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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/11/2025, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO Sezione V Civile nella persona del Giudice uno Dott. EA MP ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6294/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfranco Puccio, giusta procura in atti;
Appellante
E in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa De Giacomo, giusta procura in P.IVA_1
atti;
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
; CP_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
1 La presente controversia verte sull'appello proposto da avverso le Parte_1 due sentenze rese dal Giudice di Pace di Palermo (sentenza non definitiva n. 276/21 emessa in data 26.1.21, depositata in data 2.2.21 e sentenza definitiva n. 2798/2021, emessa in data 26/10/2021 e depositata il 30.10.2021) nell'ambito del giudizio di risarcimento del danno (n. 8872/2020 R.G.) dalla stessa intrapreso nei riguardi di e di relativo al sinistro stradale CP_2 Controparte_3
verificatosi in Carini (PA) in data 5.2.2018, allorquando la veniva investita Parte_1 dal , proprietario e conducente del veicolo targato CT166CC ed assicurato CP_2
per la dalla durante una manovra di retromarcia, con le CP_4 Controparte_1 quali il primo giudice ha rispettivamente:
1) accolto il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite nei suoi confronti;
2) dichiarato responsabile del sinistro, condannando quest'ultimo CP_2
alla refusione delle spese di lite in euro 2.060,00 di cui 270,00 euro per anticipazioni, oltre accessori ed oneri di legge.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha dedotto:
1) quanto alla sentenza non definitiva, di avere allegato nel corso del giudizio di primo grado il certificato ANIA sullo stato di copertura assicurativa del veicolo del (contratto di polizza n. F309097 con validità dal 12.7.2017 CP_2
al 12.7.2018), attiva alla data del sinistro stradale, e che ciò nonostante, il
Giudice di prime cure, stante il mancato pagamento del premio da parte del
, avrebbe erroneamente ritenuto che il veicolo, al momento del CP_2
sinistro, non fosse coperto da polizza;
2) quanto alla sentenza definitiva, che il primo Decidente avrebbe omesso di quantificare il danno.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, previa riforma delle sentenze impugnate, la condanna delle parti appellate, in solido, al risarcimento del danno nella misura di €
2 33.000,00, oltre € 300,00 per spese mediche, o della somma da determinarsi nel corso del giudizio, nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame, Controparte_1
deducendone la totale infondatezza per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 22.11.2022 è stata dichiarata la contumacia di ed altresì CP_2
sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dall'appellante alle pagg.
8-10 del proprio atto di citazione.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 17.3.2025, la causa è stata assunta in decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
******
Con il primo motivo di appello, lamenta che la decisione del Giudice Parte_1 di Pace di estromettere dal giudizio sarebbe frutto di una errata Controparte_3
valutazione degli elementi probatori offerti, e precisamente del fatto che:
a) fin dalla costituzione in giudizio in primo grado, l'attrice aveva allegato all'atto di citazione le comunicazioni intercorse con la compagnia assicurativa
(All.ti n. 3-4-5 dell'atto di citazione), nelle quali non aveva mai negato CP_3 la propria responsabilità nella qualità di assicuratrice del mezzo;
b) anche le difese da questa svolte in comparsa di costituzione e risposta
“…provavano già di se l'esistenza del contratto di polizza con il Sig. e che il CP_2 veicolo era regolarmente sottoposto a copertura assicurativa”;
c) pur avendo la contestato la regolarità della documentazione CP_3
attestante la copertura assicurativa (codice fiscale dell'assicurato non valido),
“…in sede stragiudiziale tale eccezione non veniva mai eccepita e comunque in sede giudiziale controparte aveva l'onere di dimostrare quanto sostenuto nella comparsa di costituzione, sollevando questa difesa da eventuale onere probatorio”;
3 d) “…ad abbondatum, all'udienza del 24.3.2021 parte attrice, dopo avere formulato riserva d'appello, depositava il certificato ANIA sullo stato della copertura assicurativa dell'autocarro Tg. CT 166 CC…”.
Il motivo non merita di essere accolto.
Osserva, invero, il Tribunale che:
1) nel costituirsi in giudizio, ha immediatamente eccepito la mancanza CP_3
di una valida copertura assicurativa relativa al mezzo di proprietà del
; CP_2
2) a fronte di tale eccezione, era onere dell'attrice dare prova della sussistenza di detta copertura;
3) detto onere non è stato assolto dall'attrice.
Emerge, invero, pacificamente dagli atti di causa che, all'udienza ex art. 320 c.p.c., fissata per la discussione della causa, l'attrice - che aveva l'onere di documentare, alla luce della eccezione di controparte, la sussistenza della copertura assicurativa (non potendo attribuirsi di certo rilevanza decisiva alla corrispondenza intercorsa con la compagnia prima della proposizione del giudizio) - non ha fornito alcun elemento utile, limitandosi ad insistere sui mezzi istruttori.
E' in ragione di ciò che il Giudice, ritenendo “assorbente” la questione della legittimazione passiva di ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, con CP_3
la sentenza impugnata, ha accolto l'eccezione della convenuta.
E' solo all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio - allorquando la questione era stata oramai decisa – che la ha prodotto il certificato ANIA Parte_1
relativo alla copertura del veicolo.
Ed è alle risultanze di detto documento (erroneamente non valorizzato dal primo giudice, secondo la prospettazione dell'appellante) che la stessa affida il destino del presente gravame.
Sennonchè, al netto di ogni considerazione in ordine alla idoneità di detto documento ad attestare la copertura assicurativa del veicolo di proprietà del , CP_2
4 di esso non può in alcun modo tenersi conto ai fini del decidere, essendo stato tardivamente prodotto.
In ragione di quanto precede, il motivo di appello in esame va respinto.
***
Con il secondo motivo di appello, lamenta che il Giudice di Pace, Parte_1
pur avendo affermato la responsabilità del Sig. per la causazione del sinistro, CP_2
ha ritenuto di non potere quantificare i danni per la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto l'attrice avrebbe chiesto una sentenza dichiarativa nei confronti del convenuto contumace e una sentenza di condanna nei confronti della compagnia estromessa.
Anche questo motivo va respinto.
Emerge, invero, pacificamente dalle conclusioni adottate in seno all'atto introduttivo del giudizio di primo grado che in esso l'attrice non ha chiesto la condanna in solido dei due convenuti, bensì solo dell'assicurazione.
E' in ragione di ciò – ovverosia dell'assenza di domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti del - che del tutto correttamente il Giudice di Pace CP_2 non ha quantificato il danno ma si è limitato a statuire sulle spese, ponendole a carico del , sul presupposto dell'accertata responsabilità dello stesso nella CP_2 causazione del sinistro.
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della domanda (€ 20.000), avuto riguardo ai parametri medi del d.m.
55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da avverso le sentenze rese dal Parte_1
Giudice di Pace di Palermo n. 276/21 e n. 2798/2021, che conferma;
5 CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore di delle spese, che Controparte_3 liquida in € 5.077,00, oltre iva, rimborso spese generali e c.p..a, come per legge.
DICHIARA che ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art.13 quater D.R.R.
115/2002.
Così deciso in Palermo, il 31.10.2025 Il Giudice
EA MP
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO Sezione V Civile nella persona del Giudice uno Dott. EA MP ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6294/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfranco Puccio, giusta procura in atti;
Appellante
E in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa De Giacomo, giusta procura in P.IVA_1
atti;
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
; CP_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
1 La presente controversia verte sull'appello proposto da avverso le Parte_1 due sentenze rese dal Giudice di Pace di Palermo (sentenza non definitiva n. 276/21 emessa in data 26.1.21, depositata in data 2.2.21 e sentenza definitiva n. 2798/2021, emessa in data 26/10/2021 e depositata il 30.10.2021) nell'ambito del giudizio di risarcimento del danno (n. 8872/2020 R.G.) dalla stessa intrapreso nei riguardi di e di relativo al sinistro stradale CP_2 Controparte_3
verificatosi in Carini (PA) in data 5.2.2018, allorquando la veniva investita Parte_1 dal , proprietario e conducente del veicolo targato CT166CC ed assicurato CP_2
per la dalla durante una manovra di retromarcia, con le CP_4 Controparte_1 quali il primo giudice ha rispettivamente:
1) accolto il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite nei suoi confronti;
2) dichiarato responsabile del sinistro, condannando quest'ultimo CP_2
alla refusione delle spese di lite in euro 2.060,00 di cui 270,00 euro per anticipazioni, oltre accessori ed oneri di legge.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha dedotto:
1) quanto alla sentenza non definitiva, di avere allegato nel corso del giudizio di primo grado il certificato ANIA sullo stato di copertura assicurativa del veicolo del (contratto di polizza n. F309097 con validità dal 12.7.2017 CP_2
al 12.7.2018), attiva alla data del sinistro stradale, e che ciò nonostante, il
Giudice di prime cure, stante il mancato pagamento del premio da parte del
, avrebbe erroneamente ritenuto che il veicolo, al momento del CP_2
sinistro, non fosse coperto da polizza;
2) quanto alla sentenza definitiva, che il primo Decidente avrebbe omesso di quantificare il danno.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, previa riforma delle sentenze impugnate, la condanna delle parti appellate, in solido, al risarcimento del danno nella misura di €
2 33.000,00, oltre € 300,00 per spese mediche, o della somma da determinarsi nel corso del giudizio, nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame, Controparte_1
deducendone la totale infondatezza per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 22.11.2022 è stata dichiarata la contumacia di ed altresì CP_2
sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dall'appellante alle pagg.
8-10 del proprio atto di citazione.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 17.3.2025, la causa è stata assunta in decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
******
Con il primo motivo di appello, lamenta che la decisione del Giudice Parte_1 di Pace di estromettere dal giudizio sarebbe frutto di una errata Controparte_3
valutazione degli elementi probatori offerti, e precisamente del fatto che:
a) fin dalla costituzione in giudizio in primo grado, l'attrice aveva allegato all'atto di citazione le comunicazioni intercorse con la compagnia assicurativa
(All.ti n. 3-4-5 dell'atto di citazione), nelle quali non aveva mai negato CP_3 la propria responsabilità nella qualità di assicuratrice del mezzo;
b) anche le difese da questa svolte in comparsa di costituzione e risposta
“…provavano già di se l'esistenza del contratto di polizza con il Sig. e che il CP_2 veicolo era regolarmente sottoposto a copertura assicurativa”;
c) pur avendo la contestato la regolarità della documentazione CP_3
attestante la copertura assicurativa (codice fiscale dell'assicurato non valido),
“…in sede stragiudiziale tale eccezione non veniva mai eccepita e comunque in sede giudiziale controparte aveva l'onere di dimostrare quanto sostenuto nella comparsa di costituzione, sollevando questa difesa da eventuale onere probatorio”;
3 d) “…ad abbondatum, all'udienza del 24.3.2021 parte attrice, dopo avere formulato riserva d'appello, depositava il certificato ANIA sullo stato della copertura assicurativa dell'autocarro Tg. CT 166 CC…”.
Il motivo non merita di essere accolto.
Osserva, invero, il Tribunale che:
1) nel costituirsi in giudizio, ha immediatamente eccepito la mancanza CP_3
di una valida copertura assicurativa relativa al mezzo di proprietà del
; CP_2
2) a fronte di tale eccezione, era onere dell'attrice dare prova della sussistenza di detta copertura;
3) detto onere non è stato assolto dall'attrice.
Emerge, invero, pacificamente dagli atti di causa che, all'udienza ex art. 320 c.p.c., fissata per la discussione della causa, l'attrice - che aveva l'onere di documentare, alla luce della eccezione di controparte, la sussistenza della copertura assicurativa (non potendo attribuirsi di certo rilevanza decisiva alla corrispondenza intercorsa con la compagnia prima della proposizione del giudizio) - non ha fornito alcun elemento utile, limitandosi ad insistere sui mezzi istruttori.
E' in ragione di ciò che il Giudice, ritenendo “assorbente” la questione della legittimazione passiva di ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, con CP_3
la sentenza impugnata, ha accolto l'eccezione della convenuta.
E' solo all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio - allorquando la questione era stata oramai decisa – che la ha prodotto il certificato ANIA Parte_1
relativo alla copertura del veicolo.
Ed è alle risultanze di detto documento (erroneamente non valorizzato dal primo giudice, secondo la prospettazione dell'appellante) che la stessa affida il destino del presente gravame.
Sennonchè, al netto di ogni considerazione in ordine alla idoneità di detto documento ad attestare la copertura assicurativa del veicolo di proprietà del , CP_2
4 di esso non può in alcun modo tenersi conto ai fini del decidere, essendo stato tardivamente prodotto.
In ragione di quanto precede, il motivo di appello in esame va respinto.
***
Con il secondo motivo di appello, lamenta che il Giudice di Pace, Parte_1
pur avendo affermato la responsabilità del Sig. per la causazione del sinistro, CP_2
ha ritenuto di non potere quantificare i danni per la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto l'attrice avrebbe chiesto una sentenza dichiarativa nei confronti del convenuto contumace e una sentenza di condanna nei confronti della compagnia estromessa.
Anche questo motivo va respinto.
Emerge, invero, pacificamente dalle conclusioni adottate in seno all'atto introduttivo del giudizio di primo grado che in esso l'attrice non ha chiesto la condanna in solido dei due convenuti, bensì solo dell'assicurazione.
E' in ragione di ciò – ovverosia dell'assenza di domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti del - che del tutto correttamente il Giudice di Pace CP_2 non ha quantificato il danno ma si è limitato a statuire sulle spese, ponendole a carico del , sul presupposto dell'accertata responsabilità dello stesso nella CP_2 causazione del sinistro.
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della domanda (€ 20.000), avuto riguardo ai parametri medi del d.m.
55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da avverso le sentenze rese dal Parte_1
Giudice di Pace di Palermo n. 276/21 e n. 2798/2021, che conferma;
5 CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore di delle spese, che Controparte_3 liquida in € 5.077,00, oltre iva, rimborso spese generali e c.p..a, come per legge.
DICHIARA che ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art.13 quater D.R.R.
115/2002.
Così deciso in Palermo, il 31.10.2025 Il Giudice
EA MP
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