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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza dell'8 aprile 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 589/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ennio Quirino Visconti
n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Attilio De Gregorio, giusta procura allegata alla memoria di costituzione. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.2.2025 spiegava opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 29520250004050304000, pervenuta il 23.01.2025, dell'importo di € 2.946,92, relativa a contributi anno 2020. CP_1
Rilevava che la richiesta di pagamento non era fondata su un titolo esecutivo idoneo, non essendo stata eseguita la procedura di cui all'art. 35 legge n. 689/1981, da doversi applicare nel caso di specie, con la preventiva contestazione dell'addebito, l'emissione e la notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Eccepiva altresì la decadenza dalla pretesa in ragione della mancata iscrizione a ruolo
1 nei termini previsti dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999. Lamentava altresì la violazione dei termini di iscrizione a ruolo e notifica della cartella previsti a pena di decadenza dell'art. 25 del D.P.R.
29.09.1973 n. 602.
Denunciava ancora l'omessa contestazione dell'addebito e la mancata notifica della diffida-avviso bonario ai sensi dell'art. 26 Reg. dei contributi, con violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000. Contestava la mancata sottoscrizione del ruolo e l'omessa specifica indicazione e sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento di emissione della cartella e di formazione del ruolo in violazione dell'art. 7 comma 2 lett. a) L. 212/00 e dell'art. 36 comma
4 ter del D.L. 248/07 (Legge 28.01.2008 n. 31), ovvero ancora l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata e, nel merito, di annullare e dichiarare inefficace la cartella di pagamento, dichiarando l'intervenuta decadenza, non fondato il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata e conseguentemente ordinare la cancellazione del ruolo;
di emettere in proprio favore ogni e qualunque statuizione connessa e conseguente, e ritenere in ogni caso eccessiva e non dovuta la somma richiesta, anche per intervenuta decadenza;
in subordine, di annullare le somme dovute a titolo di maggiorazioni e interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. La si costituiva con memoria Controparte_1
depositata in data 26.3.2025.
Premetteva che la cartella impugnata aveva ad oggetto il contributo soggettivo e quello integrativo dovuti a conguaglio a seguito di autoliquidazione con il modello 5/21 e che le doglianze del ricorrente erano state già oggetto di rigetto in separato giudizio avverso diversa cartella di pagamento.
Evidenziava l'inapplicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 (sancita dal
Regolamento delle Sanzioni), essendo stato richiesto al ricorrente il versamento delle omesse contribuzioni previdenziali e delle relative sanzioni civili e non essendo invece state applicate sanzioni amministrative.
Affermava, in relazione ai lamentati vizi formali del ruolo, la non applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 46/1999, non costituendo un ente CP_1
previdenziale pubblico, bensì una fondazione di diritto privato. Specificava che le omissioni contributive erano state comunque contestate al ricorrente con diffida del 30.11.2023 e che
2 l'iscrizione a ruolo era avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'accertamento.
Rilevava che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incideva in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo e che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comportava l'invalidità dell'atto quando non era in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promanava.
Evidenziava che la determinazione dell'importo delle sanzioni e del tasso degli interessi moratori, anche per i crediti previdenziali, avveniva con atti normativi e comunque di efficacia generale.
In via subordinata, in caso di annullamento del ruolo, chiedeva comunque condannarsi il ricorrente al pagamento della somma di € 2.941,02, oltre interessi moratori, in favore dell'Ente previdenziale, per i titoli indicati.
Concludeva chiedendo preliminarmente di rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato non ricorrendo i presupposti di legge e, nel merito, di rigettare le richieste del ricorrente dichiarando la sussistenza del credito della Cassa Forense iscritto nel ruolo in contestazione;
in via subordinata, nel caso di annullamento del ruolo impugnato, condannare l'avv. a pagare alla la somma di € 2.941,02, o diversa accertata Parte_1 CP_1
in corso di causa, oltre gli interessi moratori dal dovuto fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. All'udienza dell'8 aprile 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. La cartella opposta, notificata a mezzo pec in data 23.1.2025 e tempestivamente impugnata con ricorso del 4.2.2025, ha ad oggetto contributi previdenziali CP_1 relativi all'anno 2020, derivanti dalla presentazione del modello 5/21 da parte del professionista.
5. Per quanto concerne il motivo di doglianza relativo alla violazione della procedura prevista dalla legge n. 689/1981, si rileva che, nella fattispecie in esame non trova applicazione la procedura sanzionatoria di cui all'art. 35 legge n. 689/1981, che disciplina l'irrogazione, a mezzo ordinanza-ingiunzione, di sanzioni amministrative in caso di violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
Diversamente, quelle applicate nel caso di specie da per le omissioni CP_1
contributive del ricorrente hanno natura di sanzioni civili. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5076 del 13.3.2015, hanno evidenziato che “è ricorrente, nella
3 giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte, l'assunto secondo il quale, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali,
l'applicazione (automatica) delle sanzioni civili ha funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione iuris et de iure) del danno cagionato all'ente previdenziale e non riveste, quindi, la natura afflittiva (che prescinde come tale dalla considerazione del danno eventualmente cagionato al soggetto creditore) propria delle sanzioni amministrative (di cui alla L. n. 689 del 1981) e di quelle tributarie (di cui alla
L. n. 472 del 1997)…”. Hanno altresì aggiunto che “l'inerenza delle somme aggiuntive dovute in ipotesi di omissioni contributive previdenziali alla categoria delle sanzioni civili trova conferma nella previsione della L. n. 689 del 1981, art. 35, comma 2,che testualmente dispone che: "Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi
e premi, l'ordinanza - ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile”.
Pertanto, “le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e
l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione…”.
6. Quanto all'eccepita decadenza, si premette che “i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e succ. mod. e integraz., non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto il D.Lgs. n. 46 del 1999, art.
18 pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del
D.P.R. n. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa "salvo quanto previsto dagli articoli seguenti", ossia dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, cit., i quali, con riferimento a tali
4 crediti, debbono ritenersi latori di una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 11348/2021 e n. 12631/2014).
Tuttavia, risulta altresì infondata l'eccezione di violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999, in quanto disposizione non applicabile alla Cassa Forense.
Essa, infatti, fissa i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, tra cui non rientra la , che è Controparte_1 invece fondazione di diritto privato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 509/1994. Ed invero, il citato art. 25 prevede un'ipotesi di decadenza e, come tale, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica. Ne consegue che, a prescindere dalla finalità sostanzialmente pubblica dell'attività espletata dalla la fattispecie CP_1
decadenziale de qua non può applicarsi ad essa, essendo espressamente prevista solo per gli enti pubblici previdenziali.
Nel caso di specie, inoltre, dalla documentazione in atti emerge che ha CP_1
inoltrato al ricorrente, in data 30.11.2023, apposito avviso bonario di accertamento e contestazione delle violazioni contributive per cui è causa, e ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute entro il 31 dicembre dell'anno successivo (ruolo 2024/004914 reso esecutivo il 28.11.2024 e consegnato all'Agente della Riscossione il 25.12.2024, come emerge dalla cartella opposta).
Tale circostanza impone altresì il rigetto dell'eccezione di mancata notifica di avviso bonario/diffida, poiché smentito dalla documentazione prodotta in giudizio da CP_1
7. Si rileva inoltre che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo risulta correttamente indicato nella cartella impugnata. Si osserva peraltro che il comma 4-ter dell'art. 36 del D.L. 248/2007, conv. in legge n. 31/2008, richiamato da parte ricorrente a sostegno dell'eccezione, è stato abrogato dal d.lgs. n. 219/2023, e non era pertanto più vigente alla data di emissione e notifica della cartella di pagamento opposta.
Ed ancora, premesso che la cartella di pagamento opposta allegata alla pec di notifica presenta estensione “signed.pdf”, circostanza che induce a ritenerla regolarmente firmata, la mancata sottoscrizione della cartella inoltrata in file .pdf non inficerebbe comunque la validità della notifica. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 10266/2018 del 27.4.2018 hanno infatti dichiarato che devono considerarsi validi tanto gli atti in pdf quanto gli atti p7m, ovvero quei file sui quali è stata apposta una firma elettronica. La Cassazione ha, inoltre, ripreso l'orientamento della giurisprudenza europea per la quale non risultano esserci particolari
5 differenze tra il formato p7m e il formato pdf o perlomeno differenze tali da ritenere il primo più affidabile del secondo.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale“), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica“), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf” (Cass. civ. 27.11.2019 n.
30948).
Difatti, “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf' anziché "p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (da ultime: Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27561;
Cass., Sez. 6-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass.,
Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8598)” (Cass. civ., 15.9.2021, n. 24833).
8. Si evidenzia infine che la circostanza che la determinazione dell'importo delle sanzioni e del tasso degli interessi moratori, anche per i crediti previdenziali, avvenga con atti normativi e comunque di efficacia generale (Regolamento Unico della Previdenza Forense, approvato ex d.lgs. n. 509/1994 con nota ministeriale del 21.7.2020 – G.U. Serie Generale n.
200 dell'11.8.2020), comporta una presunzione di conoscenza dei criteri di calcolo da parte della generalità dei contribuenti, e quindi l'inutilità di richiamarli esplicitamente negli atti dell'esattore.
9. In assenza di ulteriori contestazioni circa la fondatezza nel merito della pretesa, comunque suffragata dalla documentazione allegata in atti da parte resistente, il ricorso non è dunque meritevole di accoglimento.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della [...]
[...] come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, Parte_2
modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 4.2.2025 nei confronti della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in opposizione
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 29520250004050304000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.310,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a.
e i.v.a.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 8 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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