale” della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto e la conseguente rideterminazione del trattamento economico con la correlata liquidazione degli arretrati.
2. – I fatti presupposti alla delibera impugnata possono essere sinteticamente riassunti come segue:
i) il ricorrente è stato nominato nel 2017 componente “di nomina regionale” della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto, ai sensi dell’art. 7, comma 8 bis, della legge n. 131 del 2003, e ha preso servizio presso tale Sezione in data 1° settembre 2017;
ii) prima della scadenza naturale del predetto incarico, egli è stato nominato Consigliere della Corte dei conti nell’aliquota dei posti spettanti al Governo ed è stato, così, inserito nel ruolo organico della magistratura contabile con d.P.R. del 19 febbraio 2019; egli ha preso servizio in tale nuovo ruolo in data 1° aprile 2019;
iii) a decorrere da aprile 2023, ossia trascorsi quattro anni di servizio effettivo come Consigliere “di nomina governativa”, al ricorrente è stato riconosciuto il trattamento economico di Presidente di Sezione (TEP) ai fini stipendiali, previsto dal combinato disposto dell’art. 5 della legge n. 303 del 1998 e dell’art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000;
iv) in data 20 febbraio 2023, il ricorrente ha presentato al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e al Segretariato generale un’istanza nella quale:
- ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1344 del 7 febbraio 2023 che aveva riconosciuto ad un altro Consigliere “di nomina regionale” il trattamento economico c.d. presidenziale con decorrenza dalla data di compimento del quarto anno di anzianità nella predetta qualifica “di nomina regionale”;
- ha dedotto che, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza, vi è una piena equiparazione dello status tra Consiglieri di designazione regionale e gli altri magistrati aventi qualifica di Consigliere; pertanto tale equiparazione riguarderebbe tutti gli altri ambiti dello status di Consigliere, ivi incluso il trattamento economico, nonché la posizione nel ruolo;
- ha rappresentato che, a fronte di tale equiparazione a tutti gli effetti, è irrilevante che egli sia stato destinatario di due diverse nomine, la prima “regionale” a far data dal 1° settembre 2017 e la seconda “governativa” a far data dal 1° aprile 2019, essendo egli transitato dai ruoli “regionali” a quelli “governativi” senza soluzione di continuità;
- per l’effetto, ha chiesto alla Corte dei conti “ di rivedere l’inquadramento nel ruolo, considerando anche il periodo relativo alla nomina c.d. “regionale” (dal 1° settembre 2017 al 1° aprile 2019) e, quindi, collocandolo nella 136ma posizione del ruolo 2022 ”;
- ha chiesto, inoltre, “ la rideterminazione del trattamento economico superiore, disponendo la conseguente liquidazione degli arretrati spettanti, posto che l’anzianità di quattro anni nella qualifica di Consigliere della Corte è maturata a far data dal 1° settembre 2021, stante l’equiparazione di status “sancita per tabulas” - anche ai fini che qui interessano - tra Consigliere di designazione “regionale” e Consigliere di diversa provenienza ”.
v) la Corte dei conti, con la delibera n. 261 del 20 novembre 2023, impugnata in questo giudizio, ha rigettato l’istanza del ricorrente sulla scorta di due autonome motivazioni:
1) la prima per tardività dell’istanza, in quanto non è stato impugnato nei termini il provvedimento di inquadramento in ruolo a Consigliere di nomina governativa, atteso che ogni contestazione relativa alla data di decorrenza giuridica ed economica di inquadramento nella nuova qualifica avrebbe dovuto essere proposta mediante impugnazione del decreto di inquadramento;
2) la seconda per infondatezza della pretesa, in quanto la nomina a Consigliere da parte del Governo realizza una cesura rispetto al precedente status di componente di una Sezione regionale di controllo su designazione regionale, circostanza, questa, che non consente la richiesta rideterminazione, atteso inoltre che non sussiste alcuna norma di legge che preveda o consenta la ricongiunzione o il cumulo dei due differenti periodi di servizio.
3. – Il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio di Presidenza, articolando due motivi di censura:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 8 bis, della legge n. 131 del 2003, della legge n. 425 del 1984, dell’art. 5 della legge n. 303 del 1998 e dell’art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000 .
Ad avviso del ricorrente, sarebbe illegittima la prima motivazione addotta dal Consiglio di Presidenza a sostegno del rigetto dell’istanza, ossia la tardività di questa per mancata impugnazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo della Corte dei conti, adottato al momento della nomina da parte del Governo.
Ciò perché, nel caso di specie, il ricorrente non avrebbe contestato l’inquadramento giuridico di cui al d.P.R. del 2019, ma avrebbe solamente preteso il riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa ai fini patrimoniali.
Di conseguenza, la domanda proposta, concernendo l’accertamento dell’anzianità con le correlate conseguenze patrimoniali, non soggiacerebbe al regime di decadenza proprio del giudizio di annullamento, ma piuttosto al termine di prescrizione ordinaria, indipendentemente e a prescindere dall’impugnazione di eventuali provvedimenti adottati dall’amministrazione.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 8 bis, della legge n. 131 del 2003, della legge n. 425 del 1984, dell’art. 5 della legge n. 303 del 1998 e dell’art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, dell’art. 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 .
Secondo il ricorrente, sarebbe infondato anche il secondo elemento ostativo addotto nella delibera impugnata, secondo cui la nomina a Consigliere da parte del Governo realizzerebbe una cesura rispetto al precedente status di componente di una Sezione di controllo su nomina regionale.
Tale motivazione della delibera sarebbe infondata, innanzitutto, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1344 del 2023, secondo cui l’art. 7 della legge n. 131 del 2003, nel prevedere che “ Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate … da due componenti designati … rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure … dal Presidente del Consiglio regionale ” e che “ Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione ”, sancirebbe “ l’equiparazione “a tutti gli effetti”, per la durata dell’incarico, dello status dei componenti di designazione regionale a quello dei magistrati aventi qualifica di Consigliere: detta equiparazione di status, proprio perché a tutti gli effetti, non può che riguardare anche il trattamento economico e, dunque, non può che comportare l’estensione integrale ai componenti di provenienza regionale della disciplina sul trattamento economico applicata ai Consiglieri, compresa l’erogazione del trattamento superiore a decorrere dal quarto anno di anzianità nella qualifica ”.
In altri termini, la specifica disposizione normativa di cui all’art. 7, comma 8 bis, della legge n. 131 del 2003, nel prevedere la piena equiparazione a “tutti gli effetti” dello status tra Consiglieri di designazione regionale ed altri magistrati della Corte aventi qualifica di Consigliere, comporterebbe necessariamente che il servizio svolto quale componente a designazione regionale venga riconosciuto e computato ai fini dell’anzianità di servizio rilevante per l’attribuzione del trattamento economico.
Né rileverebbe in senso ostativo la circostanza che la nomina regionale abbia natura temporanea, in quanto sarebbe ormai consolidata la giurisprudenza, nazionale ed eurounitaria, che impone anche alle pubbliche amministrazioni un trattamento non discriminatorio del lavoro a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato.
Le ricadute di tale obbligo di pari trattamento si estenderebbero al riconoscimento dell’anzianità di servizio e delle connesse conseguenze retributive, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
3.1. – Oltre all’annullamento della delibera, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo diritto “ al riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa inerente il periodo di svolgimento dell’attività di componente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti del Veneto a nomina c.d. “regionale” esercitata dal 1° settembre 2017 al 1° aprile 2019 e, conseguentemente, del diritto ad ottenere a far data dal 1° settembre 2021 il trattamento economico c.d. presidenziale ossia da Presidente di Sezione ai soli fini stipendiali previsto dal combinato disposto dell’art. 5 della L. 303/1998 e dell’art. 50 comma 4 della L. 388/2000 dopo quattro anni di servizio, con conseguente liquidazione degli arretrati/differenze stipendiali non corrisposti ”.
4. – Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, eccependo preliminarmente:
a) la nullità del ricorso per incertezza assoluta sull’oggetto della domanda, apparendo incerto se questa riguardi “il riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa” ai soli fini economici per il trattamento economico presidenziale (TEP), o anche ai fini giuridici per la ricostruzione della carriera con conseguente retrodatazione nel ruolo, così come richiesto dall’interessato nell’istanza del 20 febbraio 2023, respinta con l’impugnata delibera; non sarebbe quindi dato comprendere se il ricorrente insista, o meno, alla pretesa – esplicitata nell’istanza - di ottenere una migliore collocazione nel ruolo (nella 136^ posizione) mediante il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio ai fini giuridici;
b) l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti alla delibera oggetto del presente giudizio, ossia (i) il d.P.R. del 19 febbraio 2019 di nomina a Consigliere della Corte dei conti, (ii) la conseguente delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 2 aprile 2019 che ha collocato il magistrato nella posizione n. 210 del ruolo e (iii) il decreto presidenziale n. 49/2023 che gli ha riconosciuto il trattamento economico di Presidente di Sezione (TEP) con decorrenza dal 19 febbraio 2023, anziché dal 1° settembre 2021.
Le Amministrazioni resistenti hanno, in ogni caso, chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
5. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 21 maggio 2025.
DIRITTO
6. – Non è fondata l’eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto il ricorrente ha affermato in atti di non contestare l’inquadramento giuridico di cui al d.P.R. del 19 febbraio 2019, ma di pretendere il riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa ai soli fini patrimoniali.
Nella memoria di replica il ricorrente ha, ulteriormente, precisato che: “ benché il Cons. CH abbia chiesto con l’istanza del 20.02.2023 sia la revisione del proprio inquadramento nel ruolo che “in ogni caso, sin dal prossimo mese di marzo, la rideterminazione del trattamento economico superiore” (cfr. istanza), in sede giurisdizionale ha poi veicolato – nel legittimo esercizio dei propri diritti – unicamente la richiesta di riconoscimento dell’anzianità pregressa ai fini della corresponsione del trattamento economico c.d. presidenziale, rinunciando a far valere la richiesta di revisione dell’inquadramento nel ruolo ”.
Il perimetro delle domande svolte in giudizio appare, quindi, chiaramente definito.
7. – Può, invece, prescindersi dall’analisi dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti (tra cui la delibera di inquadramento del ricorrente nel ruolo della Corte dei conti e il decreto che gli ha riconosciuto il trattamento economico presidenziale a decorrere dal 2023 anziché dal 2021), stante l’infondatezza nel merito del ricorso stesso.
8. – Il Collegio ritiene, in particolare, che siano infondate le censure svolte dal ricorrente nei confronti della seconda motivazione addotta dalla Corte dei conti a sostegno del rigetto dell’istanza del ricorrente.
9. – La questione di fondo, sottesa alla presente controversia, attiene al verificare se il periodo temporale, di circa un anno e mezzo, in cui il ricorrente ha svolto le funzioni di componente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a seguito “di nomina regionale” possa essere unito al periodo in cui egli è stato Consigliere “di nomina governativa” della medesima Corte, al fine di maturare il diritto al trattamento economico c.d. presidenziale dopo quattro anni dalla prima nomina “regionale” e non dalla successiva nomina “governativa”.
9.1. – Per dare soluzione al quesito, appare utile svolgere due precisazioni preliminari: la prima in ordine al ruolo peculiare che rivestono i componenti della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a seguito “di nomina regionale”; la seconda in merito al diritto dei medesimi componenti di conseguire il trattamento economico c.d. presidenziale, anche alla luce delle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 1344 del 2023, che il ricorrente ha citato a sostegno della pretesa svolta in giudizio.
9.2. – Quanto al primo profilo, si richiama la previsione di cui all’art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in forza della quale:
“ Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale .
[…] I medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili.
Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione […]”.
Alla luce di questa previsione normativa, i componenti di “nomina regionale” rivestono una posizione peculiare rispetto a quella dei consiglieri della Corte dei conti “di estrazione concorsuale” o “di nomina governativa”, in quanto:
- la durata del loro incarico è a tempo determinato per cinque anni, non rinnovabile;
- gli oneri finanziari connessi all’attività da essi prestata sono sostenuti interamente dalla Regione e non dallo Stato (in particolare, tali oneri sono erogati al soggetto dallo Stato, ma vengono poi rimborsati dalla Regione, che ne sopporta quindi, in ultima analisi, il carico economico);
- non possono svolgere funzioni giurisdizionali o di controllo in Sezioni regionali diverse da quella nella quale sono assegnati all’atto della nomina;
- per la durata dell’incarico, il loro status è equiparato a tutti gli effetti a quello dei consiglieri della Corte dei conti;
- a fronte di tali connotati, non sono inseriti nello stesso ruolo di anzianità dei magistrati della Corte dei conti.
Appare evidente, dunque, la differenza esistente rispetto alla posizione rivestita dai magistrati della Corte di nomina governativa, i quali, inter alia , assumono un servizio a tempo indeterminato, accedono alla progressione giuridica nelle varie qualifiche della carriera e sono titolati a ricoprire tutti i posti di funzione in cui è articolata la Corte dei conti.
9.3. – Quanto al secondo profilo, si osserva che il trattamento economico c.d. presidenziale, cioè il trattamento corrispondente alla qualifica di Presidente di Sezione per i Consiglieri della Corte dei conti, trova il proprio riferimento normativo nel combinato disposto degli artt. 4, comma 10, della legge 6 agosto 1984, n. 425, 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5, comma 2, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
In estrema sintesi, tali disposizioni normative prevedono che il trattamento economico dei Presidenti di Sezione (qualifica che i magistrati contabili possono conseguire dopo otto anni di permanenza nelle funzioni di Consigliere) sia attribuito ai Consiglieri della Corte già al quarto anno di anzianità, come forma di anticipazione di quanto spetterà loro dall’ottavo anno in poi.
Si è, così, posto il problema di valutare se anche i componenti della Sezioni regionali di controllo di nomina regionale, che durano in carica al massimo cinque anni e che, dunque, non possono conseguire la qualifica di Presidente di Sezione, possano tuttavia ricevere il trattamento economico presidenziale dopo quattro anni di servizio dalla nomina “regionale”, al pari di quanto avviene per i consiglieri della Corte dei conti.
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, nella sentenza n. 1344 del 7 febbraio 2023, ha chiarito che l’art. 7, comma 8 bis , della legge n. 131 del 2003, sopra citato, sancisce l’equiparazione “ a tutti gli effetti ” dello status dei componenti di designazione regionale a quello dei magistrati aventi qualifica di Consigliere.
Detta equiparazione di status , proprio perché a tutti gli effetti, non può che riguardare anche il trattamento economico e, dunque, non può che comportare l’estensione integrale ai componenti di provenienza regionale della disciplina sul trattamento economico applicata ai Consiglieri, compresa l’erogazione del trattamento superiore a decorrere dal quarto anno di anzianità nella qualifica.
10. – Tutto ciò precisato, il Collegio ritiene che non sia fondata la pretesa del ricorrente di veder sommato il periodo temporale in cui è stato componente di nomina regionale con quello in cui è stato consigliere di nomina governativa, al fine di maturare il trattamento stipendiale presidenziale sopra descritto sin dal 1° settembre 2021, cioè dopo quattro anni dalla prima nomina regionale e non dopo quattro anni dalla successiva nomina governativa.
10.1. – Anzitutto, la sommatoria dei due periodi temporali non appare giustificata dal dato letterale dell’art. 7, comma 8 bis , della legge n. 131 del 2003.
La previsione citata, infatti, equipara lo status dei componenti di nomina regionale a quello dei consiglieri della Corte solamente “ per la durata dell’incarico ”.
La norma prevede, in altri termini, che i componenti di nomina regionale e i consiglieri della Corte, mentre esercitano le rispettive funzioni, debbano ricevere il medesimo trattamento economico, compreso appunto quello presidenziale.
La norma non elimina, però, le differenze “ontologiche” esistenti tra le due figure, tanto che le menziona separatamente e le mantiene distinte, prevedendo che i componenti di nomina regionale “integrino” la composizione della Sezione regionale di controllo, ossia “si aggiungano” ai magistrati di ruolo nella pianta organica dell’Ufficio sito nella Regione che li ha designati.
Il dato letterale della norma in esame giustifica, quindi, solo un’assimilazione del trattamento giuridico ed economico delle due figure nell’ambito delle rispettive funzioni e limitatamente al tempo in cui le ricoprono. Non consente, invece, di computare il servizio svolto in una categoria anche ai fini dell’anzianità di servizio nell’altra.
Il passaggio da componente di nomina regionale a consigliere di nomina governativa rimane pur sempre un cambiamento di ruolo, perché permette di svolgere attività diverse e ulteriori rispetto a prima.
Appare, dunque, coerente con il sistema normativo descritto l’affermazione svolta dalla Corte a sostegno del rigetto dell’istanza del ricorrente, secondo cui la nomina governativa a consigliere della Corte dei conti con conseguente immissione nel ruolo organico della magistratura contabile segna una cesura netta rispetto alla precedente nomina quale componente di designazione regionale, con la conseguenza che il servizio svolto a un titolo non può essere cumulato ai fini giuridici ed economici al servizio svolto al secondo titolo.
10.2. – Tali considerazioni appaiono ulteriormente confortate dal fatto che l’art. 7, comma 8 bis , pone gli oneri finanziari connessi alle due figure in capo a due enti diversi, lo Stato e la Regione.
Tale disposizione verrebbe, quindi, violata se lo Stato erogasse al ricorrente un emolumento (trattamento presidenziale) che è stato maturato – seppur in parte, per circa un anno e mezzo – in un periodo temporale in cui era la Regione a dover sostenere tutti gli oneri finanziari connessi all’esercizio delle relative funzioni (ossia il periodo in cui il ricorrente è stato componente della Sezione regionale).
10.3. – Le osservazioni svolte non contraddicono quanto statuito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 1344 del 2023, perché quest’ultima attiene ad una fattispecie concreta differente rispetto a quella oggetto di causa.
Una cosa, infatti, è dover valutare – così come appunto ha fatto il Consiglio di Stato – se i componenti di nomina regionale abbiano diritto a ricevere dalla Regione, decorsi quattro anni nell’esercizio delle loro specifiche funzioni, il medesimo trattamento economico aggiuntivo che lo Stato riconosce ai consiglieri della Corte dei conti decorsi quattro anni di servizio. Ciò in forza della previsione normativa che equipara i due status a tutti gli effetti nel corso dei rispettivi incarichi.
Cosa diversa, invece, è dover appurare se, in forza della medesima previsione normativa, le due funzioni siano da ritenere a tal punto coincidenti da poter maturare nell’esercizio dell’una (funzioni di nomina regionale) i diritti economici connessi all’esercizio dell’altra (funzioni di nomina governativa).
10.4. – Non si pone, infine, alcun profilo di discriminazione circa il trattamento riservato ai componenti di nomina regionale rispetto ai consiglieri di nomina governativa alla luce dell’art. 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, così come dedotto dal ricorrente.
Da un lato, infatti, è proprio la norma invocata dal ricorrente che equipara lo status riconosciuto alle due figure, pur nell’ambito dei rispetti incarichi.
Dall’altro lato, sussistono pur sempre delle oggettive differenze tra le due funzioni che giustificano la non sovrapponibilità tra le due carriere.
11. – Per tutte le ragioni esposte appare infondato il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle censure svolte nel primo motivo di ricorso, che attengono a profili di carattere preliminare (tardività dell’istanza per mancata impugnazione del decreto di inquadramento in ruolo).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
12. – Stante la peculiarità della controversia le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO