CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MI CE, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore IACOVONE MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 863/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVFQ70403271 IRES-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti depositati. Resistente si riporta e si oppone alle richieste di controparte. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - BARI
R.G. RICORSI n 863 /2025 SEZIONE - 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Rappresentante_1 srl in persona del legale rappresentante p.t. , con ricorso notificato in data 10.03.2025, difesa dall'avv. Difensore_1 , ricorre avvero l'avviso di accertamento TVF070403271/2024, notificato in data 08.01.2025, relativo al conseguimento di utili extra-bilancio e distribuzione, degli stessi, ai soci in assenza di pagamento della ritenuta a titolo di imposta del 26%, per l'anno d'imposta 2018, per la omessa somma di euro 28.954,00.
La ricorrente società eccepisce:
- pregiudizialmente e preliminarmente si eccepisce la nullità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del dpr 600/73 – nullità notifica per decadenza del termine;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 5bis del D.Lgs 546/1992 in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili assuntivamente conseguiti per operazioni ritenute inesistenti;
- applicazione art. 39 D.lgs 546/1992;
- errata determinazione calcolo della ritenuta;
la società esercente l'attività di movimenti di materie, sistemazioni esterne ed opere idrauliche, ritiene che, nel caso di specie la dichiarazione è stata presentata per l'anno di imposta 2018 e, quindi, il termine ultimo per la notifica dell'accertamento sarebbe dovuto essere il 31 dicembre 2024. Che la sospensione di 85 giorni dei termini per Covid 19 deve ritenersi del tutto superata, al 3.12.2024.
L'Agenzia Entrate costituita con motivazione resiste .alle motivazioni e chiede il rigetto del ricorso con salvaguardia di spese.
Alla odierna udienza dopo la introduzione del relatore, le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti di ricorso ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento e lo respinge.
Con riguardo al primo motivo, - pregiudizialmente e preliminarmente si eccepisce la nullità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del dpr 600/73 – nullità notifica per decadenza del termine; la ricorrente intende la decadenza di notifica dell'atto in esame scaduta in data 31,12,2024; a nulla valendo oramai sospensione per interruzione Covid19.
A tal uopo, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 il termine ultimo, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, per la notifica dell'avviso di accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. L'articolo 67 DL n. 18/2020, rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” al co. 1 dispone “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il tenore letterale dell'art. 67 D.L. cit. è chiaro, riferendosi logicamente a termini “pendenti” di cui viene consentito lo spostamento in avanti delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione (85 giorni). e ss.ii.mm.
Pertanto, nel caso di specie, il termine per la notifica cadeva il 31 dicembre 2023 ed è stato prorogato, ex art. 67, comma 1, DL cit., di 85 giorni (fino al 26.3.2024). La formulazione generica dell'art. 67 d.l. cit. non giustifica la diversa interpretazione suggerita da parte ricorrente, in quanto la norma dispone la sospensione dei termini senza limitarne la operatività ai soli termini “scadenti” dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Né in senso opposto milita l'art. 12, comma 1, D. Lgs. 159/2015 secondo cui i termini per la liquidazione, controllo e accertamento dei tributi restano sospesi per una durata corrispondente a quella prevista per la sospensione dei termini per il versamento dei tributi, ma, ancora una volta, senza fissarne l'operatività ai soli termini scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale. Anzi, proprio la formulazione “aperta” delle norme di riferimento, in particolare l'articolo 67 del Dl 18/2020 che rinvia all'articolo 12 del Dlgs 159/2015, porta a ritenere, anche da un punto di vista logico, che la sospensione riguardi tutti i termini, di prescrizione e decadenza, “pendenti” nel periodo di sospensione, senza limitazioni temporali, compresi quindi tutti i termini relativi agli anni accertabili. L'interpretazione che, delle predette disposizioni, hanno fornito la risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 6/DF del 15 giugno 2020, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 6 maggio 2020 e la nota IFEL del 02/11/2021 (secondo le quali la sospensione di 85 giorni dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica a tutti i termini pendenti alla data dell'8 marzo 2020 e non solo a quelli che erano in scadenza nel 2020) appare più aderente al dato normativo. Inconferente è, infine, il riferimento all'articolo 157 del D.L. n. 34 del 2020 secondo cui gli avvisi i cui termini di decadenza, da calcolare senza tenere conto del periodo di sospensione inizialmente disposto dall'articolo 67, D.L. 18/2020, sarebbero scaduti tra l'8.3.2020 e il 31.12.2020, dovevano essere comunque emessi entro tale ultima data, ma notificati tra l'1.3.2021 e il 28.2.2022. E' evidente come l'art. 157 si riferisca a termini in scadenza a differenza dell'art. 67 che, come detto, disciplina fattispecie in cui i termini sono ancora pendenti.
A tal riguardo si specifica che, il Legislatore ha emanato il DL 41/2021, che ha così modificato l'art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020: con riferimento ai carichi “relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati” … “b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Quindi, la disposizione in parola come si vede implica dunque, nella particolare fattispecie di cui sopra, una proroga secca, laddove l'ultimo inciso “in deroga al termine ordinario” – contrariamente a quanto opina l'istante – non implica affatto che non si debbano considerare “eventuali slittamenti in avanti disposti da leggi speciali e straordinarie”, tanto più che, nel caso di specie, in forza della sospensione ope legis dei termini di cui all'articolo 67 DL n. 18/2020 cit. il termine decadenziale ordinario è stato appunto sospeso per gli 85 giorni di cui si è detto sopra;
ci troviamo infatti al cospetto non già di due proroghe, ma di una sospensione- che ha impedito al termine ordinario di decorrere- e di una proroga che è intervenuta, nella specie, su un termine ordinario la cui decorrenza è stata sospesa in via generalizzata in forza della ben nota emergenza pandemica. ( CGT di primo grado di Milano .. 4254/2024:CGT di Prato n. 87/2023),. Ma vi è di più la Cassazione con. l'Ordinanza n. 960/2025 del 15.01.2025 è intervenuta sull'argomento in questione, fornendo la sua autorevole lettura delle norme sopra riportate e sul dato letterale della norma e sul richiamo all'art. 12 del Decreto legislativo n. 159/2015, "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Da tanto discende che il termini di applicazione, di interruzione dei termini si esaurisce il 25.03,2025 L'eccezione pertanto è priva di considerazione.
Con riguardo alle contestazioni di merito, che possono essere congiuntamente esaminate, per connessione oggettiva è soggettiva, le stesse si rilevano prive di fondamento.
Con l'avviso in esame, notificato in data 08.01.2025 l'Ufficio Controlli, considerato che il capitale sociale nell'anno di imposta 2018 era pari ad euro 30.000,00, risultava diviso nell'ambito del medesimo nucleo familiare nei seguenti termini: Nominativo_1 , socia - legale rappresentante quota 55%; Nominativo_4, coniuge l. r. quota 15%; Nominativo_5, figlio quota 15% e, Nominativo_6, figlia quota del 15%, che, a fronte del maggior utile conseguito dalla società per effetto dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, pari a euro 111.360,00, ha accertato l'omesso versamento delle ritenute a titolo di imposta pari al 26% dei maggiori utili, pari ad euro 28.953,60.
La ricorrente società, in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili assuntivamente conseguiti per operazioni ritenute inesistenti;
e relativa errato calcolo di delle ritenute di acconto, riporta che: l'Ufficio avrebbe dedotto costi per operazioni inesistenti per euro 111.360,00 e detratto IVA per euro 24.499,00, per l'anno 2018 in esame, omettendo l'effettuazione e il pagamento della ritenuta del 26%, per euro dovuta dalla società all'atto della distribuzione degli utili, senza aver provato, ( art. 7 comma 5bis del D.Lgs 546/19921), l'esistenza di utili di conseguenza, alcuna distribuzione degli utili extracontabili.
Premesso che l'accertamento de quo trova il suo fondamento normativo nell'art. 27, comma 1, del DPR. n. 600/73 che dispone che la società erogante gli utili, deve operare e versare una ritenuta a titolo di imposta in misura pari al 26% dell'ammontare dell'utile corrisposto. e, accertato in euro 28.953,60
A tal uopo l'Ufficio riporta che, al contrario, il richiamato prodromico accertamento n. TVF030400262/2024 è stato notificato alla società in data 04/06/2024 e, debitamente impugnato nei termini, il ricorso rubricato Rgr. n. 3131/2024 è stato rigettato con la sentenza n. 793/2025 da questa Corte di Giustizia tributaria, (doc. all. in atti di cui si rimanda). da cui la derivazione la ritenuta a titolo di imposta del 26% che la società avrebbe dovuto operare ( 26% di euro 111.360,00). risulta omessa per euro 28.953,60. Pertanto risulta legittimo l'operato dell'Ufficio riguardo alla omessa ritenuta, oggetto del presente, come ut.supra calcolata da versare all'Erario.
Ne consegue dunque che il calcolo operato dalla ricorrente, (p.14 e 15 ) del ricorso, è palesemente errato e, per cui, non sussiste alcun errore di calcolo dedotto quale motivo di gravame di cui alla riportata eccezione di, - errata determinazione calcolo della ritenuta.
Con riguardo poi alla eccezione di applicazione art. 39, D. Lgs 546/92, si evidenzia che la ricorrente l'ha semplicemente enunciato ma non specificate le ragioni di tale eccezione, atteso che l'atto prodromico n. TVF030400262/2024, ( doc. doc. all in atti), ha già costituito oggetto di autonoma pronuncia di merito . in ordine all'accertamento societario ai fini 'IRES, IRAP ed IRAP.
A tal riguardo la citata sentenza n. 793/2025, ai fini di II.DD. ed Iva, cit. , richiamando la Cass. sent. n. 7170/2022 che precisa, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, che ricopra anche l'incarico di amministratore, può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non limitandosi a dedurre la propria estraneità alla gestione per l'esistenza di un amministratore di fatto, ma dimostrando la mancata distribuzione degli utili extracontabili oggetto dell'accertamento tributario perché sottratti dal gerente di fatto”.
Specifica che, “Orbene, tali oneri probatori non sono stati qui affatto assolti essendosi la Nominativo_1 limitata a dedurre (per la prima volta in questa sede stragiudiziale) la sua sostanziale estraneità alla società della quale detiene il pacchetto di maggioranza, fornendo all'uopo elementi
- asseritamente presuntivi (età avanzata – classe 1954, che invero non pare rappresentare un fattore significativo in relazione all'epoca delle infrazioni – anni 2017/2018; - titolare di pensione
–che di per sé rappresenta un elemento del tutto “neutro” – mancanza assoluta di competenze e mancanza di frequenza nei cantieri, circostanze rimaste del tutto improvate;
- patente di guida per sole auto, ma non per condurre camion di trasporto beni dell'edilizia, altra circostanza scarsamente significativa, posto che, come detto, non ci troviamo al cospetto di una dipendente della società ricorrente).”
Risulta, inoltra, in atti, (doc. all. in atti al n. 6). che con CNR, la legale rappresentante della società Ricorrente_1 , Nominativo_1, è stata deferita per frode fiscale, all'Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del D. Lgs. n. 74/2000.
Ne discende, pertanto che, del tutto infondati ed inconsistenti, oltre che non motivati, risultano gli addotti motivi.
Per tutte le ragioni sopra esposte e motivate, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigetta l'infondato ricorso, e legittima l'atto impugnato.
Non si ravvisano valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
Ricorrente_1 Rappresentante_1 - condanna la società srl, in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00; oltre oneri di legge se dovuti. AddìCosi deciso in Bari, , 23.02.2026
IL GIUDICE ESTENSORE Il PRESIDENTE
prof.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Vincenzo Miccolis
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MI CE, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore IACOVONE MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 863/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVFQ70403271 IRES-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti depositati. Resistente si riporta e si oppone alle richieste di controparte. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - BARI
R.G. RICORSI n 863 /2025 SEZIONE - 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Rappresentante_1 srl in persona del legale rappresentante p.t. , con ricorso notificato in data 10.03.2025, difesa dall'avv. Difensore_1 , ricorre avvero l'avviso di accertamento TVF070403271/2024, notificato in data 08.01.2025, relativo al conseguimento di utili extra-bilancio e distribuzione, degli stessi, ai soci in assenza di pagamento della ritenuta a titolo di imposta del 26%, per l'anno d'imposta 2018, per la omessa somma di euro 28.954,00.
La ricorrente società eccepisce:
- pregiudizialmente e preliminarmente si eccepisce la nullità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del dpr 600/73 – nullità notifica per decadenza del termine;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 5bis del D.Lgs 546/1992 in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili assuntivamente conseguiti per operazioni ritenute inesistenti;
- applicazione art. 39 D.lgs 546/1992;
- errata determinazione calcolo della ritenuta;
la società esercente l'attività di movimenti di materie, sistemazioni esterne ed opere idrauliche, ritiene che, nel caso di specie la dichiarazione è stata presentata per l'anno di imposta 2018 e, quindi, il termine ultimo per la notifica dell'accertamento sarebbe dovuto essere il 31 dicembre 2024. Che la sospensione di 85 giorni dei termini per Covid 19 deve ritenersi del tutto superata, al 3.12.2024.
L'Agenzia Entrate costituita con motivazione resiste .alle motivazioni e chiede il rigetto del ricorso con salvaguardia di spese.
Alla odierna udienza dopo la introduzione del relatore, le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti di ricorso ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento e lo respinge.
Con riguardo al primo motivo, - pregiudizialmente e preliminarmente si eccepisce la nullità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del dpr 600/73 – nullità notifica per decadenza del termine; la ricorrente intende la decadenza di notifica dell'atto in esame scaduta in data 31,12,2024; a nulla valendo oramai sospensione per interruzione Covid19.
A tal uopo, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 il termine ultimo, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, per la notifica dell'avviso di accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. L'articolo 67 DL n. 18/2020, rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” al co. 1 dispone “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il tenore letterale dell'art. 67 D.L. cit. è chiaro, riferendosi logicamente a termini “pendenti” di cui viene consentito lo spostamento in avanti delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione (85 giorni). e ss.ii.mm.
Pertanto, nel caso di specie, il termine per la notifica cadeva il 31 dicembre 2023 ed è stato prorogato, ex art. 67, comma 1, DL cit., di 85 giorni (fino al 26.3.2024). La formulazione generica dell'art. 67 d.l. cit. non giustifica la diversa interpretazione suggerita da parte ricorrente, in quanto la norma dispone la sospensione dei termini senza limitarne la operatività ai soli termini “scadenti” dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Né in senso opposto milita l'art. 12, comma 1, D. Lgs. 159/2015 secondo cui i termini per la liquidazione, controllo e accertamento dei tributi restano sospesi per una durata corrispondente a quella prevista per la sospensione dei termini per il versamento dei tributi, ma, ancora una volta, senza fissarne l'operatività ai soli termini scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale. Anzi, proprio la formulazione “aperta” delle norme di riferimento, in particolare l'articolo 67 del Dl 18/2020 che rinvia all'articolo 12 del Dlgs 159/2015, porta a ritenere, anche da un punto di vista logico, che la sospensione riguardi tutti i termini, di prescrizione e decadenza, “pendenti” nel periodo di sospensione, senza limitazioni temporali, compresi quindi tutti i termini relativi agli anni accertabili. L'interpretazione che, delle predette disposizioni, hanno fornito la risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 6/DF del 15 giugno 2020, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 6 maggio 2020 e la nota IFEL del 02/11/2021 (secondo le quali la sospensione di 85 giorni dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica a tutti i termini pendenti alla data dell'8 marzo 2020 e non solo a quelli che erano in scadenza nel 2020) appare più aderente al dato normativo. Inconferente è, infine, il riferimento all'articolo 157 del D.L. n. 34 del 2020 secondo cui gli avvisi i cui termini di decadenza, da calcolare senza tenere conto del periodo di sospensione inizialmente disposto dall'articolo 67, D.L. 18/2020, sarebbero scaduti tra l'8.3.2020 e il 31.12.2020, dovevano essere comunque emessi entro tale ultima data, ma notificati tra l'1.3.2021 e il 28.2.2022. E' evidente come l'art. 157 si riferisca a termini in scadenza a differenza dell'art. 67 che, come detto, disciplina fattispecie in cui i termini sono ancora pendenti.
A tal riguardo si specifica che, il Legislatore ha emanato il DL 41/2021, che ha così modificato l'art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020: con riferimento ai carichi “relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati” … “b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Quindi, la disposizione in parola come si vede implica dunque, nella particolare fattispecie di cui sopra, una proroga secca, laddove l'ultimo inciso “in deroga al termine ordinario” – contrariamente a quanto opina l'istante – non implica affatto che non si debbano considerare “eventuali slittamenti in avanti disposti da leggi speciali e straordinarie”, tanto più che, nel caso di specie, in forza della sospensione ope legis dei termini di cui all'articolo 67 DL n. 18/2020 cit. il termine decadenziale ordinario è stato appunto sospeso per gli 85 giorni di cui si è detto sopra;
ci troviamo infatti al cospetto non già di due proroghe, ma di una sospensione- che ha impedito al termine ordinario di decorrere- e di una proroga che è intervenuta, nella specie, su un termine ordinario la cui decorrenza è stata sospesa in via generalizzata in forza della ben nota emergenza pandemica. ( CGT di primo grado di Milano .. 4254/2024:CGT di Prato n. 87/2023),. Ma vi è di più la Cassazione con. l'Ordinanza n. 960/2025 del 15.01.2025 è intervenuta sull'argomento in questione, fornendo la sua autorevole lettura delle norme sopra riportate e sul dato letterale della norma e sul richiamo all'art. 12 del Decreto legislativo n. 159/2015, "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Da tanto discende che il termini di applicazione, di interruzione dei termini si esaurisce il 25.03,2025 L'eccezione pertanto è priva di considerazione.
Con riguardo alle contestazioni di merito, che possono essere congiuntamente esaminate, per connessione oggettiva è soggettiva, le stesse si rilevano prive di fondamento.
Con l'avviso in esame, notificato in data 08.01.2025 l'Ufficio Controlli, considerato che il capitale sociale nell'anno di imposta 2018 era pari ad euro 30.000,00, risultava diviso nell'ambito del medesimo nucleo familiare nei seguenti termini: Nominativo_1 , socia - legale rappresentante quota 55%; Nominativo_4, coniuge l. r. quota 15%; Nominativo_5, figlio quota 15% e, Nominativo_6, figlia quota del 15%, che, a fronte del maggior utile conseguito dalla società per effetto dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, pari a euro 111.360,00, ha accertato l'omesso versamento delle ritenute a titolo di imposta pari al 26% dei maggiori utili, pari ad euro 28.953,60.
La ricorrente società, in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili assuntivamente conseguiti per operazioni ritenute inesistenti;
e relativa errato calcolo di delle ritenute di acconto, riporta che: l'Ufficio avrebbe dedotto costi per operazioni inesistenti per euro 111.360,00 e detratto IVA per euro 24.499,00, per l'anno 2018 in esame, omettendo l'effettuazione e il pagamento della ritenuta del 26%, per euro dovuta dalla società all'atto della distribuzione degli utili, senza aver provato, ( art. 7 comma 5bis del D.Lgs 546/19921), l'esistenza di utili di conseguenza, alcuna distribuzione degli utili extracontabili.
Premesso che l'accertamento de quo trova il suo fondamento normativo nell'art. 27, comma 1, del DPR. n. 600/73 che dispone che la società erogante gli utili, deve operare e versare una ritenuta a titolo di imposta in misura pari al 26% dell'ammontare dell'utile corrisposto. e, accertato in euro 28.953,60
A tal uopo l'Ufficio riporta che, al contrario, il richiamato prodromico accertamento n. TVF030400262/2024 è stato notificato alla società in data 04/06/2024 e, debitamente impugnato nei termini, il ricorso rubricato Rgr. n. 3131/2024 è stato rigettato con la sentenza n. 793/2025 da questa Corte di Giustizia tributaria, (doc. all. in atti di cui si rimanda). da cui la derivazione la ritenuta a titolo di imposta del 26% che la società avrebbe dovuto operare ( 26% di euro 111.360,00). risulta omessa per euro 28.953,60. Pertanto risulta legittimo l'operato dell'Ufficio riguardo alla omessa ritenuta, oggetto del presente, come ut.supra calcolata da versare all'Erario.
Ne consegue dunque che il calcolo operato dalla ricorrente, (p.14 e 15 ) del ricorso, è palesemente errato e, per cui, non sussiste alcun errore di calcolo dedotto quale motivo di gravame di cui alla riportata eccezione di, - errata determinazione calcolo della ritenuta.
Con riguardo poi alla eccezione di applicazione art. 39, D. Lgs 546/92, si evidenzia che la ricorrente l'ha semplicemente enunciato ma non specificate le ragioni di tale eccezione, atteso che l'atto prodromico n. TVF030400262/2024, ( doc. doc. all in atti), ha già costituito oggetto di autonoma pronuncia di merito . in ordine all'accertamento societario ai fini 'IRES, IRAP ed IRAP.
A tal riguardo la citata sentenza n. 793/2025, ai fini di II.DD. ed Iva, cit. , richiamando la Cass. sent. n. 7170/2022 che precisa, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, che ricopra anche l'incarico di amministratore, può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non limitandosi a dedurre la propria estraneità alla gestione per l'esistenza di un amministratore di fatto, ma dimostrando la mancata distribuzione degli utili extracontabili oggetto dell'accertamento tributario perché sottratti dal gerente di fatto”.
Specifica che, “Orbene, tali oneri probatori non sono stati qui affatto assolti essendosi la Nominativo_1 limitata a dedurre (per la prima volta in questa sede stragiudiziale) la sua sostanziale estraneità alla società della quale detiene il pacchetto di maggioranza, fornendo all'uopo elementi
- asseritamente presuntivi (età avanzata – classe 1954, che invero non pare rappresentare un fattore significativo in relazione all'epoca delle infrazioni – anni 2017/2018; - titolare di pensione
–che di per sé rappresenta un elemento del tutto “neutro” – mancanza assoluta di competenze e mancanza di frequenza nei cantieri, circostanze rimaste del tutto improvate;
- patente di guida per sole auto, ma non per condurre camion di trasporto beni dell'edilizia, altra circostanza scarsamente significativa, posto che, come detto, non ci troviamo al cospetto di una dipendente della società ricorrente).”
Risulta, inoltra, in atti, (doc. all. in atti al n. 6). che con CNR, la legale rappresentante della società Ricorrente_1 , Nominativo_1, è stata deferita per frode fiscale, all'Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del D. Lgs. n. 74/2000.
Ne discende, pertanto che, del tutto infondati ed inconsistenti, oltre che non motivati, risultano gli addotti motivi.
Per tutte le ragioni sopra esposte e motivate, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigetta l'infondato ricorso, e legittima l'atto impugnato.
Non si ravvisano valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
Ricorrente_1 Rappresentante_1 - condanna la società srl, in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00; oltre oneri di legge se dovuti. AddìCosi deciso in Bari, , 23.02.2026
IL GIUDICE ESTENSORE Il PRESIDENTE
prof.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Vincenzo Miccolis