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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2707/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2707/2020 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 937/2020 del 16.6.2020, emessa nel procedimento R.G. n.
1481/2012 dal Tribunale di Avellino - vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Filippo Freda, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Avellino, Contrada Archi,
n. 10; appellanti
e
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2 C.F._4
) e (C.F. ), rappresentati e difesi
[...] CP_3 CodiceFiscale_5 dall'Avvocato Ugo Scognamiglio, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Piazza Garibaldi, n. 26; appellati nonché
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._6 Controparte_5
), (c.f. ), in proprio e C.F._7 Controparte_6 C.F._8 quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avvocato Gaetano Del Pozzo, Persona_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Salerno, Corso Garibaldi,
n. 16; appellati pagina 1 di 10 residente in [...], Contrada Cretarossa, n.1; Controparte_7 appellato contumace
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta;
Per gli appellati: non rassegnate e dunque come da comparsa di costituzione e successivi atti e verbali di causa;
Per gli interventori: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto spedito il 29.03.2013, e citavano, Parte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, , e nonché CP_1 CP_2 CP_3
e esponendo che: a) con atto notarile del 2 febbraio Persona_1 Controparte_7
2009, avevano acquistato da e un fondo ubicato nel Persona_1 Controparte_7
Comune di Solofra (AV), Via Fratte, riportato al NCT al foglio n. 2, particella 392, di circa mq 93; b) precedentemente all'acquisto (nel periodo luglio-agosto 2008), CP_3
senza autorizzazione, aveva realizzato sul bene in questione un muretto incidente
[...] trasversalmente la stessa consistenza immobiliare;
c) dopo l'acquisto del febbraio 2009 -
e precisamente sul finire del mese di marzo - su detto fondo era stata apposta una recinzione metallica, che aveva impedito l'accesso, da parte degli istanti, alla detta unità immobiliare;
d) quest'ultima iniziativa era stata posta in essere in danno degli attori da e;
e) a seguito di quest'episodio, erano seguite iniziative CP_1 CP_2 dinanzi l' accertamenti tecnici a firma di un geometra, nonché rilievi fotografici;
f) CP_8
l'azione a difesa del possesso promossa dagli attori nei confronti dei signori e CP_1 non aveva sortito gli effetti sperati;
g) i danti causa degli attori, e CP_2 Persona_1
avevano dichiarato nell'atto di vendita del 02.02.2009 di essere pieni Controparte_7 ed esclusivi proprietari per quote uguali.
Chi istanti chiedevano: “accertare la proprietà dell'immobile in capo agli odierni attori signori e , così come specificato ed individuato Parte_1 Parte_2 detto immobile (zonetta di terreno) in premessa di citazione;
Addivenire a tale statuizione attraverso la complessiva valutazione degli atti (titoli) prodotti in giudizio ed offerti d aparte attrice, nonché, altresì, attraverso la medesima costituzione (difesa) in giudizio dei convenuti e chiamati in giudizio dagli istanti Persona_1 Controparte_7
a tal fine;
Per l'effetto, ordinare ai signori , e , ut CP_3 CP_1 CP_2 supra, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dell'immobile (zonetta di terreno) per cui è causa e quanto consequenzialmente a farsi, rigettata ogni contraria istanza e diversa istanza dei medesimi;
Nella denegata ipotesi, diversa e contraria, con relativo pregiudizio per parte attrice, garantire attraverso i convenuti e Persona_1 CP_7
le ragioni degli attori, così come stabilito nell'atto notarile de quo,
[...] pagina 2 di 10 condannando i medesimi al consequenziale risarcimento del danno derivante che si misura nell'importo considerato (entro la misura massima della causa); con vittoria di spese e compensi di causa”.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta del 03.07.2013 si costituivano
[...]
, e , chiedendo il rigetto della domanda attorea e CP_1 CP_3 CP_2 spiegando domanda riconvenzionale volta a ottenere una pronuncia di usucapione, in loro favore, del bene in contesa.
1.3 Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attrice formulata nei Persona_1 propri confronti, nonché l'estromissione dal processo, con condanna degli attori al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rimaneva contumace . Controparte_7
1.4 Il Tribunale di Avellino, con la sentenza impugnata, ha rigettato tutte le domande.
Secondo il Giudice di primo grado, “ai fini di cui all'art. 948 c.c. va ricordato che il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro reale sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento della usucapione, non riceve attenuazioni per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possideo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale dfesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (Cass. civile, sez. II, 17 maggio 2007, n.
11555).
Nel caso di specie, parte attrice non è riuscita ad assolvere l'onere di provare la sussistenza del diritto di proprietà in capo alla stessa secondo i canoni appena enunciati.
Va considerato al riguardo che per quanto gli attori abbiano prodotto l'atto di compravendita per Notaio del 2.2.2009 (rep.n. 75864, racc. n. 12566) Persona_2 mediante il quale e hanno venduto agli odierni Persona_1 Controparte_7 attori il bene per cui è causa, tuttavia, gli stessi non sono riusciti a risalire ad un acquisto a titolo originario.
Con riferimento, più nel dettaglio, al titolo in favore del e DEL SANTORO, il Per_1 ha prodotto l'atto per Notaio del 28.07.1986 (rep. n. Per_1 Persona_3
15539, racc. n. 708) per mezzo del quale questi, il primo in qualità di erede di tale ed il secondo in qualità di erede di tale , Persona_4 Persona_5 hanno provveduto a mettere fine al contenzioso pendente tra loro relativo all'azione di riduzione originariamente esperita dal ei confronti del . Per_4 CP_7
Con tale atto i convenuti e si sono attribuiti i diritti pari alla metà Per_1 CP_7 pagina 3 di 10 dell'intero su tutto quanto relitto da , tra cui la particella 392 Persona_5 oggetto di causa.
Mediante tale atto, tuttavia, non si può dire assolto l'onere della prova incombente sugli attori, considerato che lo stesso si risolve in sostanza in un atto di divisione, il quale, atteso il suo carattere dichiarativo, non ha di per sé forza probante, nei confronti dei terzi, del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione (Cass. civ., sez II, 31 gennaio 2012, n. 1392).
Nel caso di specie, alcun titolo è stato prodotto relativamente al modo in cui Per_5
aveva acquistato tale particella 392”.
[...]
Sempre secondo il Tribunale, nessuna delle parti era riuscita a dimostrare il possesso utile all'usucapione.
1.5 Avverso la pronuncia, indicata come notificata in data 17.6.2020, Parte_1
e con atto del 17.7.2020, hanno promosso appello, costituendosi in Parte_2 data 24.7.2020.
In primo luogo, gli appellanti hanno sostenuto che il quadro probatorio offerto avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere assolto l'onere incombente sugli attori, che avevano prodotto l'atto di provenienza in loro favore.
Inoltre, aveva prodotto atto per notaio del 28.7.1986 Persona_1 Persona_3 rep. n. 15539, racc. n. 7085, in virtù del quale sia quest'ultimo, in qualità di erede di
, a sua volta coniuge superstite di , sia l'altro convenuto, Persona_4 Persona_5
, in qualità di erede di , avevano regolato i loro rapporti Controparte_7 Persona_5 con la definizione bonaria del contenzioso pendente inerente all'azione esperita dal Sig. nei confronti di e avente ad oggetto la riduzione delle Per_4 Controparte_7 disposizioni testamentarie della de cuius.
Secondo gli appellanti, non è possibile qualificare divisione quest'ultimo atto e attribuire allo stesso valenza meramente dichiarativa.
La predetta stipulazione del 28.07.1986, in uno al titolo di acquisto del bene distinto al foglio 2, particella 392, da parte degli attori (contratto del 2.2.2009), assumono rilevanza decisiva ai fini della prova richiesta.
In via gradata, gli istanti hanno dedotto che la sentenza va comunque riformata nella parte in cui il Tribunale non ha valorizzato le allegazioni degli appellati di CP_9 avere cominciato a possedere il bene oggetto di rivendica attraverso i loro danti causa, nell'anno 1988, con conseguente attenuazione, pure in questo caso, dell'onere probatorio.
Per gli appellanti, il possesso invocato “va inquadrato temporalmente in epoca successiva all'acquisto della proprietà del bene da parte dei danti causa degli appellanti (atto per notaio del 28.7.1986, rep n. CP_10 Persona_3 pagina 4 di 10 15539, racc. n. 7085 - v. comparsa di costituzione pag. 4).
Ora l'inquadramento temporale di tale dichiarazione resa dagli stessi appellati appare decisiva, laddove si consideri che - per giurisprudenza monocorde CP_9
- se il soggetto convenuto in rivendica oppone un acquisto per usucapione fondato su un possesso successivo al momento in cui il dante causa dell'attore ha acquistato la proprietà del bene, viene a determinarsi una attenuazione dell'onere probatorio a carico dell'attore, il quale è addirittura esonerato dal dimostrare il titolo d'acquisto originario, essendo sufficiente la prova dell'atto di acquisto derivativo dai propri danti causa [Cass. civile n. 8215/2016]”.
Dunque, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto correttamente valorizzare tale profilo e, in ragione del principio della attenuazione del rigore della probatio a carico di chi agisce in rivendica, avrebbe dovuto concludere per l'accoglimento della domanda.
Gli appellanti hanno pure dedotto che il Tribunale ha omesso di valutare la condotta processuale posta in essere dai convenuti e desumibile dalla comparsa di risposta del
09.07.2013, in cui si legge: “il fondo p.lla 392, di cui gli odierni attori hanno dapprima invocato l'avvenuto spoglio e poi la rivendica, era originariamente di proprietà dei sig.ri e . (v. comparsa pag.
3 - rigo 23/25); - “Invero, Persona_1 Controparte_11 come detto, gli attori acquistavano il fondo per cui è lite in data 2.2.2009 per atto notarile del dott. (v comparsa costituzione pag. 4, rigo 22/23)”. Persona_2
Il rigore probatorio a carico di chi agisce in rivendica, in questi casi, è attenuato sia dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda (o di una eccezione) di usucapione, sia dalla mancata contestazione dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore.
A fronte della prima udienza del 25.1.2021 fissata in citazione, in data 24.1.2021 si sono costituiti , e . CP_1 CP_12 CP_13
I predetti hanno chiesto il rigetto dell'appello e hanno proposto eccezione riconvenzionale di usucapione: “alla luce della citata rassegna giurisprudenziale, può sostenersi che l'eccezione riconvenzionale - contrariamente alla domanda, sia proponibile per la prima volta anche in appello - facendo parte di un'attività difensiva che non è soggetta ai limiti di quest'ultima, con la conseguenza che non sussistono pregiudizi al possibile ampliamento della controversia nella fase di gravame (cfr. Cass.
n. 21472/2016 cit.), né preclusioni in ordine alla legittimazione attiva che sono tipici della sola domanda. In tale eventualità, l'usucapione non sarebbe dichiarata ma accertata incidenter tantum al solo fine di respingere la domanda attorea”.
Si sono poi costituiti , e , quali eredi di CP_4 Controparte_5 Controparte_6
. Persona_1
2. Il Merito
2.1 In via preliminare va dichiarata la contumacia di citato e non Controparte_7 pagina 5 di 10 costituitosi in giudizio, mentre si concorda con quanto scritto da parte appellante circa la correttezza della notifica in primo grado al predetto , come si desume sia dai CP_7 verbali del 23.9.2013 e del 25.1.2016, sia dalla stessa produzione offerta in primo grado.
Peraltro, nei confronti di sia di , con l'appello non è stata Controparte_7 Persona_1 più avanzata univoca domanda (cfr. pag. 16 dell'impugnazione), per cui la loro posizione rimane sullo sfondo.
Inoltre, sin da adesso va chiarito che alcuna valutazione è possibile fare dell'eccezione di usucapione sollevata da , e posto che il CP_1 CP_2 CP_3
Tribunale ha rigettato la loro domanda di usucapione promossa in primo grado, per cui avverso tale statuizione i predetti avrebbero dovuto proporre rituale appello incidentale.
Sul punto, dunque, si è formato il giudicato, non più contestabile, men che meno in via di eccezione.
Dunque, ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Ciò posto, come noto, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, questi è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr.
Cass. civ. Sez. II, 04/12/2014, n. 25643).
Non è pertanto sufficiente, ad esempio, produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10/09/2018, n.
21940).
Il giudice di merito è quindi tenuto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ. Sez. II, 03/03/2009, n. 5131).
Ancora: “Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore” (Cass. civ. Sez. III Ord., 07/06/2018, n. 14734).
Dunque, secondo tale impostazione, l'atteggiamento processuale del convenuto neppure pagina 6 di 10 può assumere effettiva influenza.
Si è anche evidenziato, per ciò che concerne la provenienza, che non è sufficiente un atto di divisione, il quale, atteso il suo carattere dichiarativo, non ha di per sé forza probante, nei confronti dei terzi, del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione (Cass. civ. Sez. II, 31/01/2012, n. 1392; cfr. anche Cass. civ. Sez. II,
10/03/2015, n. 4730).
Nondimeno, va dato conto di altra interpretazione, a tenore della quale, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (cfr. Cass. civ. Sez. II,
22/04/2016, n. 8215).
E si è pure sostenuto che “il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto” (Cass. civ. Sez. II, 05/11/2010, n. 22598).
Infine, preme segnalare pronuncia - Cass. civ. Sez. II Sent., 19/10/2021, n. 28865 - con la quale la Suprema Corte ha operato una ricostruzione degli orientamenti in tema di prova diabolica e di attenuazione del rigore che ne può seguire.
La Corte, inizialmente, nell'evidenziare che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (vi sono richiami a Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985;
n. 5131/2009), stante la possibilità, già vista, del convenuto, di trincerarsi dietro l'affermazione possideo quia possideo, ha tuttavia precisato che la intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il pagina 7 di 10 periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.
La Cassazione ha poi indicato, in via esemplificativa, i casi di attenuazione elaborati in giurisprudenza: “a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n. 1416/1965): in tale l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n.
1598/1965; Cass. n. 1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto
(Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basati, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo
d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n.
21829/2007; n. 22598/2010)” (Cass. civ. 28865/21, cit. in motivazione;
per un'applicazione successiva del principio si veda anche Cass. civ., II, 30.5.2025, n.
14550).
2.3 Questi i principi espressi in giurisprudenza, si rileva che gli elementi forniti dagli appellanti sono, innanzi tutto, l'atto provenienza in loro favore.
In detto atto si richiama quello del 1986 che, effettivamente, quantomeno per la posizione di , assume valenza traslativa. Persona_1
Va aggiunto, peraltro, che in detto atto si richiama altro atto di provenienza in favore di e cioè dell'8.7.1958 (cfr. pag. 3). Persona_5
Alla luce di tanto, deve essere valorizzato, ai fini dell'attenuazione dell'onere probatorio, in primo luogo, la chiesta usucapione, fatta valere dal 1988 (pagina 4 della pagina 8 di 10 comparsa di risposta) o al più dal 1986 (pagina 7) e dunque o successivamente all'atto del 1986 o comunque riferito, ma genericamente, al medesimo anno, mentre si è già detto del richiamo, nell'atto del 1986, a quello del 1958.
Ma in ogni caso, non può non essere sottaciuta, come sostenuto dagli appellanti, e con autonoma e ulteriore rilevanza dirimente, l'espressa ammissione dei convenuti in primo grado contenuta nella comparsa di costituzione, in cui, a pag. 3, si legge: “il fondo p.lla
392, di cui gli odierni attori hanno dapprima invocato l'avvenuto spoglio e poi la rivendica, era originariamente di proprietà dei sig.ri e ” Persona_1 Controparte_11 che sono proprio i danti causa di e . Parte_1 Parte_2
Questa considerazione assuma valenza dirimente.
L'onere probatorio, pertanto, deve necessariamente ritenersi attenuato.
E all'attenuazione segue che alcuna prova diabolica andava raggiunta, tantomeno in termini di possesso e di usucapione, essendo appunto sufficiente la produzione del titolo di provenienza.
Va quindi dichiarata la proprietà, in capo a e Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Solofra (AV), distinto in catasto al foglio 2, particella 392, seminativo arborato, classe 1, are 00.93 e meglio descritto nell'atto del 2.2.2009, repertorio 75864, raccolta 12566.
A tanto segue la condanna di , e al rilascio, in CP_1 CP_2 CP_3 favore degli appellanti, del predetto immobile.
Per mera completezza, va detto che dall'esame di relazione di CTU redatta in altro giudizio e contenuta nella produzione degli appellati, sembra desumersi (almeno all'epoca) che la zona in questione confini con quella di pertinenza di e CP_1 di e non con quella di e che l'appropriazione del terreno sia CP_2 CP_3 stata parziale.
In ogni caso, tenuto conto dell'atteggiamento processuale, sullo specifico punto in termini di titolarità passiva, e ferma la necessità di una statuizione necessariamente riferita al bene così come indicato, il comando non potrà che avere effetto proprio in relazione alla porzione del bene materialmente occupata.
3. Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. Civ.,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Nei rapporti tra gli appellanti e e , le spese CP_3 CP_2 CP_1 seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, tenuto conto della non particolare complessità della causa: trova applicazione il DM 55/14 e successive pagina 9 di 10 modifiche.
La distrazione in favore del difensore degli appellanti può essere disposta solo per il secondo grado, atteso che nel primo gli stessi erano difesi da altro legale.
Negli altri rapporti, stante la mancanza di impugnazione, si reputano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso avverso la sentenza n. 937/2020 del 16.6.2020, emessa nel procedimento R.G. n. 1481/2012 dal
Tribunale di Avellino, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_7
• accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: dichiara che e sono proprietari Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Solofra (AV), distinto in catasto al foglio 2, particella 392, seminativo arborato, classe 1, are 00.93 e meglio descritto nell'atto per notaio del 2.2.2009, repertorio 75864, raccolta 12566; Persona_2 condanna e al rilascio, in favore degli CP_3 CP_2 CP_1 appellanti, dell'immobile indicato al capo che precede;
• condanna e al pagamento delle spese CP_3 CP_2 CP_1 del giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 206,00 per spese ed euro 3.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 355,50 per spese ed euro 4.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese del secondo grado, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite per ciò che concerne gli altri rapporti.
Così deciso, in Napoli, in data 2.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2707/2020 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 937/2020 del 16.6.2020, emessa nel procedimento R.G. n.
1481/2012 dal Tribunale di Avellino - vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Filippo Freda, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Avellino, Contrada Archi,
n. 10; appellanti
e
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2 C.F._4
) e (C.F. ), rappresentati e difesi
[...] CP_3 CodiceFiscale_5 dall'Avvocato Ugo Scognamiglio, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Piazza Garibaldi, n. 26; appellati nonché
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._6 Controparte_5
), (c.f. ), in proprio e C.F._7 Controparte_6 C.F._8 quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avvocato Gaetano Del Pozzo, Persona_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Salerno, Corso Garibaldi,
n. 16; appellati pagina 1 di 10 residente in [...], Contrada Cretarossa, n.1; Controparte_7 appellato contumace
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta;
Per gli appellati: non rassegnate e dunque come da comparsa di costituzione e successivi atti e verbali di causa;
Per gli interventori: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto spedito il 29.03.2013, e citavano, Parte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, , e nonché CP_1 CP_2 CP_3
e esponendo che: a) con atto notarile del 2 febbraio Persona_1 Controparte_7
2009, avevano acquistato da e un fondo ubicato nel Persona_1 Controparte_7
Comune di Solofra (AV), Via Fratte, riportato al NCT al foglio n. 2, particella 392, di circa mq 93; b) precedentemente all'acquisto (nel periodo luglio-agosto 2008), CP_3
senza autorizzazione, aveva realizzato sul bene in questione un muretto incidente
[...] trasversalmente la stessa consistenza immobiliare;
c) dopo l'acquisto del febbraio 2009 -
e precisamente sul finire del mese di marzo - su detto fondo era stata apposta una recinzione metallica, che aveva impedito l'accesso, da parte degli istanti, alla detta unità immobiliare;
d) quest'ultima iniziativa era stata posta in essere in danno degli attori da e;
e) a seguito di quest'episodio, erano seguite iniziative CP_1 CP_2 dinanzi l' accertamenti tecnici a firma di un geometra, nonché rilievi fotografici;
f) CP_8
l'azione a difesa del possesso promossa dagli attori nei confronti dei signori e CP_1 non aveva sortito gli effetti sperati;
g) i danti causa degli attori, e CP_2 Persona_1
avevano dichiarato nell'atto di vendita del 02.02.2009 di essere pieni Controparte_7 ed esclusivi proprietari per quote uguali.
Chi istanti chiedevano: “accertare la proprietà dell'immobile in capo agli odierni attori signori e , così come specificato ed individuato Parte_1 Parte_2 detto immobile (zonetta di terreno) in premessa di citazione;
Addivenire a tale statuizione attraverso la complessiva valutazione degli atti (titoli) prodotti in giudizio ed offerti d aparte attrice, nonché, altresì, attraverso la medesima costituzione (difesa) in giudizio dei convenuti e chiamati in giudizio dagli istanti Persona_1 Controparte_7
a tal fine;
Per l'effetto, ordinare ai signori , e , ut CP_3 CP_1 CP_2 supra, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dell'immobile (zonetta di terreno) per cui è causa e quanto consequenzialmente a farsi, rigettata ogni contraria istanza e diversa istanza dei medesimi;
Nella denegata ipotesi, diversa e contraria, con relativo pregiudizio per parte attrice, garantire attraverso i convenuti e Persona_1 CP_7
le ragioni degli attori, così come stabilito nell'atto notarile de quo,
[...] pagina 2 di 10 condannando i medesimi al consequenziale risarcimento del danno derivante che si misura nell'importo considerato (entro la misura massima della causa); con vittoria di spese e compensi di causa”.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta del 03.07.2013 si costituivano
[...]
, e , chiedendo il rigetto della domanda attorea e CP_1 CP_3 CP_2 spiegando domanda riconvenzionale volta a ottenere una pronuncia di usucapione, in loro favore, del bene in contesa.
1.3 Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attrice formulata nei Persona_1 propri confronti, nonché l'estromissione dal processo, con condanna degli attori al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rimaneva contumace . Controparte_7
1.4 Il Tribunale di Avellino, con la sentenza impugnata, ha rigettato tutte le domande.
Secondo il Giudice di primo grado, “ai fini di cui all'art. 948 c.c. va ricordato che il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro reale sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento della usucapione, non riceve attenuazioni per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possideo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale dfesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (Cass. civile, sez. II, 17 maggio 2007, n.
11555).
Nel caso di specie, parte attrice non è riuscita ad assolvere l'onere di provare la sussistenza del diritto di proprietà in capo alla stessa secondo i canoni appena enunciati.
Va considerato al riguardo che per quanto gli attori abbiano prodotto l'atto di compravendita per Notaio del 2.2.2009 (rep.n. 75864, racc. n. 12566) Persona_2 mediante il quale e hanno venduto agli odierni Persona_1 Controparte_7 attori il bene per cui è causa, tuttavia, gli stessi non sono riusciti a risalire ad un acquisto a titolo originario.
Con riferimento, più nel dettaglio, al titolo in favore del e DEL SANTORO, il Per_1 ha prodotto l'atto per Notaio del 28.07.1986 (rep. n. Per_1 Persona_3
15539, racc. n. 708) per mezzo del quale questi, il primo in qualità di erede di tale ed il secondo in qualità di erede di tale , Persona_4 Persona_5 hanno provveduto a mettere fine al contenzioso pendente tra loro relativo all'azione di riduzione originariamente esperita dal ei confronti del . Per_4 CP_7
Con tale atto i convenuti e si sono attribuiti i diritti pari alla metà Per_1 CP_7 pagina 3 di 10 dell'intero su tutto quanto relitto da , tra cui la particella 392 Persona_5 oggetto di causa.
Mediante tale atto, tuttavia, non si può dire assolto l'onere della prova incombente sugli attori, considerato che lo stesso si risolve in sostanza in un atto di divisione, il quale, atteso il suo carattere dichiarativo, non ha di per sé forza probante, nei confronti dei terzi, del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione (Cass. civ., sez II, 31 gennaio 2012, n. 1392).
Nel caso di specie, alcun titolo è stato prodotto relativamente al modo in cui Per_5
aveva acquistato tale particella 392”.
[...]
Sempre secondo il Tribunale, nessuna delle parti era riuscita a dimostrare il possesso utile all'usucapione.
1.5 Avverso la pronuncia, indicata come notificata in data 17.6.2020, Parte_1
e con atto del 17.7.2020, hanno promosso appello, costituendosi in Parte_2 data 24.7.2020.
In primo luogo, gli appellanti hanno sostenuto che il quadro probatorio offerto avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere assolto l'onere incombente sugli attori, che avevano prodotto l'atto di provenienza in loro favore.
Inoltre, aveva prodotto atto per notaio del 28.7.1986 Persona_1 Persona_3 rep. n. 15539, racc. n. 7085, in virtù del quale sia quest'ultimo, in qualità di erede di
, a sua volta coniuge superstite di , sia l'altro convenuto, Persona_4 Persona_5
, in qualità di erede di , avevano regolato i loro rapporti Controparte_7 Persona_5 con la definizione bonaria del contenzioso pendente inerente all'azione esperita dal Sig. nei confronti di e avente ad oggetto la riduzione delle Per_4 Controparte_7 disposizioni testamentarie della de cuius.
Secondo gli appellanti, non è possibile qualificare divisione quest'ultimo atto e attribuire allo stesso valenza meramente dichiarativa.
La predetta stipulazione del 28.07.1986, in uno al titolo di acquisto del bene distinto al foglio 2, particella 392, da parte degli attori (contratto del 2.2.2009), assumono rilevanza decisiva ai fini della prova richiesta.
In via gradata, gli istanti hanno dedotto che la sentenza va comunque riformata nella parte in cui il Tribunale non ha valorizzato le allegazioni degli appellati di CP_9 avere cominciato a possedere il bene oggetto di rivendica attraverso i loro danti causa, nell'anno 1988, con conseguente attenuazione, pure in questo caso, dell'onere probatorio.
Per gli appellanti, il possesso invocato “va inquadrato temporalmente in epoca successiva all'acquisto della proprietà del bene da parte dei danti causa degli appellanti (atto per notaio del 28.7.1986, rep n. CP_10 Persona_3 pagina 4 di 10 15539, racc. n. 7085 - v. comparsa di costituzione pag. 4).
Ora l'inquadramento temporale di tale dichiarazione resa dagli stessi appellati appare decisiva, laddove si consideri che - per giurisprudenza monocorde CP_9
- se il soggetto convenuto in rivendica oppone un acquisto per usucapione fondato su un possesso successivo al momento in cui il dante causa dell'attore ha acquistato la proprietà del bene, viene a determinarsi una attenuazione dell'onere probatorio a carico dell'attore, il quale è addirittura esonerato dal dimostrare il titolo d'acquisto originario, essendo sufficiente la prova dell'atto di acquisto derivativo dai propri danti causa [Cass. civile n. 8215/2016]”.
Dunque, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto correttamente valorizzare tale profilo e, in ragione del principio della attenuazione del rigore della probatio a carico di chi agisce in rivendica, avrebbe dovuto concludere per l'accoglimento della domanda.
Gli appellanti hanno pure dedotto che il Tribunale ha omesso di valutare la condotta processuale posta in essere dai convenuti e desumibile dalla comparsa di risposta del
09.07.2013, in cui si legge: “il fondo p.lla 392, di cui gli odierni attori hanno dapprima invocato l'avvenuto spoglio e poi la rivendica, era originariamente di proprietà dei sig.ri e . (v. comparsa pag.
3 - rigo 23/25); - “Invero, Persona_1 Controparte_11 come detto, gli attori acquistavano il fondo per cui è lite in data 2.2.2009 per atto notarile del dott. (v comparsa costituzione pag. 4, rigo 22/23)”. Persona_2
Il rigore probatorio a carico di chi agisce in rivendica, in questi casi, è attenuato sia dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda (o di una eccezione) di usucapione, sia dalla mancata contestazione dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore.
A fronte della prima udienza del 25.1.2021 fissata in citazione, in data 24.1.2021 si sono costituiti , e . CP_1 CP_12 CP_13
I predetti hanno chiesto il rigetto dell'appello e hanno proposto eccezione riconvenzionale di usucapione: “alla luce della citata rassegna giurisprudenziale, può sostenersi che l'eccezione riconvenzionale - contrariamente alla domanda, sia proponibile per la prima volta anche in appello - facendo parte di un'attività difensiva che non è soggetta ai limiti di quest'ultima, con la conseguenza che non sussistono pregiudizi al possibile ampliamento della controversia nella fase di gravame (cfr. Cass.
n. 21472/2016 cit.), né preclusioni in ordine alla legittimazione attiva che sono tipici della sola domanda. In tale eventualità, l'usucapione non sarebbe dichiarata ma accertata incidenter tantum al solo fine di respingere la domanda attorea”.
Si sono poi costituiti , e , quali eredi di CP_4 Controparte_5 Controparte_6
. Persona_1
2. Il Merito
2.1 In via preliminare va dichiarata la contumacia di citato e non Controparte_7 pagina 5 di 10 costituitosi in giudizio, mentre si concorda con quanto scritto da parte appellante circa la correttezza della notifica in primo grado al predetto , come si desume sia dai CP_7 verbali del 23.9.2013 e del 25.1.2016, sia dalla stessa produzione offerta in primo grado.
Peraltro, nei confronti di sia di , con l'appello non è stata Controparte_7 Persona_1 più avanzata univoca domanda (cfr. pag. 16 dell'impugnazione), per cui la loro posizione rimane sullo sfondo.
Inoltre, sin da adesso va chiarito che alcuna valutazione è possibile fare dell'eccezione di usucapione sollevata da , e posto che il CP_1 CP_2 CP_3
Tribunale ha rigettato la loro domanda di usucapione promossa in primo grado, per cui avverso tale statuizione i predetti avrebbero dovuto proporre rituale appello incidentale.
Sul punto, dunque, si è formato il giudicato, non più contestabile, men che meno in via di eccezione.
Dunque, ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Ciò posto, come noto, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, questi è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr.
Cass. civ. Sez. II, 04/12/2014, n. 25643).
Non è pertanto sufficiente, ad esempio, produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10/09/2018, n.
21940).
Il giudice di merito è quindi tenuto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ. Sez. II, 03/03/2009, n. 5131).
Ancora: “Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore” (Cass. civ. Sez. III Ord., 07/06/2018, n. 14734).
Dunque, secondo tale impostazione, l'atteggiamento processuale del convenuto neppure pagina 6 di 10 può assumere effettiva influenza.
Si è anche evidenziato, per ciò che concerne la provenienza, che non è sufficiente un atto di divisione, il quale, atteso il suo carattere dichiarativo, non ha di per sé forza probante, nei confronti dei terzi, del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione (Cass. civ. Sez. II, 31/01/2012, n. 1392; cfr. anche Cass. civ. Sez. II,
10/03/2015, n. 4730).
Nondimeno, va dato conto di altra interpretazione, a tenore della quale, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (cfr. Cass. civ. Sez. II,
22/04/2016, n. 8215).
E si è pure sostenuto che “il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto” (Cass. civ. Sez. II, 05/11/2010, n. 22598).
Infine, preme segnalare pronuncia - Cass. civ. Sez. II Sent., 19/10/2021, n. 28865 - con la quale la Suprema Corte ha operato una ricostruzione degli orientamenti in tema di prova diabolica e di attenuazione del rigore che ne può seguire.
La Corte, inizialmente, nell'evidenziare che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (vi sono richiami a Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985;
n. 5131/2009), stante la possibilità, già vista, del convenuto, di trincerarsi dietro l'affermazione possideo quia possideo, ha tuttavia precisato che la intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il pagina 7 di 10 periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.
La Cassazione ha poi indicato, in via esemplificativa, i casi di attenuazione elaborati in giurisprudenza: “a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n. 1416/1965): in tale l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n.
1598/1965; Cass. n. 1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto
(Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basati, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo
d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n.
21829/2007; n. 22598/2010)” (Cass. civ. 28865/21, cit. in motivazione;
per un'applicazione successiva del principio si veda anche Cass. civ., II, 30.5.2025, n.
14550).
2.3 Questi i principi espressi in giurisprudenza, si rileva che gli elementi forniti dagli appellanti sono, innanzi tutto, l'atto provenienza in loro favore.
In detto atto si richiama quello del 1986 che, effettivamente, quantomeno per la posizione di , assume valenza traslativa. Persona_1
Va aggiunto, peraltro, che in detto atto si richiama altro atto di provenienza in favore di e cioè dell'8.7.1958 (cfr. pag. 3). Persona_5
Alla luce di tanto, deve essere valorizzato, ai fini dell'attenuazione dell'onere probatorio, in primo luogo, la chiesta usucapione, fatta valere dal 1988 (pagina 4 della pagina 8 di 10 comparsa di risposta) o al più dal 1986 (pagina 7) e dunque o successivamente all'atto del 1986 o comunque riferito, ma genericamente, al medesimo anno, mentre si è già detto del richiamo, nell'atto del 1986, a quello del 1958.
Ma in ogni caso, non può non essere sottaciuta, come sostenuto dagli appellanti, e con autonoma e ulteriore rilevanza dirimente, l'espressa ammissione dei convenuti in primo grado contenuta nella comparsa di costituzione, in cui, a pag. 3, si legge: “il fondo p.lla
392, di cui gli odierni attori hanno dapprima invocato l'avvenuto spoglio e poi la rivendica, era originariamente di proprietà dei sig.ri e ” Persona_1 Controparte_11 che sono proprio i danti causa di e . Parte_1 Parte_2
Questa considerazione assuma valenza dirimente.
L'onere probatorio, pertanto, deve necessariamente ritenersi attenuato.
E all'attenuazione segue che alcuna prova diabolica andava raggiunta, tantomeno in termini di possesso e di usucapione, essendo appunto sufficiente la produzione del titolo di provenienza.
Va quindi dichiarata la proprietà, in capo a e Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Solofra (AV), distinto in catasto al foglio 2, particella 392, seminativo arborato, classe 1, are 00.93 e meglio descritto nell'atto del 2.2.2009, repertorio 75864, raccolta 12566.
A tanto segue la condanna di , e al rilascio, in CP_1 CP_2 CP_3 favore degli appellanti, del predetto immobile.
Per mera completezza, va detto che dall'esame di relazione di CTU redatta in altro giudizio e contenuta nella produzione degli appellati, sembra desumersi (almeno all'epoca) che la zona in questione confini con quella di pertinenza di e CP_1 di e non con quella di e che l'appropriazione del terreno sia CP_2 CP_3 stata parziale.
In ogni caso, tenuto conto dell'atteggiamento processuale, sullo specifico punto in termini di titolarità passiva, e ferma la necessità di una statuizione necessariamente riferita al bene così come indicato, il comando non potrà che avere effetto proprio in relazione alla porzione del bene materialmente occupata.
3. Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. Civ.,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Nei rapporti tra gli appellanti e e , le spese CP_3 CP_2 CP_1 seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, tenuto conto della non particolare complessità della causa: trova applicazione il DM 55/14 e successive pagina 9 di 10 modifiche.
La distrazione in favore del difensore degli appellanti può essere disposta solo per il secondo grado, atteso che nel primo gli stessi erano difesi da altro legale.
Negli altri rapporti, stante la mancanza di impugnazione, si reputano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso avverso la sentenza n. 937/2020 del 16.6.2020, emessa nel procedimento R.G. n. 1481/2012 dal
Tribunale di Avellino, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_7
• accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: dichiara che e sono proprietari Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Solofra (AV), distinto in catasto al foglio 2, particella 392, seminativo arborato, classe 1, are 00.93 e meglio descritto nell'atto per notaio del 2.2.2009, repertorio 75864, raccolta 12566; Persona_2 condanna e al rilascio, in favore degli CP_3 CP_2 CP_1 appellanti, dell'immobile indicato al capo che precede;
• condanna e al pagamento delle spese CP_3 CP_2 CP_1 del giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 206,00 per spese ed euro 3.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 355,50 per spese ed euro 4.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese del secondo grado, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite per ciò che concerne gli altri rapporti.
Così deciso, in Napoli, in data 2.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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