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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/07/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 376/2025 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to MORETTI TIZIANA ricorrente contro
) difeso e rappresentato dall'avv.to CP_1 C.F._2
COMAND EMANUELA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario celebrato in data 30/09/2006 in Capriva del Friuli (GO), con atto trascritto in
1 Comune di Capriva del Friuli al n. 5, parte 2^, serie A, anno 2006, sussistendo i presupposti di legge, tra cui il maturarsi del termine di ininterrotta separazione e l'impossibilità di ricostituire l'unità materiale e spirituale tra i coniugi;
ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione. I coniugi concordano le seguenti condizioni congiunte
Affidamento figli minori
2. affidarsi i figli minori e in via condivisa ai genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la residenza della madre. Per le decisioni di ordine quotidiano i genitori decideranno disgiuntamente mentre per le decisioni di maggior interesse per i figli (salute, educazione, istruzione, mantenimento, cambio di residenza ecc... e atti ai sensi dell'art. 320 c.c.) dovranno essere sempre assunte congiuntamente.
Assegnazione casa Familiare
3. Conseguentemente assegnarsi alla madre la casa familiare sita in
Cervignano (UD), Via Cavour 2, e così identificata: CC di Cervignano P.T.
8050 c.t. 1, E.I. sub 6 su p.c.n. 92/1, con 337.71/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T.
417 (art. 1117 C.C.), con 1/3 p.i. del c.t. 1 in P.T. 8053, cui sono pertinenti
4.77/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 417 CC di Cervignano P.T. 8052 c.t. 1, E.I. sub 8 su p.c.n. 92/1 con 73.80/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 417 (art. 1117 C.C.)
CC Cervignano del Friuli, P.T. 8051 c.t. 1 di ub 7 su Controparte_2
p.c.n. 92/1 con 339.55/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 417 (art. 1117 C.C.), con
1/3 p.i. del c.t. 1 in P.T. 8053 cui sono pertinenti 4.77/1000 p.i. del c.t. 1 in
P.T. 417
La sig.,ra si farà carico delle spese per utenze/forniture e spese Parte_1 ordinarie di gestione dell'immobile; nonché quelle straordinarie e collegate alla proprietà Modalità di frequentazione tra genitori e figli
4. stabilirsi il diritto di frequentazione del padre nei seguenti termini a) il padre potrà tenere con sé entrambi i figli a week end alternati, dal sabato mattina alle ore 12 con l'impegno di andarli a prendere a casa, e fino alla domenica sera alle ore 19,00 con l'impegno di riportarli a casa.
b) Il padre inoltre terrà con sé i figli nella settimana in cui non vi è il week
2 end dal venerdì sera ore alle19,00 sino al sabato mattina alle 10.30
c) nella giornata in cui i figli frequentano la scuola di inglese (ad oggi di
Giovedì) il padre andrà a prendere i figli all'uscita delle rispettive scuole, li porterà a Scuola di Inglese a Palmanova per ricondurli a casa al termine delle lezioni. In caso di cambiamento delle giornate di Inglese per il futuro, i genitori prevedono la suddetta modalità nella diversa giornata infrasettimanale eventualmente stabilita dalla scuola di Inglese per entrambi o per ciascuno di essi.
d) Le condizioni sopra stabilite potranno essere modificate in caso di necessità solo di comune accordo tra i coniugi e con un preavviso di almeno due giorni, da far pervenire all'altro coniuge via messaggio o, in subordine, via mail.
e) Tutte le festività saranno trascorse alternandosi i due genitori come segue:
- Natale dalle ore 19.00 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre e dalle ore 10.00 del 31 dicembre al 6 gennaio con pernotto e riporto a scuola;
ove possibile alternando Natale e Capodanno, ma senza che ciò pregiudichi l'intero periodo continuativo di sette giorni
- metà delle vacanze Pasquali dal giovedì Santo alle ore 10.00 alla sera di
Pasqua alle ore 20.00 e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola;
- tutte le altre festività saranno alternate tra i due genitori, ma se coincidenti con il regime ordinario prevarrà questo (per esempio se il 25 aprile cade nel week end di competenza del padre, anche se la festività precedente i figli l'anno trascorsa con lui, rimarranno comunque con il padre); così come i compleanni che verranno alternati e solo se previo accordo tra genitori divisi tra pranzo e cena (richieste condivise, ma con indicazioni più precise rispetto alla separazione)
- Durante il periodo estivo almeno 15 giorni anche non consecutivi, ma mai al di sotto di una settimana frazionata ciascuno
- Le festività estive e le vacanze verranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno e quelle invernali e successive entro il 30 novembre;
in caso di mancato accordo o di contrasto si applicherà l'alternanza automatica ovvero per gli anni dispari deciderà la madre, per quelli pari il padre. L'accordo
3 dovrà essere tracciabile anche se non formale (mail, whatsapp, sms ecc..).
- E' fatta salva la possibilità di modificare le suindicate condizioni per le ferie estive, natalizie e pasquali in caso di comprovata necessità e di comune accordo tra i coniugi e con un preavviso di almeno otto giorni, da far pervenire all'altro coniuge via messaggio o, in subordine, via mail.
- Nell'attuare il diritto di visita e l'affidamento della prole, i coniugi avranno come priorità gli interessi e degli impegni dei figli nell'ottica di una gestione consapevole e civile dei rapporti famigliari, nonché in applicazione delle linee guida stabilite dal Vigente protocollo presso l'adito Tribunale.
- I genitori terranno in ogni caso conto delle volontà e delle richieste dei figli con l'impegno a favorire nella misura massima possibile l'attuazione del diritto di visita del genitore non collocatario, collaborare all'attuazione delle condizioni di affidamento e frequentazione, e favorendo in tutti i modi il mantenimento di un rapporto continuativo tra padre non collocatario e figli
5. Disporsi a carico del padre a) Assegno per contributo al mantenimento, con decorrenza giugno 2025, dei figli nella misura di € 400,00 a figlio per l'importo complessivo di €
800,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici
ISTAT a partire dal 2026, da versarsi su conto corrente intestato alla sig.ra al seguente IBAN [...] presso Parte_1
l'istituto di filiale di Cervignano Controparte_3
b) Suddivisione al 50% delle spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse dei minori, spese per la cui individuazione, con specificazione o meno della necessità del consenso, ci si richiama al Protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia del Tribunale di Udine che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare. I versamenti andranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui Parte_1 coordinate sono già note al resistente;
6. attribuirsi alla sig.ra l'assegno unico nella misura del Parte_1
100%;
4 7. disporsi che le indennità di frequenza di cui alla L 289/1990 erogate a favore del figlio e sino ad oggi accantonate, nonché le indennità di Per_1 frequenza future vengano versate su conto/libretto vincolato al minore intestato ad entrambi i coniugi con facoltà di operatività a favore della madre, la quale, in forza della collocazione prevalente, dall'intervenuta pronuncia di divorzio le utilizzerà a copertura delle necessità del figlio con impegno della sig.ra a rendicontare le entrate e uscite Per_1 Parte_1 al 31.12 di ogni anno.
8. Attribuirsi il diritto ai benefici/detrazioni fiscali pro quota a ciascun genitore per le spese sostenute per entrambi i figli.
9. Attribuirsi in via esclusiva il diritto alle agevolazioni di cui alla 449/1997 alla sig.ra per l'acquisto della prossima auto e attribuirsi ad ella il Parte_1 diritto alla detrazione e benefici conseguenti con impegno del coniuge che attualmente ne usufruisce di adempiere a quanto eventualmente occorra per il trasferimento dell'agevolazione all'altro coniuge.
10. Nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
11. I coniugi si obbligano a rimettere le querele reciprocamente presentate, anche se non a conoscenza l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, fino al giorno in cui verrà sottoscritto l'accordo con precisazioni congiunte e/o all'udienza delle conclusioni;
obbligandosi ad accettare le rispettive remissioni, sia da parte della sig.ra che da parte del sig. . Parte_1 CP_1
Qualora i procedimenti penali avessero ad oggetto reati perseguibili d'ufficio, i coniugi dichiarano di rinunciare alla costituzione di parte civile, come pure alla rinuncia di richiesta di risarcimento del danno.
12. i coniugi si riservano di disciplinare e/o regolamentare e/o definire i rapporti economici e patrimoniali tra di essi ancora pendenti anche con particolare riferimento ai mutui e ai relativi gravami che li coinvolgono, e ai rapporti societari, per i quali rinviano ad altra sede ogni decisione e/o accordo.
13. Ciascuna parte sosterrà le spese del proprio difensore con rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 L.P.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.2.2025 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 30.9.2006 con Parte_1 CP_1
e che dalla loro unione sono nati il 29.5.2010 e il
[...] Per_1 Per_2
28.9.2013, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che, su ricorso congiunto proposto ex art. 473- bis.51 c.p.c. il Tribunale di Udine, con sentenza n. 170/2024 del 5.2.2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi avanti al Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente ha chiesto altresì che venissero dettati i provvedimenti inerenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli minori.
Si è costituito , che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di CP_1 divorzio, ma ha formulato domande diverse con particolare riferimento alla quantificazione del proprio concorso nel mantenimento della prole e in relazione alle ulteriori questioni economiche prospettate dalla moglie.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e disposto un breve differimento per consentire alle parti di valutare possibili soluzioni condivise, all'udienza del 30.6.2025 la parti hanno effettivamente dato atto di avere raggiunto un accordo complessivo sulle varie questioni controverse.
Autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata
6 pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza su ricorso congiunto depositata in data 5.2.2024, il Tribunale di
Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso (13.2.2025) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dalla udienza fissata per la comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali dei figli minori e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data
7 30/09/2006 in CAPRIVA DEL FRIULI e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CAPRIVA DEL FRIULI dell'anno 2006 al n. 5 parte 2 serie A, da , nata a [...] il Parte_1
11/09/1978, e , nato a [...] il [...], alle CP_1 seguenti condizioni:
1. affida i figli minori e in via condivisa ai genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la residenza della madre. Per le decisioni di ordine quotidiano i genitori decideranno disgiuntamente mentre per le decisioni di maggior interesse per i figli (salute, educazione, istruzione, mantenimento, cambio di residenza ecc... e atti ai sensi dell'art. 320 c.c.) dovranno essere sempre assunte congiuntamente.
2. Conseguentemente assegna alla madre la casa familiare sita in
Cervignano (UD), Via Cavour 2, e così identificata: CC di Cervignano P.T.
8050 c.t. 1, E.I. sub 6 su p.c.n. 92/1, con 337.71/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T.
417 (art. 1117 C.C.), con 1/3 p.i. del c.t. 1 in P.T. 8053, cui sono pertinenti
4.77/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 417 CC di Cervignano P.T. 8052 c.t. 1, E.I. sub 8 su p.c.n. 92/1 con 73.80/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 417 (art. 1117 C.C.)
CC Cervignano del Friuli, P.T. 8051 c.t. 1 di ub 7 su Controparte_2
p.c.n. 92/1 con 339.55/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 417 (art. 1117 C.C.), con
1/3 p.i. del c.t. 1 in P.T. 8053 cui sono pertinenti 4.77/1000 p.i. del c.t. 1 in
P.T. 417
La sig.ra si farà carico delle spese per utenze/forniture e spese Parte_1 ordinarie di gestione dell'immobile; nonché quelle straordinarie e collegate alla proprietà Modalità di frequentazione tra genitori e figli
3. stabilisce il diritto di frequentazione del padre nei seguenti termini:
a) il padre potrà tenere con sé entrambi i figli a week end alternati, dal sabato mattina alle ore 12 con l'impegno di andarli a prendere a casa, e fino alla domenica sera alle ore 19,00 con l'impegno di riportarli a casa.
b) Il padre inoltre terrà con sé i figli nella settimana in cui non vi è il week end dal venerdì sera ore alle19,00 sino al sabato mattina alle 10.30
c) nella giornata in cui i figli frequentano la scuola di inglese (ad oggi di
Giovedì) il padre andrà a prendere i figli all'uscita delle rispettive scuole, li
8 porterà a Scuola di Inglese a Palmanova per ricondurli a casa al termine delle lezioni. In caso di cambiamento delle giornate di Inglese per il futuro, i genitori prevedono la suddetta modalità nella diversa giornata infrasettimanale eventualmente stabilita dalla scuola di Inglese per entrambi o per ciascuno di essi.
d) Le condizioni sopra stabilite potranno essere modificate in caso di necessità solo di comune accordo tra i coniugi e con un preavviso di almeno due giorni, da far pervenire all'altro coniuge via messaggio o, in subordine, via mail.
e) Tutte le festività saranno trascorse alternandosi i due genitori come segue:
- Natale dalle ore 19.00 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre e dalle ore 10.00 del 31 dicembre al 6 gennaio con pernotto e riporto a scuola;
ove possibile alternando Natale e Capodanno, ma senza che ciò pregiudichi l'intero periodo continuativo di sette giorni
- metà delle vacanze Pasquali dal giovedì Santo alle ore 10.00 alla sera di
Pasqua alle ore 20.00 e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola;
- tutte le altre festività saranno alternate tra i due genitori, ma se coincidenti con il regime ordinario prevarrà questo (per esempio se il 25 aprile cade nel week end di competenza del padre, anche se la festività precedente i figli l'anno trascorsa con lui, rimarranno comunque con il padre); così come i compleanni che verranno alternati e solo se previo accordo tra genitori divisi tra pranzo e cena (richieste condivise, ma con indicazioni più precise rispetto alla separazione)
- Durante il periodo estivo almeno 15 giorni anche non consecutivi, ma mai al di sotto di una settimana frazionata ciascuno
- Le festività estive e le vacanze verranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno e quelle invernali e successive entro il 30 novembre;
in caso di mancato accordo o di contrasto si applicherà l'alternanza automatica ovvero per gli anni dispari deciderà la madre, per quelli pari il padre. L'accordo dovrà essere tracciabile anche se non formale (mail, whatsapp, sms ecc..).
- E' fatta salva la possibilità di modificare le suindicate condizioni per le ferie estive, natalizie e pasquali in caso di comprovata necessità e di comune
9 accordo tra i coniugi e con un preavviso di almeno otto giorni, da far pervenire all'altro coniuge via messaggio o, in subordine, via mail.
- Nell'attuare il diritto di visita e l'affidamento della prole, i coniugi avranno come priorità gli interessi e degli impegni dei figli nell'ottica di una gestione consapevole e civile dei rapporti famigliari, nonché in applicazione delle linee guida stabilite dal Vigente protocollo presso l'adito Tribunale.
- I genitori terranno in ogni caso conto delle volontà e delle richieste dei figli con l'impegno a favorire nella misura massima possibile l'attuazione del diritto di visita del genitore non collocatario, collaborare all'attuazione delle condizioni di affidamento e frequentazione, e favorendo in tutti i modi il mantenimento di un rapporto continuativo tra padre non collocatario e figli
4. Dispone a carico del padre:
a) Assegno per contributo al mantenimento, con decorrenza giugno 2025, dei figli nella misura di € 400,00 a figlio per l'importo complessivo di €
800,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici
ISTAT a partire dal 2026, da versarsi su conto corrente intestato alla sig.ra al seguente IBAN [...] presso Parte_1
l'istituto di filiale di Cervignano Controparte_3
b) Suddivisione al 50% delle spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse dei minori, spese per la cui individuazione, con specificazione o meno della necessità del consenso, ci si richiama al Protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia del Tribunale di Udine che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare. I versamenti andranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui Parte_1 coordinate sono già note al resistente;
5. attribuisce alla sig.ra l'assegno unico nella misura del Parte_1
100%;
6. dà atto che le indennità di frequenza di cui alla L 289/1990 erogate a favore del figlio e sino ad oggi accantonate, nonché le indennità di Per_1 frequenza future verranno versate su conto/libretto vincolato al minore
10 intestato ad entrambi i coniugi con facoltà di operatività a favore della madre, la quale, in forza della collocazione prevalente, dall'intervenuta pronuncia di divorzio le utilizzerà a copertura delle necessità del figlio con impegno della sig.ra a rendicontare le entrate e uscite Per_1 Parte_1 al 31.12 di ogni anno.
7. diritto ai benefici/detrazioni fiscali pro quota a ciascun genitore per le spese sostenute per entrambi i figli.
8. dà atto che il diritto alle agevolazioni di cui alla 449/1997 spetterà in via esclusiva alla sig.ra per l'acquisto della prossima auto così come Parte_1 il diritto alla detrazione e benefici conseguenti con impegno del coniuge che attualmente ne usufruisce di adempiere a quanto eventualmente occorra per il trasferimento dell'agevolazione all'altro coniuge.
9. nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
10. dà atto che i coniugi si obbligano a rimettere le querele reciprocamente presentate, anche se non a conoscenza l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, fino al giorno in cui verrà sottoscritto l'accordo con precisazioni congiunte e/o all'udienza delle conclusioni;
obbligandosi ad accettare le rispettive remissioni, sia da parte della sig.ra che da parte del sig. Parte_1
. Qualora i procedimenti penali avessero ad oggetto reati perseguibili CP_1
d'ufficio, i coniugi dichiarano di rinunciare alla costituzione di parte civile, come pure alla rinuncia di richiesta di risarcimento del danno.
11. dà atto che i coniugi si riservano di disciplinare e/o regolamentare e/o definire i rapporti economici e patrimoniali tra di essi ancora pendenti anche con particolare riferimento ai mutui e ai relativi gravami che li coinvolgono,
e ai rapporti societari, per i quali rinviano ad altra sede ogni decisione e/o accordo.
12. compensa le spese di lite tra le parti dando atto che ciascuna parte sosterrà le spese del proprio difensore con rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 L.P.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 3.7.2025
11 il Giudice rel.
dr.ssa Marta Diamante
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to MORETTI TIZIANA ricorrente contro
) difeso e rappresentato dall'avv.to CP_1 C.F._2
COMAND EMANUELA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario celebrato in data 30/09/2006 in Capriva del Friuli (GO), con atto trascritto in
1 Comune di Capriva del Friuli al n. 5, parte 2^, serie A, anno 2006, sussistendo i presupposti di legge, tra cui il maturarsi del termine di ininterrotta separazione e l'impossibilità di ricostituire l'unità materiale e spirituale tra i coniugi;
ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione. I coniugi concordano le seguenti condizioni congiunte
Affidamento figli minori
2. affidarsi i figli minori e in via condivisa ai genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la residenza della madre. Per le decisioni di ordine quotidiano i genitori decideranno disgiuntamente mentre per le decisioni di maggior interesse per i figli (salute, educazione, istruzione, mantenimento, cambio di residenza ecc... e atti ai sensi dell'art. 320 c.c.) dovranno essere sempre assunte congiuntamente.
Assegnazione casa Familiare
3. Conseguentemente assegnarsi alla madre la casa familiare sita in
Cervignano (UD), Via Cavour 2, e così identificata: CC di Cervignano P.T.
8050 c.t. 1, E.I. sub 6 su p.c.n. 92/1, con 337.71/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T.
417 (art. 1117 C.C.), con 1/3 p.i. del c.t. 1 in P.T. 8053, cui sono pertinenti
4.77/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 417 CC di Cervignano P.T. 8052 c.t. 1, E.I. sub 8 su p.c.n. 92/1 con 73.80/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 417 (art. 1117 C.C.)
CC Cervignano del Friuli, P.T. 8051 c.t. 1 di ub 7 su Controparte_2
p.c.n. 92/1 con 339.55/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 417 (art. 1117 C.C.), con
1/3 p.i. del c.t. 1 in P.T. 8053 cui sono pertinenti 4.77/1000 p.i. del c.t. 1 in
P.T. 417
La sig.,ra si farà carico delle spese per utenze/forniture e spese Parte_1 ordinarie di gestione dell'immobile; nonché quelle straordinarie e collegate alla proprietà Modalità di frequentazione tra genitori e figli
4. stabilirsi il diritto di frequentazione del padre nei seguenti termini a) il padre potrà tenere con sé entrambi i figli a week end alternati, dal sabato mattina alle ore 12 con l'impegno di andarli a prendere a casa, e fino alla domenica sera alle ore 19,00 con l'impegno di riportarli a casa.
b) Il padre inoltre terrà con sé i figli nella settimana in cui non vi è il week
2 end dal venerdì sera ore alle19,00 sino al sabato mattina alle 10.30
c) nella giornata in cui i figli frequentano la scuola di inglese (ad oggi di
Giovedì) il padre andrà a prendere i figli all'uscita delle rispettive scuole, li porterà a Scuola di Inglese a Palmanova per ricondurli a casa al termine delle lezioni. In caso di cambiamento delle giornate di Inglese per il futuro, i genitori prevedono la suddetta modalità nella diversa giornata infrasettimanale eventualmente stabilita dalla scuola di Inglese per entrambi o per ciascuno di essi.
d) Le condizioni sopra stabilite potranno essere modificate in caso di necessità solo di comune accordo tra i coniugi e con un preavviso di almeno due giorni, da far pervenire all'altro coniuge via messaggio o, in subordine, via mail.
e) Tutte le festività saranno trascorse alternandosi i due genitori come segue:
- Natale dalle ore 19.00 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre e dalle ore 10.00 del 31 dicembre al 6 gennaio con pernotto e riporto a scuola;
ove possibile alternando Natale e Capodanno, ma senza che ciò pregiudichi l'intero periodo continuativo di sette giorni
- metà delle vacanze Pasquali dal giovedì Santo alle ore 10.00 alla sera di
Pasqua alle ore 20.00 e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola;
- tutte le altre festività saranno alternate tra i due genitori, ma se coincidenti con il regime ordinario prevarrà questo (per esempio se il 25 aprile cade nel week end di competenza del padre, anche se la festività precedente i figli l'anno trascorsa con lui, rimarranno comunque con il padre); così come i compleanni che verranno alternati e solo se previo accordo tra genitori divisi tra pranzo e cena (richieste condivise, ma con indicazioni più precise rispetto alla separazione)
- Durante il periodo estivo almeno 15 giorni anche non consecutivi, ma mai al di sotto di una settimana frazionata ciascuno
- Le festività estive e le vacanze verranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno e quelle invernali e successive entro il 30 novembre;
in caso di mancato accordo o di contrasto si applicherà l'alternanza automatica ovvero per gli anni dispari deciderà la madre, per quelli pari il padre. L'accordo
3 dovrà essere tracciabile anche se non formale (mail, whatsapp, sms ecc..).
- E' fatta salva la possibilità di modificare le suindicate condizioni per le ferie estive, natalizie e pasquali in caso di comprovata necessità e di comune accordo tra i coniugi e con un preavviso di almeno otto giorni, da far pervenire all'altro coniuge via messaggio o, in subordine, via mail.
- Nell'attuare il diritto di visita e l'affidamento della prole, i coniugi avranno come priorità gli interessi e degli impegni dei figli nell'ottica di una gestione consapevole e civile dei rapporti famigliari, nonché in applicazione delle linee guida stabilite dal Vigente protocollo presso l'adito Tribunale.
- I genitori terranno in ogni caso conto delle volontà e delle richieste dei figli con l'impegno a favorire nella misura massima possibile l'attuazione del diritto di visita del genitore non collocatario, collaborare all'attuazione delle condizioni di affidamento e frequentazione, e favorendo in tutti i modi il mantenimento di un rapporto continuativo tra padre non collocatario e figli
5. Disporsi a carico del padre a) Assegno per contributo al mantenimento, con decorrenza giugno 2025, dei figli nella misura di € 400,00 a figlio per l'importo complessivo di €
800,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici
ISTAT a partire dal 2026, da versarsi su conto corrente intestato alla sig.ra al seguente IBAN [...] presso Parte_1
l'istituto di filiale di Cervignano Controparte_3
b) Suddivisione al 50% delle spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse dei minori, spese per la cui individuazione, con specificazione o meno della necessità del consenso, ci si richiama al Protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia del Tribunale di Udine che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare. I versamenti andranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui Parte_1 coordinate sono già note al resistente;
6. attribuirsi alla sig.ra l'assegno unico nella misura del Parte_1
100%;
4 7. disporsi che le indennità di frequenza di cui alla L 289/1990 erogate a favore del figlio e sino ad oggi accantonate, nonché le indennità di Per_1 frequenza future vengano versate su conto/libretto vincolato al minore intestato ad entrambi i coniugi con facoltà di operatività a favore della madre, la quale, in forza della collocazione prevalente, dall'intervenuta pronuncia di divorzio le utilizzerà a copertura delle necessità del figlio con impegno della sig.ra a rendicontare le entrate e uscite Per_1 Parte_1 al 31.12 di ogni anno.
8. Attribuirsi il diritto ai benefici/detrazioni fiscali pro quota a ciascun genitore per le spese sostenute per entrambi i figli.
9. Attribuirsi in via esclusiva il diritto alle agevolazioni di cui alla 449/1997 alla sig.ra per l'acquisto della prossima auto e attribuirsi ad ella il Parte_1 diritto alla detrazione e benefici conseguenti con impegno del coniuge che attualmente ne usufruisce di adempiere a quanto eventualmente occorra per il trasferimento dell'agevolazione all'altro coniuge.
10. Nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
11. I coniugi si obbligano a rimettere le querele reciprocamente presentate, anche se non a conoscenza l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, fino al giorno in cui verrà sottoscritto l'accordo con precisazioni congiunte e/o all'udienza delle conclusioni;
obbligandosi ad accettare le rispettive remissioni, sia da parte della sig.ra che da parte del sig. . Parte_1 CP_1
Qualora i procedimenti penali avessero ad oggetto reati perseguibili d'ufficio, i coniugi dichiarano di rinunciare alla costituzione di parte civile, come pure alla rinuncia di richiesta di risarcimento del danno.
12. i coniugi si riservano di disciplinare e/o regolamentare e/o definire i rapporti economici e patrimoniali tra di essi ancora pendenti anche con particolare riferimento ai mutui e ai relativi gravami che li coinvolgono, e ai rapporti societari, per i quali rinviano ad altra sede ogni decisione e/o accordo.
13. Ciascuna parte sosterrà le spese del proprio difensore con rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 L.P.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.2.2025 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 30.9.2006 con Parte_1 CP_1
e che dalla loro unione sono nati il 29.5.2010 e il
[...] Per_1 Per_2
28.9.2013, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che, su ricorso congiunto proposto ex art. 473- bis.51 c.p.c. il Tribunale di Udine, con sentenza n. 170/2024 del 5.2.2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi avanti al Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente ha chiesto altresì che venissero dettati i provvedimenti inerenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli minori.
Si è costituito , che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di CP_1 divorzio, ma ha formulato domande diverse con particolare riferimento alla quantificazione del proprio concorso nel mantenimento della prole e in relazione alle ulteriori questioni economiche prospettate dalla moglie.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e disposto un breve differimento per consentire alle parti di valutare possibili soluzioni condivise, all'udienza del 30.6.2025 la parti hanno effettivamente dato atto di avere raggiunto un accordo complessivo sulle varie questioni controverse.
Autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata
6 pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza su ricorso congiunto depositata in data 5.2.2024, il Tribunale di
Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso (13.2.2025) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dalla udienza fissata per la comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali dei figli minori e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data
7 30/09/2006 in CAPRIVA DEL FRIULI e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CAPRIVA DEL FRIULI dell'anno 2006 al n. 5 parte 2 serie A, da , nata a [...] il Parte_1
11/09/1978, e , nato a [...] il [...], alle CP_1 seguenti condizioni:
1. affida i figli minori e in via condivisa ai genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la residenza della madre. Per le decisioni di ordine quotidiano i genitori decideranno disgiuntamente mentre per le decisioni di maggior interesse per i figli (salute, educazione, istruzione, mantenimento, cambio di residenza ecc... e atti ai sensi dell'art. 320 c.c.) dovranno essere sempre assunte congiuntamente.
2. Conseguentemente assegna alla madre la casa familiare sita in
Cervignano (UD), Via Cavour 2, e così identificata: CC di Cervignano P.T.
8050 c.t. 1, E.I. sub 6 su p.c.n. 92/1, con 337.71/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T.
417 (art. 1117 C.C.), con 1/3 p.i. del c.t. 1 in P.T. 8053, cui sono pertinenti
4.77/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 417 CC di Cervignano P.T. 8052 c.t. 1, E.I. sub 8 su p.c.n. 92/1 con 73.80/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 417 (art. 1117 C.C.)
CC Cervignano del Friuli, P.T. 8051 c.t. 1 di ub 7 su Controparte_2
p.c.n. 92/1 con 339.55/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 417 (art. 1117 C.C.), con
1/3 p.i. del c.t. 1 in P.T. 8053 cui sono pertinenti 4.77/1000 p.i. del c.t. 1 in
P.T. 417
La sig.ra si farà carico delle spese per utenze/forniture e spese Parte_1 ordinarie di gestione dell'immobile; nonché quelle straordinarie e collegate alla proprietà Modalità di frequentazione tra genitori e figli
3. stabilisce il diritto di frequentazione del padre nei seguenti termini:
a) il padre potrà tenere con sé entrambi i figli a week end alternati, dal sabato mattina alle ore 12 con l'impegno di andarli a prendere a casa, e fino alla domenica sera alle ore 19,00 con l'impegno di riportarli a casa.
b) Il padre inoltre terrà con sé i figli nella settimana in cui non vi è il week end dal venerdì sera ore alle19,00 sino al sabato mattina alle 10.30
c) nella giornata in cui i figli frequentano la scuola di inglese (ad oggi di
Giovedì) il padre andrà a prendere i figli all'uscita delle rispettive scuole, li
8 porterà a Scuola di Inglese a Palmanova per ricondurli a casa al termine delle lezioni. In caso di cambiamento delle giornate di Inglese per il futuro, i genitori prevedono la suddetta modalità nella diversa giornata infrasettimanale eventualmente stabilita dalla scuola di Inglese per entrambi o per ciascuno di essi.
d) Le condizioni sopra stabilite potranno essere modificate in caso di necessità solo di comune accordo tra i coniugi e con un preavviso di almeno due giorni, da far pervenire all'altro coniuge via messaggio o, in subordine, via mail.
e) Tutte le festività saranno trascorse alternandosi i due genitori come segue:
- Natale dalle ore 19.00 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre e dalle ore 10.00 del 31 dicembre al 6 gennaio con pernotto e riporto a scuola;
ove possibile alternando Natale e Capodanno, ma senza che ciò pregiudichi l'intero periodo continuativo di sette giorni
- metà delle vacanze Pasquali dal giovedì Santo alle ore 10.00 alla sera di
Pasqua alle ore 20.00 e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola;
- tutte le altre festività saranno alternate tra i due genitori, ma se coincidenti con il regime ordinario prevarrà questo (per esempio se il 25 aprile cade nel week end di competenza del padre, anche se la festività precedente i figli l'anno trascorsa con lui, rimarranno comunque con il padre); così come i compleanni che verranno alternati e solo se previo accordo tra genitori divisi tra pranzo e cena (richieste condivise, ma con indicazioni più precise rispetto alla separazione)
- Durante il periodo estivo almeno 15 giorni anche non consecutivi, ma mai al di sotto di una settimana frazionata ciascuno
- Le festività estive e le vacanze verranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno e quelle invernali e successive entro il 30 novembre;
in caso di mancato accordo o di contrasto si applicherà l'alternanza automatica ovvero per gli anni dispari deciderà la madre, per quelli pari il padre. L'accordo dovrà essere tracciabile anche se non formale (mail, whatsapp, sms ecc..).
- E' fatta salva la possibilità di modificare le suindicate condizioni per le ferie estive, natalizie e pasquali in caso di comprovata necessità e di comune
9 accordo tra i coniugi e con un preavviso di almeno otto giorni, da far pervenire all'altro coniuge via messaggio o, in subordine, via mail.
- Nell'attuare il diritto di visita e l'affidamento della prole, i coniugi avranno come priorità gli interessi e degli impegni dei figli nell'ottica di una gestione consapevole e civile dei rapporti famigliari, nonché in applicazione delle linee guida stabilite dal Vigente protocollo presso l'adito Tribunale.
- I genitori terranno in ogni caso conto delle volontà e delle richieste dei figli con l'impegno a favorire nella misura massima possibile l'attuazione del diritto di visita del genitore non collocatario, collaborare all'attuazione delle condizioni di affidamento e frequentazione, e favorendo in tutti i modi il mantenimento di un rapporto continuativo tra padre non collocatario e figli
4. Dispone a carico del padre:
a) Assegno per contributo al mantenimento, con decorrenza giugno 2025, dei figli nella misura di € 400,00 a figlio per l'importo complessivo di €
800,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici
ISTAT a partire dal 2026, da versarsi su conto corrente intestato alla sig.ra al seguente IBAN [...] presso Parte_1
l'istituto di filiale di Cervignano Controparte_3
b) Suddivisione al 50% delle spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse dei minori, spese per la cui individuazione, con specificazione o meno della necessità del consenso, ci si richiama al Protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia del Tribunale di Udine che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare. I versamenti andranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui Parte_1 coordinate sono già note al resistente;
5. attribuisce alla sig.ra l'assegno unico nella misura del Parte_1
100%;
6. dà atto che le indennità di frequenza di cui alla L 289/1990 erogate a favore del figlio e sino ad oggi accantonate, nonché le indennità di Per_1 frequenza future verranno versate su conto/libretto vincolato al minore
10 intestato ad entrambi i coniugi con facoltà di operatività a favore della madre, la quale, in forza della collocazione prevalente, dall'intervenuta pronuncia di divorzio le utilizzerà a copertura delle necessità del figlio con impegno della sig.ra a rendicontare le entrate e uscite Per_1 Parte_1 al 31.12 di ogni anno.
7. diritto ai benefici/detrazioni fiscali pro quota a ciascun genitore per le spese sostenute per entrambi i figli.
8. dà atto che il diritto alle agevolazioni di cui alla 449/1997 spetterà in via esclusiva alla sig.ra per l'acquisto della prossima auto così come Parte_1 il diritto alla detrazione e benefici conseguenti con impegno del coniuge che attualmente ne usufruisce di adempiere a quanto eventualmente occorra per il trasferimento dell'agevolazione all'altro coniuge.
9. nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
10. dà atto che i coniugi si obbligano a rimettere le querele reciprocamente presentate, anche se non a conoscenza l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, fino al giorno in cui verrà sottoscritto l'accordo con precisazioni congiunte e/o all'udienza delle conclusioni;
obbligandosi ad accettare le rispettive remissioni, sia da parte della sig.ra che da parte del sig. Parte_1
. Qualora i procedimenti penali avessero ad oggetto reati perseguibili CP_1
d'ufficio, i coniugi dichiarano di rinunciare alla costituzione di parte civile, come pure alla rinuncia di richiesta di risarcimento del danno.
11. dà atto che i coniugi si riservano di disciplinare e/o regolamentare e/o definire i rapporti economici e patrimoniali tra di essi ancora pendenti anche con particolare riferimento ai mutui e ai relativi gravami che li coinvolgono,
e ai rapporti societari, per i quali rinviano ad altra sede ogni decisione e/o accordo.
12. compensa le spese di lite tra le parti dando atto che ciascuna parte sosterrà le spese del proprio difensore con rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 L.P.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 3.7.2025
11 il Giudice rel.
dr.ssa Marta Diamante
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini
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