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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/04/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), n.q. di Parte_1 C.F._1 coniuge della de cuius nata a [...] il [...] e n.q. di genitore del Persona_1 minore de cuius nato a [...] il [...], entrambi deceduti il 12.8.2011, Persona_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Candeloro Parrello e Giovanni Mannuccia
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alessandro
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità per danno da sinistro mortale.
CONCLUSIONI: come da note in atti.
pagina 1 di 13 CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , rispettivamente n.q. di Parte_1 marito e di padre di e di conveniva in giudizio la Persona_1 Persona_2
, che assicurava l'autovettura Renault UN tg. CK034NJ, condotta e di Controparte_3 proprietà dello stesso , nella quale viaggiavano, quali trasportati, la moglie Parte_1
e il figlio chiedendo il risarcimento del danno diretto Persona_1 Persona_2 subito per la perdita dei congiunti in conseguenza del sinistro, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese del giudizio da distrarre in favore del difensore.
Riferiva che il 12 agosto 2011, intorno alle ore 18,20, in corrispondenza del viadotto
Fiorentino dell'A 20 Messina – Palermo, al Km. 21 + 530, tra i caselli di Villafranca Tirrena e
Rometta, con direzione Palermo, si verificava un incidente tra la Renault UN, condotta dal proprietario , assicurata con la e la Renault Clio, condotta dal Parte_1 CP_1 proprietario ed assicurata con la e, a seguito della collisione tra la Controparte_2 CP_1 parte anteriore della Clio e la parte posteriore della quest'ultima autovettura CP_4 precipitava dal viadotto.
Precisava che sulla Renault UN viaggiavano, oltre al conducente , Parte_1
sul sedile anteriore destro, (sul sedile posteriore destro), Persona_3 Persona_4
Pers con in braccio il figlio;
con in braccio il figlio Persona_5 Persona_1
sedevano sul sedile posteriore sinistro e decedevano sul colpo. Persona_2
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, deduceva Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione diretta esercitata dall'attore per il risarcimento dei danni subiti iure proprio e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2 proprietario della Renault Clio.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del diritto;
nel merito, deduceva che la morte della
[...]
e del minore sono stati causati dalla caduta dal viadotto, stante l'inadeguatezza Per_1 Per_2 delle barriere protettive, in quanto il guardrail, costituito da nastro a due onde, non era conforme agli standard di sicurezza;
che non vi è prova che l'autovettura sia precipitata per la condotta di guida del e non per quella dello stesso;
che il trasporto è CP_2 Per_2
pagina 2 di 13 avvenuto in violazione del codice della strada, per il numero di persone e per la mancanza dell'apposito seggiolino;
in ogni caso contestava la quantificazione del risarcimento chiesto.
Alla prima udienza l'attore, modificando la domanda, dichiarava di volere procedere con l'azione ordinaria nei confronti del proprietario della Clio e della compagnia di assicurazione CP_ della .
Con ordinanza del 13.9.2022 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2
Con ordinanza del 17.2.2023 il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc., ritenendo non sussistenti i presupposti per integrare il contraddittorio nei confronti del Contr
Nella memorie ex art. 183 n.1 cpc, dep. il 19.4.2023, parte attrice precisava che dalla perizia del
GUP emerge un concorso di responsabilità tra i conducenti dei due veicoli ed evidenziava che il procedimento penale si era concluso con la sentenza della Corte di Appello di Messina
n.900/21 del 4.6.2021, dep. il 16.7.2021, dalla quale decorre il termine di prescrizione. Al contempo, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc parte attrice chiedeva la condanna diretta della o, alternativamente, come compagnia che assicurava la Renault Clio, ne CP_1 chiedeva la condanna in solido con al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_2
per la perdita della moglie e del figlio. Per_2
Con ordinanza del 15.11.2023 il Giudice rigettava le prove orali alla luce della produzione documentale e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.1.2025 – in cui subentrava la scrivente – il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, benché Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
La prima eccezione mossa dalla compagnia di assicurazione è superata dall'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario della Renault Clio, ordinata dal Giudice.
pagina 3 di 13 L'azione diretta, prevista dall'art. 141 C.d.A. in favore del terzo trasportato, consiste nell'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore, che potrà rivalersi nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile.
L'art. 141 C.d.A. prevede un'azione di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del deceduto trasportato in conseguenza del sinistro;
la norma invocata risulta, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis del danno terminale subito dal trasportato a causa del sinistro (cfr. Cass. n.35318/22).
L'azione diretta ex art. 141 C.d.S. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi del sinistro causato da caso fortuito.
Nel caso di specie l'attore non ha chiesto il risarcimento iure hereditatis, anche perché il decesso è stato immediato, come risulta dall'atto di citazione.
L'azione diretta esercitata dall'attore nei confronti della propria compagnia assicurativa ex art. 141 C.d.S. per ottenere il risarcimento iure proprio, pertanto, è inammissibile.
Alla prima udienza e nella prima memoria ex art. 183 cpc l'attore dichiarava di agire alternativamente con l'azione ordinaria e chiedeva di accertare la responsabilità totale o concorrente del conducente della Clio, assicurata con la CP_1
Orbene, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore può modificare la domanda.
Occorre, pertanto, verificare se la trasformazione dall'originaria domanda di risarcimento diretto ex art. 141 CdA all'azione ordinaria di risarcimento concreti una modifica della domanda (emendatio libelli), come tale ammissibile, ovvero una mutatio libelli, non ammessa.
Un orientamento giurisprudenziale riteneva che qualunque variazione di soggetti e di elementi oggettivi (petitum e causa petendi) comportasse una inammissibile mutatio della domanda. Pertanto, l'emendatio era residuale e limitata a qualsiasi cambiamento delle difese.
pagina 4 di 13 Le Sezioni Unite (Cass. n.12310/15) hanno superato tale orientamento restrittivo, ammettendo nella prima memoria ex art. 183 cpc la modifica della domanda anche quando attenga a uno o ad entrambi gli elementi identificativi della domanda (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Ritenuta l'ammissibilità della domanda ordinaria, occorre verificare l'eccezione di prescrizione mossa dalla compagnia di assicurazione.
L'art. 2054 c.c. prescrive che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni.
Una diversa regolamentazione è prevista quando il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, che si applica anche all'azione civile.
Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Sulla scorta di quest'ultima previsione, parte attrice argomenta che la prescrizione del diritto al risarcimento decorre da quanto è divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di Appello di
Messina n.900/21.
L'argomentazione, tuttavia, non persuade in quanto nel procedimento penale definito con la sentenza n.900/21 non era imputato il ma erano imputati i dirigenti del CAS, CP_2 nei confronti dei quali non è rivolta la presente richiesta risarcitoria.
Parte attrice non ha provato documentalmente se il sia stato iscritto come CP_2 indagato – come appare probabile – né come sia stata definita la sua posizione.
In difetto di tali dati, occorre verificare, in questa sede, se possa ritenersi integrata un'ipotesi di reato.
Tanto premesso, va rilevato che è principio ormai consolidato che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato e non sia stato promosso il giudizio penale, all'azione civile di risarcimento si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato, decorrente pagina 5 di 13 dalla data del fatto, purchè il Giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori e i criteri propri di tale processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (Cfr. Sez.Un. 27337/08).
L'attuale previsione dell'art. 589 bis c.p. – introdotto a decorrere dal 25 marzo 2016 - prevede la pena nel massimo di sette anni, con una diminuzione di pena fino alla metà quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione del colpevole.
Nel caso di specie, tuttavia, si applica la previsione dell'art. 589 cp, vigente al momento del fatto (agosto 2011), che prevedeva una pena massima di cinque anni, con la previsione dell'aumento di pena fino al triplo (con il massimo di dodici anni) in caso di morte di più persone o di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone.
Ai fini della prescrizione si applica la legge 251/06, che prevede, ai fini della prescrizione, il tempo corrispondente al massimo della penale edittale che, nel caso di specie, essendosi verificati due decessi (oltre le lesioni degli altri occupanti) è di dodici anni.
Per il reato di omicidio stradale l'art. 157 c.p. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione che, in considerazione della data di verificazione dell'evento, non si applica.
Pertanto, qualora sia provato, incidenter tantum, il reato, l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento, in quanto l'azione è stata iniziata prima del 2023 (fatti del 2011, prescrizione di dodici anni). E tale accertamento va compiuto dal Giudice civile con gli strumenti probatori e i criteri del procedimento civile, applicandosi, pertanto, in tale accertamento, anche la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. (Cass., n.16037/16).
La ricostruzione del sinistro può essere operata innanzitutto sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte nel sinistro che sono sopravvissute.
Nel caso di scontro tra veicoli vige la presunzione di colpa reciproca, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., per cui la responsabilità è presunta in capo ad entrambi i conducenti, a meno che uno di essi dimostri di avere rispettato le regole del codice della strada e che il sinistro è stato causato esclusivamente dall'altro conducente.
Come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte, la presunzione di colpa può essere superata solo con la prova rigorosa dell'esclusiva responsabilità dell'altro conducente.
pagina 6 di 13 Nel caso di specie sono state rigettate le prove orali, in quanto le persone presenti al sinistro sono state escusse come persone informate sui fatti e il sinistro è stato ricostruito anche sulla scorta dei rilievi degli agenti intervenuti e della perizia espletata su incarico del GIP in sede di incidente probatorio.
In particolare, sentito il 12 agosto 2011, spontaneamente dichiarava Controparte_2 che, mentre viaggiava regolarmente sulla sua corsia di marcia, veniva superato alla sua sinistra da un'autovettura di colore grigio che “procedeva a forte velocità ed in modo leggermente obliquo con la parte anteriore rivolta verso monte” e, improvvisamente, il conducente del veicolo in fase di sorpasso, “effettuava una sterzata verso sinistra per rimetterlo in sesto”; “per effetto di tale manovra, l'autovettura che ..aveva sorpassato iniziava a sbandare sculettando a destra e a sinistra per diverse volte”, per cui “notato ciò prontamente frenavo per evitare la collisione con il citato mezzo”, ma “durante il rallentamento, l'autovettura antagonista, sempre in fase di sbandamento, invadeva la corsia di marcia e con la fiancata destra urtava contro lo spigolo anteriore sinistro del mio veicolo”; “dopo l'urto il suddetto mezzo si dirigeva verso destra e dopo aver sfondato il guard-rail volava nel sottostante viadotto”.
Diversa è la versione fornita dal conducente e dal passeggero lato guida della Renault
UN.
Nell'immediatezza dei fatti, mentre veniva estratto dalla macchina, Parte_1 dichiarava “che un veicolo, probabilmente una Renault Clio di colore grigio, lo aveva toccato nella parte posteriore facendogli perdere il controllo del mezzo”. In senso analogo sono le spontanee dichiarazioni verbalizzate e rese da , il quale ha riferito che Parte_1 mentre era alla guida della Renault UN, giunto al viadotto Fiorentino, mentre stava sorpassando, il veicolo che stava affiancando, una Renault Clio, lo stringeva verso destra e, per evitare la collisione, accelerava per cercare di svincolarlo. “Improvvisamente il predetto mezzo in un primo momento si spostava verso dx e successivamente si spostava verso sx. e in quest'ultima fase mi urtava nella parte posteriore dx. Per tale motivo perdevo il controllo del mezzo il quale si dirigeva verso dx e dopo aver sfondato il guard rail finivamo nel sottostante viadotto”.
pagina 7 di 13 Pressocché collimanti sono le dichiarazioni rese da , passeggero della Persona_3
che viaggiava nel sedile anteriore, il quale, pertanto, ha potuto vedere bene lo CP_4 svolgimento dei fatti. Lo stesso dichiarava che, mentre si trovavano nella corsia di sorpasso, il veicolo che stavano superando “improvvisamente perdeva il controllo, sbandava stringendoci verso sx, fino ad urtarci nella parte posteriore dx”, “a seguito dell'urto ricevuto il mezzo dove mi trovato a bordo sbandava e si proiettava verso il margine dx della carreggiata e dopo aver sfondato la barriera di protezione finiva nel sottostante viadotto”.
Le dichiarazioni contrastanti degli occupanti i due mezzi non consentono di superare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei due mezzi.
Neanche i rilievi della Polizia stradale intervenuta consentono di superare tale presunzione, in quanto non è stato possibile individuare il punto d'urto tra i due veicoli, anche perché le tracce di frenata rinvenute sull'asfalto non sono state ritenute riferibili ai due mezzi.
E anche la perizia espletata dagli ing. e su incarico del Persona_6 Persona_7
GIP in fase di incidente probatorio, non consente di superare tale presunzione di pari responsabilità.
I periti, infatti, sulla scorta delle dichiarazioni degli informatori e dello stato dei luoghi, hanno prospettato due possibili verificazioni dell'evento, senza riuscire a dare credito a una versione piuttosto che all'altra: una secondo la quale la Renault UN ha tagliato improvvisamente la strada alla Clio, secondo la versione del e l'altra secondo la CP_2 quale la Clio ha deviato improvvisamente verso sinistra fino ad urtare la UN, secondo la versione fornita dal e dal . Per_2 Per_3
Tuttavia, i periti hanno messo in evidenza alcune incongruenze nella deposizione del incongruenze che, tuttavia, non consentono, per ciò solo, di dare maggiore credito CP_2 alla versione fornita dal : in particolare l'assenza di tracce dello scarrocciamento Per_2 sull'asfalto incrina la dichiarazioni del secondo cui la mentre lo sorpassava, CP_2 CP_4 sculettava a destra e a sinistra;
e la dichiarazioni del secondo la quale la CP_2 CP_4 procedeva a forte velocità, mentre lui frenava prontamente, non collima con la maggiore pagina 8 di 13 distanza tra i due mezzi (uno più veloce e uno a velocità moderata, che frena), che avrebbe impedito l'urto. CP_ I periti hanno concluso che i danni riportati dalla sono stati abbastanza limitati e che l'interazione tra i due veicoli non è stata elevata e, comunque, tale da indurre lo sbandamento della pertanto, ipotizzano che il conducente della UN abbia perso il CP_7
CP_ controllo della propria macchina dopo l'urto con la solo per lo spavento.
Invero, si tratta di un'ipotesi dei periti che non trova riscontro nelle deposizioni.
Dalla perizia, peraltro, è emerso che la non procedeva ad una velocità maggiore a CP_4
100 Km/h, ma gli stessi periti hanno concluso che “la responsabilità dell'urto non può essere addebitata con certezza a nessuno dei due conducenti”.
I dati certi sono soltanto due: che si è verificato un urto tra i due mezzi e che tale urto è stato di modesta entità.
Incerto è, invece, chi abbia causato l'urto e se l'urto sia stata la causa esclusiva o comunque concorrente che ha portato la a deviare verso il guard rail e, quindi, a cadere dal CP_4 viadotto.
La mancata prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare l'incidente da parte del CP_ conducente della consente di attribuire a quest'ultimo la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro.
Né può ritenersi che siano intervenute cause che hanno interrotto il nesso causale.
Dalla relazione medica della dott.ssa emerge, infatti, che sia la Persona_8 Per_1 sia il piccolo sono deceduti nell'immediatezza a causa delle lesioni riportate e sono Per_2 giunti già cadaveri al pronto soccorso.
Né può ascriversi il loro decesso alla responsabilità dei dirigenti del CAS, assolti nel primo e nel secondo grado del giudizio di merito, in quanto le barriere protettive erano state collocate anteriormente alla circolare del Minsitero LL.PP. n.2337 del 1987.
Non risultando, pertanto, superata la presunzione di pari responsabilità tra i conducenti dei due mezzi, concretizzando la condotta del un'ipotesi di omicidio colposo CP_2
pagina 9 di 13 aggravato, non è maturato il termine prescrizionale, peraltro, interrotto dalla messa in mora del
23.9.2011, del 27.7.2021 e del 26.1.2022.
Ciò detto, occorre esaminare le domande dell'attore, che ha chiesto il risarcimento del danno iure proprio.
Nessuna prova ha fornito l'attore in ordine al danno patrimoniale subito iure proprio sia nella forma del danno emergente (relativo alle spese sostenute) sia del lucro cessante.
Procedendo all'esame del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, va rilevato che secondo la Suprema Corte tale danno si concreta “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti… nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione di una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Risulta principio ormai consolidato il riconoscimento di un danno in favore dei prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia (ex multis: C. Cass.
n. 1203/2007), che va graduato in ragione del diverso rapporto di parentela dedotto.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare
(anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (C. Cass., Sez. L., n. 14655/2017).
pagina 10 di 13 Sia il danno morale da perdita del congiunto sia il danno parentale rientrano nell'unica categoria del danno non patrimoniale risarcibile in modo unitario proprio per evitare duplicazioni di voci e di liquidazioni.
E il danno da perdita del rapporto parentale non va circoscritto al rapporto di convivenza con il defunto, in quanto il requisito della coabitazione, sebbene utile insieme ad altri elementi a connotare la profondità del rapporto affettivo, non costituisce l'elemento esclusivo.
Per ottenere il risarcimento l'istante deve fornire la prova dell'attualità del legame affettivo con la vittima, la stabilità del rapporto, la qualità e l'intensità della lesione derivante dal fatto illecito.
La quantificazione del risarcimento avviene in base a criteri equitativi e si prendono come riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, secondo una prassi consolidata anche presso questo Tribunale.
La liquidazione dipende da una serie di fattori, ai quali le Tabelle di Milano fanno riferimento: la relazione di parentela con la vittima, l'età del defunto, l'età del danneggiato superstite, la situazione di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato superstite nel nucleo familiare primario e la quantità e intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato (tenuto conto delle frequentazioni, dei contatti, della condivisione di festività e ricorrenze….), fattori ai quali vengono attribuiti determinati punti.
In particolare, nel caso di specie sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per perdita del rapporto parentale, trattandosi di componenti dello stesso nucleo familiare (figlio piccolo e moglie)
Per il decesso di all'attore astrattamente spetta la somma di euro Persona_1
363.723, considerato il rapporto di coniugio, che la vittima, al momento del decesso aveva 31 anni, il congiunto 31 anni e non ci sono altri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, applicando le tabelle di Milano 2024 e ritenendo, in mancanza di elementi specifici di prova, il rapporto esistente, di media intensità.
pagina 11 di 13 Per il decesso del figlio che al momento del decesso aveva un anno, Persona_2 spetta astrattamente all'attore (genitore) la somma di euro 379.367,00, ritenendo, in mancanza di elementi specifici di prova, il rapporto esistente, di media intensità.
La somma dei due risarcimenti (euro 363.723,00 ed euro 379.367,00) va dimezzata in considerazione del concorso di colpa nella misura paritaria ed ammonta complessivamente ad euro 371.545,00 (€ 743.090/2) e comprende le diverse voci di danno non patrimoniale avanzate dall'attore per la perdita del rapporto parentale.
La somma di euro 371.545,00 (calcolata al 2024), devalutata alla data del sinistro (agosto
2011), ammonta ad euro 297.951,08.
Parte attrice ha chiesto anche la rivalutazione e gli interessi.
Sulla somma di euro 297.951,08 vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, devono sommarsi gli interessi, ammontanti ad euro 60.717,73 e la rivalutazione, ammontante ad euro 77.467,28.
All'attore, spetta, pertanto, la complessiva somma di euro 436.136,09 – già rivalutata – oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico solidale di e della , che si liquidano in euro 23.002,00 oltre spese Controparte_2 Controparte_3 generali, iva e cpa da distrarre in favore dei procuratori antistatari, importo così determinato, applicando i parametri medi di liquidazione: euro 545,00 per spese (contributo unificato e bollo), euro 3.544,00 per studio, euro 2.338,00 per fase introduttiva, euro 10.411,00 per trattazione ed euro 6.164,00 per fase decisionale
P.Q.M.
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) dichiara che il sinistro si è verificato per responsabilità di nella Controparte_2 misura del 50% e, per l'effetto, condanna in solido e la Controparte_2
a pagare, in favore di , la somma di euro Controparte_3 Parte_1
436.136,09, già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
pagina 12 di 13 5) condanna in solido e la a pagare le spese Controparte_2 Controparte_3 processuali in favore dell'attore, che liquida in euro 23.002,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore degli avv.ti Giovanni Mannuccia e Candeloro
Parrello
Così deciso in Messina il 26 aprile 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), n.q. di Parte_1 C.F._1 coniuge della de cuius nata a [...] il [...] e n.q. di genitore del Persona_1 minore de cuius nato a [...] il [...], entrambi deceduti il 12.8.2011, Persona_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Candeloro Parrello e Giovanni Mannuccia
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alessandro
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità per danno da sinistro mortale.
CONCLUSIONI: come da note in atti.
pagina 1 di 13 CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , rispettivamente n.q. di Parte_1 marito e di padre di e di conveniva in giudizio la Persona_1 Persona_2
, che assicurava l'autovettura Renault UN tg. CK034NJ, condotta e di Controparte_3 proprietà dello stesso , nella quale viaggiavano, quali trasportati, la moglie Parte_1
e il figlio chiedendo il risarcimento del danno diretto Persona_1 Persona_2 subito per la perdita dei congiunti in conseguenza del sinistro, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese del giudizio da distrarre in favore del difensore.
Riferiva che il 12 agosto 2011, intorno alle ore 18,20, in corrispondenza del viadotto
Fiorentino dell'A 20 Messina – Palermo, al Km. 21 + 530, tra i caselli di Villafranca Tirrena e
Rometta, con direzione Palermo, si verificava un incidente tra la Renault UN, condotta dal proprietario , assicurata con la e la Renault Clio, condotta dal Parte_1 CP_1 proprietario ed assicurata con la e, a seguito della collisione tra la Controparte_2 CP_1 parte anteriore della Clio e la parte posteriore della quest'ultima autovettura CP_4 precipitava dal viadotto.
Precisava che sulla Renault UN viaggiavano, oltre al conducente , Parte_1
sul sedile anteriore destro, (sul sedile posteriore destro), Persona_3 Persona_4
Pers con in braccio il figlio;
con in braccio il figlio Persona_5 Persona_1
sedevano sul sedile posteriore sinistro e decedevano sul colpo. Persona_2
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, deduceva Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione diretta esercitata dall'attore per il risarcimento dei danni subiti iure proprio e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2 proprietario della Renault Clio.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del diritto;
nel merito, deduceva che la morte della
[...]
e del minore sono stati causati dalla caduta dal viadotto, stante l'inadeguatezza Per_1 Per_2 delle barriere protettive, in quanto il guardrail, costituito da nastro a due onde, non era conforme agli standard di sicurezza;
che non vi è prova che l'autovettura sia precipitata per la condotta di guida del e non per quella dello stesso;
che il trasporto è CP_2 Per_2
pagina 2 di 13 avvenuto in violazione del codice della strada, per il numero di persone e per la mancanza dell'apposito seggiolino;
in ogni caso contestava la quantificazione del risarcimento chiesto.
Alla prima udienza l'attore, modificando la domanda, dichiarava di volere procedere con l'azione ordinaria nei confronti del proprietario della Clio e della compagnia di assicurazione CP_ della .
Con ordinanza del 13.9.2022 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2
Con ordinanza del 17.2.2023 il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc., ritenendo non sussistenti i presupposti per integrare il contraddittorio nei confronti del Contr
Nella memorie ex art. 183 n.1 cpc, dep. il 19.4.2023, parte attrice precisava che dalla perizia del
GUP emerge un concorso di responsabilità tra i conducenti dei due veicoli ed evidenziava che il procedimento penale si era concluso con la sentenza della Corte di Appello di Messina
n.900/21 del 4.6.2021, dep. il 16.7.2021, dalla quale decorre il termine di prescrizione. Al contempo, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc parte attrice chiedeva la condanna diretta della o, alternativamente, come compagnia che assicurava la Renault Clio, ne CP_1 chiedeva la condanna in solido con al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_2
per la perdita della moglie e del figlio. Per_2
Con ordinanza del 15.11.2023 il Giudice rigettava le prove orali alla luce della produzione documentale e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.1.2025 – in cui subentrava la scrivente – il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, benché Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
La prima eccezione mossa dalla compagnia di assicurazione è superata dall'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario della Renault Clio, ordinata dal Giudice.
pagina 3 di 13 L'azione diretta, prevista dall'art. 141 C.d.A. in favore del terzo trasportato, consiste nell'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore, che potrà rivalersi nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile.
L'art. 141 C.d.A. prevede un'azione di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del deceduto trasportato in conseguenza del sinistro;
la norma invocata risulta, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis del danno terminale subito dal trasportato a causa del sinistro (cfr. Cass. n.35318/22).
L'azione diretta ex art. 141 C.d.S. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi del sinistro causato da caso fortuito.
Nel caso di specie l'attore non ha chiesto il risarcimento iure hereditatis, anche perché il decesso è stato immediato, come risulta dall'atto di citazione.
L'azione diretta esercitata dall'attore nei confronti della propria compagnia assicurativa ex art. 141 C.d.S. per ottenere il risarcimento iure proprio, pertanto, è inammissibile.
Alla prima udienza e nella prima memoria ex art. 183 cpc l'attore dichiarava di agire alternativamente con l'azione ordinaria e chiedeva di accertare la responsabilità totale o concorrente del conducente della Clio, assicurata con la CP_1
Orbene, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore può modificare la domanda.
Occorre, pertanto, verificare se la trasformazione dall'originaria domanda di risarcimento diretto ex art. 141 CdA all'azione ordinaria di risarcimento concreti una modifica della domanda (emendatio libelli), come tale ammissibile, ovvero una mutatio libelli, non ammessa.
Un orientamento giurisprudenziale riteneva che qualunque variazione di soggetti e di elementi oggettivi (petitum e causa petendi) comportasse una inammissibile mutatio della domanda. Pertanto, l'emendatio era residuale e limitata a qualsiasi cambiamento delle difese.
pagina 4 di 13 Le Sezioni Unite (Cass. n.12310/15) hanno superato tale orientamento restrittivo, ammettendo nella prima memoria ex art. 183 cpc la modifica della domanda anche quando attenga a uno o ad entrambi gli elementi identificativi della domanda (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Ritenuta l'ammissibilità della domanda ordinaria, occorre verificare l'eccezione di prescrizione mossa dalla compagnia di assicurazione.
L'art. 2054 c.c. prescrive che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni.
Una diversa regolamentazione è prevista quando il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, che si applica anche all'azione civile.
Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Sulla scorta di quest'ultima previsione, parte attrice argomenta che la prescrizione del diritto al risarcimento decorre da quanto è divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di Appello di
Messina n.900/21.
L'argomentazione, tuttavia, non persuade in quanto nel procedimento penale definito con la sentenza n.900/21 non era imputato il ma erano imputati i dirigenti del CAS, CP_2 nei confronti dei quali non è rivolta la presente richiesta risarcitoria.
Parte attrice non ha provato documentalmente se il sia stato iscritto come CP_2 indagato – come appare probabile – né come sia stata definita la sua posizione.
In difetto di tali dati, occorre verificare, in questa sede, se possa ritenersi integrata un'ipotesi di reato.
Tanto premesso, va rilevato che è principio ormai consolidato che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato e non sia stato promosso il giudizio penale, all'azione civile di risarcimento si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato, decorrente pagina 5 di 13 dalla data del fatto, purchè il Giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori e i criteri propri di tale processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (Cfr. Sez.Un. 27337/08).
L'attuale previsione dell'art. 589 bis c.p. – introdotto a decorrere dal 25 marzo 2016 - prevede la pena nel massimo di sette anni, con una diminuzione di pena fino alla metà quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione del colpevole.
Nel caso di specie, tuttavia, si applica la previsione dell'art. 589 cp, vigente al momento del fatto (agosto 2011), che prevedeva una pena massima di cinque anni, con la previsione dell'aumento di pena fino al triplo (con il massimo di dodici anni) in caso di morte di più persone o di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone.
Ai fini della prescrizione si applica la legge 251/06, che prevede, ai fini della prescrizione, il tempo corrispondente al massimo della penale edittale che, nel caso di specie, essendosi verificati due decessi (oltre le lesioni degli altri occupanti) è di dodici anni.
Per il reato di omicidio stradale l'art. 157 c.p. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione che, in considerazione della data di verificazione dell'evento, non si applica.
Pertanto, qualora sia provato, incidenter tantum, il reato, l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento, in quanto l'azione è stata iniziata prima del 2023 (fatti del 2011, prescrizione di dodici anni). E tale accertamento va compiuto dal Giudice civile con gli strumenti probatori e i criteri del procedimento civile, applicandosi, pertanto, in tale accertamento, anche la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. (Cass., n.16037/16).
La ricostruzione del sinistro può essere operata innanzitutto sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte nel sinistro che sono sopravvissute.
Nel caso di scontro tra veicoli vige la presunzione di colpa reciproca, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., per cui la responsabilità è presunta in capo ad entrambi i conducenti, a meno che uno di essi dimostri di avere rispettato le regole del codice della strada e che il sinistro è stato causato esclusivamente dall'altro conducente.
Come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte, la presunzione di colpa può essere superata solo con la prova rigorosa dell'esclusiva responsabilità dell'altro conducente.
pagina 6 di 13 Nel caso di specie sono state rigettate le prove orali, in quanto le persone presenti al sinistro sono state escusse come persone informate sui fatti e il sinistro è stato ricostruito anche sulla scorta dei rilievi degli agenti intervenuti e della perizia espletata su incarico del GIP in sede di incidente probatorio.
In particolare, sentito il 12 agosto 2011, spontaneamente dichiarava Controparte_2 che, mentre viaggiava regolarmente sulla sua corsia di marcia, veniva superato alla sua sinistra da un'autovettura di colore grigio che “procedeva a forte velocità ed in modo leggermente obliquo con la parte anteriore rivolta verso monte” e, improvvisamente, il conducente del veicolo in fase di sorpasso, “effettuava una sterzata verso sinistra per rimetterlo in sesto”; “per effetto di tale manovra, l'autovettura che ..aveva sorpassato iniziava a sbandare sculettando a destra e a sinistra per diverse volte”, per cui “notato ciò prontamente frenavo per evitare la collisione con il citato mezzo”, ma “durante il rallentamento, l'autovettura antagonista, sempre in fase di sbandamento, invadeva la corsia di marcia e con la fiancata destra urtava contro lo spigolo anteriore sinistro del mio veicolo”; “dopo l'urto il suddetto mezzo si dirigeva verso destra e dopo aver sfondato il guard-rail volava nel sottostante viadotto”.
Diversa è la versione fornita dal conducente e dal passeggero lato guida della Renault
UN.
Nell'immediatezza dei fatti, mentre veniva estratto dalla macchina, Parte_1 dichiarava “che un veicolo, probabilmente una Renault Clio di colore grigio, lo aveva toccato nella parte posteriore facendogli perdere il controllo del mezzo”. In senso analogo sono le spontanee dichiarazioni verbalizzate e rese da , il quale ha riferito che Parte_1 mentre era alla guida della Renault UN, giunto al viadotto Fiorentino, mentre stava sorpassando, il veicolo che stava affiancando, una Renault Clio, lo stringeva verso destra e, per evitare la collisione, accelerava per cercare di svincolarlo. “Improvvisamente il predetto mezzo in un primo momento si spostava verso dx e successivamente si spostava verso sx. e in quest'ultima fase mi urtava nella parte posteriore dx. Per tale motivo perdevo il controllo del mezzo il quale si dirigeva verso dx e dopo aver sfondato il guard rail finivamo nel sottostante viadotto”.
pagina 7 di 13 Pressocché collimanti sono le dichiarazioni rese da , passeggero della Persona_3
che viaggiava nel sedile anteriore, il quale, pertanto, ha potuto vedere bene lo CP_4 svolgimento dei fatti. Lo stesso dichiarava che, mentre si trovavano nella corsia di sorpasso, il veicolo che stavano superando “improvvisamente perdeva il controllo, sbandava stringendoci verso sx, fino ad urtarci nella parte posteriore dx”, “a seguito dell'urto ricevuto il mezzo dove mi trovato a bordo sbandava e si proiettava verso il margine dx della carreggiata e dopo aver sfondato la barriera di protezione finiva nel sottostante viadotto”.
Le dichiarazioni contrastanti degli occupanti i due mezzi non consentono di superare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei due mezzi.
Neanche i rilievi della Polizia stradale intervenuta consentono di superare tale presunzione, in quanto non è stato possibile individuare il punto d'urto tra i due veicoli, anche perché le tracce di frenata rinvenute sull'asfalto non sono state ritenute riferibili ai due mezzi.
E anche la perizia espletata dagli ing. e su incarico del Persona_6 Persona_7
GIP in fase di incidente probatorio, non consente di superare tale presunzione di pari responsabilità.
I periti, infatti, sulla scorta delle dichiarazioni degli informatori e dello stato dei luoghi, hanno prospettato due possibili verificazioni dell'evento, senza riuscire a dare credito a una versione piuttosto che all'altra: una secondo la quale la Renault UN ha tagliato improvvisamente la strada alla Clio, secondo la versione del e l'altra secondo la CP_2 quale la Clio ha deviato improvvisamente verso sinistra fino ad urtare la UN, secondo la versione fornita dal e dal . Per_2 Per_3
Tuttavia, i periti hanno messo in evidenza alcune incongruenze nella deposizione del incongruenze che, tuttavia, non consentono, per ciò solo, di dare maggiore credito CP_2 alla versione fornita dal : in particolare l'assenza di tracce dello scarrocciamento Per_2 sull'asfalto incrina la dichiarazioni del secondo cui la mentre lo sorpassava, CP_2 CP_4 sculettava a destra e a sinistra;
e la dichiarazioni del secondo la quale la CP_2 CP_4 procedeva a forte velocità, mentre lui frenava prontamente, non collima con la maggiore pagina 8 di 13 distanza tra i due mezzi (uno più veloce e uno a velocità moderata, che frena), che avrebbe impedito l'urto. CP_ I periti hanno concluso che i danni riportati dalla sono stati abbastanza limitati e che l'interazione tra i due veicoli non è stata elevata e, comunque, tale da indurre lo sbandamento della pertanto, ipotizzano che il conducente della UN abbia perso il CP_7
CP_ controllo della propria macchina dopo l'urto con la solo per lo spavento.
Invero, si tratta di un'ipotesi dei periti che non trova riscontro nelle deposizioni.
Dalla perizia, peraltro, è emerso che la non procedeva ad una velocità maggiore a CP_4
100 Km/h, ma gli stessi periti hanno concluso che “la responsabilità dell'urto non può essere addebitata con certezza a nessuno dei due conducenti”.
I dati certi sono soltanto due: che si è verificato un urto tra i due mezzi e che tale urto è stato di modesta entità.
Incerto è, invece, chi abbia causato l'urto e se l'urto sia stata la causa esclusiva o comunque concorrente che ha portato la a deviare verso il guard rail e, quindi, a cadere dal CP_4 viadotto.
La mancata prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare l'incidente da parte del CP_ conducente della consente di attribuire a quest'ultimo la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro.
Né può ritenersi che siano intervenute cause che hanno interrotto il nesso causale.
Dalla relazione medica della dott.ssa emerge, infatti, che sia la Persona_8 Per_1 sia il piccolo sono deceduti nell'immediatezza a causa delle lesioni riportate e sono Per_2 giunti già cadaveri al pronto soccorso.
Né può ascriversi il loro decesso alla responsabilità dei dirigenti del CAS, assolti nel primo e nel secondo grado del giudizio di merito, in quanto le barriere protettive erano state collocate anteriormente alla circolare del Minsitero LL.PP. n.2337 del 1987.
Non risultando, pertanto, superata la presunzione di pari responsabilità tra i conducenti dei due mezzi, concretizzando la condotta del un'ipotesi di omicidio colposo CP_2
pagina 9 di 13 aggravato, non è maturato il termine prescrizionale, peraltro, interrotto dalla messa in mora del
23.9.2011, del 27.7.2021 e del 26.1.2022.
Ciò detto, occorre esaminare le domande dell'attore, che ha chiesto il risarcimento del danno iure proprio.
Nessuna prova ha fornito l'attore in ordine al danno patrimoniale subito iure proprio sia nella forma del danno emergente (relativo alle spese sostenute) sia del lucro cessante.
Procedendo all'esame del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, va rilevato che secondo la Suprema Corte tale danno si concreta “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti… nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione di una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Risulta principio ormai consolidato il riconoscimento di un danno in favore dei prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia (ex multis: C. Cass.
n. 1203/2007), che va graduato in ragione del diverso rapporto di parentela dedotto.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare
(anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (C. Cass., Sez. L., n. 14655/2017).
pagina 10 di 13 Sia il danno morale da perdita del congiunto sia il danno parentale rientrano nell'unica categoria del danno non patrimoniale risarcibile in modo unitario proprio per evitare duplicazioni di voci e di liquidazioni.
E il danno da perdita del rapporto parentale non va circoscritto al rapporto di convivenza con il defunto, in quanto il requisito della coabitazione, sebbene utile insieme ad altri elementi a connotare la profondità del rapporto affettivo, non costituisce l'elemento esclusivo.
Per ottenere il risarcimento l'istante deve fornire la prova dell'attualità del legame affettivo con la vittima, la stabilità del rapporto, la qualità e l'intensità della lesione derivante dal fatto illecito.
La quantificazione del risarcimento avviene in base a criteri equitativi e si prendono come riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, secondo una prassi consolidata anche presso questo Tribunale.
La liquidazione dipende da una serie di fattori, ai quali le Tabelle di Milano fanno riferimento: la relazione di parentela con la vittima, l'età del defunto, l'età del danneggiato superstite, la situazione di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato superstite nel nucleo familiare primario e la quantità e intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato (tenuto conto delle frequentazioni, dei contatti, della condivisione di festività e ricorrenze….), fattori ai quali vengono attribuiti determinati punti.
In particolare, nel caso di specie sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per perdita del rapporto parentale, trattandosi di componenti dello stesso nucleo familiare (figlio piccolo e moglie)
Per il decesso di all'attore astrattamente spetta la somma di euro Persona_1
363.723, considerato il rapporto di coniugio, che la vittima, al momento del decesso aveva 31 anni, il congiunto 31 anni e non ci sono altri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, applicando le tabelle di Milano 2024 e ritenendo, in mancanza di elementi specifici di prova, il rapporto esistente, di media intensità.
pagina 11 di 13 Per il decesso del figlio che al momento del decesso aveva un anno, Persona_2 spetta astrattamente all'attore (genitore) la somma di euro 379.367,00, ritenendo, in mancanza di elementi specifici di prova, il rapporto esistente, di media intensità.
La somma dei due risarcimenti (euro 363.723,00 ed euro 379.367,00) va dimezzata in considerazione del concorso di colpa nella misura paritaria ed ammonta complessivamente ad euro 371.545,00 (€ 743.090/2) e comprende le diverse voci di danno non patrimoniale avanzate dall'attore per la perdita del rapporto parentale.
La somma di euro 371.545,00 (calcolata al 2024), devalutata alla data del sinistro (agosto
2011), ammonta ad euro 297.951,08.
Parte attrice ha chiesto anche la rivalutazione e gli interessi.
Sulla somma di euro 297.951,08 vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, devono sommarsi gli interessi, ammontanti ad euro 60.717,73 e la rivalutazione, ammontante ad euro 77.467,28.
All'attore, spetta, pertanto, la complessiva somma di euro 436.136,09 – già rivalutata – oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico solidale di e della , che si liquidano in euro 23.002,00 oltre spese Controparte_2 Controparte_3 generali, iva e cpa da distrarre in favore dei procuratori antistatari, importo così determinato, applicando i parametri medi di liquidazione: euro 545,00 per spese (contributo unificato e bollo), euro 3.544,00 per studio, euro 2.338,00 per fase introduttiva, euro 10.411,00 per trattazione ed euro 6.164,00 per fase decisionale
P.Q.M.
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) dichiara che il sinistro si è verificato per responsabilità di nella Controparte_2 misura del 50% e, per l'effetto, condanna in solido e la Controparte_2
a pagare, in favore di , la somma di euro Controparte_3 Parte_1
436.136,09, già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
pagina 12 di 13 5) condanna in solido e la a pagare le spese Controparte_2 Controparte_3 processuali in favore dell'attore, che liquida in euro 23.002,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore degli avv.ti Giovanni Mannuccia e Candeloro
Parrello
Così deciso in Messina il 26 aprile 2025
Il Giudice
Maria Militello
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