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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 164/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. SANGUINETI PATRIZIA, giusta Pt_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv.SCIONTI Controparte_1
GRAZIELLA, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Palmi - a seguito di precedente declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Locri – ha proposto opposizione Controparte_2 all'avviso di addebito n. 39420160002773864/000, con cui le è stato richiesto il pagamento della somma di € 16.703,33, a titolo di contributi I.V.S. coltivatore diretto e somme aggiuntive per il periodo 2009, 2010, 2011.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per essere iscritta quale coltivatore diretto e per il pagamento dei contributi a tale titolo. Deduceva che nei periodi indicati nell'avviso di addebito era titolare di partita Iva, ma nello stesso tempo dipendente agricola, in quanto svolgeva attività di bracciante alle dipendenze prima della ditta del sig. e poi della società Persona_1
Cooperativa Vacale.
All'epoca dei fatti i suoi terreni erano gestiti in via esclusiva dal coniuge , il Persona_1
P quale risultava essere , titolare di azienda agricola n. 2645554.
La ricorrente traeva il sostentamento dall'attività di bracciante agricola, attività svolta in via principale ed assorbente.
Era sì titolare di partita Iva ed aveva il proprio fascicolo aziendale, ma ciò era solo finalizzato alla sola fruizione degli aiuti comunitari.
Non sussistevano, pertanto, i requisiti soggettivi ed oggettivi per essere considerata imprenditore agricolo professionale.
Eccepiva, ancora, la nullità dell'avviso di addebito per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi.
Chiedeva, che accertata la mancanza dei requisiti di coltivatore diretto per gli anni dal 2009 al
2011, venisse dichiarata la nullità dell'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti effettuata d'ufficio dall' ed annullato il credito contributivo portato dall'avviso di addebito impugnato. Pt_1
In subordine chiedeva che venisse annullato l'avviso di addebito opposto per la parte concernente gli interessi e le sanzioni, per la mancata indicazione e determinazione dei criteri di calcolo e rideterminare l'importo del carico contributivo.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , che in via preliminare eccepiva il Pt_1 difetto di legittimazione passiva della atteso che la società non era cessionaria del credito CP_3 oggetto dell'avviso di addebito e quindi era estranea alla vicenda per cui è causa.
Nel merito deduceva che la ricorrente risultava essere titolare di impresa agricola, in possesso di partita iva ed iscritta al registro delle imprese.
E certamente negli anni 2009, 2010 e 2011 aveva svolto in via abituale e prevalente l'attività di coltivatore diretto, dedicandosi alla conduzione dei terreni nella sua disponibilità per la coltivazione e produzione di agrumi ed olive;
beneficiando degli aiuti comunitari concessi da per il CP_4 tramite dell'ente pagatore ARCEA.
Eccepiva, ancora, che nell'avviso di addebito veniva indicato in modo dettagliato il modo di calcolo delle sanzioni e degli interessi e specificato il regime sanzionatorio applicato.
Concludeva dichiarando che l'avviso di addebito impugnato doveva essere confermato essendo legittima e fondata la pretesa creditoria avanzata dall' , sussistendo l'obbligo Controparte_5 per la sig.ra di versare la contribuzione richiesta con l'avviso di addebito Controparte_2 impugnato. La causa veniva istruita con l'escussione dei testi di parte ricorrente.
Il giudice di prime cure dopo aver sottolineato che l'onere della prova circa la ricorrenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti ricadeva sull' e aver Pt_1 riepilogato i requisiti normativamente previsti ha accolto il ricorso della . CP_2
In particolare il Giudicante ha ritenuto che, con riferimento al parametro tempo impiegato nella coltivazione del fondo, l' non avesse provato che la ricorrente negli anni 2009-2010 e 2011 si Pt_1 era occupata in modo diretto, abituale e manuale alla coltivazione dei fondi di sua proprietà, in quanto, da una parte, la quantificazione del fabbisogno di manodopera sui terreni di proprietà della era avvenuto facendo riferimento alle tabelle ettaro colturali, che costituiscono dato CP_2 meramente teorico, dall'altra la aveva dimostrato di non svolgere attività di coltivatore CP_2 diretto, non tramite la prova testimoniale, ritenuta del tutto generica, bensì attraverso la produzione di un contratto di utilizzazione di bene immobili, stipulato con il marito, , con il Persona_1 quale la stessa aveva ceduto a quest'ultimo tutti i suoi terreni e questi si era impegnato a gestirli ed a sostenere tutte le spese relative, da ciò ne sarebbe conseguito “che la ricorrente negli anni in questione non poteva dedicarsi in modo diretto ed abituale alla coltivazione dei terreni di cui era proprietaria atteso che gli stessi erano gestiti dal marito che era titolare di azienda agricola”.
In ordine al parametro reddito il Giudicante riteneva che l'unica fonte di reddito della CP_2 fosse costituito dal reddito da lavoro dipendente che risultava dai modelli unici allegati in atti, in quanto le somme allegate dall' , € 51.851,00 nell'anno 2009, di € 16.208,00 per l'anno 2010 e Pt_1 di € 24.942,00 per l'anno 2011, non costituivano il volume d'affari dell'azienda ma erano in realtà le somme percepite a titolo di aiuti comunitari , che non hanno rilevanza fiscale e non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi, in quanto non costituiscono fonte di reddito.
Ha interposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' censura la sentenza impugnata, eccependo l'erronea valutazione delle prove Pt_1 documentali in atti.
L'appellante rileva, in primis, che l'asserito contratto di utilizzazione dei fondi è privo di data certa e non risulta che sia mai stato registrato, talchè non vi è prova che sia stato sottoscritto all'epoca dei fatti, mentre appare inconfutabile e documentalmente provato che l'impresa agricola della ricorrente-appellata, per quanto di interesse negli anni 2009, 2010 e 2011, era regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese e titolare di apposita Partita IVA, disponeva di automezzi e di diversi mezzi ed attrezza-ture per lo svolgimento dell'attività agricola dichiarata e soprattutto aveva realizzato in quegli anni considerevoli volumi di affari che la stessa sig.ra aveva dichiarato CP_2 ai fini IVA ed IRAP ed aveva percepito, sempre sul presupposto dell'effettivo svol-gimento di attività agricola, degli aiuti comunitari.
L' inoltre denunciava ,con riferimento al parametro reddito, l'errore in cui era incorso il Pt_1
Giudice di prime cure che aveva imputato il volume di reddito dell'azienda della Galatà agli aiuti comunitari.
L' infine eccepiva l'omessa pronuncia in relazione all'eccezione di difetto di Pt_1 legittimazione pèassiva della sollevata in primo grado CP_3
L'appello è fondato.
Come noto Ai fini dell'applicabili-tà dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli art. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo rico- noscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché
l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione la-vorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del be-stiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è pertanto richiesto il ca-rattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati di-rettamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato 104 giornate lavorative annue, riferendo-si tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 09.06.2003 n. 9208 ed anche Cass. civ., sez. lav., 14.06.2003 n.
9536; Cass. SSUU 01.09.1999 n. 616).
Ciò posto,le difese della condivise dal Giudice di prime cure si fondano essenzialmente CP_2 sulla sussistenza del contratto dalla stessa stipulato con il coniuge, in base al quale la prima “ aveva concesso” al marito i terreni di cui era proprietaria affichè se ne serviisse “per l'uso connesso con la stessa ripologia di terreno”; le spese relative all'uso dei suddetti terreni rimanevano a carico del coniuge che si impegnava a gestire i terreni che però rimanevano nel fascicolo aziendale della che sarebbe stata “destinataria degli aiuti comunitari”. CP_2
Ora, tale contratto è del tuttto irrilevante ai fini di causa, non soltanto perché non è opponibile ai terzi, ma anche in quanto privo di data certa talchè non riveste alcuna efficacia probatoria in ordine all'effettività della regolamentazione in esso consacrata;
regolamentazione che, peraltro, sarebbe affetta da nullità in quanto evidentemente volta alla elusione da parte della CP_2 dell'obbligo contributivo.
Viceversa risulta in atti, come correttamente rilevato dall' e mai contestato dalla che Pt_1 CP_2
l'impresa agricola della ricorrente-appellata, per quanto di interesse negli anni 2009, 2010 e 2011, era regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese e titolare di apposita Partita IVA, era proprietaria di terreni la cui estensione è risultata pari a complessivi ha 17,05 ettari;
disponeva di automezzi e di diversi mezzi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività agricola dichiarata e aveva percepito, sempre sul presupposto dell'effettivo svolgimento di attività agricola, degli aiuti comunitari;
non ha mai denuciato lavoratori agricoli dipendenti.
Appaiono dunque fuori fuoco le argomentazioni del Giudice di prime cure in ordine all'individuazione, da parte dell' del fabbisogno di manodopera sulla base di dati meramente Pt_1 teorici, ovvero le tabelle ettaro colturali, posto che. come appena rilevato, la era proprietaria CP_2
e aveva nella sua disponibilità 17 ettari di terreno che hanno fruttato un considerevole ricavato ( su cui nell'immediato prosieguo) e non si avvaleva di alcuna manodopera agricola: da ciò non può che discendere come necessaria conseguenzialità logica che la stessa provedesse personalmente alla coltivazione dei fondi il che equivale a far desumere abitualità e prevalenza di attività agricola autonoma per impegno lavorativo, tenendo presente che dai CUD prodotti da controparte, peraltro solo in relazione agli anni di imposta 2009 e 2011 e comunque rilasciati dal marito della ricorrente- appellata, si evince che l'asserito rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato come bracciante si sarebbe svolto per un limitato numero di giornate durante l'anno (166 e 124), per cui nel restante e maggior periodo dell'anno la sig.ra aveva certamente potuto coltivare direttamente i fondi, CP_2 quale coltivatore diretto, in favore dell'impresa agricola di cui era titolare.
Acclarata dunque la prevalenza dell'attività di coltivatore diretto rispetto al parametro tempo, si rileva che risulta provata anche la prevalenza rispetto al parametro reddito.
Correttamente infatti l'appellante ha denunciato l'equivoco nel quale è caduto il Giudice di prime cure: il volume di affari dichiarato ai fini IVA ed IRAP dalla è pari a complessivi € CP_2
51.851,00 per l'anno 2009, ad € 16.208,00 per l'anno 2010 ed ad € 24.942,00 per l'anno 2011, reddito evidentemente superiore a quanto percepito dalla stessa come dipendente agricolo ( €
3.613,33 per il 2009 ed € 3.702,60 per il 2011), mentre gli aiuti comunitari percepiti per i medesimi anni sono pari a ad € 28.380,21 per l'anno 2009, ad € 29.855,19 per ciascuno anno degli anni 2010
e 2011.
Fondato anche l'ultimo motivo di appello relativo all'omessa pronuncia sulla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva della in effetti il Giudice nulla ha pronunciato CP_3 sul punto e l'eccezione deve dirsi fondata atteso che, come correttamente rilevato dall' l'art. 13 Pt_1 della Legge 23.12.1998 n. 448, come successivamente modificato e da ul-timo per effetto dell'art. 3, comma 42quinquies del D.L. n. 203/2005 convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2005, ha previsto la possibilità di cartolarizzare i crediti contributivi dell' già maturati nonché quelli Pt_1 che matureranno entro il 31.12.2008, con la conseguenza che Il credito contributivo portato nell'avviso di addebito oggetto di causa non è stato oggetto di cessione a CP_3
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22, III scaglione valori medi dimidiati vista la seemplicità della controversia
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la sentenza n. Pt_1 Pt_1
1429/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 13/10/2022 , accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione promossa avverso l'avviso di addebito n. .
e dichiara il difetto di legittimazione passiva di , PartitaIVA_1 CP_3
Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in € 2.697,00, oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio, ed in € 2.906,00 oltre accessori come per leggeper il presente grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 164/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. SANGUINETI PATRIZIA, giusta Pt_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv.SCIONTI Controparte_1
GRAZIELLA, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Palmi - a seguito di precedente declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Locri – ha proposto opposizione Controparte_2 all'avviso di addebito n. 39420160002773864/000, con cui le è stato richiesto il pagamento della somma di € 16.703,33, a titolo di contributi I.V.S. coltivatore diretto e somme aggiuntive per il periodo 2009, 2010, 2011.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per essere iscritta quale coltivatore diretto e per il pagamento dei contributi a tale titolo. Deduceva che nei periodi indicati nell'avviso di addebito era titolare di partita Iva, ma nello stesso tempo dipendente agricola, in quanto svolgeva attività di bracciante alle dipendenze prima della ditta del sig. e poi della società Persona_1
Cooperativa Vacale.
All'epoca dei fatti i suoi terreni erano gestiti in via esclusiva dal coniuge , il Persona_1
P quale risultava essere , titolare di azienda agricola n. 2645554.
La ricorrente traeva il sostentamento dall'attività di bracciante agricola, attività svolta in via principale ed assorbente.
Era sì titolare di partita Iva ed aveva il proprio fascicolo aziendale, ma ciò era solo finalizzato alla sola fruizione degli aiuti comunitari.
Non sussistevano, pertanto, i requisiti soggettivi ed oggettivi per essere considerata imprenditore agricolo professionale.
Eccepiva, ancora, la nullità dell'avviso di addebito per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi.
Chiedeva, che accertata la mancanza dei requisiti di coltivatore diretto per gli anni dal 2009 al
2011, venisse dichiarata la nullità dell'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti effettuata d'ufficio dall' ed annullato il credito contributivo portato dall'avviso di addebito impugnato. Pt_1
In subordine chiedeva che venisse annullato l'avviso di addebito opposto per la parte concernente gli interessi e le sanzioni, per la mancata indicazione e determinazione dei criteri di calcolo e rideterminare l'importo del carico contributivo.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , che in via preliminare eccepiva il Pt_1 difetto di legittimazione passiva della atteso che la società non era cessionaria del credito CP_3 oggetto dell'avviso di addebito e quindi era estranea alla vicenda per cui è causa.
Nel merito deduceva che la ricorrente risultava essere titolare di impresa agricola, in possesso di partita iva ed iscritta al registro delle imprese.
E certamente negli anni 2009, 2010 e 2011 aveva svolto in via abituale e prevalente l'attività di coltivatore diretto, dedicandosi alla conduzione dei terreni nella sua disponibilità per la coltivazione e produzione di agrumi ed olive;
beneficiando degli aiuti comunitari concessi da per il CP_4 tramite dell'ente pagatore ARCEA.
Eccepiva, ancora, che nell'avviso di addebito veniva indicato in modo dettagliato il modo di calcolo delle sanzioni e degli interessi e specificato il regime sanzionatorio applicato.
Concludeva dichiarando che l'avviso di addebito impugnato doveva essere confermato essendo legittima e fondata la pretesa creditoria avanzata dall' , sussistendo l'obbligo Controparte_5 per la sig.ra di versare la contribuzione richiesta con l'avviso di addebito Controparte_2 impugnato. La causa veniva istruita con l'escussione dei testi di parte ricorrente.
Il giudice di prime cure dopo aver sottolineato che l'onere della prova circa la ricorrenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti ricadeva sull' e aver Pt_1 riepilogato i requisiti normativamente previsti ha accolto il ricorso della . CP_2
In particolare il Giudicante ha ritenuto che, con riferimento al parametro tempo impiegato nella coltivazione del fondo, l' non avesse provato che la ricorrente negli anni 2009-2010 e 2011 si Pt_1 era occupata in modo diretto, abituale e manuale alla coltivazione dei fondi di sua proprietà, in quanto, da una parte, la quantificazione del fabbisogno di manodopera sui terreni di proprietà della era avvenuto facendo riferimento alle tabelle ettaro colturali, che costituiscono dato CP_2 meramente teorico, dall'altra la aveva dimostrato di non svolgere attività di coltivatore CP_2 diretto, non tramite la prova testimoniale, ritenuta del tutto generica, bensì attraverso la produzione di un contratto di utilizzazione di bene immobili, stipulato con il marito, , con il Persona_1 quale la stessa aveva ceduto a quest'ultimo tutti i suoi terreni e questi si era impegnato a gestirli ed a sostenere tutte le spese relative, da ciò ne sarebbe conseguito “che la ricorrente negli anni in questione non poteva dedicarsi in modo diretto ed abituale alla coltivazione dei terreni di cui era proprietaria atteso che gli stessi erano gestiti dal marito che era titolare di azienda agricola”.
In ordine al parametro reddito il Giudicante riteneva che l'unica fonte di reddito della CP_2 fosse costituito dal reddito da lavoro dipendente che risultava dai modelli unici allegati in atti, in quanto le somme allegate dall' , € 51.851,00 nell'anno 2009, di € 16.208,00 per l'anno 2010 e Pt_1 di € 24.942,00 per l'anno 2011, non costituivano il volume d'affari dell'azienda ma erano in realtà le somme percepite a titolo di aiuti comunitari , che non hanno rilevanza fiscale e non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi, in quanto non costituiscono fonte di reddito.
Ha interposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' censura la sentenza impugnata, eccependo l'erronea valutazione delle prove Pt_1 documentali in atti.
L'appellante rileva, in primis, che l'asserito contratto di utilizzazione dei fondi è privo di data certa e non risulta che sia mai stato registrato, talchè non vi è prova che sia stato sottoscritto all'epoca dei fatti, mentre appare inconfutabile e documentalmente provato che l'impresa agricola della ricorrente-appellata, per quanto di interesse negli anni 2009, 2010 e 2011, era regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese e titolare di apposita Partita IVA, disponeva di automezzi e di diversi mezzi ed attrezza-ture per lo svolgimento dell'attività agricola dichiarata e soprattutto aveva realizzato in quegli anni considerevoli volumi di affari che la stessa sig.ra aveva dichiarato CP_2 ai fini IVA ed IRAP ed aveva percepito, sempre sul presupposto dell'effettivo svol-gimento di attività agricola, degli aiuti comunitari.
L' inoltre denunciava ,con riferimento al parametro reddito, l'errore in cui era incorso il Pt_1
Giudice di prime cure che aveva imputato il volume di reddito dell'azienda della Galatà agli aiuti comunitari.
L' infine eccepiva l'omessa pronuncia in relazione all'eccezione di difetto di Pt_1 legittimazione pèassiva della sollevata in primo grado CP_3
L'appello è fondato.
Come noto Ai fini dell'applicabili-tà dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli art. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo rico- noscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché
l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione la-vorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del be-stiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è pertanto richiesto il ca-rattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati di-rettamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato 104 giornate lavorative annue, riferendo-si tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 09.06.2003 n. 9208 ed anche Cass. civ., sez. lav., 14.06.2003 n.
9536; Cass. SSUU 01.09.1999 n. 616).
Ciò posto,le difese della condivise dal Giudice di prime cure si fondano essenzialmente CP_2 sulla sussistenza del contratto dalla stessa stipulato con il coniuge, in base al quale la prima “ aveva concesso” al marito i terreni di cui era proprietaria affichè se ne serviisse “per l'uso connesso con la stessa ripologia di terreno”; le spese relative all'uso dei suddetti terreni rimanevano a carico del coniuge che si impegnava a gestire i terreni che però rimanevano nel fascicolo aziendale della che sarebbe stata “destinataria degli aiuti comunitari”. CP_2
Ora, tale contratto è del tuttto irrilevante ai fini di causa, non soltanto perché non è opponibile ai terzi, ma anche in quanto privo di data certa talchè non riveste alcuna efficacia probatoria in ordine all'effettività della regolamentazione in esso consacrata;
regolamentazione che, peraltro, sarebbe affetta da nullità in quanto evidentemente volta alla elusione da parte della CP_2 dell'obbligo contributivo.
Viceversa risulta in atti, come correttamente rilevato dall' e mai contestato dalla che Pt_1 CP_2
l'impresa agricola della ricorrente-appellata, per quanto di interesse negli anni 2009, 2010 e 2011, era regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese e titolare di apposita Partita IVA, era proprietaria di terreni la cui estensione è risultata pari a complessivi ha 17,05 ettari;
disponeva di automezzi e di diversi mezzi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività agricola dichiarata e aveva percepito, sempre sul presupposto dell'effettivo svolgimento di attività agricola, degli aiuti comunitari;
non ha mai denuciato lavoratori agricoli dipendenti.
Appaiono dunque fuori fuoco le argomentazioni del Giudice di prime cure in ordine all'individuazione, da parte dell' del fabbisogno di manodopera sulla base di dati meramente Pt_1 teorici, ovvero le tabelle ettaro colturali, posto che. come appena rilevato, la era proprietaria CP_2
e aveva nella sua disponibilità 17 ettari di terreno che hanno fruttato un considerevole ricavato ( su cui nell'immediato prosieguo) e non si avvaleva di alcuna manodopera agricola: da ciò non può che discendere come necessaria conseguenzialità logica che la stessa provedesse personalmente alla coltivazione dei fondi il che equivale a far desumere abitualità e prevalenza di attività agricola autonoma per impegno lavorativo, tenendo presente che dai CUD prodotti da controparte, peraltro solo in relazione agli anni di imposta 2009 e 2011 e comunque rilasciati dal marito della ricorrente- appellata, si evince che l'asserito rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato come bracciante si sarebbe svolto per un limitato numero di giornate durante l'anno (166 e 124), per cui nel restante e maggior periodo dell'anno la sig.ra aveva certamente potuto coltivare direttamente i fondi, CP_2 quale coltivatore diretto, in favore dell'impresa agricola di cui era titolare.
Acclarata dunque la prevalenza dell'attività di coltivatore diretto rispetto al parametro tempo, si rileva che risulta provata anche la prevalenza rispetto al parametro reddito.
Correttamente infatti l'appellante ha denunciato l'equivoco nel quale è caduto il Giudice di prime cure: il volume di affari dichiarato ai fini IVA ed IRAP dalla è pari a complessivi € CP_2
51.851,00 per l'anno 2009, ad € 16.208,00 per l'anno 2010 ed ad € 24.942,00 per l'anno 2011, reddito evidentemente superiore a quanto percepito dalla stessa come dipendente agricolo ( €
3.613,33 per il 2009 ed € 3.702,60 per il 2011), mentre gli aiuti comunitari percepiti per i medesimi anni sono pari a ad € 28.380,21 per l'anno 2009, ad € 29.855,19 per ciascuno anno degli anni 2010
e 2011.
Fondato anche l'ultimo motivo di appello relativo all'omessa pronuncia sulla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva della in effetti il Giudice nulla ha pronunciato CP_3 sul punto e l'eccezione deve dirsi fondata atteso che, come correttamente rilevato dall' l'art. 13 Pt_1 della Legge 23.12.1998 n. 448, come successivamente modificato e da ul-timo per effetto dell'art. 3, comma 42quinquies del D.L. n. 203/2005 convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2005, ha previsto la possibilità di cartolarizzare i crediti contributivi dell' già maturati nonché quelli Pt_1 che matureranno entro il 31.12.2008, con la conseguenza che Il credito contributivo portato nell'avviso di addebito oggetto di causa non è stato oggetto di cessione a CP_3
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22, III scaglione valori medi dimidiati vista la seemplicità della controversia
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la sentenza n. Pt_1 Pt_1
1429/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 13/10/2022 , accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione promossa avverso l'avviso di addebito n. .
e dichiara il difetto di legittimazione passiva di , PartitaIVA_1 CP_3
Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in € 2.697,00, oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio, ed in € 2.906,00 oltre accessori come per leggeper il presente grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)