Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
515/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
13/06/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 515/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATO A SCIACCA (AG) IL 21/01/1983, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. ROBERTO SALVATORE
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A CALATAFIMI-SEGESTA (TP) IL 04/06/1931, C.F.: Controparte_2
C.F._2
Rappresentato e difeso: dagli Avv.ti LIBASSI AGATA e AMBROSETTI ORAZIO
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Proprieta
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 07.01.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 07.01.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti domande: Controparte_2
“accertate le violazioni denunciate in narrativa e, per l'effetto, condannare il convenuto
1
- delle opere realizzate su proprietà comune (tettoie e pavimentazione)
- dell'immobile abusivo realizzato sulla part. 225 e posto di fronte al fabbricato rurale dell'attore, perché sorto in violazione della disciplina sulle distanze.
Condannare il convenuto al risarcimento del danno quantificato in € 14.584,00 oltre ad accessori di legge maturati e maturando sino ad integrale soddisfo”.
Rappresentava e deduceva, a sostegno delle spiegate domande, di essere proprietario dell'immobile, facente parte di un unico fabbricato rurale, sito in Sciacca,
C.da San Marco, identificato al Foglio 130, p.lla 875, nonché di un terreno identificato al Foglio 130, p.lla 224.
Inoltre, evidenziava di essere proprietario pro quota indivisa, pari ad ¼ dell'intero, della corte comune che circonda l'intero fabbricato rurale, identificata al Foglio 130, p.lla
227, nonché – sempre pro quota indivisa pari ad ¼ dell'intero - della strada di collegamento identificata al Foglio 130, p.lla 226.
Le altre porzioni dell'intero fabbricato rurale, tutte identificate al Foglio 130, p.lle 449,
229 e 448, e la quota indivisa, pari a ¾ dell'intero della corte comune identificata al
Foglio 130, p.lla 227, come la quota indivisa pari a ¾ dell'intero della strada di collegamento identificata al Foglio 130, p.lla 226, si appartengono al convenuto che, altresì, è proprietario dei terreni identificati al Foglio 130, p.lle Controparte_2
114, 223 e 225.
Su quest'ultimo fondo, altresì, insiste un edificio che appare lesivo delle norme disciplinanti le distanze di legge abusivamente realizzato.
Stante la realizzazione di opere sulla corte comune, consistenti in tettoie, recinzioni lignee e pavimentazione, il convenuto è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di quanto illegittimamente realizzato, nonché alla refusione del danno subito in conseguenza del mancato godimento della parte comune da quantificarsi secondo i valori locatizi medi di cui alle tabelle OMI applicabili.
Costituitosi in giudizio oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., il convenuto
[...]
, a ministero dei propri difensori, contestava l'assunto attoreo rappresentando CP_2
che lo stesso era da ritenersi infondato, sia in fatto che in diritto, poiché le opere realizzate non erano da considerarsi quali tettoie bensì quali pergolati con copertura incannucciata, posti a copertura dell'ingresso delle proprie unità immobiliari ed aventi natura amovibile, precaria e di abbellimento e già comunque rimossi, sebbene non fossero di ostacolo al transito e al godimento del bene comune.
2 In ordine alla pavimentazione evidenziava la non necessità di preventiva acquisizione di titolo abilitativo e che la stessa era da qualificarsi quale miglioria della cosa comune.
Ambedue le opere denunciate, poi, erano state realizzate su area pertinenziale di esclusiva proprietà e non su area comune.
Contestava la domanda di risarcimento dei danni e ne eccepiva la prescrizione, respingendo infine ogni addebito in ordine all'abusiva realizzazione dell'ulteriore fabbricato, a suo tempo costruito dal di lui dante causa.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via principale, respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrative e, dunque, accertare e dichiarare
l'insussistenza delle violazioni denunciate in atto di citazione, con conseguente caducazione e rigetto della domanda principale concernente la condanna alla demolizione delle opere indicate in atto di citazione.
Accertare e dichiarare, in via preliminare, l'avvenuta prescrizione dell'asserito diritto al risarcimento dei danni richiesti dal Sig. al Sig. per Controparte_1 Controparte_2
decorso del termine quinquennale previsto per legge, con conseguenza caducazione della domanda principale di risarcimento e di quelle alla stessa conseguenti e connesse, per i motivi esposti in narrativa, ovvero in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene, poiché non provato e non sussistente tanto nell'an che nel quantum per la ragioni esposte in narrativa”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali nonché, nell'accertata irrilevanza ai fini del decidere delle prove orali addotte dalle parti, per il tramite di C.T.U. tecnica.
All'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
07.01.2025, e quindi posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
I° - In via preliminare, va evidenziato come nelle more tra la notifica e la costituzione in giudizio, parte convenuta ha provveduto alla rimozione delle opere di copertura e transennatura delle verande, oggetto delle domande appositamente spiegate dall'attore per come pacificamente riscontrabile da raffronto tra l'allegazione fotografica di parte attrice, quella di parte convenuta e per come in istruttoria accertato dal nominato C.T.U..
3 Ciò comporta che sulla specifica domanda attorea è intervenuta la cessazione della materia del contendere con conseguente accertamento della c.d. soccombenza virtuale, per come sancito dalla Suprema Corte “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (Cass. n°
30251/2023).
II° - Sempre in via preliminare, va rilevato come la costituzione in giudizio del convenuto sia avvenuta oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c. con conseguente decadenza maturata ex art. 167, comma 2, c.p.c. in ordine all'eccezione di prescrizione, costituente eccezione di merito non rilevabile d'ufficio ex art. 2938 cod. civ. e, ai fini della presente decisione, non valutabile stante la tardiva costituzione in giudizio del convenuto cui è preclusa la proposizione di eccezioni di merito non rilevabile d'ufficio.
III° - In ordine, poi, al merito del presente giudizio va operato un distinguo tra le opere tutte denunciate da parte attrice, consistenti nella realizzazione di pareti separatorie, di tettoie sull'area comune, ancorché amovibili, e pavimentazione della stessa.
Le pareti separatorie in legno, la cui originaria presenza è riscontrabile per il tramite dei rilievi fotografici prodotti in giudizio dall'attore, non più presenti in loco poiché rimossi da parte convenuta nelle more della sua costituzione in giudizio e per come accertato dal nominato C.T.U. evidenziano la indiscutibile volontà dello stesso convenuto di servirsi della cosa comune con l'intento specifico di alterarne la destinazione dell'area ed impedendone all'attore di farne parimenti uso.
Per il disposto normativo di cui all'art. 1102 cod. civ., non è esclusa la facoltà al comproprietario di servirsi della cosa comune. Facoltà che non può concretizzarsi in un facere finalizzato e mirante ad escludere gli altri comproprietari dal pari godimento, stante il pari diritto di quest'ultimi all'ordinaria accessibilità sulla cosa comune.
4 E' infatti insegnamento della Suprema Corte quello per cui “I limiti posti dall'art. 1102
c.c. all'uso della cosa comune non impediscono al singolo comunista di installare un cancello su un ballatoio comune, al fine di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità, purché sia garantita agli altri comunisti l'ordinaria accessibilità ed il godimento comune della "res", circostanza che deve essere provata dal partecipante che pretende di usare il bene in modo particolare” (Cass. n° 8177/2022).
Nel caso specifico, la realizzazione della pavimentazione, delle paratie e delle coperture (tettoie, incannucciati, etc. etc.), per come documentato fotograficamente, non ha altra finalità se non quella di permettere allo stesso convenuto
[...]
di servirsi in via esclusiva della parte comune giacché le migliorie apportare CP_2 sono relative solamente alla porzione di cosa comune ricadente nell'area perimetrale della sua proprietà esclusiva.
La rimozione autonoma delle predette migliorie, operata nelle more del giudizio, dimostra inequivocabilmente la volontà dello stesso convenuto di servirsi in via esclusiva delle interessate porzioni della cosa comune che, in considerazione della loro originaria allocazione, confermano l'esclusione del loro godimento anche da parte dell'attore comproprietario Controparte_1
La pavimentazione, invece, costituisce il presupposto per un migliore godimento della cosa comune e, ora da sola, non impedisce affatto il godimento dell'area da parte degli altri comproprietari.
La stessa, infatti, per come accertato dal nominato C.T.U., ricade su area comune dell'intero fabbricato a sua volta ricadente “all'interno della particella n. 227 (ex 114-f) estesa mq 220 che, a correzione di quanto indicato erroneamente nella bozza, non costituisce corte comune delle quattro unità immobiliari descritte ma un terreno agricolo indiviso che si appartiene per la quota di ¼ al signor e per la restante CP_1 quota di ¾ al signor ”. CP_2
Inevitabile conseguenza è pertanto quella per cui il soggetto comproprietario del bene, avendone fatto uso esclusivo impedendone il godimento da parte degli altri comproprietari, è tenuto ad indennizzarli per il danno dagli stessi subiti.
Danno che è costituito dal mancato godimento dei frutti civili che avrebbero potuto ritrarsi dalla cosa comune a titolo di corrispettivo dovuto dal godimento altrui.
Frutti che, in considerazione dell'accertamento dell'area oggetto di occupazione e della conseguente quantificazione fatta dal nominato C.T.U. per il tramite dell'elaborato
5 peritale, scevro di evidenti vizi e/o errori e assolutamente condivisibile da questo
Tribunale, ammontano, per l'intero periodo, a complessivi € 6.770,00 la cui quota di comproprietà, pari ad 1/4 in testa all'attore, comporta il diritto dello stesso ad ottenere la corresponsione della corrispondente somma pari ad € 1.692,50.
IV° - Fondata, infine, appare la domanda inerente la sussistenza di un fabbricato posto a distanza inferiore alle prescrizioni normative in materia, per come accertata dal nominato C.T.U. per il tramite del proprio elaborato peritale per il tramite del quale è stato indiscutibilmente accertato che:
- Il manufatto edilizio era già esistente prima dell'acquisto da parte del signor CP_2
avvenuto con atto di compravendita del 11/11/1996 rep. 23331 e racc. 8373 in Notar
di Sciacca, registrato a Sciacca il 21/11/1996 al n. 1631; Per_1
- Le N.T.A. del Piano comprensoriale n. 6, vigenti a quell'epoca, imponevano ai sensi dell'art. 18, per le costruzioni insistenti nella zona omogenea “E” (Verde agricolo) in cui ricade la particella 225, un distacco minimo di 20 metri.
- Da quanto rilevato la distanza tra il manufatto e il fabbricato rurale è pari a 8,80 m e quindi chiaramente inferiore a quanto prescritto dalle norme allora vigenti.
- Le NTA del PRG oggi vigente nel comune di Sciacca ai sensi dell'Art. 52 (Zone «E1»:
Aree agricole) non fanno rifermento al distacco tra fabbricati ma impongono per le costruzioni il rispetto di una distanza minima dai confini di 10,00 ml.
- Anche in questo caso il manufatto viola la disciplina relativa alle distanze legali in quanto la sua distanza dal confine con la particella 224 di proprietà risulta CP_1
ampiamente inferiore a 10,00 ml anzi si trova proprio in prossimità del confine.
Evidente da tale accertamento che il manufatto in questione, realizzato ed esistente sul fondo distinto alla p.lla 225 era ed è tutt'oggi a distanza inferiore a quella normativamente prevista dal regolamento locale, cui l'art. 873 cod. civ. rimanda ai fini di una puntuale disciplina.
V° - Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.771,26, di cui € 271,26 per spese, oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda inerente la demolizione delle paratie e delle coperture realizzate dal convenuto CP_2
6 e dallo stesso rimosse nelle more del giudizio;
CP_2
- Rigetta la domanda di demolizione e riduzione in pristino dell'area in comunione oggetto della pavimentazione realizzata dal convenuto Controparte_2
- Dichiara che l'immobile in proprietà del convenuto insistente sul Controparte_2
fondo distinto alla p.lla 225, è lesivo delle distanze legali rispetto al fabbricato di proprietà dell'attore Controparte_1
- Condanna, per l'effetto, il convenuto all'arretramento, nel rispetto Controparte_2 della distanza legale disciplinata dalle NTA del Comune di Sciacca, dell'immobile insistente sul fondo distinto alla p.lla 225;
- Condanna il convenuto alla corresponsione, in favore dell'attore Controparte_2
dei frutti per il mancato godimento della comune proprietà pari a Controparte_1 complessivi € 1.692,50, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore Controparte_2 dell'attore che si liquidano in complessivi € 2.771,26, di cui € Controparte_1
271,26 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. Controparte_2
liquidate come da separato decreto.
Sciacca, 13/06/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
7