Art. 7.
Fra i commi secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , sono inseriti i seguenti:
"Con decreto del presidente della corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a compiere le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di appello o di tribunale.
Per il funzionamento degli uffici di sorveglianza si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dai capitoli n. 1586 e n. 1587 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976 e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza".
Fra i commi secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , sono inseriti i seguenti:
"Con decreto del presidente della corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a compiere le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di appello o di tribunale.
Per il funzionamento degli uffici di sorveglianza si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dai capitoli n. 1586 e n. 1587 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976 e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza".