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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1955 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.06.2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 22/11/2021 al n. 1955 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza 855/2021 pubblicata in data 20.10.2021 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MUGNAI CINZIA,come da procura in atti
- appellante - contro rappresentata e difesa dall'Avv. GORI IACOPO, come Controparte_1 da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “dichiarare inammissibile l'appello incidentale avanzato da controparte per le motivazioni tutte che precedono e/o comunque disporne il rigetto, al pari di ogni domanda avanzata da parte Appellata, anche in linea istruttoria, in quanto infondati/e in fatto ed in diritto;
ed altresì:
1. In via pregiudiziale e cautelare, mantenere la sospensiva previamente accordata in ordine alla provvisoria esecutività della sentenza impugnata - Sent. di I° gr. Nr. 855/2021 del Tribunale di Arezzo, per i motivi tutti dedotti nell'odierno scritto ed in Atto di Appello;
2. Sempre in via pregiudiziale, valuti la Corte Adita l'opportunità, tenuto conto della particolare natura del contenzioso in atto, del tempo decorso dal suo avvio (2015), nonché considerati i contrapposti interessi delle parti, UNA PROPOSTA CONCILIATIVA che possa Controparte_2 portare ad in subordine a valutare altresì l'opportunità di rimettere le medesime in mediazione al fine di addivenire ad un componimento bonario dell'annosa questione che ci occupa;
->In difetto di quanto indicato nelle conclusioni sub pt 2 che precede e comunque in ogni caso, accogliere le conclusioni rassegnate che ivi, si trascrivono integralmente:
3. In Via principale, previa altresì convocazione delle parti ed adozione dei provvedimenti di rito, in accoglimento del presente appello, per i motivi tutti in fatto ed in diritto sopra specificati riformare e/o annullare totalmente la sentenza impugnata nr. 855/2021 emessa, dal Tribunale di Arezzo, il 19.10.2021, pubblicata il 20.10.2021, notificata a mezzo Pec il 22.10.2021 e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'Appellato dinanzi al Tribunale di Arezzo ed alla Corte Di Appello di Firenze, per i motivi tutti meglio esposti in atti, accogliere le conclusioni tutte avanzate in prime cure che qui si riportano pedissequamente: “In Via Preliminare: in accoglimento della richiesta di Autorizzazione alla Chiamata in Causa di Terzo, identificato nella , a modifica dei provvedimenti previamente Controparte_3 adottati dal G.I. designato, differire la data di udienza, fissata al 4 Maggio 2017, innanzi all'intestato Tribunale, ad altra successiva, tale da consentire al Dr.
la citazione, cui intende procedere, della Terza, Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna Controparte_4 lingrado n. 45, nel rispetto dei termini di legge;
Sempre in Via preliminare ma in subordine: Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo giudice adito non ritenga di accogliere la richiesta ut supra formulata, Voglia provvedere egli stesso, in attuazione dei propri poteri ex officio (art. 107 e 421, II° c, cpc), ad ordinare l'intervento in giudizio -ad integrazione del contraddittorio- della predetta impresa assicuratrice, , in persona del l.r.p.t., con sede in Bologna CP_3 (Bo), 40128, V. Stalingrado n. 45, cui la causa è comune, nel rispetto dei termini di legge di cui all'art. 418-420 cpc onde evitare un proliferare di giudizi con conseguente rischio di giudicati contrastanti in relazioni a cause caratterizzate da elementi comuni qualora decise separatamente;
Sempre In Via preliminare: rigettare le eccezioni preliminari tutte formulate da controparte sia in punto di rito sia in punto di merito, in quanto infondate ed illegittime per le motivazioni tutte espresse in atti ed in particolare: >In Tesi: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui in atti, la nullità-inesistenza-invalidità ed inefficacia della notifica eseguita a mezzo pec in violazione del dettato normativo vigente;
>In Ipotesi accertare e dichiarare, per e motivazioni tutte di cui in premessa, la nullità- inesistenza-invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo e, conseguentemente, dell'atto di precetto medesimo, dichiarando, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli stessi;
>In ulteriore Ipotesi: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, l'invalidità, inefficacia ed erroneità del precetto per erroneità nel rivendicare interessi non dovuti e/o comunque non nella misura richiesta, oltre che degli importi richiesti, e per l'effetto, dichiarare, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso;
è Nel merito: riformare e/o annullare per le motivazioni tutte esposte in premessa, la sentenza del Tribunale di Arezzo, Sez. Civile, n. 855/2021 ivi impugnata e, per l'effetto: si chiede il rigetto delle domande proposte da controparte in via principale e riconvenzionale poiché infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte esposte in atti, e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da Parte_1 a per le ragioni tutte esposte in atti ed, in particolare, in Controparte_1 accoglimento della formulata eccezione di compensazione con il maggior credito vantato dal nei confronti del per le indennità e le somme tutte Pt_1 P_ a qualsivoglia titolo a costui spettanti in conseguenza dell'avvenuta cessazione al 30.09.2011 del mandato decennale e della di lui fuori uscita dalla
[...]
indennità che Egli chiede sin d'ora, in via Parte_2 riconvenzionale, Volersi Determinare identificandole nelle somme a qualsivoglia
2 titolo dovute a dal relativamente all'avvenuta cessazione dalla Pt_1 P_ qualità di socio della e per l'effetto, in Parte_2 accoglimento della proposta domanda riconvenzionale: Condannare P_
al pagamento in favore di delle suddette somm
[...] Parte_1 nell'importo complessivo di Euro 200.000,00 ovvero in quella maggior o minor somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
è Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il giudicante non ritenga accogliere le conclusioni per come sopra rassegnate, Voglia comunque, previo accertamento dell'entità delle indennità e delle somme tutte a qualsivoglia titolo dovute al in ragione Pt_1 dell'intervenuta cessazione della sua qualità di socio della
[...]
e per l'effetto, in accoglimento della proposta domanda Parte_2 riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare la correlativa legittimazione passiva in capo alla in persona del Controparte_5 l.r.pt., e, per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore di Pt_1
delle suddette indennità e/o somme comunque a qualsivoglia titol
[...] per l'importo pari ad Euro 200.000,00 ovvero quella maggior o minor somma che risulterà accertata in corso di causa, maggiorate degli interessi ed della rivalutazione monetaria come per legge;
al contempo Voglia altresì respingere in toto le domande proposte da controparte in via principale e Controparte_1 riconvenzionale poiché infondate in fatto e azioni tutte esposte in atti, e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da Pt_1
a;
è In ogni caso con vittoria di spese e competenze di
[...] Controparte_1 rel i i gradi di giudizio, incluse quelle inerenti il sub procedimento di sospensione in primo grado dell'efficacia esecutiva del titolo in cui ha trovato totale accoglimento l'istanza avanzata da , nonché Parte_1 analogamente per il grado d'Appello; è In via istruttoria si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado ed in esso non ammesse e/o ammesse e non espletate e/o rigettate erroneamente per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: ->Si insiste nel chiedere ammettersi la prova per testi, già dedotta ed inizialmente ammessa in primo grado di giudizio con ordinanza irritualmente ed ingiustificatamente ed altresì erroneamente non espletata, revocando solo in sentenza la correlativa ordinanza ammissiva, sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla formula di rito D.C.V. e numerati progressivamente:
1. D.v.c i sig.ri a far data dal 2001 Parte_3 hanno operato assieme quali titolari della Parte_2
, corrente in Arezzo V. Roma n. 2, società
[...] operante nel settore assicurativo e, nello specifico, Agente dell'allora CP_5 ;
2. D.v.c. la Società è venuta meno, n
[...] Parte_3 societario che la contraddistingueva, con la fuoriuscita dalla stessa del
Pt_1 in data 30.09.2011; 3. D.v.c. nel 2011 il senza opposizione del recedeva dalla
Pt_1 P_ Società, in concomitanza con la sottoscrizione dell'atto che vi si rammostra quale Doc.to nr. 1 4. D.v.c all'epoca espressamente veniva indicato in Euro
Pt_1 19.770,00 il valore della quota spettante al socio recedente ed in Parte_4 complessivi Euro 48.770,00 gli importi dovuti da quest'ultimo alla . D.v.c a seguito dell'operato recesso, il ha diritto alle indennità di cessazione
Pt_1 del mandato ed al versamento degli importi maturati a vv. titolo, come per legge;
6. D.v.c le Parti pertanto decidevano IN UN PRIMO MOMENTO concordemente di subordinare il pagamento della somma differenziale (tra le indennità dovute al ed il debito) “al momento in cui la compagnia di assicurazione
Pt_1 CP_5
gli avra' liquidato le spettanze relative”;
7. D.v.c successivamente, in
[...] esecuzione di quanto previsto dalla specifica normativa di settore veniva stabilito
3 che, anziché , provvedesse alla liquidazione delle indennità, Controparte_5 nell'ammontare dovuto come per legge al socio recedente –Babbini-, direttamente l'Agente ;
8. D.v.c e hanno Parte_5 Pt_1 P_ consegu 9. D.v.c il ca del P_ recesso del n possesso delle registrazioni e dei flussi di lavoro costituenti Pt_1 base di cal indennità spettanti a quest'ultimo; 10. D.v.c il ha P_ inoltrato al prospetti di calcolo indicanti gli importi che riteneva dover Pt_1 liquidare a quest'ultimo per le causali sopra esposte (indennità e quant'altro dovuto per la fuoriuscita dalla Società; 11. D.v.c riconoscete le copie di tali conteggi in quelle che vi si esibiscono quale Doc.to 4 difesa 12. D.v.c Pt_1 P_
rifiutò l'esibizione delle registrazioni e dei fl oro costit
[...] di calcolo di dette indennità richiestegli più volte da 13. D.v.c. alcun Pt_1 accordo venne trovato tra e sugli importi di cui ai conteggi Pt_1 P_ predetti ed identificati nel D.v.c il ha richiesto a Pt_1 Pt_1
, oggi l'esibizione delle registrazioni e dei flussi Controparte_5 CP_3 nti b delle sue indennità; 15. D.v.c tenuto al versamento delle predette indennità è il Sig. ; Si indicano quali Controparte_1 testi si Sig.ri: , residente in [...](Ar), V. Nenni, 6 sui cap. Testimone_1 di prova n. 1- 1-12-13-14-15; NI , domiciliato in Tes_2 NA (Ar), V. Umbro Casentinese, sui capitoli di prova nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14-15; -Dott.ssa , domiciliata presso Testimone_3 CP_3
già , in Firenze (Fi), V. Lorenzo il Magnifico, sui capitoli di
[...] Controparte_5 prova nn. 1-2-3-5-6-7-8-12-13-14-15; -Dott. , , Testimone_4 Controparte_6 già , Divisione Fondiaria e , Controparte_5 129 r, sui capitoli di prova nn. 7-12-13-14-15; -> Sempre In Via Istruttoria, si chiede sin d'ora: A) ordinare l'acquisizione delle registrazioni e dei dati contabili necessari, dei flussi di lavoro ed incasso e di ogni documento e/o comunque quant'altro dato occorrente per calcolare le indennità dovute per come sopra indicate nonché di un completo rendiconto degli incassi operati a qualsivoglia titolo dall' sino alla data del recesso Controparte_7 del socio. re l'entità delle indennità maturate in capo al in ragione dell'opera prestata quale agente-socio Pt_1 della , dalla data della sua creazione sino Parte_2 alla ntare complessivo delle competenze a qualsivoglia titolo al medesimo spettanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. C) ordinare altresì alla Spa, già CP_3 CP_5
Divisione Fondiaria la produzione della totalità delle
[...] comunicazioni/accordi intercorsi tra la predetta e l' Controparte_7 nonché tra la predetta e l' a seguito d Parte_6 Pt_1
30.09.2011 nonché la quantificazione dell'ammontare delle indennità
[...] te da er il periodo in cui è stato socio dell' Pt_1 Parte_7
””;
[...] per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: 1) rigettare l'appello ed ogni domanda avanzata da controparte, in quanto infondati in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata salvo quanto segue e salvo ammettere le prove contrarie richieste in primo grado dall'odierno appellato (in ipotesi di ammissione di quelle dirette richieste da parte appellante); 2) in accoglimento del formulato appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, previa ammissione ed escussione (ove ritenuto necessario) dei testi diretti capitolati dalla difesa del Sig. in primo grado (memorie ex artt. 183 n. 2 e 426 c.p.c.): i) P_ accogliere la iconvenzionale da questi formulata in primo grado e condannare il Sig. al pagamento in suo favore dell'ulteriore somma di € Pt_1
4 18.607,47, oltre interessi legali dal 17.03.2015 (data della messa in mora) al saldo effettivo;
ii) condannare il Sig. all'integrale rifusione delle spese di Pt_1 lite di primo grado in favore del Sig. così come quantificate nella P_ sentenza impugnata prima della parzial azione operata. Con vittoria di competenze e spese di lite anche per il grado di appello.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello in data 22/11/2021, ritualmente notificato, chiedeva la riforma della sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Grosseto con la quale era stata respinta l'opposizione dal medesimo proposta avverso l'atto di precetto, portante la somma di euro 29.000, notificato da . Controparte_1
Così il fatto nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione il Sig. Pt_1 premesso che: aveva ricevuto dal Sig. notificazione di atto di modifica P_ di patti sociali della e (agente Parte_1 Parte_2 CP_5
datato 02/11/11 e precetto, per complessivi € 29.526,62 oltre
[...] interessi, a titolo residuo debito risultante dalle scritture contabili, previa compensazione del credito del precettato a titolo di indennità di cessazione del mandato. Nel proporre opposizione allegava che, prima dello scadere del termine apposto per il pagamento (31/12/12), il soggetto debitore delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia era divenuto lo stesso (quale agente P_
, con il quale non era mai stato raggiunto un accordo in merito agli CP_5 importi da liquidare. Eccepiva la compensazione del debito con il proprio maggior credito nei confronti del precettato, per il cui riconoscimento proponeva domanda riconvenzionale. Deduceva quali ulteriori motivi: nullità-inesistenza-invalidità e inefficacia dell'eseguita notifica a mezzo pec;
nullità/erroneità dell' atto di precetto per violazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché per aver azionato un credito non liquido, certo ed esigibile, nonché per condizionamento del credito al pagamento delle indennità cui egli aveva diritto;
non debenza degli interessi rivendicati;
erroneità del precetto per erroneità delle voci rivendicate e degli importi richiesti, in quanto eccessivi. Ciò premesso, previa sospensione, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva la necessità di integrare gli atti introduttivi, ex Art 426 del c.p.c., e la nullità per assoluta indeterminabilità della domanda riconvenzionale. Nel merito, contestava il proprio debito per l'indennità di cessazione del co-agente recedente, perdurando invece esso in capo all'impresa assicuratrice. Confermava il proprio credito, nel mentre la previsione dell'indennità era dovuta unicamente alla necessità di posticiparne la scadenza,
5 per consentire al creditore di disporre della necessaria liquidità. Contestava gli ulteriori motivi di opposizione e proponeva domanda riconvenzionale per il rimborso di ulteriori somme dovute per spese sostenute in via esclusiva, per complessivi € 17.262,31 (poi € 18.607,47), come da impegno contenuto nell'atto notarile de quo. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe. In corso di causa, l'opponente contestava la domanda riconvenzionale del convenuto, riferendosi le spese rivendicati a periodo successivo al suo recesso.”
Il giudice di prime cure preliminarmente rigettava l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni
Fideuram, in quanto tardivamente avanzata nella memoria ex art. 183, co 6
c.p.c. Escludeva, altresì, l'ipotesi di litisconsorzio necessario idoneo a giustificare l'integrazione del contraddittorio con la predetta Compagnia di
Assicurazioni. Rigettava, inoltre, l'eccezione di invalidità della notifica dell'atto di precetto, ritenendo che l'opposizione proposta avesse sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.
Nel merito, con riferimento alla dedotta compensazione tra il credito del precettante ed il credito del precettato, il giudice di prime cure richiamava l'Accordo Nazionale Agenti rilevando che, non essendovi prova dell'instaurazione della procedura ivi prevista, l'obbligo di pagamento delle indennità conseguenti al recesso dovesse rimanere in capo alla preponente. Rigettava altresì, la domanda riconvenzionale svolta dalla parte opposta volta al rimborso delle spese asseritamente sostenute anche per la parte di spettanza dell'opponente; ciò a motivo della genericità delle allegazioni e della mancanza di prova del pagamento dei relativi importi.
All'esito del giudizio il Tribunale così statuiva. “
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato da;
Controparte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
- Rigetta Parte_1 la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
- Condanna alle spese di giudizio per € 12.181,00 oltre Parte_1 accessori, come da motivazione;
respinte l'opposizione e le domande riconvenzionali di entrambe le parti, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
II. Appellava la sentenza chiedendone la riforma per i Parte_1 seguenti motivi.
6 1. “Apparenza, Insufficienza, Erroneità e Contraddittorietà della motivazione della Sentenza n. 855/2021 Trib. di Arezzo, che si palesa comunque illogica ed illegittima”: L'appellante deduceva l'insufficienza e l'erroneità della motivazione, lamentando che il giudice aveva limitato la propria decisione ad un'unica argomentazione, omettendo di considerare il compendio probatorio e, segnatamente la mail con cui la controparte aveva trasmesso i conteggi relativi all'indennità spettanti all'appellante. Nella predetta mail si faceva espresso riferimento ai dati della liquidazione ed i conteggi indicati nel documento allegato riportavano un credito complessivo in favore dell'appellante per un importo pari ad euro 200.000. L'appellante contestava i capi della sentenza relativi alla decisione sulle eccezioni preliminari. Censurava, in primo luogo, la statuizione di tardività dell'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo, per non essere stato dimostrato il dedotto malfunzionamento della cancelleria telematica che aveva impedito la visualizzazione della comparsa di risposta;
i malfunzionamenti della cancelleria costituivano infatti un dato pacifico e frequente. Nello specifico, non erano state esaminate in quanto non visualizzabili le due pagine ove il adduceva che l'obbligo di P_ corrispondere le predette indennità gravava in capo alla Compagnia di
Assicurazioni. L'appellante evidenziava ancora, a dimostrazione della propria inconsapevolezza e buona fede, che, nel verbale di prima udienza la controparte aveva omesso ogni riferimento al coinvolgimento della compagnia di assicurazioni. Con riferimento alla notifica del precetto, il giudice si limitava ad affermare che l'atto aveva raggiunto il suo scopo, omettendo di argomentare in ordine al mancato rispetto della procedura. Il giudice, inoltre, non valutava che il riconoscimento del debito da parte della controparte era stato operato con la precedente mail del 2013.Quanto alla liquidazione delle spese del giudizio, deduceva che le stese erano conseguenziali all'erronea soccombenza decretata e, in ogni caso, si rivelavano eccessive, avuto riguardo alla modesta complessità delle questioni analizzate e alla reciproca competenza delle parti.
2. “Mancata valutazione da parte del Giudice di primo grado delle argomentazioni e dei riscontri probatori e documentali svolte dall'opponente in primo grado e malgoverno ed erronea valutazione della totalita' del quadro istruttorio”. A detta dell'appellante il giudice di prime cure, aveva pretermesso la disamina del compendio probatorio e delle richieste istruttorie formulate, sulle quali non si era mai espresso. Tali elementi
7 avrebbero, per converso, dovuto dimostrare l'infondatezza della pretesa della controparte, non avendo il percepito le quote e le indennità spettanti a Pt_1 seguito della fuoriuscita dalla società di cui era contitolare con la parte appellata. Il giudicante, inoltre, errava nella valutazione delle prove, nonostante l'appellante avesse assolto il proprio onere probatorio, trascurando le ammissioni della controparte e il principio che regola la ripartizione dell'onere della prova. La stessa parte opposta, infatti, riconosceva come dato pacifico e non controverso che il dovesse ricevere la propria liquidazione. Il Pt_1
Tribunale aveva pretermesso la disamina del materiale probatorio negando, altresì, l'ammissione della prova testimoniale, che era stata giudicata rilevante ed utile dal giudice procedente, con grave pregiudizio del diritto di difesa.
3. “Erroneità della Sentenza peer erronea applicazione della Legge (nello specifico Art. 2 bis del vigente accordo nazionale agenti), Omessa
Valutazione e Totale Carenza dei presupposti di legge (motivo nel quale in parte si riassumono l'erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione del sentenza di primo grado nonché l'erronea ed eccessiva liquidazione di spese legali addossate all'odierno Appellante)”. Deduceva infine l'appellante l'erronea applicazione della legge, nello specifico dell'art. 2 bis dell'Accordo
Nazionale Agenti. Erroneamente, infatti, il giudicante aveva ritenuto non applicabile la norma, omettendo di considerare che il ra receduto dalla Pt_1 società e l aveva proseguito in continuità il proprio rapporto con CP_7
l'assicurazione mandante, operando solo una variazione della denominazione sociale. Errava, pertanto, il giudice nel ritenere che non vi fosse prova dell'instaurazione della procedura finalizzata al mantenimento del rapporto con l'assicurazione.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi Controparte_1
d'appello, rilevando che, con l'atto notarile di recesso, le parti avevano regolato i loro rapporti, indicando espressamente la compagnia assicuratrice quale soggetto onerato del pagamento dell'indennità. L'accordo quadro agenti assicurativi, inoltre, poneva a carico della compagnia mandante, la corresponsione della predetta indennità, in linea con le disposizioni del codice civile. Il giudice, pertanto, correttamente aveva escluso che il socio della società fosse tenuto al pagamento di detta indennità. Sottolineava, inoltre, che i conti dare/avere erano stati definiti prima di recarsi dal notaio e che i contraenti
8 avevano definito in quella sede tutte le poste in gioco, ben sapendo che altri oneri spettavano ad altri soggetti. Anche la mail inviata da a P_ Pt_1 non conteneva elementi dirimenti, limitandosi ad indicare il dubbio che la liquidità essa potesse essergli erogata dalla compagnia e da questi girata al
Quanto all'asserita irregolarità della notifica a mezzo PEC, rilevava che, Pt_1 non essendoci alcun procedimento giudiziale pendente, non sussisteva l'obbligo di attestare la conformità del precetto. Inoltre, non doveva essere indicata la procura alle liti, trattandosi di mero allegato. In ogni caso, la compiuta opposizione aveva sanato qualunque irregolarità della notifica. In ordine alla mancata autorizzazione alla chiamata di terzo, ne rilevava la tardività, poiché formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183 c.p.c. In tale quadro, le testimonianze richieste dall'appellante e riproposte in sede di gravame si rivelavano meramente esplorative. Con riguardo alla liquidazione delle spese di lite, il giudice aveva operato una parziale compensazione, rispondente ad una logica corretta ed equa, tenendo conto della differenza di valore tra le domande proposte dalle parti.
L'appellato proponeva, infine, appello incidentale avverso il rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado, volta ad ottenere la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo richiesto a titolo di rimborso di spese dal medesimo sostenute, sebbene di pertinenza di entrambe le parti. Il giudice aveva respinto la domanda sull'erroneo presupposto che la documentazione allegata fosse generica e che vi fosse incertezza circa la notificazione alla parte convenuta di alcuni documenti, quali le cartelle di pagamento. Rilevava l'appellato che tale statuizione violava i criteri per la valutazione delle prove. Non corrispondeva al vero che la documentazione fosse generica, in quanto la parte aveva prodotto tutto ciò di cui disponeva e la documentazione era intestata alla società, mentre quella intestata al solo convenuto conteneva ogni riferimento alla ragione del credito e al periodo di riferimento. La mancata prova di ricezione da parte del convenuto era superata dal fatto che egli era in possesso di tali documenti;
in ogni caso, la documentazione non era stata contestata dalla controparte. Il pagamento delle somme risultava dalle quietanze contenute in gran parte dei documenti;
comunque, i relativi capitoli erano stati oggetto di richiesta di prova testimoniale. Il Tribunale aveva poi, erroneamente ritenuto che la sentenza del giudice di pace, da questi allegata a sostegno del credito, fosse stata
9 tardivamente depositata. L'ordinanza di conversione del rito ex art. 426 c.p.c. emessa dal giudice consentiva invece di depositare con la memoria integrativa la sentenza in questione.
Parte appellata impugnava infine il capo della sentenza relativo parziale compensazione delle spese di lite, che non aveva più ragion d'essere, una volta venuta meno la soccombenza dell'appellato sulla domanda riconvenzionale.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
III. L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di gravame, si osserva innanzitutto che il rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
è stato correttamente fondato, dal giudice di prime Controparte_8 cure, sul rilievo di tardività della relativa istanza, proposta soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. Appaiono d'altronde generiche e prive di riscontro probatorio le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini;
il ha Pt_1 infatti dedotto l' impossibilità di visualizzare le pagine della comparsa di risposta della controparte ove si faceva riferimento all'obbligo di corresponsione dell'indennità da parte della Compagnia di assicurazioni, senza tuttavia offrire riscontri oggettivi a tale circostanza. Analoghe considerazioni valgono in relazione all'affermazione, volta avvalorare la buona fede dell'appellante sulla non conoscibilità del fatto che rendeva necessaria la chiamata in causa del terzo, secondo cui, nel verbale relativo alla prima udienza di trattazione, la controparte non faceva alcun riferimento alla questione.
L'appellante ha inoltre dedotto che il giudice avrebbe erroneamente inquadrato la questione ritenendo centrale la compensazione fra le parti dei rispettivi crediti. Emerge, tuttavia, pacificamente dagli atti che la lite vertesse, in primis, sulla compensazione tra il credito vantato dal precettante ed il credito rivendicato dall'opponente. Quest'ultimo, in particolare, deduceva di non essere obbligato a pagare l'importo intimato con il precetto, proprio perché creditore di
10 un importo maggiore derivante dall'indennità a lui spettante per il recesso dalla
“ ”, da imputarsi al socio rimasto nella società. Le prove Parte_2 articolate dall'opponente e non accolte dal giudice a quo erano volte alla dimostrazione di tale controcredito. Risulta tuttavia, dalla documentazione in atti, che l'indennità derivante dalla cessazione del rapporto di agenzia, gravava non già sulla parte opposta, bensì sulla Compagnia assicuratrice, soggetto rimasto estraneo al presente giudizio. Appare, sotto questo profilo, destituita di fondamento la critica rivolta al primo giudice per non aver adeguatamente valutato, e financo ammesso, le prove richieste, volte a dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria. Invero il Tribunale ha fondatamente ritenuto irrilevanti i mezzi di prova articolati dalle parti sul punto, attenendo piuttosto il thema decidendum alla individuazione del soggetto responsabile dell'obbligo di corresponsione dell'indennità. Con riferimento a tale questione assumeva carattere dirimente la documentazione già versata in atti e, segnatamente, il patto tra i soci recante le disposizioni concernenti la regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali a seguito del recesso del primo socio. Nello specifico, il rogito notarile dava atto del valore della quota del e, Pt_1 contestualmente, del debito gravante sullo stesso nei confronti della società.
Operata la compensazione tra il credito relativo alla quota sociale ed il predetto debito, veniva indicato in euro 29.000,00 l'importo residuo ancora dovuto dal socio recedente. Le parti nell'atto notarile prevedevano, inoltre, che tale importo avrebbe dovuto essere corrisposto allorquando la compagnia assicuratrice avesse provveduto al pagamento dell'indennità, fissando un termine ultimo, individuato alla data del 1.01.2013. Dall'interpretazione univoca delle clausole contrattuali, si evince la sussistenza di un credito in capo all'istante, azionabile mediante atto di precetto, quantomeno a decorrere dal mese di gennaio 2013. A partire da tale data, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1219 c.c. sono dovuti gli interessi legali sul predetto credito. La risoluzione della presente controversia deve necessariamente fondarsi sull'analisi delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti e sulla disciplina normativa e codicistica applicabile alla fattispecie in esame. Nello specifico, gli articoli 12 bis e 34 dell'Accordo Nazionale Agenti, in fattispecie analoghe a quella in oggetto, statuiscono che l'obbligazione di corrispondere l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia grava sulla compagnia assicuratrice preponente. L'art. 2 bis dell'Accordo Nazionale Agenti statuisce che, in caso di recesso, esclusione, uscita o perdita della qualifica di delegato di uno o più soggetti di cui all'art. 2,
11 comma V, il rapporto di agenzia non cessa automaticamente. Si instaura, invece, una procedura finalizzata al mantenimento del rapporto, concedendo alle parti un termine per trovare un'intesa sul nominativo del soggetto subentrante. Durante tale periodo, l'agenzia continua ad essere gestita dalla società agente. Il comma II del medesimo articolo specifica che, nell'ipotesi di sostituzione di un socio senza modifica delle quote preesistenti (salvo quanto previsto al comma IV), l'intesa dovrà stabilire se la società agente provvederà direttamente alla definizione dei rapporti interni tra i soci (con prosecuzione del rapporto di agenzia immutato) oppure se l'impresa, previo scioglimento consensuale del rapporto, dovrà corrispondere alla società le indennità di risoluzione riaffidando l'incarico alla stessa, con la sola variazione del socio. Nel caso di specie, condivisibilmente, il giudice di primo grado ha rilevato la mancata attivazione della procedura prevista dall'Accordo Nazionale Agenti.
Risulta conseguentemente applicabile la normativa codicistica, che pone in capo al preponente l'obbligo di corrispondere all'agente un'indennità di risoluzione del rapporto. In particolare, l'art. 1751 c.c. prevede che, al momento della cessazione del rapporto di agenzia, il preponente sia tenuto a corrispondere all'agente un'indennità, sussistendone i presupposti di legge.
Conseguentemente, deve ritenersi immune da censure la decisione del giudice di prime cure, il quale ha statuito il perdurante obbligo della preponente di corrispondere le indennità conseguenti al recesso del socio escludendo Pt_1 la possibilità di trasferire tale obbligazione in capo alla società o Parte_2 al convenuto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, si osserva quanto segue. Il ha allegato alla comparsa di P_ costituzione e risposta la documentazione relativa al credito asseritamente vantato nei confronti della controparte. Tale documentazione è riepilogata in un prospetto che suddivide le spese intestate alla società “ Parte_2
” dalle spese gravanti esclusivamente sul socio recedente. Parte_2
Nell'analisi della documentazione allegata al suddetto schema riepilogativo ( all.
5 comparsa di costituzione e risposta , è imprescindibile Controparte_1 operare una distinzione tra le spese intestate alla società e le altre spese. Quanto alle prime andrà riconosciuto il credito del per le spese riferibili al Parte_8 periodo antecedente il recesso del dalla società. Difatti, con il patto Pt_1
12 stipulato mediante atto pubblico, i soci convenivano l'obbligo di refusione da parte del delle spese riferibili al periodo antecedente la data del 30 Pt_1 settembre 2011, sopravvenute alla data di stipula del rogito. La richiesta di rimborso delle spese avanzate dal trova dunque il suo fondamento P_ nella specifica pattuizione intercorsa tra i soci, formalizzata all' articolo 4 del rogito che prevede espressamente l'obbligo del di corrispondere, a Pt_1 semplice richiesta della società, la metà delle spese sopravvenute, purché riferibili ad eventi antecedenti alla data del 30 settembre 2011. Si legge in detta clausola: “Il socio receduto signor , a semplice richiesta della Parte_1 società, si obbliga a rifondere alla medesima la metà delle spese documentate e sopravvenute che abbiano origine da fatti o eventi precedenti al 30 settembre
2011, con particolare riferimento ad eventuali sopravvenute imposte, sanzioni fiscali e spese legali per il patrocinio in vertenze.” Il . ha contestato la Pt_1 pretesa creditoria azionata da eccependo che le spese documentate P_ sono successive alla data del suo recesso dalla società. Tuttavia, la riferibilità di tali spese al risulta provata dall'intestazione delle fatture e dal periodo Pt_1 cui esse si riferiscono. I documenti prodotti sono infatti intestati alla compagine sociale, di cui il era socio, e la loro datazione coincide con il periodo di Pt_1 permanenza di quest'ultimo nella società in nome collettivo. La domanda del volta al rimborso di dette spese deve dunque essere accolta nei limiti P_ in cui risulti adeguata prova di tali presupposti. In conclusione, sono addebitabili al socio receduto esclusivamente le spese risultanti da fatture e cartelle intestate alla società il cui debito sia maturato in data anteriore al recesso del dalla società. Ciò con la precisazione che, per le fatture Pt_1 intestate a Sistel, Sorgenia ed Enel, andrà calcolato la metà dell'importo ivi indicato in quanto riferite al bimestre settembre ottobre 2011 del quale può farsi carico al socio uscente solo il mese di settembre 2011. Non appare invece emergere la prova certa in merito al credito di cui alla fattura Seat in assenza di indicazioni al periodo di riferimento, essendo indicata solo la sua scadenza al
31/10/2011, data la quale il socio non era più parte della società.
In relazione alla documentazione residua prodotta dalla parte appellata, si rende necessario escludere dal computo del credito vantato dal gli P_ importi risultanti dalle cartelle esattoriali depositate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. L'introduzione di un maggior importo, derivante dalla sopravvenienza di tali cartelle, configurerebbe una inammissibile modifica della
13 domanda originariamente formulata dal socio rimasto in società. Né può ritenersi che il mutamento del rito valga a superare le decadenze processuali già maturate;
infatti gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento (cfr. Cass. civ. sez. II , n.8045/2023).
Va, altresì, escluso il riconoscimento delle ulteriori somme risultanti dalla documentazione allegata al n. 7 della comparsa di costituzione e risposta di
Parte appellata, non ha infatti allegato sufficienti elementi a Controparte_1 sostegno della loro riferibilità in via esclusiva al ed alle motivazioni Pt_1 fondanti le distinte voci di credito ivi annoverate. Il si è limitato ad P_ imputare detti importi al socio uscente, senza tuttavia comprovare il fondamento giuridico dei singoli addebiti indicati. Invero il a fronte P_ delle contestazioni mosse dal sulla propria posizione debitoria, non ha Pt_1 fornito un'adeguata motivazione sulle ragioni giustificatrice della propria pretesa restitutoria;
né emergono, dalle circostanze oggetto delle prove testimoniali dal medesimo articolate, elementi idonei a comprovare le ragioni della riferibilità di detti importi unicamente al socio uscente, escludendo una possibile responsabilità solidale della società. In conclusione, parte appellata non ha chiarito a quale titolo debba ascriversi l'imputazione soggettiva di ciascuna delle singole obbligazioni poste a carico del difettando una Pt_1 chiara individuazione del nesso causale tra la condotta del socio receduto e il debito da questi maturato.
La pretesa creditoria del risulta, dunque, fondata P_ limitatamente all'importo complessivo di euro 2.212,57. Tale importo scaturisce dalla somma delle voci di spesa risultanti dai documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta (doc. n.6) e segnatamente: dalle fatture IS
(limitatamente al periodo 1/01/11-30/09/11), SO ed EN
(limitatamente al mese di settembre 2011); dalle cartelle emesse da CP_9 ed;
dalle fatture emesse da LADAPAPER, dallo Controparte_10
Studio Legale GORI, e dallo , , tutte Parte_9 Parte_10 intestate alla società e riferibili a periodi anteriori alla data del recesso del dalla compagine societaria. L'appello incidentale deve essere dunque Pt_1 accolto limitatamente alla somma indicata. Ne consegue la condanna del socio
14 uscente al rimborso delle spese debitamente documentate dal per P_
l'importo di Euro 2.212,57.
IV. Le spese. Le spese del giudizio di primo e di secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del sulla base del DM 10.03.2014 n.
55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi essendo il valore della causa prossimo al limite minimo della scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria per il grado di appello.
.-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello principale;
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 2.212,57, Controparte_1 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di primo e di secondo grado del giudizio che liquida rispettivamente in euro
3.809, 00 oltre accessori di legge, per il primo grado ed in euro 3.473,00 oltre accessori di legge, per il grado di appello.
5) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
6) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D. L.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.06.2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 22/11/2021 al n. 1955 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza 855/2021 pubblicata in data 20.10.2021 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MUGNAI CINZIA,come da procura in atti
- appellante - contro rappresentata e difesa dall'Avv. GORI IACOPO, come Controparte_1 da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “dichiarare inammissibile l'appello incidentale avanzato da controparte per le motivazioni tutte che precedono e/o comunque disporne il rigetto, al pari di ogni domanda avanzata da parte Appellata, anche in linea istruttoria, in quanto infondati/e in fatto ed in diritto;
ed altresì:
1. In via pregiudiziale e cautelare, mantenere la sospensiva previamente accordata in ordine alla provvisoria esecutività della sentenza impugnata - Sent. di I° gr. Nr. 855/2021 del Tribunale di Arezzo, per i motivi tutti dedotti nell'odierno scritto ed in Atto di Appello;
2. Sempre in via pregiudiziale, valuti la Corte Adita l'opportunità, tenuto conto della particolare natura del contenzioso in atto, del tempo decorso dal suo avvio (2015), nonché considerati i contrapposti interessi delle parti, UNA PROPOSTA CONCILIATIVA che possa Controparte_2 portare ad in subordine a valutare altresì l'opportunità di rimettere le medesime in mediazione al fine di addivenire ad un componimento bonario dell'annosa questione che ci occupa;
->In difetto di quanto indicato nelle conclusioni sub pt 2 che precede e comunque in ogni caso, accogliere le conclusioni rassegnate che ivi, si trascrivono integralmente:
3. In Via principale, previa altresì convocazione delle parti ed adozione dei provvedimenti di rito, in accoglimento del presente appello, per i motivi tutti in fatto ed in diritto sopra specificati riformare e/o annullare totalmente la sentenza impugnata nr. 855/2021 emessa, dal Tribunale di Arezzo, il 19.10.2021, pubblicata il 20.10.2021, notificata a mezzo Pec il 22.10.2021 e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'Appellato dinanzi al Tribunale di Arezzo ed alla Corte Di Appello di Firenze, per i motivi tutti meglio esposti in atti, accogliere le conclusioni tutte avanzate in prime cure che qui si riportano pedissequamente: “In Via Preliminare: in accoglimento della richiesta di Autorizzazione alla Chiamata in Causa di Terzo, identificato nella , a modifica dei provvedimenti previamente Controparte_3 adottati dal G.I. designato, differire la data di udienza, fissata al 4 Maggio 2017, innanzi all'intestato Tribunale, ad altra successiva, tale da consentire al Dr.
la citazione, cui intende procedere, della Terza, Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna Controparte_4 lingrado n. 45, nel rispetto dei termini di legge;
Sempre in Via preliminare ma in subordine: Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo giudice adito non ritenga di accogliere la richiesta ut supra formulata, Voglia provvedere egli stesso, in attuazione dei propri poteri ex officio (art. 107 e 421, II° c, cpc), ad ordinare l'intervento in giudizio -ad integrazione del contraddittorio- della predetta impresa assicuratrice, , in persona del l.r.p.t., con sede in Bologna CP_3 (Bo), 40128, V. Stalingrado n. 45, cui la causa è comune, nel rispetto dei termini di legge di cui all'art. 418-420 cpc onde evitare un proliferare di giudizi con conseguente rischio di giudicati contrastanti in relazioni a cause caratterizzate da elementi comuni qualora decise separatamente;
Sempre In Via preliminare: rigettare le eccezioni preliminari tutte formulate da controparte sia in punto di rito sia in punto di merito, in quanto infondate ed illegittime per le motivazioni tutte espresse in atti ed in particolare: >In Tesi: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui in atti, la nullità-inesistenza-invalidità ed inefficacia della notifica eseguita a mezzo pec in violazione del dettato normativo vigente;
>In Ipotesi accertare e dichiarare, per e motivazioni tutte di cui in premessa, la nullità- inesistenza-invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo e, conseguentemente, dell'atto di precetto medesimo, dichiarando, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli stessi;
>In ulteriore Ipotesi: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, l'invalidità, inefficacia ed erroneità del precetto per erroneità nel rivendicare interessi non dovuti e/o comunque non nella misura richiesta, oltre che degli importi richiesti, e per l'effetto, dichiarare, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso;
è Nel merito: riformare e/o annullare per le motivazioni tutte esposte in premessa, la sentenza del Tribunale di Arezzo, Sez. Civile, n. 855/2021 ivi impugnata e, per l'effetto: si chiede il rigetto delle domande proposte da controparte in via principale e riconvenzionale poiché infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte esposte in atti, e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da Parte_1 a per le ragioni tutte esposte in atti ed, in particolare, in Controparte_1 accoglimento della formulata eccezione di compensazione con il maggior credito vantato dal nei confronti del per le indennità e le somme tutte Pt_1 P_ a qualsivoglia titolo a costui spettanti in conseguenza dell'avvenuta cessazione al 30.09.2011 del mandato decennale e della di lui fuori uscita dalla
[...]
indennità che Egli chiede sin d'ora, in via Parte_2 riconvenzionale, Volersi Determinare identificandole nelle somme a qualsivoglia
2 titolo dovute a dal relativamente all'avvenuta cessazione dalla Pt_1 P_ qualità di socio della e per l'effetto, in Parte_2 accoglimento della proposta domanda riconvenzionale: Condannare P_
al pagamento in favore di delle suddette somm
[...] Parte_1 nell'importo complessivo di Euro 200.000,00 ovvero in quella maggior o minor somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
è Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il giudicante non ritenga accogliere le conclusioni per come sopra rassegnate, Voglia comunque, previo accertamento dell'entità delle indennità e delle somme tutte a qualsivoglia titolo dovute al in ragione Pt_1 dell'intervenuta cessazione della sua qualità di socio della
[...]
e per l'effetto, in accoglimento della proposta domanda Parte_2 riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare la correlativa legittimazione passiva in capo alla in persona del Controparte_5 l.r.pt., e, per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore di Pt_1
delle suddette indennità e/o somme comunque a qualsivoglia titol
[...] per l'importo pari ad Euro 200.000,00 ovvero quella maggior o minor somma che risulterà accertata in corso di causa, maggiorate degli interessi ed della rivalutazione monetaria come per legge;
al contempo Voglia altresì respingere in toto le domande proposte da controparte in via principale e Controparte_1 riconvenzionale poiché infondate in fatto e azioni tutte esposte in atti, e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da Pt_1
a;
è In ogni caso con vittoria di spese e competenze di
[...] Controparte_1 rel i i gradi di giudizio, incluse quelle inerenti il sub procedimento di sospensione in primo grado dell'efficacia esecutiva del titolo in cui ha trovato totale accoglimento l'istanza avanzata da , nonché Parte_1 analogamente per il grado d'Appello; è In via istruttoria si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado ed in esso non ammesse e/o ammesse e non espletate e/o rigettate erroneamente per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: ->Si insiste nel chiedere ammettersi la prova per testi, già dedotta ed inizialmente ammessa in primo grado di giudizio con ordinanza irritualmente ed ingiustificatamente ed altresì erroneamente non espletata, revocando solo in sentenza la correlativa ordinanza ammissiva, sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla formula di rito D.C.V. e numerati progressivamente:
1. D.v.c i sig.ri a far data dal 2001 Parte_3 hanno operato assieme quali titolari della Parte_2
, corrente in Arezzo V. Roma n. 2, società
[...] operante nel settore assicurativo e, nello specifico, Agente dell'allora CP_5 ;
2. D.v.c. la Società è venuta meno, n
[...] Parte_3 societario che la contraddistingueva, con la fuoriuscita dalla stessa del
Pt_1 in data 30.09.2011; 3. D.v.c. nel 2011 il senza opposizione del recedeva dalla
Pt_1 P_ Società, in concomitanza con la sottoscrizione dell'atto che vi si rammostra quale Doc.to nr. 1 4. D.v.c all'epoca espressamente veniva indicato in Euro
Pt_1 19.770,00 il valore della quota spettante al socio recedente ed in Parte_4 complessivi Euro 48.770,00 gli importi dovuti da quest'ultimo alla . D.v.c a seguito dell'operato recesso, il ha diritto alle indennità di cessazione
Pt_1 del mandato ed al versamento degli importi maturati a vv. titolo, come per legge;
6. D.v.c le Parti pertanto decidevano IN UN PRIMO MOMENTO concordemente di subordinare il pagamento della somma differenziale (tra le indennità dovute al ed il debito) “al momento in cui la compagnia di assicurazione
Pt_1 CP_5
gli avra' liquidato le spettanze relative”;
7. D.v.c successivamente, in
[...] esecuzione di quanto previsto dalla specifica normativa di settore veniva stabilito
3 che, anziché , provvedesse alla liquidazione delle indennità, Controparte_5 nell'ammontare dovuto come per legge al socio recedente –Babbini-, direttamente l'Agente ;
8. D.v.c e hanno Parte_5 Pt_1 P_ consegu 9. D.v.c il ca del P_ recesso del n possesso delle registrazioni e dei flussi di lavoro costituenti Pt_1 base di cal indennità spettanti a quest'ultimo; 10. D.v.c il ha P_ inoltrato al prospetti di calcolo indicanti gli importi che riteneva dover Pt_1 liquidare a quest'ultimo per le causali sopra esposte (indennità e quant'altro dovuto per la fuoriuscita dalla Società; 11. D.v.c riconoscete le copie di tali conteggi in quelle che vi si esibiscono quale Doc.to 4 difesa 12. D.v.c Pt_1 P_
rifiutò l'esibizione delle registrazioni e dei fl oro costit
[...] di calcolo di dette indennità richiestegli più volte da 13. D.v.c. alcun Pt_1 accordo venne trovato tra e sugli importi di cui ai conteggi Pt_1 P_ predetti ed identificati nel D.v.c il ha richiesto a Pt_1 Pt_1
, oggi l'esibizione delle registrazioni e dei flussi Controparte_5 CP_3 nti b delle sue indennità; 15. D.v.c tenuto al versamento delle predette indennità è il Sig. ; Si indicano quali Controparte_1 testi si Sig.ri: , residente in [...](Ar), V. Nenni, 6 sui cap. Testimone_1 di prova n. 1- 1-12-13-14-15; NI , domiciliato in Tes_2 NA (Ar), V. Umbro Casentinese, sui capitoli di prova nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14-15; -Dott.ssa , domiciliata presso Testimone_3 CP_3
già , in Firenze (Fi), V. Lorenzo il Magnifico, sui capitoli di
[...] Controparte_5 prova nn. 1-2-3-5-6-7-8-12-13-14-15; -Dott. , , Testimone_4 Controparte_6 già , Divisione Fondiaria e , Controparte_5 129 r, sui capitoli di prova nn. 7-12-13-14-15; -> Sempre In Via Istruttoria, si chiede sin d'ora: A) ordinare l'acquisizione delle registrazioni e dei dati contabili necessari, dei flussi di lavoro ed incasso e di ogni documento e/o comunque quant'altro dato occorrente per calcolare le indennità dovute per come sopra indicate nonché di un completo rendiconto degli incassi operati a qualsivoglia titolo dall' sino alla data del recesso Controparte_7 del socio. re l'entità delle indennità maturate in capo al in ragione dell'opera prestata quale agente-socio Pt_1 della , dalla data della sua creazione sino Parte_2 alla ntare complessivo delle competenze a qualsivoglia titolo al medesimo spettanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. C) ordinare altresì alla Spa, già CP_3 CP_5
Divisione Fondiaria la produzione della totalità delle
[...] comunicazioni/accordi intercorsi tra la predetta e l' Controparte_7 nonché tra la predetta e l' a seguito d Parte_6 Pt_1
30.09.2011 nonché la quantificazione dell'ammontare delle indennità
[...] te da er il periodo in cui è stato socio dell' Pt_1 Parte_7
””;
[...] per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: 1) rigettare l'appello ed ogni domanda avanzata da controparte, in quanto infondati in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata salvo quanto segue e salvo ammettere le prove contrarie richieste in primo grado dall'odierno appellato (in ipotesi di ammissione di quelle dirette richieste da parte appellante); 2) in accoglimento del formulato appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, previa ammissione ed escussione (ove ritenuto necessario) dei testi diretti capitolati dalla difesa del Sig. in primo grado (memorie ex artt. 183 n. 2 e 426 c.p.c.): i) P_ accogliere la iconvenzionale da questi formulata in primo grado e condannare il Sig. al pagamento in suo favore dell'ulteriore somma di € Pt_1
4 18.607,47, oltre interessi legali dal 17.03.2015 (data della messa in mora) al saldo effettivo;
ii) condannare il Sig. all'integrale rifusione delle spese di Pt_1 lite di primo grado in favore del Sig. così come quantificate nella P_ sentenza impugnata prima della parzial azione operata. Con vittoria di competenze e spese di lite anche per il grado di appello.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello in data 22/11/2021, ritualmente notificato, chiedeva la riforma della sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Grosseto con la quale era stata respinta l'opposizione dal medesimo proposta avverso l'atto di precetto, portante la somma di euro 29.000, notificato da . Controparte_1
Così il fatto nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione il Sig. Pt_1 premesso che: aveva ricevuto dal Sig. notificazione di atto di modifica P_ di patti sociali della e (agente Parte_1 Parte_2 CP_5
datato 02/11/11 e precetto, per complessivi € 29.526,62 oltre
[...] interessi, a titolo residuo debito risultante dalle scritture contabili, previa compensazione del credito del precettato a titolo di indennità di cessazione del mandato. Nel proporre opposizione allegava che, prima dello scadere del termine apposto per il pagamento (31/12/12), il soggetto debitore delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia era divenuto lo stesso (quale agente P_
, con il quale non era mai stato raggiunto un accordo in merito agli CP_5 importi da liquidare. Eccepiva la compensazione del debito con il proprio maggior credito nei confronti del precettato, per il cui riconoscimento proponeva domanda riconvenzionale. Deduceva quali ulteriori motivi: nullità-inesistenza-invalidità e inefficacia dell'eseguita notifica a mezzo pec;
nullità/erroneità dell' atto di precetto per violazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché per aver azionato un credito non liquido, certo ed esigibile, nonché per condizionamento del credito al pagamento delle indennità cui egli aveva diritto;
non debenza degli interessi rivendicati;
erroneità del precetto per erroneità delle voci rivendicate e degli importi richiesti, in quanto eccessivi. Ciò premesso, previa sospensione, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva la necessità di integrare gli atti introduttivi, ex Art 426 del c.p.c., e la nullità per assoluta indeterminabilità della domanda riconvenzionale. Nel merito, contestava il proprio debito per l'indennità di cessazione del co-agente recedente, perdurando invece esso in capo all'impresa assicuratrice. Confermava il proprio credito, nel mentre la previsione dell'indennità era dovuta unicamente alla necessità di posticiparne la scadenza,
5 per consentire al creditore di disporre della necessaria liquidità. Contestava gli ulteriori motivi di opposizione e proponeva domanda riconvenzionale per il rimborso di ulteriori somme dovute per spese sostenute in via esclusiva, per complessivi € 17.262,31 (poi € 18.607,47), come da impegno contenuto nell'atto notarile de quo. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe. In corso di causa, l'opponente contestava la domanda riconvenzionale del convenuto, riferendosi le spese rivendicati a periodo successivo al suo recesso.”
Il giudice di prime cure preliminarmente rigettava l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni
Fideuram, in quanto tardivamente avanzata nella memoria ex art. 183, co 6
c.p.c. Escludeva, altresì, l'ipotesi di litisconsorzio necessario idoneo a giustificare l'integrazione del contraddittorio con la predetta Compagnia di
Assicurazioni. Rigettava, inoltre, l'eccezione di invalidità della notifica dell'atto di precetto, ritenendo che l'opposizione proposta avesse sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.
Nel merito, con riferimento alla dedotta compensazione tra il credito del precettante ed il credito del precettato, il giudice di prime cure richiamava l'Accordo Nazionale Agenti rilevando che, non essendovi prova dell'instaurazione della procedura ivi prevista, l'obbligo di pagamento delle indennità conseguenti al recesso dovesse rimanere in capo alla preponente. Rigettava altresì, la domanda riconvenzionale svolta dalla parte opposta volta al rimborso delle spese asseritamente sostenute anche per la parte di spettanza dell'opponente; ciò a motivo della genericità delle allegazioni e della mancanza di prova del pagamento dei relativi importi.
All'esito del giudizio il Tribunale così statuiva. “
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato da;
Controparte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
- Rigetta Parte_1 la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
- Condanna alle spese di giudizio per € 12.181,00 oltre Parte_1 accessori, come da motivazione;
respinte l'opposizione e le domande riconvenzionali di entrambe le parti, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
II. Appellava la sentenza chiedendone la riforma per i Parte_1 seguenti motivi.
6 1. “Apparenza, Insufficienza, Erroneità e Contraddittorietà della motivazione della Sentenza n. 855/2021 Trib. di Arezzo, che si palesa comunque illogica ed illegittima”: L'appellante deduceva l'insufficienza e l'erroneità della motivazione, lamentando che il giudice aveva limitato la propria decisione ad un'unica argomentazione, omettendo di considerare il compendio probatorio e, segnatamente la mail con cui la controparte aveva trasmesso i conteggi relativi all'indennità spettanti all'appellante. Nella predetta mail si faceva espresso riferimento ai dati della liquidazione ed i conteggi indicati nel documento allegato riportavano un credito complessivo in favore dell'appellante per un importo pari ad euro 200.000. L'appellante contestava i capi della sentenza relativi alla decisione sulle eccezioni preliminari. Censurava, in primo luogo, la statuizione di tardività dell'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo, per non essere stato dimostrato il dedotto malfunzionamento della cancelleria telematica che aveva impedito la visualizzazione della comparsa di risposta;
i malfunzionamenti della cancelleria costituivano infatti un dato pacifico e frequente. Nello specifico, non erano state esaminate in quanto non visualizzabili le due pagine ove il adduceva che l'obbligo di P_ corrispondere le predette indennità gravava in capo alla Compagnia di
Assicurazioni. L'appellante evidenziava ancora, a dimostrazione della propria inconsapevolezza e buona fede, che, nel verbale di prima udienza la controparte aveva omesso ogni riferimento al coinvolgimento della compagnia di assicurazioni. Con riferimento alla notifica del precetto, il giudice si limitava ad affermare che l'atto aveva raggiunto il suo scopo, omettendo di argomentare in ordine al mancato rispetto della procedura. Il giudice, inoltre, non valutava che il riconoscimento del debito da parte della controparte era stato operato con la precedente mail del 2013.Quanto alla liquidazione delle spese del giudizio, deduceva che le stese erano conseguenziali all'erronea soccombenza decretata e, in ogni caso, si rivelavano eccessive, avuto riguardo alla modesta complessità delle questioni analizzate e alla reciproca competenza delle parti.
2. “Mancata valutazione da parte del Giudice di primo grado delle argomentazioni e dei riscontri probatori e documentali svolte dall'opponente in primo grado e malgoverno ed erronea valutazione della totalita' del quadro istruttorio”. A detta dell'appellante il giudice di prime cure, aveva pretermesso la disamina del compendio probatorio e delle richieste istruttorie formulate, sulle quali non si era mai espresso. Tali elementi
7 avrebbero, per converso, dovuto dimostrare l'infondatezza della pretesa della controparte, non avendo il percepito le quote e le indennità spettanti a Pt_1 seguito della fuoriuscita dalla società di cui era contitolare con la parte appellata. Il giudicante, inoltre, errava nella valutazione delle prove, nonostante l'appellante avesse assolto il proprio onere probatorio, trascurando le ammissioni della controparte e il principio che regola la ripartizione dell'onere della prova. La stessa parte opposta, infatti, riconosceva come dato pacifico e non controverso che il dovesse ricevere la propria liquidazione. Il Pt_1
Tribunale aveva pretermesso la disamina del materiale probatorio negando, altresì, l'ammissione della prova testimoniale, che era stata giudicata rilevante ed utile dal giudice procedente, con grave pregiudizio del diritto di difesa.
3. “Erroneità della Sentenza peer erronea applicazione della Legge (nello specifico Art. 2 bis del vigente accordo nazionale agenti), Omessa
Valutazione e Totale Carenza dei presupposti di legge (motivo nel quale in parte si riassumono l'erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione del sentenza di primo grado nonché l'erronea ed eccessiva liquidazione di spese legali addossate all'odierno Appellante)”. Deduceva infine l'appellante l'erronea applicazione della legge, nello specifico dell'art. 2 bis dell'Accordo
Nazionale Agenti. Erroneamente, infatti, il giudicante aveva ritenuto non applicabile la norma, omettendo di considerare che il ra receduto dalla Pt_1 società e l aveva proseguito in continuità il proprio rapporto con CP_7
l'assicurazione mandante, operando solo una variazione della denominazione sociale. Errava, pertanto, il giudice nel ritenere che non vi fosse prova dell'instaurazione della procedura finalizzata al mantenimento del rapporto con l'assicurazione.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi Controparte_1
d'appello, rilevando che, con l'atto notarile di recesso, le parti avevano regolato i loro rapporti, indicando espressamente la compagnia assicuratrice quale soggetto onerato del pagamento dell'indennità. L'accordo quadro agenti assicurativi, inoltre, poneva a carico della compagnia mandante, la corresponsione della predetta indennità, in linea con le disposizioni del codice civile. Il giudice, pertanto, correttamente aveva escluso che il socio della società fosse tenuto al pagamento di detta indennità. Sottolineava, inoltre, che i conti dare/avere erano stati definiti prima di recarsi dal notaio e che i contraenti
8 avevano definito in quella sede tutte le poste in gioco, ben sapendo che altri oneri spettavano ad altri soggetti. Anche la mail inviata da a P_ Pt_1 non conteneva elementi dirimenti, limitandosi ad indicare il dubbio che la liquidità essa potesse essergli erogata dalla compagnia e da questi girata al
Quanto all'asserita irregolarità della notifica a mezzo PEC, rilevava che, Pt_1 non essendoci alcun procedimento giudiziale pendente, non sussisteva l'obbligo di attestare la conformità del precetto. Inoltre, non doveva essere indicata la procura alle liti, trattandosi di mero allegato. In ogni caso, la compiuta opposizione aveva sanato qualunque irregolarità della notifica. In ordine alla mancata autorizzazione alla chiamata di terzo, ne rilevava la tardività, poiché formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183 c.p.c. In tale quadro, le testimonianze richieste dall'appellante e riproposte in sede di gravame si rivelavano meramente esplorative. Con riguardo alla liquidazione delle spese di lite, il giudice aveva operato una parziale compensazione, rispondente ad una logica corretta ed equa, tenendo conto della differenza di valore tra le domande proposte dalle parti.
L'appellato proponeva, infine, appello incidentale avverso il rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado, volta ad ottenere la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo richiesto a titolo di rimborso di spese dal medesimo sostenute, sebbene di pertinenza di entrambe le parti. Il giudice aveva respinto la domanda sull'erroneo presupposto che la documentazione allegata fosse generica e che vi fosse incertezza circa la notificazione alla parte convenuta di alcuni documenti, quali le cartelle di pagamento. Rilevava l'appellato che tale statuizione violava i criteri per la valutazione delle prove. Non corrispondeva al vero che la documentazione fosse generica, in quanto la parte aveva prodotto tutto ciò di cui disponeva e la documentazione era intestata alla società, mentre quella intestata al solo convenuto conteneva ogni riferimento alla ragione del credito e al periodo di riferimento. La mancata prova di ricezione da parte del convenuto era superata dal fatto che egli era in possesso di tali documenti;
in ogni caso, la documentazione non era stata contestata dalla controparte. Il pagamento delle somme risultava dalle quietanze contenute in gran parte dei documenti;
comunque, i relativi capitoli erano stati oggetto di richiesta di prova testimoniale. Il Tribunale aveva poi, erroneamente ritenuto che la sentenza del giudice di pace, da questi allegata a sostegno del credito, fosse stata
9 tardivamente depositata. L'ordinanza di conversione del rito ex art. 426 c.p.c. emessa dal giudice consentiva invece di depositare con la memoria integrativa la sentenza in questione.
Parte appellata impugnava infine il capo della sentenza relativo parziale compensazione delle spese di lite, che non aveva più ragion d'essere, una volta venuta meno la soccombenza dell'appellato sulla domanda riconvenzionale.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
III. L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di gravame, si osserva innanzitutto che il rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
è stato correttamente fondato, dal giudice di prime Controparte_8 cure, sul rilievo di tardività della relativa istanza, proposta soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. Appaiono d'altronde generiche e prive di riscontro probatorio le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini;
il ha Pt_1 infatti dedotto l' impossibilità di visualizzare le pagine della comparsa di risposta della controparte ove si faceva riferimento all'obbligo di corresponsione dell'indennità da parte della Compagnia di assicurazioni, senza tuttavia offrire riscontri oggettivi a tale circostanza. Analoghe considerazioni valgono in relazione all'affermazione, volta avvalorare la buona fede dell'appellante sulla non conoscibilità del fatto che rendeva necessaria la chiamata in causa del terzo, secondo cui, nel verbale relativo alla prima udienza di trattazione, la controparte non faceva alcun riferimento alla questione.
L'appellante ha inoltre dedotto che il giudice avrebbe erroneamente inquadrato la questione ritenendo centrale la compensazione fra le parti dei rispettivi crediti. Emerge, tuttavia, pacificamente dagli atti che la lite vertesse, in primis, sulla compensazione tra il credito vantato dal precettante ed il credito rivendicato dall'opponente. Quest'ultimo, in particolare, deduceva di non essere obbligato a pagare l'importo intimato con il precetto, proprio perché creditore di
10 un importo maggiore derivante dall'indennità a lui spettante per il recesso dalla
“ ”, da imputarsi al socio rimasto nella società. Le prove Parte_2 articolate dall'opponente e non accolte dal giudice a quo erano volte alla dimostrazione di tale controcredito. Risulta tuttavia, dalla documentazione in atti, che l'indennità derivante dalla cessazione del rapporto di agenzia, gravava non già sulla parte opposta, bensì sulla Compagnia assicuratrice, soggetto rimasto estraneo al presente giudizio. Appare, sotto questo profilo, destituita di fondamento la critica rivolta al primo giudice per non aver adeguatamente valutato, e financo ammesso, le prove richieste, volte a dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria. Invero il Tribunale ha fondatamente ritenuto irrilevanti i mezzi di prova articolati dalle parti sul punto, attenendo piuttosto il thema decidendum alla individuazione del soggetto responsabile dell'obbligo di corresponsione dell'indennità. Con riferimento a tale questione assumeva carattere dirimente la documentazione già versata in atti e, segnatamente, il patto tra i soci recante le disposizioni concernenti la regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali a seguito del recesso del primo socio. Nello specifico, il rogito notarile dava atto del valore della quota del e, Pt_1 contestualmente, del debito gravante sullo stesso nei confronti della società.
Operata la compensazione tra il credito relativo alla quota sociale ed il predetto debito, veniva indicato in euro 29.000,00 l'importo residuo ancora dovuto dal socio recedente. Le parti nell'atto notarile prevedevano, inoltre, che tale importo avrebbe dovuto essere corrisposto allorquando la compagnia assicuratrice avesse provveduto al pagamento dell'indennità, fissando un termine ultimo, individuato alla data del 1.01.2013. Dall'interpretazione univoca delle clausole contrattuali, si evince la sussistenza di un credito in capo all'istante, azionabile mediante atto di precetto, quantomeno a decorrere dal mese di gennaio 2013. A partire da tale data, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1219 c.c. sono dovuti gli interessi legali sul predetto credito. La risoluzione della presente controversia deve necessariamente fondarsi sull'analisi delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti e sulla disciplina normativa e codicistica applicabile alla fattispecie in esame. Nello specifico, gli articoli 12 bis e 34 dell'Accordo Nazionale Agenti, in fattispecie analoghe a quella in oggetto, statuiscono che l'obbligazione di corrispondere l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia grava sulla compagnia assicuratrice preponente. L'art. 2 bis dell'Accordo Nazionale Agenti statuisce che, in caso di recesso, esclusione, uscita o perdita della qualifica di delegato di uno o più soggetti di cui all'art. 2,
11 comma V, il rapporto di agenzia non cessa automaticamente. Si instaura, invece, una procedura finalizzata al mantenimento del rapporto, concedendo alle parti un termine per trovare un'intesa sul nominativo del soggetto subentrante. Durante tale periodo, l'agenzia continua ad essere gestita dalla società agente. Il comma II del medesimo articolo specifica che, nell'ipotesi di sostituzione di un socio senza modifica delle quote preesistenti (salvo quanto previsto al comma IV), l'intesa dovrà stabilire se la società agente provvederà direttamente alla definizione dei rapporti interni tra i soci (con prosecuzione del rapporto di agenzia immutato) oppure se l'impresa, previo scioglimento consensuale del rapporto, dovrà corrispondere alla società le indennità di risoluzione riaffidando l'incarico alla stessa, con la sola variazione del socio. Nel caso di specie, condivisibilmente, il giudice di primo grado ha rilevato la mancata attivazione della procedura prevista dall'Accordo Nazionale Agenti.
Risulta conseguentemente applicabile la normativa codicistica, che pone in capo al preponente l'obbligo di corrispondere all'agente un'indennità di risoluzione del rapporto. In particolare, l'art. 1751 c.c. prevede che, al momento della cessazione del rapporto di agenzia, il preponente sia tenuto a corrispondere all'agente un'indennità, sussistendone i presupposti di legge.
Conseguentemente, deve ritenersi immune da censure la decisione del giudice di prime cure, il quale ha statuito il perdurante obbligo della preponente di corrispondere le indennità conseguenti al recesso del socio escludendo Pt_1 la possibilità di trasferire tale obbligazione in capo alla società o Parte_2 al convenuto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, si osserva quanto segue. Il ha allegato alla comparsa di P_ costituzione e risposta la documentazione relativa al credito asseritamente vantato nei confronti della controparte. Tale documentazione è riepilogata in un prospetto che suddivide le spese intestate alla società “ Parte_2
” dalle spese gravanti esclusivamente sul socio recedente. Parte_2
Nell'analisi della documentazione allegata al suddetto schema riepilogativo ( all.
5 comparsa di costituzione e risposta , è imprescindibile Controparte_1 operare una distinzione tra le spese intestate alla società e le altre spese. Quanto alle prime andrà riconosciuto il credito del per le spese riferibili al Parte_8 periodo antecedente il recesso del dalla società. Difatti, con il patto Pt_1
12 stipulato mediante atto pubblico, i soci convenivano l'obbligo di refusione da parte del delle spese riferibili al periodo antecedente la data del 30 Pt_1 settembre 2011, sopravvenute alla data di stipula del rogito. La richiesta di rimborso delle spese avanzate dal trova dunque il suo fondamento P_ nella specifica pattuizione intercorsa tra i soci, formalizzata all' articolo 4 del rogito che prevede espressamente l'obbligo del di corrispondere, a Pt_1 semplice richiesta della società, la metà delle spese sopravvenute, purché riferibili ad eventi antecedenti alla data del 30 settembre 2011. Si legge in detta clausola: “Il socio receduto signor , a semplice richiesta della Parte_1 società, si obbliga a rifondere alla medesima la metà delle spese documentate e sopravvenute che abbiano origine da fatti o eventi precedenti al 30 settembre
2011, con particolare riferimento ad eventuali sopravvenute imposte, sanzioni fiscali e spese legali per il patrocinio in vertenze.” Il . ha contestato la Pt_1 pretesa creditoria azionata da eccependo che le spese documentate P_ sono successive alla data del suo recesso dalla società. Tuttavia, la riferibilità di tali spese al risulta provata dall'intestazione delle fatture e dal periodo Pt_1 cui esse si riferiscono. I documenti prodotti sono infatti intestati alla compagine sociale, di cui il era socio, e la loro datazione coincide con il periodo di Pt_1 permanenza di quest'ultimo nella società in nome collettivo. La domanda del volta al rimborso di dette spese deve dunque essere accolta nei limiti P_ in cui risulti adeguata prova di tali presupposti. In conclusione, sono addebitabili al socio receduto esclusivamente le spese risultanti da fatture e cartelle intestate alla società il cui debito sia maturato in data anteriore al recesso del dalla società. Ciò con la precisazione che, per le fatture Pt_1 intestate a Sistel, Sorgenia ed Enel, andrà calcolato la metà dell'importo ivi indicato in quanto riferite al bimestre settembre ottobre 2011 del quale può farsi carico al socio uscente solo il mese di settembre 2011. Non appare invece emergere la prova certa in merito al credito di cui alla fattura Seat in assenza di indicazioni al periodo di riferimento, essendo indicata solo la sua scadenza al
31/10/2011, data la quale il socio non era più parte della società.
In relazione alla documentazione residua prodotta dalla parte appellata, si rende necessario escludere dal computo del credito vantato dal gli P_ importi risultanti dalle cartelle esattoriali depositate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. L'introduzione di un maggior importo, derivante dalla sopravvenienza di tali cartelle, configurerebbe una inammissibile modifica della
13 domanda originariamente formulata dal socio rimasto in società. Né può ritenersi che il mutamento del rito valga a superare le decadenze processuali già maturate;
infatti gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento (cfr. Cass. civ. sez. II , n.8045/2023).
Va, altresì, escluso il riconoscimento delle ulteriori somme risultanti dalla documentazione allegata al n. 7 della comparsa di costituzione e risposta di
Parte appellata, non ha infatti allegato sufficienti elementi a Controparte_1 sostegno della loro riferibilità in via esclusiva al ed alle motivazioni Pt_1 fondanti le distinte voci di credito ivi annoverate. Il si è limitato ad P_ imputare detti importi al socio uscente, senza tuttavia comprovare il fondamento giuridico dei singoli addebiti indicati. Invero il a fronte P_ delle contestazioni mosse dal sulla propria posizione debitoria, non ha Pt_1 fornito un'adeguata motivazione sulle ragioni giustificatrice della propria pretesa restitutoria;
né emergono, dalle circostanze oggetto delle prove testimoniali dal medesimo articolate, elementi idonei a comprovare le ragioni della riferibilità di detti importi unicamente al socio uscente, escludendo una possibile responsabilità solidale della società. In conclusione, parte appellata non ha chiarito a quale titolo debba ascriversi l'imputazione soggettiva di ciascuna delle singole obbligazioni poste a carico del difettando una Pt_1 chiara individuazione del nesso causale tra la condotta del socio receduto e il debito da questi maturato.
La pretesa creditoria del risulta, dunque, fondata P_ limitatamente all'importo complessivo di euro 2.212,57. Tale importo scaturisce dalla somma delle voci di spesa risultanti dai documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta (doc. n.6) e segnatamente: dalle fatture IS
(limitatamente al periodo 1/01/11-30/09/11), SO ed EN
(limitatamente al mese di settembre 2011); dalle cartelle emesse da CP_9 ed;
dalle fatture emesse da LADAPAPER, dallo Controparte_10
Studio Legale GORI, e dallo , , tutte Parte_9 Parte_10 intestate alla società e riferibili a periodi anteriori alla data del recesso del dalla compagine societaria. L'appello incidentale deve essere dunque Pt_1 accolto limitatamente alla somma indicata. Ne consegue la condanna del socio
14 uscente al rimborso delle spese debitamente documentate dal per P_
l'importo di Euro 2.212,57.
IV. Le spese. Le spese del giudizio di primo e di secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del sulla base del DM 10.03.2014 n.
55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi essendo il valore della causa prossimo al limite minimo della scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria per il grado di appello.
.-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello principale;
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 2.212,57, Controparte_1 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di primo e di secondo grado del giudizio che liquida rispettivamente in euro
3.809, 00 oltre accessori di legge, per il primo grado ed in euro 3.473,00 oltre accessori di legge, per il grado di appello.
5) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
6) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D. L.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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