Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1495/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1495/2024, promossa con ricorso depositato il 09.04.2024 da:
1) Parte_1
cittadino italiano, C.F.: C.F._1
nato a [...], il [...],
residente in [...] con l'Avv. Barbara Zavaglia
e
2) Parte_2
cittadina italiana, C.F.: C.F._2
nata a [...] il [...],
residente in Varese, alla via Prima Cappella con l'Avv. Barbara Zavaglia
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in La Salle (AO) in data 20 dicembre 2014
(anno 2014 atto n. 7 parte II serie C) separati con sentenza n. 177/2024 del 04.07.2024 (passata in giudicato il 02/11/2024 v. documenti in atti).
con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...]; Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 9.04.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473-bis.49 c.p.c. all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 6/06/2024 in relazione alla domanda di separazione e data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.5, comma 3, c.p.c., con sentenza resa in data 22/06/2024 e pubblicata il 4/07/2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 2/11/2024 la sentenza di separazione n. 177/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine, nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto), per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 9/01/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare e hanno chiesto emettersi pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi matrimonio in data 20 dicembre
2014 (atto n. 7 Parte II Serie C, registri degli atti di matrimonio del Comune di La Salle)
2) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3) affidare congiuntamente la prole, collocandola in via preferenziale presso la madre, stabilendo che il padre possa tenere con sé i figli secondo il seguente schema: fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera con la precisazione che laddove per ragioni lavorative (rientro da Milano dopo le ore 19.00), non fosse possibile prendere i figli dal venerdì sera, il padre li prenderà dal sabato mattina e li terrà comunque fino alla domenica sera. Per quanto concerne le visite infrasettimanali fin tanto che il padre lavorerà presso la sede di Milano, comunicherà alla madre, entro la domenica sera di ciascuna settimana, le proprie disponibilità per tenere con sé i figli compatibilmente con gli orari di lavoro e/o di studio e le esigenze dei figli.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi e modifiche concordate tra i genitori in caso di impedimenti lavorativi e/o di studio ma con l'impegno da parte del sig. a richiedere al proprio datore di Pt_1 lavoro almeno un giorno di smart working così che possa coadiuvare la signora nella Parte_2 gestione dei figli anche infrasettimanalmente ed esercitare il proprio diritto di visita.
Se (e da quando) il sig. dovesse reperire una postazione lavorativa in Varese (o limitrofi) che Pt_1 consentisse una migliore gestione dei tempi, potrà vedere i figli infrasettimanalmente almeno due sere quando il fine settimana è di pertinenza della sig.ra e uno quando il fine settimana è con Parte_2 il papà, salvo diversi accordi.
Per le vacanze invernali il padre potrà tenere con sé i figli a festività alternate salvo miglior accordi per periodi omogenei di una settimana (dal 23.12 al 31.12 – dal 1.1 al 6.1 ciascuno) mentre per quelle estive il padre terrà con sé i figli per almeno due settimane anche non consecutive (eccezion fatta per il corrente anno, in cui il padre sarà impossibilito a spostarsi da Varese).
Il tutto sempre salvo diverso e miglior accordo. La comunicazione dei rispettivi periodi di vacanza estivi sarà concordata tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno.
Tutte le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza dei figli verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel loro interesse, tenuto, altresì, conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli.
Entrambi i genitori si impegnano a favorire il sereno svolgimento del rapporto con i figli, consentendo a quest' ultimi di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare relazioni con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) assegnare la casa coniugale - sita in Varese, alla via Prima Cappella n. 21. 1 di proprietà esclusiva della signora e quanto la arreda alla stessa;
Parte_3
5) dichiarare che il sig. verserà, entro il giorno 27 di ogni mese, a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento dei tre figli la somma totale di euro 950,00 rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza ad un anno dalla pubblicazione della sentenza.
6) stabilire che le spese straordinarie a favore dei figli (come da protocollo del Tribunale di Varese che si richiama integralmente e che costituisce parte integrante del presente atto) saranno poste suddivise al 50% tra i genitori. Si precisa che il si impegna a farsi carico dei costi per la Pt_1 Co polizza UNI. con (base ed integrativa) a copertura delle spese sanitarie per i tre figli, CP_2 la moglie e (figlia della signora con la precisazione che eventuali Persona_4 Parte_2 spese sanitarie non coperte dalla predetta polizza o franchigie saranno suddivise al 50% tra i coniugi, come le altre spese straordinarie.
Il sig. inoltre continuerà a farsi carico, per ulteriori 12 mensilità decorrenti da aprile 2024 Pt_1 nella misura del 100% della spesa per la retta dell'asilo di;
decorse dette 12 mensilità la Per_3 retta sarà suddivisa al 50%.
7) stabilire che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla signora Parte_2
8) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo della carta di identità e del passaporto anche per i figli minori.
9) dichiarare che i seguenti beni immobili:
Appartamento sito in Varese Viale Belforte n. 20
Appartamento sito in Comerio, Via Orocco n. 28
Appartamento sito in Barasso, Via Matteotti 60
Meglio individuati ai documenti 7,8,9 rimarranno in comunione tra i coniugi e continueranno ad essere gestiti come fatto sino ad oggi e secondo le regole della comunione ordinaria. 10) le parti dichiarano di aver regolato ogni ulteriore pendenza di natura economica.
11) Spese legali compensate”.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in dai coniugi in La Salle (AO) in data 20 dicembre 2014, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di La Salle, (anno
2014 atto n. 7 parte II serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.