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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2550/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 14.4.2022 da
(P.I. ), elettivamente domiciliato in CASTELLO Parte_1 P.IVA_1
ROGANZUOLO, via FERROVIA 26/A, presso l'Avv. LUCA GRANZOTTO, che rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro
quale titolare dell'omonima ditta individuale (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in MONTEBELLUNA, CORTE C.F._1
MAGGIORE N. 24/4, presso l'Avv. GIUSEPPE GALZIGNATO che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO OPPOSTO
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
Nel merito, in via principale: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa e comunque rigettare le domande della ditta opposta;
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la illegittimità del recesso ad nutum della ditta opposta dal contratto di collaborazione di lavoro autonomo del 25.2.21, perché attuato senza l'osservanza del termine di preavviso contrattuale,
Pag. 1 di 14 condannarsi la ditta opposta al risarcimento del danno arrecato all'opponente, da liquidarsi in via equitativa. in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova per prova per interpello e testi chiesti da controparte;
nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria, indicandosi a testi il sig. di Alano di Piave e il sig. di Montebelluna. Testimone_1 Testimone_2
PER L'OPPOSTO
Rigettata ogni domanda ed eccezione avversaria,
In via preliminare
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza di dalla garanzia per vizi e difetti sia Parte_1
ex art. 2226 c.c. che ex artt. 1667 c.c. e 1668 c.c.
Nel merito
Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione avversaria, per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettarsi tutte le domande svolte da e confermarsi, per l'effetto, il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, con condanna di a corrispondere in favore dell'impresa Parte_1
individuale , in persona dell'omonimo titolare, la somma capitale di Euro 8.864,00, Controparte_1
oltre interessi moratori (ex d.lgs. n. 231/2002) dalla domanda e ai compensi e alle spese liquidati nella fase monitoria.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva, con espressa richiesta, sin d'ora, di acquisizione del fascicolo monitorio R.G.
n. 76/2022 e del fascicolo del sub-procedimento R.G. n. 2550-1/2022 afferente alla fase conseguente alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese, sia per la fase monitoria che per il presente giudizio di opposizione, oltre al 15% forfettario e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE con atto di citazione del 13.4.2022, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 495/2022 emesso, provvisoriamente esecutivo, nel procedimento n.
76/2022 in data 22.3.2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare alla ditta individuale
Pag. 2 di 14 la somma di € 8.864,00 a titolo di corrispettivo per Controparte_1
l'esecuzione di opere in cartongesso.
L'opponente ha dedotto preliminarmente che:
- in data 25.2.2021 aveva stipulato un “contratto di collaborazione lavoro autonomo”, incaricando la ditta opposta della posa in opera di pareti e contropareti in cartongesso in un cantiere di Trieste – Via Molino a Vento, commessa, questa, che Parte_2
aveva appaltato a
[...] Parte_1
- nel corso dell'esecuzione dell'appalto erano sorte reciproche contestazioni tra l'opponente e per ritardi nelle consegne, da una parte, e ritardi nei pagamenti, Parte_2
dall'altra;
- in seguito ad un incontro presso il cantiere svoltosi a fine agosto 2021, la committente aveva effettuato in favore di un ulteriore pagamento di euro 7.500,00 Parte_1
in data 30.09.21, a saldo della fattura n. 94 del 21.7.2021, che aveva portato ad euro
22.500,00 il totale dei pagamenti sino a quel momento eseguiti da;
Parte_2
- con pec datata 8.10.2021 la committente aveva intimato la risoluzione del contratto, sul rilievo che l'appaltatrice avesse abbandonato il cantiere;
- l'odierna opponente, contestando con pec del 12.10.2021 l'addebito, aveva dichiarato di considerare l'iniziativa della committente quale recesso ex art. 1671 c.c.;
- con mail del 12.10.2021 la ditta CA ET MA aveva chiesto a Parte_1
l'autorizzazione ad accedere al cantiere “per poter ultimare i restanti ritocchi”;
- l'odierna opponente, negando con successiva pec del 25.10.2021 l'autorizzazione all'accesso, aveva contestato alla ditta odierna convenuta opposta di avere invece iniziato già dal 9.10.2021, su incarico di ad eseguire direttamente le opere Parte_2
originariamente commissionate a titolo di appalto a e quindi di aver voluto Parte_1
così recedere senza preavviso dal contratto di sub-appalto (tale viene qualificato dall'opponente) con quest'ultima stipulato, inducendo altresì la committente alla risoluzione anticipata dell'appalto.
Alle contestazioni sorte tra le parti, seguiva infine da parte della ditta CA la proposizione di ricorso monitorio, per il pagamento della fattura n. 13 del 13.9.2021 (limitatamente alla somma relativa alle opere eseguite nel cantiere di Trieste), che portava all'emissione di
Pag. 3 di 14 decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. sulla scorta di un documento, datato 14.9.2021, indicato come ricognizione di debito proveniente dall'odierna opponente.
Ciò premesso, a fondamento dell'opposizione al predetto decreto ingiuntivo,
[...]
Parte_1
- ha eccepito la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con il contratto stipulato tra le parti, per essere riferibili a materiale condotta della ditta CA i vizi contestati dalla committente (sulla ditta convenuta graverebbe l'onere di Parte_2
provare di avere esattamente adempiuto gli obblighi contrattualmente assunti);
- ha eccepito altresì il recesso unilaterale dell'opposta, senza il rispetto del termine contrattuale di preavviso;
- ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. sia il contenuto del documento 14.09.2021 – negando che si tratti di scrittura unilaterale formata dallo stesso come Parte_1
prospettato nel ricorso monitorio – sia la firma che appare in calce allo stesso, negando che essa sia stata apposta dal suo legale rappresentante all'epoca di datazione del documento e/o all'attualità;
- ha contestato, in ogni caso, che nel documento in questione sia rinvenibile un riconoscimento di debito riferibile al rapporto contrattuale di cui si discute, non essendo riportato alcun riferimento al cantiere di Trieste ed essendo voci e prezzi ivi indicati non coerenti con quanto previsto nel contratto di sub-appalto, ove era previsto un solo prezzo unitario per la “Posa in opera di pareti e contro pareti in cartongesso”, e un prezzo orario per le opere in economia per la posa dei telai a scomparsa.
Ha concluso quindi chiedendo non solo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma, in via riconvenzionale, anche la condanna della ditta CA a tenerla indenne e manlevata da ogni pregiudizio derivante dall'inadempimento della ditta opposta (in particolare, a corrispondere a la somma che questa fosse stata condannata a versare Parte_1
alla committente , in conseguenza dell'esistenza di vizi e/o difetti delle opere Parte_2
eseguite), nonché al risarcimento del danno da individuarsi nel mancato pagamento, in tutto o in parte, del residuo corrispettivo maturato da nei confronti della Parte_1
Pag. 4 di 14 committente, ove da quest'ultima non versato, e del danno derivante dall'illegittimità del recesso ad nutum da liquidarsi in via equitativa.
Con l'opposizione ha chiesto anche la chiamata in causa della committente Parte_1
per il recupero del residuo del corrispettivo per le opere eseguite, anche extra Parte_2
contratto e di volta in volta pattuite, per complessivi euro 34.844,00, e il risarcimento del danno per il recesso unilaterale dall'appalto.
La ditta si è costituita con comparsa del 25.11.2022, negando Controparte_1
la sussistenza dei vizi (la risoluzione del contratto di appalto tra e Parte_1 [...]
sarebbe stata motivata da inadempimento della prima relativo esclusivamente Parte_2
al mancato rispetto dei termini di consegna) ed eccependo, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia per i vizi sia ex art. 2226 c.c. (la ditta convenuta opposta qualifica quello intervenuto con quale contratto d'opera), sia - Parte_1
in ogni caso - ex art. 1667 e 1668 c.c..
L'opposta ha dedotto inoltre che la sottoscrizione del documento del 14.9.2021, assunto quale ricognizione di debito nella fase monitoria, in quanto contenente la descrizione di uno stato di avanzamento lavori, era stata apposta presso l'abitazione del signor
(procuratore speciale di responsabile dei lavori e Testimone_1 Parte_1
della sicurezza nei cantieri), dal geom. , Direttore dei Lavori e Testimone_2
responsabile della contabilità di cantiere, con disponibilità dell'utilizzo del timbro dell'azienda, in un contesto quindi che legittimamente aveva indotto il a confidare P_
che il geom. avesse il potere di rappresentare Tes_2 Parte_1
Da ciò l'obbligazione in capo a di provvedere al pagamento di quanto Parte_1
indicato nel “SAL” del 14.09.2021, secondo il principio dell'apparenza del diritto.
Con riferimento, invece, al recesso unilaterale - che secondo l'opponente la ditta opposta avrebbe indirettamente effettuato, per aver iniziato a lavorare per la committente
[...]
- la ditta CA ha sostenuto che si trattava di comportamento lecito e non Pt_2
costituente recesso unilaterale dal contratto del 25.02.2021.
Ha concluso quindi chiedendo, nel merito, il rigetto di tutte le domande dell'opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al
Pag. 5 di 14 pagamento della somma oggetto di ingiunzione, con maggiorazione di interessi e spese della fase monitoria. si è costituita con comparsa del 25.11.2022 chiedendo, in via Parte_2
riconvenzionale, l'accertamento della risoluzione del contratto di appalto del 10.02.2021 intercorso con per effetto dei plurimi inadempimenti imputabili Parte_1
all'appaltatrice, ovvero, in alternativa, l'accertamento della risoluzione giudiziale del contratto ex art. 1453 c.c.; il risarcimento dei danni quantificati in € 26.520,00 o nella somma maggiore o minore, che fosse risultata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; la compensazione integrale tra l'eventuale credito per l'appalto e il risarcimento dei danni subiti.
Con ordinanza del 12.07.2022, nell'ambito del sub-procedimento aperto per la decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. dell'opponente, è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, con successiva ordinanza del
15.12.2022, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.
In data 8.2.2023 e hanno depositato reciproca Parte_2 Parte_1
rinuncia/accettazione agli atti del giudizio in esecuzione di un accordo transattivo intervenuto tra le stesse e, pertanto, con ordinanza del 23.5.2023 è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra opponente e terza chiamata.
Con la stessa ordinanza è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., diretta ad una definizione “tombale” di tutti i procedimenti pendenti tra le parti, anche in sede esecutiva, nei seguenti termini:
“- pagamento a favore della ditta di somma pari alla sorte capitale dell'importo Controparte_1
ingiunto (euro 8.864,00) e degli interessi ad oggi maturati (euro 1.227,24 = interessi ex D.Lgs. 231/02 dal 14.10.21, giorno successivo alla scadenza della fattura n. 13/21), per un totale complessivo di euro
10.091,24;
- modalità: quanto ad euro 3.500,00, alla formalizzazione della conciliazione mediante assegno circolare;
quanto al saldo di euro 6.591,24, mediante bonifico, che verrebbe disposto dal conto corrente pignorato, non appena la provvista sullo stesso fosse stata resa disponibile, a seguito di estinzione della procedura esecutiva R.E. n. 1179/2022, a seguito di rinuncia alla stessa da parte della ditta esecutante. A garanzia
Pag. 6 di 14 del puntuale adempimento, l'ordine di bonifico verrebbe impartito alla banca in via anticipata, affinché la disposizione venisse eseguita non appena tolto il vincolo del pignoramento (come proposto da parte attrice opponente);
- rinuncia da parte di alle domande riconvenzionali;
Parte_1
- spese di lite della fase monitoria, del presente giudizio - compresa la fase cautelare - e del procedimento di esecuzione, integralmente compensate (ciò in considerazione dell'accoglimento dell'istanza ex art. 649
c.p.c.)”.
L'opposta non ha aderito a tale proposta, mentre vi è stata adesione da parte dell'opponente: seppur manifestata con nota sostitutiva di udienza depositata oltre il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., tale accettazione rimane tuttavia agli atti del giudizio anche perché risultante dai documenti nn. 25 e 26 da cui si evince che essa era stata comunicata alla controparte.
La causa è dunque proseguita e con ordinanza del 4.1.2024, preso atto che parte opponente non aveva formulato richieste istruttorie, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opposta nella memoria ex art. 183 ,VI co. n. 2 c.p.c., in quanto i capitoli risultavano:
- nn. 1 e 3, non contestati;
- nn. 2 e 8 implicanti un giudizio;
- nn. 5-6-7-9-10, documentali;
- nn. 11-12-13-14, irrilevanti.
E' stata, altresì, rigettata la richiesta di CTU in quanto irrilevante.
Ritenuta, pertanto, matura la causa per la decisione è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito, essa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Prima di procedere all'esame nel merito, vanno operate alcune premesse.
In primo luogo, l'estinzione del rapporto processuale tra l'opponente e la terza chiamata ha comportato il venir meno dell'interesse della prima a coltivare la domanda riconvenzionale di manleva formulata nei confronti della ditta CA, che infatti non è stata riproposta nelle conclusioni definitive e deve ritenersi essere stata implicitamente
Pag. 7 di 14 rinunciata, per non avere formato oggetto di trattazione negli atti conclusivi della parte interessata (ex multis, Cass. 8576/12: “Quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco”).
Altra precisazione preliminare riguarda l'oggetto della domanda.
Esso è limitato esclusivamente alle opere relative al cantiere di Trieste – Via Molino a
Vento: la fattura n. 13/2021 del 13.09.21 è stata infatti azionata con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 07.01.22 solo per la somma di euro 8.864,00 (il decreto ingiuntivo è stato emesso in conformità).
Solo in un momento successivo, con separato ricorso, è stata azionata monitoriamente la stessa fattura, dinanzi al Giudice di Pace, per l'ulteriore importo di euro 1.200,00, relativo ad opere realizzate in un cantiere di Vicenza.
Sono dunque estranee al presente giudizio le argomentazioni contenute in atti relative a questo secondo cantiere.
Venendo ora al merito della controversia, la ditta convenuta opposta esplicitamente e fin dalla comparsa di costituzione e risposta ha affermato di fondare la propria domanda sul documento del 14.09.2021, prodotto sub doc. 6 in sede monitoria, che qualifica come ricognizione di debito (“SAL”) da parte della società opponente.
In altre parole, la ditta opposta non ha inteso provare quali opere essa abbia eseguito nel cantiere di Trieste e l'entità del corrispettivo ad essa dovuto in base al contratto originario e ad accordi estemporanei di volta in volta intervenuti: nessun capitolo di prova orale è stato dedotto sul punto, nessuna documentazione è stata prodotta che consenta di individuare eventuali opere eseguite e non ancora saldate (dal doc. 19 attoreo risultano le somme che già la ditta CA aveva ricevuto) e, di conseguenza, in radice è risultato impossibile quantificarne il valore attraverso una CTU.
Orbene, il doc. 6 sopra citato, per espresso riconoscimento della parte convenuta opposta, venne sottoscritto non dal legale rappresentante della società attrice opponente, bensì, - secondo la prospettazione - in nome e per conto di essa, dal geom. , Testimone_2
Pag. 8 di 14 indicato come Direttore dei Lavori e “incaricato della tenuta della contabilità del cantiere sempre per conto della medesima società”, nella materiale disponibilità del timbro della società.
Ciò sarebbe avvenuto presso l'abitazione di , procuratore speciale di Testimone_1
responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri, come da doc. 22 Parte_1
di parte opponente.
A fronte di tale rappresentazione fattuale, procedere ad una verificazione della scrittura privata sarebbe stato del tutto inutile.
La ditta opposta invoca infatti, per riferire tale attività alla società opponente, il principio della rappresentanza apparente, sia in considerazione del contesto in cui sarebbe avvenuta la sottoscrizione del predetto documento, sia in relazione a condotte reiterate serbate anche in precedenza dal predetto , tali da indurre il incolpevolmente, a Tes_2 P_
ritenere che egli fosse munito di poteri di rappresentanza della società.
La prospettazione di parte convenuta opposta non è fondata.
In primo luogo, come eccepito dall'opponente, il documento di cui si discute non può essere qualificato come riconoscimento di debito.
“E' riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell'art 1988 c.c.” (Cass. 20442/19).
Va escluso che nel documento in questione possa essere rinvenuta una ricognizione di debito: in esso sono infatti riportati esclusivamente dei conteggi, non vi è alcun riferimento alla ditta CA, ma – soprattutto – nessun riferimento al cantiere di Trieste e ciò è tanto più significativo se si considera che tra le parti era intercorso quantomeno un altro rapporto negoziale, relativo al cantiere di Vicenza.
La stessa ditta convenuta opposta qualifica tale documento come , ma sul punto va rilevato che se da un lato la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che “in tema di appalto, sebbene lo stato di avanzamento dei lavori non abbia valore di confessione a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, quando esso sia stato formato dall'appaltatore o nel suo interesse, esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto” (Cass.
15925/23), dall'altro va però considerato che il documento in questione, quand'anche
Pag. 9 di 14 qualificabile come semplice “SAL”, ha formato oggetto di contestazione, sotto molteplici profili, da parte di Parte_1
Quanto al principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, va innanzitutto rilevato che dalla visura storica prodotta sub doc. 20 parte attrice opponente, risulta che, alla data del 14.09.21, legale rappresentante di non fosse - come sostenuto dall'opponente - Parte_1 CP_2
, bensì nominato nel maggio 2021, soggetto comunque estraneo ai
[...] Persona_2
fatti come descritti nella comparsa di risposta.
Ciò posto, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la ricorrenza dei presupposti della rappresentanza apparente, è necessaria la concorrenza di due requisiti: “da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”
(ex multis, Cass. 27349/23).
Tale comportamento colposo richiede tuttavia che vi siano stati reiterati atti, perduranti e avvenuti in un arco temporale significativo, in occasione dei quali – nel caso in esame
– abbia tollerato, senza sollevare eccezioni di sorta, che un soggetto Parte_1
privo formalmente di poteri rappresentativi (il geom. ) abbia agito nei rapporti Tes_2
con i terzi spendendo il nome della società, così ingenerando un incolpevole affidamento in ordine al possesso di un reale potere di rappresentanza.
Un unico atto, quale può essere stato l'incontro indicato come avvenuto in data 14.09.21 presso l'abitazione di non può dunque, di per sé solo, essere Testimone_1
significativo.
Peraltro, al predetto , come si ricava dal doc. 22 attoreo, era stata Testimone_1
conferita procura speciale limitata però alle mansioni di responsabile tecnico dei cantieri e responsabile del servizio di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, con i compiti e connessi poteri.
Al di fuori di questo ambito (tecnico e attinente alla sicurezza) egli pertanto era privo di poteri di rappresentanza della società e la sua eventuale presenza quando il Tes_2
Pag. 10 di 14 sottoscrisse il documento in contestazione era pertanto priva di rilievo, non avendo alcun potere di impegnare la società sul piano economico.
Quanto alle pregresse condotte serbate dal nei confronti del va Tes_2 P_
innanzitutto considerato che non ha contestato che egli fosse stato Parte_1
incaricato quale Direttore dei Lavori del cantiere di Trieste.
Orbene, la ditta convenuta opposta ha inteso provare attraverso la produzione di messaggi whatsapp scambiati con il i rapporti intercorsi ed il tenore delle relative Tes_2
comunicazioni.
Va considerato tuttavia che, proprio perché il non era un soggetto estraneo Tes_2
allo svolgimento dei lavori nel cantiere di Trieste, l'esistenza di rapporti con il di P_
per sé sola, non può essere valorizzata, ma occorre valutarne il tenore, per accertare se esso abbia travalicato i limiti dei poteri strettamente tecnici che gli erano stati assegnati dalla società, di supervisionare e coordinare l'esecuzione delle opere edilizie e verificarne la conformità al progetto.
Orbene, dal tenore dei messaggi scambiati con il risulta che il si sia P_ Tes_2
mantenuto entro tali limiti, mai abbia speso il nome della società per assumere obbligazioni o per assicurarne il pagamento: anche il messaggio che riporta la copia della contabile di un pagamento eseguito è privo di valore in questo senso, in quanto non risulta da chi sia stato disposto, circostanza che non consente di ritenere che il potesse operare Tes_2
sui conti della società.
Difettano quindi in radice le condotte del che possano avere generato in Tes_2
la convinzione di rapportarsi con un soggetto munito di poteri rappresentativi P_
della società, non essendo a tal fine sufficiente l'unico elemento – di significato non univoco, anche perché il suo utilizzo è stato limitato ad un'unica occasione – del possesso da parte del del timbro della società. Tes_2
Di conseguenza, poiché – come sopra rilevato – a fondamento del ricorso monitorio e della domanda di condanna la ditta convenuta opposta ha posto esclusivamente il documento del 14.09.21, privo per le ragioni anzidette di idoneità a fornire la prova del credito, va accolta l'opposizione e vanno disposti la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda di condanna formulati dalla ditta convenuta opposta.
Pag. 11 di 14 Parimenti va respinta la domanda, proposta invece in via riconvenzionale dalla società attrice opponente, di risarcimento del danno derivante dal prospettato recesso ad nutum della ditta opposta dal contratto di collaborazione di lavoro autonomo del 25.2.21, perché attuato senza l'osservanza del termine di preavviso contrattuale e quindi tale da compromettere le aspettative economiche di Parte_1
La prospettazione del danno è del tutto generica e ciò ha rilievo assorbente rispetto all'accertamento della sussistenza del prospettato illegittimo recesso.
Né la genericità della prospettazione può essere superata dalla richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, in quanto essa opera esclusivamente in relazione al profilo del quantum e presuppone già assolto, sotto il profilo dell'an, l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.
In punto spese, nell'economia complessiva del giudizio, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice opponente ha comportato un modesto dispendio di attività difensiva, rispetto alla ben più impegnativa domanda di pagamento proposta dalla ditta CA.
Pertanto, la compensazione che deriva dalla soccombenza della società attrice in punto risarcimento viene contenuta nei limiti di 1/5.
Per la rimanente quota di 4/5 la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo secondo la richiesta formulata dall'opponente con nota spese, contenuta nei limiti dello scaglione di valore di riferimento, segue la soccombenza prevalente di parte convenuta opposta.
Va poi considerato che, in corso di causa, era stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., nei termini sopra riportati (che avrebbe avuto peraltro il vantaggio di definire in via transattiva ogni contenzioso esistente tra le parti, anche in sede esecutiva).
La proposta non è stata accettata dalla ditta CA e, anche in considerazione dell'esito del presente giudizio, tale mancata accettazione risulta priva di giustificato motivo (“Qualora parte convenuta opposta accettasse la proposta suddetta, la stessa riceverebbe complessivamente l'importo pari ad € 10.091,24 (capitale + interessi), a fronte delle spese legali ad oggi maturate pari ad € 6.949,35.
Al sig. rimarrebbe quindi solo l'importo di € 3.141,89”, motivazione che assumeva quale P_
presupposto che il avesse invece diritto al pagamento non solo di capitale e interessi, P_
ma anche ad una integrale rifusione delle spese di lite).
Pag. 12 di 14 Secondo Tribunale di Roma, sentenza del 16.1.2023, n. 649, nel caso di ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c., “non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, è necessario che esista qualcosa di più, tale che la condotta soggettiva in esame risulti caratterizzata da imprudenza, dolo
o colpa (la sussistenza dei quali potrà essere ravvisata anche applicando i ben noti parametri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, in questo caso costituito dalla assoluta infondatezza della resistenza con quanto ne consegue)”.
Il Tribunale di Roma fa quindi, con condivisibile motivazione, applicazione dell'art. 96, terzo comma c.p.c., prevedendo a carico della parte che ha opposto l'ingiustificato rifiuto la condanna al pagamento di una somma ulteriore rispetto alla rifusione delle spese processuali, somma che nel caso in esame non soggiace alla compensazione parziale sopra indicata, posto che la proposta conciliativa avrebbe comportato anche l'abbandono della domanda risarcitoria da parte della società attrice.
La quantificazione di tale somma viene operata in misura pari al 20% di quanto richiesto dalla parte per le fasi di trattazione e decisoria (600+950=1.550,00) e quindi in euro 310,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 495/2022 emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 76/2022 in data 22.3.2022;
- rigetta la domanda di condanna proposta da , quale titolare Controparte_1
dell'omonima ditta individuale, nei confronti di Parte_1
- rigetta altresì la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da
[...]
nei confronti di , quale titolare dell'omonima Parte_1 Controparte_1
ditta individuale;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna P_
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, alla rifusione in favore di
[...]
della rimanente quota dei 4/5, che liquida – già operata la Parte_1
compensazione – in euro 436,00 per anticipazioni ed euro 2.040,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
Pag. 13 di 14 - condanna altresì , quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, al pagamento in favore di ex art. 96, terzo comma Parte_1
c.p.c., della somma di ulteriori euro 310,00.
Treviso, 29 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
Pag. 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2550/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 14.4.2022 da
(P.I. ), elettivamente domiciliato in CASTELLO Parte_1 P.IVA_1
ROGANZUOLO, via FERROVIA 26/A, presso l'Avv. LUCA GRANZOTTO, che rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro
quale titolare dell'omonima ditta individuale (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in MONTEBELLUNA, CORTE C.F._1
MAGGIORE N. 24/4, presso l'Avv. GIUSEPPE GALZIGNATO che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO OPPOSTO
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
Nel merito, in via principale: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa e comunque rigettare le domande della ditta opposta;
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la illegittimità del recesso ad nutum della ditta opposta dal contratto di collaborazione di lavoro autonomo del 25.2.21, perché attuato senza l'osservanza del termine di preavviso contrattuale,
Pag. 1 di 14 condannarsi la ditta opposta al risarcimento del danno arrecato all'opponente, da liquidarsi in via equitativa. in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova per prova per interpello e testi chiesti da controparte;
nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria, indicandosi a testi il sig. di Alano di Piave e il sig. di Montebelluna. Testimone_1 Testimone_2
PER L'OPPOSTO
Rigettata ogni domanda ed eccezione avversaria,
In via preliminare
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza di dalla garanzia per vizi e difetti sia Parte_1
ex art. 2226 c.c. che ex artt. 1667 c.c. e 1668 c.c.
Nel merito
Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione avversaria, per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettarsi tutte le domande svolte da e confermarsi, per l'effetto, il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, con condanna di a corrispondere in favore dell'impresa Parte_1
individuale , in persona dell'omonimo titolare, la somma capitale di Euro 8.864,00, Controparte_1
oltre interessi moratori (ex d.lgs. n. 231/2002) dalla domanda e ai compensi e alle spese liquidati nella fase monitoria.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva, con espressa richiesta, sin d'ora, di acquisizione del fascicolo monitorio R.G.
n. 76/2022 e del fascicolo del sub-procedimento R.G. n. 2550-1/2022 afferente alla fase conseguente alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese, sia per la fase monitoria che per il presente giudizio di opposizione, oltre al 15% forfettario e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE con atto di citazione del 13.4.2022, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 495/2022 emesso, provvisoriamente esecutivo, nel procedimento n.
76/2022 in data 22.3.2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare alla ditta individuale
Pag. 2 di 14 la somma di € 8.864,00 a titolo di corrispettivo per Controparte_1
l'esecuzione di opere in cartongesso.
L'opponente ha dedotto preliminarmente che:
- in data 25.2.2021 aveva stipulato un “contratto di collaborazione lavoro autonomo”, incaricando la ditta opposta della posa in opera di pareti e contropareti in cartongesso in un cantiere di Trieste – Via Molino a Vento, commessa, questa, che Parte_2
aveva appaltato a
[...] Parte_1
- nel corso dell'esecuzione dell'appalto erano sorte reciproche contestazioni tra l'opponente e per ritardi nelle consegne, da una parte, e ritardi nei pagamenti, Parte_2
dall'altra;
- in seguito ad un incontro presso il cantiere svoltosi a fine agosto 2021, la committente aveva effettuato in favore di un ulteriore pagamento di euro 7.500,00 Parte_1
in data 30.09.21, a saldo della fattura n. 94 del 21.7.2021, che aveva portato ad euro
22.500,00 il totale dei pagamenti sino a quel momento eseguiti da;
Parte_2
- con pec datata 8.10.2021 la committente aveva intimato la risoluzione del contratto, sul rilievo che l'appaltatrice avesse abbandonato il cantiere;
- l'odierna opponente, contestando con pec del 12.10.2021 l'addebito, aveva dichiarato di considerare l'iniziativa della committente quale recesso ex art. 1671 c.c.;
- con mail del 12.10.2021 la ditta CA ET MA aveva chiesto a Parte_1
l'autorizzazione ad accedere al cantiere “per poter ultimare i restanti ritocchi”;
- l'odierna opponente, negando con successiva pec del 25.10.2021 l'autorizzazione all'accesso, aveva contestato alla ditta odierna convenuta opposta di avere invece iniziato già dal 9.10.2021, su incarico di ad eseguire direttamente le opere Parte_2
originariamente commissionate a titolo di appalto a e quindi di aver voluto Parte_1
così recedere senza preavviso dal contratto di sub-appalto (tale viene qualificato dall'opponente) con quest'ultima stipulato, inducendo altresì la committente alla risoluzione anticipata dell'appalto.
Alle contestazioni sorte tra le parti, seguiva infine da parte della ditta CA la proposizione di ricorso monitorio, per il pagamento della fattura n. 13 del 13.9.2021 (limitatamente alla somma relativa alle opere eseguite nel cantiere di Trieste), che portava all'emissione di
Pag. 3 di 14 decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. sulla scorta di un documento, datato 14.9.2021, indicato come ricognizione di debito proveniente dall'odierna opponente.
Ciò premesso, a fondamento dell'opposizione al predetto decreto ingiuntivo,
[...]
Parte_1
- ha eccepito la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con il contratto stipulato tra le parti, per essere riferibili a materiale condotta della ditta CA i vizi contestati dalla committente (sulla ditta convenuta graverebbe l'onere di Parte_2
provare di avere esattamente adempiuto gli obblighi contrattualmente assunti);
- ha eccepito altresì il recesso unilaterale dell'opposta, senza il rispetto del termine contrattuale di preavviso;
- ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. sia il contenuto del documento 14.09.2021 – negando che si tratti di scrittura unilaterale formata dallo stesso come Parte_1
prospettato nel ricorso monitorio – sia la firma che appare in calce allo stesso, negando che essa sia stata apposta dal suo legale rappresentante all'epoca di datazione del documento e/o all'attualità;
- ha contestato, in ogni caso, che nel documento in questione sia rinvenibile un riconoscimento di debito riferibile al rapporto contrattuale di cui si discute, non essendo riportato alcun riferimento al cantiere di Trieste ed essendo voci e prezzi ivi indicati non coerenti con quanto previsto nel contratto di sub-appalto, ove era previsto un solo prezzo unitario per la “Posa in opera di pareti e contro pareti in cartongesso”, e un prezzo orario per le opere in economia per la posa dei telai a scomparsa.
Ha concluso quindi chiedendo non solo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma, in via riconvenzionale, anche la condanna della ditta CA a tenerla indenne e manlevata da ogni pregiudizio derivante dall'inadempimento della ditta opposta (in particolare, a corrispondere a la somma che questa fosse stata condannata a versare Parte_1
alla committente , in conseguenza dell'esistenza di vizi e/o difetti delle opere Parte_2
eseguite), nonché al risarcimento del danno da individuarsi nel mancato pagamento, in tutto o in parte, del residuo corrispettivo maturato da nei confronti della Parte_1
Pag. 4 di 14 committente, ove da quest'ultima non versato, e del danno derivante dall'illegittimità del recesso ad nutum da liquidarsi in via equitativa.
Con l'opposizione ha chiesto anche la chiamata in causa della committente Parte_1
per il recupero del residuo del corrispettivo per le opere eseguite, anche extra Parte_2
contratto e di volta in volta pattuite, per complessivi euro 34.844,00, e il risarcimento del danno per il recesso unilaterale dall'appalto.
La ditta si è costituita con comparsa del 25.11.2022, negando Controparte_1
la sussistenza dei vizi (la risoluzione del contratto di appalto tra e Parte_1 [...]
sarebbe stata motivata da inadempimento della prima relativo esclusivamente Parte_2
al mancato rispetto dei termini di consegna) ed eccependo, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia per i vizi sia ex art. 2226 c.c. (la ditta convenuta opposta qualifica quello intervenuto con quale contratto d'opera), sia - Parte_1
in ogni caso - ex art. 1667 e 1668 c.c..
L'opposta ha dedotto inoltre che la sottoscrizione del documento del 14.9.2021, assunto quale ricognizione di debito nella fase monitoria, in quanto contenente la descrizione di uno stato di avanzamento lavori, era stata apposta presso l'abitazione del signor
(procuratore speciale di responsabile dei lavori e Testimone_1 Parte_1
della sicurezza nei cantieri), dal geom. , Direttore dei Lavori e Testimone_2
responsabile della contabilità di cantiere, con disponibilità dell'utilizzo del timbro dell'azienda, in un contesto quindi che legittimamente aveva indotto il a confidare P_
che il geom. avesse il potere di rappresentare Tes_2 Parte_1
Da ciò l'obbligazione in capo a di provvedere al pagamento di quanto Parte_1
indicato nel “SAL” del 14.09.2021, secondo il principio dell'apparenza del diritto.
Con riferimento, invece, al recesso unilaterale - che secondo l'opponente la ditta opposta avrebbe indirettamente effettuato, per aver iniziato a lavorare per la committente
[...]
- la ditta CA ha sostenuto che si trattava di comportamento lecito e non Pt_2
costituente recesso unilaterale dal contratto del 25.02.2021.
Ha concluso quindi chiedendo, nel merito, il rigetto di tutte le domande dell'opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al
Pag. 5 di 14 pagamento della somma oggetto di ingiunzione, con maggiorazione di interessi e spese della fase monitoria. si è costituita con comparsa del 25.11.2022 chiedendo, in via Parte_2
riconvenzionale, l'accertamento della risoluzione del contratto di appalto del 10.02.2021 intercorso con per effetto dei plurimi inadempimenti imputabili Parte_1
all'appaltatrice, ovvero, in alternativa, l'accertamento della risoluzione giudiziale del contratto ex art. 1453 c.c.; il risarcimento dei danni quantificati in € 26.520,00 o nella somma maggiore o minore, che fosse risultata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; la compensazione integrale tra l'eventuale credito per l'appalto e il risarcimento dei danni subiti.
Con ordinanza del 12.07.2022, nell'ambito del sub-procedimento aperto per la decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. dell'opponente, è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, con successiva ordinanza del
15.12.2022, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.
In data 8.2.2023 e hanno depositato reciproca Parte_2 Parte_1
rinuncia/accettazione agli atti del giudizio in esecuzione di un accordo transattivo intervenuto tra le stesse e, pertanto, con ordinanza del 23.5.2023 è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra opponente e terza chiamata.
Con la stessa ordinanza è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., diretta ad una definizione “tombale” di tutti i procedimenti pendenti tra le parti, anche in sede esecutiva, nei seguenti termini:
“- pagamento a favore della ditta di somma pari alla sorte capitale dell'importo Controparte_1
ingiunto (euro 8.864,00) e degli interessi ad oggi maturati (euro 1.227,24 = interessi ex D.Lgs. 231/02 dal 14.10.21, giorno successivo alla scadenza della fattura n. 13/21), per un totale complessivo di euro
10.091,24;
- modalità: quanto ad euro 3.500,00, alla formalizzazione della conciliazione mediante assegno circolare;
quanto al saldo di euro 6.591,24, mediante bonifico, che verrebbe disposto dal conto corrente pignorato, non appena la provvista sullo stesso fosse stata resa disponibile, a seguito di estinzione della procedura esecutiva R.E. n. 1179/2022, a seguito di rinuncia alla stessa da parte della ditta esecutante. A garanzia
Pag. 6 di 14 del puntuale adempimento, l'ordine di bonifico verrebbe impartito alla banca in via anticipata, affinché la disposizione venisse eseguita non appena tolto il vincolo del pignoramento (come proposto da parte attrice opponente);
- rinuncia da parte di alle domande riconvenzionali;
Parte_1
- spese di lite della fase monitoria, del presente giudizio - compresa la fase cautelare - e del procedimento di esecuzione, integralmente compensate (ciò in considerazione dell'accoglimento dell'istanza ex art. 649
c.p.c.)”.
L'opposta non ha aderito a tale proposta, mentre vi è stata adesione da parte dell'opponente: seppur manifestata con nota sostitutiva di udienza depositata oltre il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., tale accettazione rimane tuttavia agli atti del giudizio anche perché risultante dai documenti nn. 25 e 26 da cui si evince che essa era stata comunicata alla controparte.
La causa è dunque proseguita e con ordinanza del 4.1.2024, preso atto che parte opponente non aveva formulato richieste istruttorie, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opposta nella memoria ex art. 183 ,VI co. n. 2 c.p.c., in quanto i capitoli risultavano:
- nn. 1 e 3, non contestati;
- nn. 2 e 8 implicanti un giudizio;
- nn. 5-6-7-9-10, documentali;
- nn. 11-12-13-14, irrilevanti.
E' stata, altresì, rigettata la richiesta di CTU in quanto irrilevante.
Ritenuta, pertanto, matura la causa per la decisione è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito, essa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Prima di procedere all'esame nel merito, vanno operate alcune premesse.
In primo luogo, l'estinzione del rapporto processuale tra l'opponente e la terza chiamata ha comportato il venir meno dell'interesse della prima a coltivare la domanda riconvenzionale di manleva formulata nei confronti della ditta CA, che infatti non è stata riproposta nelle conclusioni definitive e deve ritenersi essere stata implicitamente
Pag. 7 di 14 rinunciata, per non avere formato oggetto di trattazione negli atti conclusivi della parte interessata (ex multis, Cass. 8576/12: “Quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco”).
Altra precisazione preliminare riguarda l'oggetto della domanda.
Esso è limitato esclusivamente alle opere relative al cantiere di Trieste – Via Molino a
Vento: la fattura n. 13/2021 del 13.09.21 è stata infatti azionata con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 07.01.22 solo per la somma di euro 8.864,00 (il decreto ingiuntivo è stato emesso in conformità).
Solo in un momento successivo, con separato ricorso, è stata azionata monitoriamente la stessa fattura, dinanzi al Giudice di Pace, per l'ulteriore importo di euro 1.200,00, relativo ad opere realizzate in un cantiere di Vicenza.
Sono dunque estranee al presente giudizio le argomentazioni contenute in atti relative a questo secondo cantiere.
Venendo ora al merito della controversia, la ditta convenuta opposta esplicitamente e fin dalla comparsa di costituzione e risposta ha affermato di fondare la propria domanda sul documento del 14.09.2021, prodotto sub doc. 6 in sede monitoria, che qualifica come ricognizione di debito (“SAL”) da parte della società opponente.
In altre parole, la ditta opposta non ha inteso provare quali opere essa abbia eseguito nel cantiere di Trieste e l'entità del corrispettivo ad essa dovuto in base al contratto originario e ad accordi estemporanei di volta in volta intervenuti: nessun capitolo di prova orale è stato dedotto sul punto, nessuna documentazione è stata prodotta che consenta di individuare eventuali opere eseguite e non ancora saldate (dal doc. 19 attoreo risultano le somme che già la ditta CA aveva ricevuto) e, di conseguenza, in radice è risultato impossibile quantificarne il valore attraverso una CTU.
Orbene, il doc. 6 sopra citato, per espresso riconoscimento della parte convenuta opposta, venne sottoscritto non dal legale rappresentante della società attrice opponente, bensì, - secondo la prospettazione - in nome e per conto di essa, dal geom. , Testimone_2
Pag. 8 di 14 indicato come Direttore dei Lavori e “incaricato della tenuta della contabilità del cantiere sempre per conto della medesima società”, nella materiale disponibilità del timbro della società.
Ciò sarebbe avvenuto presso l'abitazione di , procuratore speciale di Testimone_1
responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri, come da doc. 22 Parte_1
di parte opponente.
A fronte di tale rappresentazione fattuale, procedere ad una verificazione della scrittura privata sarebbe stato del tutto inutile.
La ditta opposta invoca infatti, per riferire tale attività alla società opponente, il principio della rappresentanza apparente, sia in considerazione del contesto in cui sarebbe avvenuta la sottoscrizione del predetto documento, sia in relazione a condotte reiterate serbate anche in precedenza dal predetto , tali da indurre il incolpevolmente, a Tes_2 P_
ritenere che egli fosse munito di poteri di rappresentanza della società.
La prospettazione di parte convenuta opposta non è fondata.
In primo luogo, come eccepito dall'opponente, il documento di cui si discute non può essere qualificato come riconoscimento di debito.
“E' riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell'art 1988 c.c.” (Cass. 20442/19).
Va escluso che nel documento in questione possa essere rinvenuta una ricognizione di debito: in esso sono infatti riportati esclusivamente dei conteggi, non vi è alcun riferimento alla ditta CA, ma – soprattutto – nessun riferimento al cantiere di Trieste e ciò è tanto più significativo se si considera che tra le parti era intercorso quantomeno un altro rapporto negoziale, relativo al cantiere di Vicenza.
La stessa ditta convenuta opposta qualifica tale documento come , ma sul punto va rilevato che se da un lato la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che “in tema di appalto, sebbene lo stato di avanzamento dei lavori non abbia valore di confessione a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, quando esso sia stato formato dall'appaltatore o nel suo interesse, esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto” (Cass.
15925/23), dall'altro va però considerato che il documento in questione, quand'anche
Pag. 9 di 14 qualificabile come semplice “SAL”, ha formato oggetto di contestazione, sotto molteplici profili, da parte di Parte_1
Quanto al principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, va innanzitutto rilevato che dalla visura storica prodotta sub doc. 20 parte attrice opponente, risulta che, alla data del 14.09.21, legale rappresentante di non fosse - come sostenuto dall'opponente - Parte_1 CP_2
, bensì nominato nel maggio 2021, soggetto comunque estraneo ai
[...] Persona_2
fatti come descritti nella comparsa di risposta.
Ciò posto, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la ricorrenza dei presupposti della rappresentanza apparente, è necessaria la concorrenza di due requisiti: “da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”
(ex multis, Cass. 27349/23).
Tale comportamento colposo richiede tuttavia che vi siano stati reiterati atti, perduranti e avvenuti in un arco temporale significativo, in occasione dei quali – nel caso in esame
– abbia tollerato, senza sollevare eccezioni di sorta, che un soggetto Parte_1
privo formalmente di poteri rappresentativi (il geom. ) abbia agito nei rapporti Tes_2
con i terzi spendendo il nome della società, così ingenerando un incolpevole affidamento in ordine al possesso di un reale potere di rappresentanza.
Un unico atto, quale può essere stato l'incontro indicato come avvenuto in data 14.09.21 presso l'abitazione di non può dunque, di per sé solo, essere Testimone_1
significativo.
Peraltro, al predetto , come si ricava dal doc. 22 attoreo, era stata Testimone_1
conferita procura speciale limitata però alle mansioni di responsabile tecnico dei cantieri e responsabile del servizio di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, con i compiti e connessi poteri.
Al di fuori di questo ambito (tecnico e attinente alla sicurezza) egli pertanto era privo di poteri di rappresentanza della società e la sua eventuale presenza quando il Tes_2
Pag. 10 di 14 sottoscrisse il documento in contestazione era pertanto priva di rilievo, non avendo alcun potere di impegnare la società sul piano economico.
Quanto alle pregresse condotte serbate dal nei confronti del va Tes_2 P_
innanzitutto considerato che non ha contestato che egli fosse stato Parte_1
incaricato quale Direttore dei Lavori del cantiere di Trieste.
Orbene, la ditta convenuta opposta ha inteso provare attraverso la produzione di messaggi whatsapp scambiati con il i rapporti intercorsi ed il tenore delle relative Tes_2
comunicazioni.
Va considerato tuttavia che, proprio perché il non era un soggetto estraneo Tes_2
allo svolgimento dei lavori nel cantiere di Trieste, l'esistenza di rapporti con il di P_
per sé sola, non può essere valorizzata, ma occorre valutarne il tenore, per accertare se esso abbia travalicato i limiti dei poteri strettamente tecnici che gli erano stati assegnati dalla società, di supervisionare e coordinare l'esecuzione delle opere edilizie e verificarne la conformità al progetto.
Orbene, dal tenore dei messaggi scambiati con il risulta che il si sia P_ Tes_2
mantenuto entro tali limiti, mai abbia speso il nome della società per assumere obbligazioni o per assicurarne il pagamento: anche il messaggio che riporta la copia della contabile di un pagamento eseguito è privo di valore in questo senso, in quanto non risulta da chi sia stato disposto, circostanza che non consente di ritenere che il potesse operare Tes_2
sui conti della società.
Difettano quindi in radice le condotte del che possano avere generato in Tes_2
la convinzione di rapportarsi con un soggetto munito di poteri rappresentativi P_
della società, non essendo a tal fine sufficiente l'unico elemento – di significato non univoco, anche perché il suo utilizzo è stato limitato ad un'unica occasione – del possesso da parte del del timbro della società. Tes_2
Di conseguenza, poiché – come sopra rilevato – a fondamento del ricorso monitorio e della domanda di condanna la ditta convenuta opposta ha posto esclusivamente il documento del 14.09.21, privo per le ragioni anzidette di idoneità a fornire la prova del credito, va accolta l'opposizione e vanno disposti la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda di condanna formulati dalla ditta convenuta opposta.
Pag. 11 di 14 Parimenti va respinta la domanda, proposta invece in via riconvenzionale dalla società attrice opponente, di risarcimento del danno derivante dal prospettato recesso ad nutum della ditta opposta dal contratto di collaborazione di lavoro autonomo del 25.2.21, perché attuato senza l'osservanza del termine di preavviso contrattuale e quindi tale da compromettere le aspettative economiche di Parte_1
La prospettazione del danno è del tutto generica e ciò ha rilievo assorbente rispetto all'accertamento della sussistenza del prospettato illegittimo recesso.
Né la genericità della prospettazione può essere superata dalla richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, in quanto essa opera esclusivamente in relazione al profilo del quantum e presuppone già assolto, sotto il profilo dell'an, l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.
In punto spese, nell'economia complessiva del giudizio, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice opponente ha comportato un modesto dispendio di attività difensiva, rispetto alla ben più impegnativa domanda di pagamento proposta dalla ditta CA.
Pertanto, la compensazione che deriva dalla soccombenza della società attrice in punto risarcimento viene contenuta nei limiti di 1/5.
Per la rimanente quota di 4/5 la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo secondo la richiesta formulata dall'opponente con nota spese, contenuta nei limiti dello scaglione di valore di riferimento, segue la soccombenza prevalente di parte convenuta opposta.
Va poi considerato che, in corso di causa, era stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., nei termini sopra riportati (che avrebbe avuto peraltro il vantaggio di definire in via transattiva ogni contenzioso esistente tra le parti, anche in sede esecutiva).
La proposta non è stata accettata dalla ditta CA e, anche in considerazione dell'esito del presente giudizio, tale mancata accettazione risulta priva di giustificato motivo (“Qualora parte convenuta opposta accettasse la proposta suddetta, la stessa riceverebbe complessivamente l'importo pari ad € 10.091,24 (capitale + interessi), a fronte delle spese legali ad oggi maturate pari ad € 6.949,35.
Al sig. rimarrebbe quindi solo l'importo di € 3.141,89”, motivazione che assumeva quale P_
presupposto che il avesse invece diritto al pagamento non solo di capitale e interessi, P_
ma anche ad una integrale rifusione delle spese di lite).
Pag. 12 di 14 Secondo Tribunale di Roma, sentenza del 16.1.2023, n. 649, nel caso di ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c., “non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, è necessario che esista qualcosa di più, tale che la condotta soggettiva in esame risulti caratterizzata da imprudenza, dolo
o colpa (la sussistenza dei quali potrà essere ravvisata anche applicando i ben noti parametri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, in questo caso costituito dalla assoluta infondatezza della resistenza con quanto ne consegue)”.
Il Tribunale di Roma fa quindi, con condivisibile motivazione, applicazione dell'art. 96, terzo comma c.p.c., prevedendo a carico della parte che ha opposto l'ingiustificato rifiuto la condanna al pagamento di una somma ulteriore rispetto alla rifusione delle spese processuali, somma che nel caso in esame non soggiace alla compensazione parziale sopra indicata, posto che la proposta conciliativa avrebbe comportato anche l'abbandono della domanda risarcitoria da parte della società attrice.
La quantificazione di tale somma viene operata in misura pari al 20% di quanto richiesto dalla parte per le fasi di trattazione e decisoria (600+950=1.550,00) e quindi in euro 310,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 495/2022 emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 76/2022 in data 22.3.2022;
- rigetta la domanda di condanna proposta da , quale titolare Controparte_1
dell'omonima ditta individuale, nei confronti di Parte_1
- rigetta altresì la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da
[...]
nei confronti di , quale titolare dell'omonima Parte_1 Controparte_1
ditta individuale;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna P_
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, alla rifusione in favore di
[...]
della rimanente quota dei 4/5, che liquida – già operata la Parte_1
compensazione – in euro 436,00 per anticipazioni ed euro 2.040,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
Pag. 13 di 14 - condanna altresì , quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, al pagamento in favore di ex art. 96, terzo comma Parte_1
c.p.c., della somma di ulteriori euro 310,00.
Treviso, 29 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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