Sentenza 13 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/11/2002, n. 15897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15897 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2002 |
Testo completo
AULA "B" 15 897/02 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7784/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Mileo Dott. Vincenzo Presidente Cron.37307 Dott. BE Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere Ud. 11 giu- Consigliere Dott. Paolo Stile Cataldi Consigliere gno 2002 Dott. Grazia ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: società Casa di Cura Villa Serena S.r.l., elettivamente domicilia- to in Roma, l'avia L.G. Farsvelli, 22 presso avvocato Raffaele De Luca Tamajo che, unitamente agli avvocati Giorgio Fontana e Giovanni Di Biase, la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente 2739
contro
RI BE, IA SA, D'EA LO, FO Al- bino, BR EN, NI BR, NE IO, CE Erne- sto, IM BR, ER RI, SE US, NI VA, TA ni MA, TE BR, IN TE, CI roli UC, IC BR, LE LO, IA Do- menico, SA PP, Di LU MA, DE LO, MP NO, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Sil- 24, n. l'avv. Federico Di Giovanni, che li rappresenta e difende giustastudio vio Pellico avv. Cesare Romano Carello, presso delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 164/99, decisa il 21 ottobre 1999 e pubbli- cata il 10 novembre 1999, resa dal Tribunale di Pescara nel proce- dimento n. 290/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. BE Spanò; uditi gli avvocati Carlo Boursier Niutta per delega dell'avv. prof. Raffaele De Luca Tamajo nell'interesse della ricorrente e Cesare Romano Carello per i controricorrenti;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 16 dicembre 1998, RI BE, IA Ro- sanna, D'EA LO, FO LB, BR EN, NI BR, NE IO, CE RN, IM BR, ER RI, SE US, NI VA, Ma- tagni MA, TE BR, IN TE, RO UC, 2 IC BR, LE LO, IA CO, Santa- venere PP, Di LU MA, DE LO, MP NO convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Pescara la datrice di lavoro, Casa di Cura Villa Serena al fine di ottenere il paga- mento delle spettanze rivendicate in forza dell'art. 33 del CCNL 25 ottobre 1990 e dell'accordo aziendale 18 ottobre 1994 per gli incrementi retributivi di anzianità relativi al biennio 1993 1994, nonché gli analoghi miglioramenti per il biennio 1991 1992, dapprima erogati e poi trattenuti sulle buste paga del gen- naio febbraio 1996. Con sentenza n. 504/98 in data 6 marzo 1998 il Giudice adito re- spingeva la domanda. Interponevano appello i lavoratori e in esito il Tribunale di Pe- scara, con sentenza n. 164/99, emessa in data 21 ottobre 10 no- vembre 1999, ritenuto fondato il gravame, accoglieva la domanda degli attori e condannava la datrice di lavoro a pagare le somme risultanti per ciascun ricorrente dal prospetto analitico allegato al ricorso in appello, con gli accessori di legge. A sostegno della decisione Osservava che la lettura dell'art. 33 del CCNL valido per il periodo 1 gennaio 1988 21 dicembre 1990, conduce alla conclusione che il mancato incremento dei valori sta- biliti per il recupero salariale del biennio 1987 1988 era pre- visto proprio perché gli incrementi stessi erano dovuti anche per i bienni successivi. Prendeva in esame la dichiarazione congiunta 12 maggio 1999 e ri- 3 л levava in primis che la stessa non potrebbe modificare in peius la contrattazione collettiva e sarebbe comunque invalida contenendo una rinuncia implicita del lavoratore ad una parte della retribu- zione. Osservava quindi che la stessa valeva a "sottolineare che gli incrementi sono dovuti, per i bienni successivi al 1991, nella misura bloccata all'anno 1990". Quantificava la condanna in favore di ciascun lavoratore con rife- rimento al prospetto contabile allegato al ricorso, essendo manca- ta una analitica e specifica contestazione da parte della società appellata. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne la società Casa di Cura Villa Serena S.r.1., con atto notifica- to in data 13 aprile 2000, sulla base di un solo complesso motivo. I lavoratori resistono con controricorso notificato in data 20 maggio 2000. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con implicito riferimen- to al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1369 cc, in relazione all'art. 33, comma 4° del Contratto Collettivo 25 ottobre 1990, all'art. 39 del contratto collettivo 29 ottobre 1995 e alla dichiarazione con- giunta n. 1 del medesimo CCNL. Si denuncia altresì, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. 4 л Si afferma che unica lettura ammissibile del testo negoziale è ap- punto nel senso del congelamento delle retribuzioni, per i bienni successivi, ai livelli del 1990, fino a nuova regolamentazione. Si osserva che il Tribunale ha omesso una lettura complessiva del- мои ва демалко со бо le varie clausole contrattuali e del comportamento delle parti. Si sostiene che il Tribunale ha frainteso il senso della dichiara- zione congiunta 12 maggio 1999, con la quale si riconosce che la volontà delle parti era appunto di congelare i trattamenti retri- butivi individuali di anzianità nella misura complessiva spettante al 31 dicembre 1990. Si Osserva ancora che detta dichiarazione viene in rilievo unica- mente come atto di interpretazione autentica, operante al fine di ricercare la volontà negoziale effettiva;
non potrebbe quindi es- sere invocata la disciplina relativa alla rinuncia ad una parte della retribuzione. Le censure non sono fondate. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., Sez. lav., 17 aprile 1998, n. 3921). L'accertamento della volontà delle parti contraen- ti in relazione al contenuto di un negozio impone invero un'inda- 5 л gine di fatto affidata al potere discrezionale del giudice di me- rito, sindacabile in sede di legittimità solamente sotto il profi- lo di inadeguatezza della motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata e nella violazione delle regole di erme- neutica. Tale inadeguatezza deve essere dedotta precisando, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da dette regole, perché, in caso diverso, la critica della rico- struzione della volontà contrattuale operata dal giudice del meri- to e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in cassazione (ex pluribus Cass., 4 marzo 1983 n. 726, Cass., 13 novembre 1981 n. 6021, Cass., 11 febbraio 1989 n. 861, Cass., 1 marzo 1990 n. 1615, Cass., 30 gennaio 1995 n. 1092, Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346, Cass. civ., 3 giugno 1998 n. 5468). Jodi Richiamati tali principi, osserva la Corte che il Tribunale, alle pagine 13 e 14, prende in esame l'art. 33 del contratto colletti- vo di settore 1 gennaio 1988 31 dicembre 1990 (integralmente ri- portato in ricorso). La clausola oggetto di contestazione è la se- guente: "per i bienni che matureranno dal 1° gennaio 1991 in as- senza di nuova regolamentazione per il predetto titolo verranno corrisposti soli valori economici previsti dai precedenti commi, restando essi congelati senza alcun incremento o assorbimento". Il Collegio di merito procede ad una analisi del testo in esito 6 1 alla quale reputa corretta non già la lettura accolta dal Pretore e sostenuta dalla odierna ricorrente, sibbene quella che viene ad attribuire ai lavoratori, per i bienni 1991 1992 e 1993 -1994, gli stessi incrementi previsti per il biennio 1989 1990. A que-- sta conclusione il Tribunale perviene osservando che tale il senso letterale della norma mentre la volontà delle parti si deve ritenere volta a contenere ogni aumento del costo del lavoro lega- ti а meri fattori temporali, senza sottrarre alla disponibilità dei lavoratori quanto già maturato a titolo di incremento, mante- nendolo nei valori stabiliti per i bienni precedenti. Osserva an- cora il Collegio di merito che la dichiarazione congiunta n. 1, apposta dalle parti contraenti a chiarimento dell'art. 39 del CCNL 29 novembre 1995, vale a specificare che il patto di congelamento "è riferibile ai soli valori economici pertinenti agli incrementi retributivi individuali di anzianità e non anche agli incrementi stessi che nella misura prefissata devono essere corrisposti". L'iter argomentativo seguito dal Tribunale appare corretto, posto che la scarsa chiarezza del testo viene superata mediante un esame lessicale che integra una valutazione di merito e la volontà delle parti è stata individuata appunto con la ricerca del significato più plausibile, sempre secondo una valutazione di merito. La ricorrente non evidenzia alcun errore logico, ma solamente con- trappone una propria differente interpretazione del contratto col- lettivo e richiama comunicati sindacali che, per le parti riporta- nel ricorso, non appaiono incompatibili con i documenti esami- te 7 nati e con la lettura offerta dal Collegio di merito. La circostanza che le parti abbiano, a distanza di anni, avvertito la necessità di addivenire ad una "interpretazione autentica", ov- vero in sostanza ad una lettura convenzionalmente accettata, non comporta l'esistenza di un errore rilevante in sede di legittimità posto che il corollario che indubbiamente ne deriva è appunto che il testo si prestava a più di una lettura. La ricorrente censura l'affermazione svolta dal Collegio di merito che detta dichiarazione non potrebbe contenere una rinuncia a di- ritti del prestatore d'opera ponendo in evidenza che la stessa viene invocata non già per sostenerne "1'efficacia innovativa dell'assetto negoziale " al solo scopo della fe- ma dele interpretazione della volontà contrattuale, già espressa nel- la formulazione dell'art. 33 ccnl". Osserva la Corte che in realtà il Collegio di merito ha premesso il rilievo che la dichiarazione congiunta non potrebbe valere a modificare la stipula cui si riferisce rispetto all'altro, che il documento avvalora proprio un'interpretazione difforme rispetto a quella prospettata da parte datoriale, così operando un'inversione dell'ordine logico di trattazione degli argomenti, dal momento che la lettura di una clausola in senso tale da escluderne qualsiasi profilo di illiceità rende superflua ogni indagine circa la vali- dità di differenti interpretazioni. Lo sviluppo argomentativo, al di là dell'ordine di esposizione dei suoi passaggi, si sostanzia però nelle affermazioni che di seguito 8 si esplicitano: 1) la dichiarazione congiunta va letta nel senso che gli incremen- ti sono dovuti, per i bienni successivi al 1991, nella misura bloccata all'anno 1990; 2) una diversa lettura comporterebbe un intento modificativo e non già meramente ricognitivo;
3) tale intento modificativo sarebbe inoperante in quanto tale da comportare una decurtazione salariale, con rinuncia a diritti del prestatore d'opera. La ricorrente critica l'affermazione sub 1) affermando che l'atto 11chiarissimo, sia nell'intenzione che interpretativo è nell'esposizione della volontà delle parti”. Il palese richiamo al noto brocardo "in claris non fit interpreta- tio" è peraltro inidoneo а fondare una critica alla denunciata sentenza poiché comporta la mera contrapposizione, ad una lettura adeguatamente motivata, una differente che Si afferma non avere bisogno di motivazione per effetto di una evidenza solamente af- fermata. Assume ancora la ricorrente che il nuovo contratto del 13 ottobre 1999 renderebbe ancor più esplicito un intento di eliminare qual- siasi ulteriore scatto di anzianità. Non vengono però indicati gli atti della fase di merito nella qua- le tale nuovo contratto, anteriore di pochi giorni alla decisione della pronuncia di appello (datata 21 ottobre 1999) è stato porta- to all'esame del Collegio, quanto meno all'udienza di discussione 9 л orale. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti о il contenuto degli atti (memorie о documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto о trattato. Si deve dunque considerare l'argomentazione come nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi tro- "nel giudizio di cassazio- vare ingresso in questa sede poiché che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in ne, rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto о temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rileva- bili di ufficio 01 nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I 12 febbraio 1998, n. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo II, 15 maggio 1998, 1496, Cass. civ., sez. n. 4900, Cass. civ., sez. 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. 10 lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novem- bre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Il richiamo alla palese significazione delle espressioni usate è del pari inidoneo а criticare la proposizione sub 2), poiché il rilievo incorre in una evidente petizione di principio là dove im- plica proprio l'esattezza di ciò che si vuol dimostrare ovvero che la lettura della dichiarazione congiunta non contiene alcuna mo- difica della stipula originaria. Osserva la Corte che la verifica se le parti abbiano inteso com- piere un mero atto ricognitivo ex art. 2720 cc.o piuttosto rimuo- vere una situazione di incertezza e quindi creare un'obbligazione nuova che impone alle parti il riconoscimento di quel contenuto (vedasi Cass. civ., 12 novembre 1981, n. 6001), richiede un'indagine di fatto, riservata al giudice del merito e preclusa alla Corte di legittimità (vedasi Cass. civ., 4 dicembre 1986, n. 7193). E poiché non viene indicato alcun vizio argomentativo atto ad in- ficiare l'interpretazione offerta dal giudice di merito, il quale ha ravvisato un mero intento di chiarificazione del testo, in sen- SO contrario a quello prospettato dalla ricorrente, il mero ri- chiamo ad una pretesa evidenza è inammissibile in sede di legitti- mità. La proposizione sub 3), contiene un'autonoma ratio decidendi, sic- 11 come idonea а supportare il decisum sotto il differente profilo che la lettura prospettata da parte datoriale implica una rinuncia dei lavoratori a parte della retribuzione, eccedente i poteri del- le organizzazioni sindacali. Tale ratio, pur se presa in esame dalla ricorrente, non è valida- mente criticata col mero rilievo che la stessa sarebbe "inconferente", essendo invocata la dichiarazione in esame, priva di "efficacia innovativa dell'assetto negoziale", al solo scopo di ricercare l'effettiva volontà negoziale già espressa dalle parti. Risulta invero palese la petizione di principio: affermare che una dichiarazione a chiarimento rende esplicita l'effettiva volon- tà delle parti stipulanti presuppone infatti la dimostrazione, neppure tentata, che la dichiarazione, che si vorrebbe leggere in senso diverso rispetto a quello ravvisato dal Collegio di merito, è conforme all'originaria volontà e non contiene elementi nuovi o contrastanti. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti in solido, liquidate in € 20 oltre € 4.000 per onorario. 12 ^ Roma, 11 giugno 2002 IL PRESIDENTE Vincenzo M IL CONSIGLIERE ESTENSORE seb 11 CANCELLERZ Depositate of Canc ora M 13 NOV. 2002 E R P U S IL CANCELLIERE iles LDENT - 20 AI SENSI D LEGGE 11-8-72 BOLLO, D 2. 10 632 13