TAR
Sentenza breve 16 gennaio 2026
Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01410/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/01/2026
N. 00033 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01410/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2025, proposto da
ME UR EK AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria
Vendramin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore
e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione della sua efficacia, N. 01410/2025 REG.RIC.
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Bergamo in data 15.4.2025
e notificato in data 22.10.2025, pratica Cat.Q2.2/IMM/IISEZ/GG/2025/RIG.364, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ND DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente ha ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Bergamo, e il visto d'ingresso, in forza del quale è entrato regolarmente in Italia il
23.10.2022.
2.- Un anno dopo, il 19.10.2023, egli ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rivolgendosi direttamente alla Questura di Bergamo, senza sottoscrivere il contratto di soggiorno.
3.- Il 17.1.2025 il nulla osta è stato revocato dalla Prefettura di Bergamo per mancata presentazione delle parti all'appuntamento fissato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per incompletezza della documentazione; nel provvedimento inoltre si dà conto del fatto che il ricorrente aveva chiesto, tramite un'agenzia, il rilascio del kit per la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, attesa l'indisponibilità dell'impresa ad assumere i lavoratori per i quali aveva chiesto il nulla osta, tra cui il N. 01410/2025 REG.RIC.
ricorrente, che successivamente il ricorrente aveva chiesto tramite un avvocato di poter sottoscrivere il contratto di soggiorno con un'altra impresa, e che in seguito aveva comunicato, tramite un diverso avvocato, la volontà di chiedere un permesso per attesa occupazione e aveva allegato la proposta di assunzione di una terza impresa: tutte queste richieste sono state respinte dal provvedimento impugnato, con il quale la
Prefettura ha ritenuto che la legge non consenta, nel caso in esame, né il rilascio di un permesso per attesa occupazione, né il subentro di un altro datore di lavoro nella procedura.
4.- In data 11.3.2025, quando l'interessato si è presentato in Questura per i rilievi dattiloscopici, gli è stato comunicato il preavviso di rigetto, al quale egli non ha dato riscontro.
5.- È seguito poi il diniego del permesso di soggiorno in data 15.4.2025.
6.- Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento (ma non la revoca del nulla osta) per il tramite di un altro avvocato, diverso dai primi due dei quali si era avvalso, con ricorso notificato e depositato il 23.11.2025.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
DIRITTO
1.- Il ricorrente sostiene che la mancata stipula del contratto di soggiorno non sia imputabile a lui, bensì alla società che aveva chiesto il nulla osta, la quale si sarebbe poi resa disponibile alla suddetta stipula solo dietro pagamento della somma di euro
5.000,00, che il ricorrente si è rifiutato di versare; egli ha pertanto presentato querela contro il legale rappresentante della società in data 22.1.2024.
Sostiene che anche l'intervenuta revoca del nulla osta deporrebbe nel senso della non imputabilità a lui del mancato assolvimento degli incombenti normativamente previsti per la conclusione dell'iter finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, poiché è stata disposta per cause attinenti alla sfera del datore di lavoro. N. 01410/2025 REG.RIC.
Infine il ricorrente afferma che, alla data della sua convocazione presso la Questura di
Bergamo, era stato assunto alle dipendenze della Termofutura s.r.l.s. (società diversa sia da quella che aveva chiesto il nulla osta, sia dalle due società che egli aveva detto alla Prefettura essere disposte ad assumerlo) con contratto a tempo pieno determinato sottoscritto in data 29.11.2024 e decorrente dal 2.12.2024; inoltre dal 3.7.2025 egli è assunto alle dipendenze della SE Impresa Edile s.r.l. (dunque una quinta società), con contratto a tempo pieno determinato con scadenza al 31.12.2025, e che pertanto dovrebbe essergli rilasciato un permesso per lavoro subordinato o, in subordine, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
2.- Il ricorso è manifestamente infondato perché, vista la revoca del nulla osta da parte della Prefettura, ormai inoppugnabile, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non poteva essere rilasciato, sicché il provvedimento di diniego adottato dalla
Questura era un atto dovuto. Il nulla osta è infatti presupposto indispensabile per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 d.lgs.
286/1998, tanto che, per espresso disposto del comma 5 quater, se il nulla osta viene revocato dopo che il permesso di soggiorno è stato rilasciato, anche il permesso deve essere revocato; ne discende, con tutta evidenza, che se il nulla osta viene revocato quando il permesso di soggiorno non è ancora stato rilasciato (come nel caso di specie), tale rilascio è precluso.
3.- Non può essere concesso un permesso per attesa occupazione quando la procedura per l'ingresso regolare di lavoratori stranieri non va a buon fine perché il datore di lavoro che ha chiesto il nulla osta si rifiuta, senza alcun giustificato motivo, di sottoscrivere il contratto di soggiorno.
È sufficiente richiamare in proposito quanto di recente affermato da questa Sezione con sentenza 1.12.2025 n. 1099:
«3.4.1. Invero, l'art. 22 del d. lgs. 286/1998, stabilisce che un determinato nulla osta richiesto e poi rilasciato per silenzio assenso, può essere validamente utilizzato N. 01410/2025 REG.RIC.
soltanto per instaurare un rapporto di lavoro tra il datore che l'ha richiesto e il lavoratore che vi è stato nominativamente indicato.
3.4.2. Qualora il datore di lavoro, dopo l'arrivo dello straniero in Italia, si sottragga all'impegno assunto, lo stesso nulla osta non può essere utilizzato dal lavoratore per costituire un diverso rapporto di lavoro, e ancor meno per conseguire un permesso per attesa occupazione, perché appunto l'ingresso in Italia è per legge correlato alla stipula di un determinato rapporto lavorativo, e solo a quello; e ciò vale, giova precisare, pure nell'ipotesi che il nulla osta venga legittimamente revocato per il difetto originario dei requisiti, come più volte affermato da questa Sezione (cfr. le sentenze 2 agosto 2025 n. 733 e 11 aprile 2025 n. 318, nonché l'ordinanza cautelare
n. 261 del 2.8.2024, confermata da C.d.S. III, 18 ottobre 2024, n. 3898).
3.4.3. La circostanza che il lavoratore straniero sia incolpevole della situazione determinatasi non è peraltro significativo, essendo qui rilevante la legalità obiettiva della sua posizione e non l'assenza di dolo o di colpa (del resto praticamente indimostrabili). Né, va soggiunto, può invocarsi il suo affidamento, giacché la disciplina vigente non garantisce affatto allo straniero che, una volta giunto pur legalmente in Italia, gli sarà assicurato comunque di permanervi finché non regolarizzerà la sua posizione, e che di ciò si farà carico l'Amministrazione; è invece previsto invece, come già si è detto, che solo da quel determinato datore di lavoro lo straniero dovrà essere assunto con un regolare contratto, se vorrà poi ottenere un permesso di soggiorno, che deve essere coerente con i termini dell'assunzione, ma ciò, a contrario, comporta che venendo a mancare questi elementi – ed è ragionevolmente possibile che ciò avvenga, per le ragioni più svariate - non avrà titolo a ottenere un permesso di soggiorno.
3.4.4. Tanto è ulteriormente confermato dall'art. 22, XI comma, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 37 d.P.R. 394/1999, per cui il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere N. 01410/2025 REG.RIC.
rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro: ed è evidentemente inconciliabile con quella testé esposta la situazione dello straniero che non abbia mai avuto un titolo di soggiorno, e che abbia ottenuto un nulla osta su richiesta di un datore di lavoro, in assenza sin dall'origine dei requisiti per il rilascio del nulla osta stesso, o in difetto della regolare costituzione di un rapporto di lavoro con lo stesso datore».
Va poi ribadito quanto rilevato da questa Sezione nella citata sentenza 733/2025, a proposito della richiesta di nulla osta in assenza dei requisiti di legge, ma con considerazioni che possono estendersi all'analoga situazione di nulla osta richiesto da un datore di lavoro che poi si rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore:
“estendere in via interpretativa il rilascio del permesso per attesa occupazione a tale diversa ipotesi, renderebbe assai facile l'aggiramento delle regole sull'ingresso regolare in Italia per lavoro, consentendo a chiunque di ottenere un titolo di soggiorno, pur in assenza dei requisiti di legge per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato: per conseguire tale obiettivo, infatti, agli stranieri basterebbe entrare in contatto con un'impresa che, per lucro o meno, chieda il rilascio del nulla osta in loro favore nonostante l'assenza dei requisiti di legge [o, si aggiunga, in assenza di una reale volontà di assumere il lavoratore], ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni (in virtù del meccanismo di cui all'art. 22, comma
5.01, d.lgs. 286/1998), ed entrare in Italia prima che la Prefettura sia stata in grado di svolgere i controlli di legge e di procedere alla revoca del nulla osta automaticamente emesso. In questo modo si incentiverebbe la presentazione di richieste di nulla osta da parte di imprenditori che non sono in grado di sostenere
l'onere economico derivante dall'assunzione [o, si aggiunga, che non hanno alcuna reale necessità di assumere il lavoratore], a scapito sia degli imprenditori realmente bisognosi di manodopera straniera e in grado di retribuirla adeguatamente (i quali in questo modo si vedrebbero “sottrarre” le limitate quote disponibili stabilite col N. 01410/2025 REG.RIC.
decreto flussi), sia degli stessi stranieri che vengono attirati in Italia con la prospettiva di un'assunzione che poi si rivela essere un miraggio (quando non siano essi stessi consapevoli dell'insussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro [o, si aggiunga, dell'indisponibilità ad assumerli del datore di lavoro che ne aveva chiesto l'ingresso in Italia], e dunque non meritevoli di tutela)”.
4.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
ND DE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 01410/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ND DE
IL PRESIDENTE
AN RI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/01/2026
N. 00033 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01410/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2025, proposto da
ME UR EK AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria
Vendramin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore
e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione della sua efficacia, N. 01410/2025 REG.RIC.
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Bergamo in data 15.4.2025
e notificato in data 22.10.2025, pratica Cat.Q2.2/IMM/IISEZ/GG/2025/RIG.364, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ND DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente ha ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Bergamo, e il visto d'ingresso, in forza del quale è entrato regolarmente in Italia il
23.10.2022.
2.- Un anno dopo, il 19.10.2023, egli ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rivolgendosi direttamente alla Questura di Bergamo, senza sottoscrivere il contratto di soggiorno.
3.- Il 17.1.2025 il nulla osta è stato revocato dalla Prefettura di Bergamo per mancata presentazione delle parti all'appuntamento fissato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per incompletezza della documentazione; nel provvedimento inoltre si dà conto del fatto che il ricorrente aveva chiesto, tramite un'agenzia, il rilascio del kit per la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, attesa l'indisponibilità dell'impresa ad assumere i lavoratori per i quali aveva chiesto il nulla osta, tra cui il N. 01410/2025 REG.RIC.
ricorrente, che successivamente il ricorrente aveva chiesto tramite un avvocato di poter sottoscrivere il contratto di soggiorno con un'altra impresa, e che in seguito aveva comunicato, tramite un diverso avvocato, la volontà di chiedere un permesso per attesa occupazione e aveva allegato la proposta di assunzione di una terza impresa: tutte queste richieste sono state respinte dal provvedimento impugnato, con il quale la
Prefettura ha ritenuto che la legge non consenta, nel caso in esame, né il rilascio di un permesso per attesa occupazione, né il subentro di un altro datore di lavoro nella procedura.
4.- In data 11.3.2025, quando l'interessato si è presentato in Questura per i rilievi dattiloscopici, gli è stato comunicato il preavviso di rigetto, al quale egli non ha dato riscontro.
5.- È seguito poi il diniego del permesso di soggiorno in data 15.4.2025.
6.- Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento (ma non la revoca del nulla osta) per il tramite di un altro avvocato, diverso dai primi due dei quali si era avvalso, con ricorso notificato e depositato il 23.11.2025.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
DIRITTO
1.- Il ricorrente sostiene che la mancata stipula del contratto di soggiorno non sia imputabile a lui, bensì alla società che aveva chiesto il nulla osta, la quale si sarebbe poi resa disponibile alla suddetta stipula solo dietro pagamento della somma di euro
5.000,00, che il ricorrente si è rifiutato di versare; egli ha pertanto presentato querela contro il legale rappresentante della società in data 22.1.2024.
Sostiene che anche l'intervenuta revoca del nulla osta deporrebbe nel senso della non imputabilità a lui del mancato assolvimento degli incombenti normativamente previsti per la conclusione dell'iter finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, poiché è stata disposta per cause attinenti alla sfera del datore di lavoro. N. 01410/2025 REG.RIC.
Infine il ricorrente afferma che, alla data della sua convocazione presso la Questura di
Bergamo, era stato assunto alle dipendenze della Termofutura s.r.l.s. (società diversa sia da quella che aveva chiesto il nulla osta, sia dalle due società che egli aveva detto alla Prefettura essere disposte ad assumerlo) con contratto a tempo pieno determinato sottoscritto in data 29.11.2024 e decorrente dal 2.12.2024; inoltre dal 3.7.2025 egli è assunto alle dipendenze della SE Impresa Edile s.r.l. (dunque una quinta società), con contratto a tempo pieno determinato con scadenza al 31.12.2025, e che pertanto dovrebbe essergli rilasciato un permesso per lavoro subordinato o, in subordine, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
2.- Il ricorso è manifestamente infondato perché, vista la revoca del nulla osta da parte della Prefettura, ormai inoppugnabile, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non poteva essere rilasciato, sicché il provvedimento di diniego adottato dalla
Questura era un atto dovuto. Il nulla osta è infatti presupposto indispensabile per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 d.lgs.
286/1998, tanto che, per espresso disposto del comma 5 quater, se il nulla osta viene revocato dopo che il permesso di soggiorno è stato rilasciato, anche il permesso deve essere revocato; ne discende, con tutta evidenza, che se il nulla osta viene revocato quando il permesso di soggiorno non è ancora stato rilasciato (come nel caso di specie), tale rilascio è precluso.
3.- Non può essere concesso un permesso per attesa occupazione quando la procedura per l'ingresso regolare di lavoratori stranieri non va a buon fine perché il datore di lavoro che ha chiesto il nulla osta si rifiuta, senza alcun giustificato motivo, di sottoscrivere il contratto di soggiorno.
È sufficiente richiamare in proposito quanto di recente affermato da questa Sezione con sentenza 1.12.2025 n. 1099:
«3.4.1. Invero, l'art. 22 del d. lgs. 286/1998, stabilisce che un determinato nulla osta richiesto e poi rilasciato per silenzio assenso, può essere validamente utilizzato N. 01410/2025 REG.RIC.
soltanto per instaurare un rapporto di lavoro tra il datore che l'ha richiesto e il lavoratore che vi è stato nominativamente indicato.
3.4.2. Qualora il datore di lavoro, dopo l'arrivo dello straniero in Italia, si sottragga all'impegno assunto, lo stesso nulla osta non può essere utilizzato dal lavoratore per costituire un diverso rapporto di lavoro, e ancor meno per conseguire un permesso per attesa occupazione, perché appunto l'ingresso in Italia è per legge correlato alla stipula di un determinato rapporto lavorativo, e solo a quello; e ciò vale, giova precisare, pure nell'ipotesi che il nulla osta venga legittimamente revocato per il difetto originario dei requisiti, come più volte affermato da questa Sezione (cfr. le sentenze 2 agosto 2025 n. 733 e 11 aprile 2025 n. 318, nonché l'ordinanza cautelare
n. 261 del 2.8.2024, confermata da C.d.S. III, 18 ottobre 2024, n. 3898).
3.4.3. La circostanza che il lavoratore straniero sia incolpevole della situazione determinatasi non è peraltro significativo, essendo qui rilevante la legalità obiettiva della sua posizione e non l'assenza di dolo o di colpa (del resto praticamente indimostrabili). Né, va soggiunto, può invocarsi il suo affidamento, giacché la disciplina vigente non garantisce affatto allo straniero che, una volta giunto pur legalmente in Italia, gli sarà assicurato comunque di permanervi finché non regolarizzerà la sua posizione, e che di ciò si farà carico l'Amministrazione; è invece previsto invece, come già si è detto, che solo da quel determinato datore di lavoro lo straniero dovrà essere assunto con un regolare contratto, se vorrà poi ottenere un permesso di soggiorno, che deve essere coerente con i termini dell'assunzione, ma ciò, a contrario, comporta che venendo a mancare questi elementi – ed è ragionevolmente possibile che ciò avvenga, per le ragioni più svariate - non avrà titolo a ottenere un permesso di soggiorno.
3.4.4. Tanto è ulteriormente confermato dall'art. 22, XI comma, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 37 d.P.R. 394/1999, per cui il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere N. 01410/2025 REG.RIC.
rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro: ed è evidentemente inconciliabile con quella testé esposta la situazione dello straniero che non abbia mai avuto un titolo di soggiorno, e che abbia ottenuto un nulla osta su richiesta di un datore di lavoro, in assenza sin dall'origine dei requisiti per il rilascio del nulla osta stesso, o in difetto della regolare costituzione di un rapporto di lavoro con lo stesso datore».
Va poi ribadito quanto rilevato da questa Sezione nella citata sentenza 733/2025, a proposito della richiesta di nulla osta in assenza dei requisiti di legge, ma con considerazioni che possono estendersi all'analoga situazione di nulla osta richiesto da un datore di lavoro che poi si rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore:
“estendere in via interpretativa il rilascio del permesso per attesa occupazione a tale diversa ipotesi, renderebbe assai facile l'aggiramento delle regole sull'ingresso regolare in Italia per lavoro, consentendo a chiunque di ottenere un titolo di soggiorno, pur in assenza dei requisiti di legge per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato: per conseguire tale obiettivo, infatti, agli stranieri basterebbe entrare in contatto con un'impresa che, per lucro o meno, chieda il rilascio del nulla osta in loro favore nonostante l'assenza dei requisiti di legge [o, si aggiunga, in assenza di una reale volontà di assumere il lavoratore], ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni (in virtù del meccanismo di cui all'art. 22, comma
5.01, d.lgs. 286/1998), ed entrare in Italia prima che la Prefettura sia stata in grado di svolgere i controlli di legge e di procedere alla revoca del nulla osta automaticamente emesso. In questo modo si incentiverebbe la presentazione di richieste di nulla osta da parte di imprenditori che non sono in grado di sostenere
l'onere economico derivante dall'assunzione [o, si aggiunga, che non hanno alcuna reale necessità di assumere il lavoratore], a scapito sia degli imprenditori realmente bisognosi di manodopera straniera e in grado di retribuirla adeguatamente (i quali in questo modo si vedrebbero “sottrarre” le limitate quote disponibili stabilite col N. 01410/2025 REG.RIC.
decreto flussi), sia degli stessi stranieri che vengono attirati in Italia con la prospettiva di un'assunzione che poi si rivela essere un miraggio (quando non siano essi stessi consapevoli dell'insussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro [o, si aggiunga, dell'indisponibilità ad assumerli del datore di lavoro che ne aveva chiesto l'ingresso in Italia], e dunque non meritevoli di tutela)”.
4.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
ND DE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 01410/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ND DE
IL PRESIDENTE
AN RI
IL SEGRETARIO