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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 335 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FURFARO GIUSEPPE, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. SIRI SERGIO, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
.
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto in data 4.06.1989 in Genova (GE), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Genova al numero 292, parte II, serie A, anno 1989, alle condizioni di seguito esposte:
“1) i coniugi e vivranno, come di fatto già vivono, separati, con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del pieno e reciproco rispetto e con la libertà per ciascuno di fissare la propria residenza;
2) i coniugi dichiarano di avere, già da diverso tempo, sistemazioni abitative autonome e distinte.
Segnatamente, la casa coniugale sita in Stella (SV), Frazione San. Martino, località Verne n. 41/A,
di proprietà della IGnora rimarrà a disposizione di quest'ultima, che continuerà ad abitavi, Pt_1
mentre il IG. continuerà a vivere nell'immobile sito in Varazze (SV), via Francesco CP_1
Accinelli n. 1/16, di comproprietà dei coniugi;
3) il suddetto immobile di proprietà comune, a seguito della cessione sotto specificata, rimarrà al
IG. che continuerà ad abitarvi. Controparte_1 4) Infatti, con riferimento al patrimonio familiare esistente, al fine di definitivamente risolvere ogni questione di carattere economico, sia con riferimento al reddito di entrambi i coniugi e ai diversi contributi apportati al fine di acquistare beni mobili ed immobili sia con riferimento ai diversi contributi rispettivamente apportati all'ordinario svolgersi della vita familiare, nonché per definitivamente regolare, anche in via conciliativa e di transazione, ogni rapporto anche con riguardo ai beni mobili e/o ai risparmi, le parti convengono di regolare i reciproci rapporti patrimoniali come segue:
la moglie IG.ra a definizione e totale tacitazione di ogni pendenza economica e Parte_1
finanziaria con il marito, si obbliga a trasferire al marito IG. che si obbliga ad Controparte_1
acquistare promette di accettare, a semplice richiesta di quest'ultimo e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, la propria quota del 50% (ovvero
½) dell'intero immobile sito nel Comune di Varazze (SV), avente accesso dal civico numero 1 (uno)
di Via Francesco Accinelli, e precisamente: appartamento uso abitazione, posto al piano terzo,
distinto dal numero interno sedici, formato da quattro vani catastali, a confini ben noti alle parti, con annesso locale di sgombero, distinto dal n. 11, posto nel sottotetto;
il tutto censito al N.C.E.U., foglio
42, mappale 647 sub.16, Via Francesco Accinelli 1, Piano 3, interno 16, cat. A/3, classe 3, vani quattro, R.C.E. 661,06. Il tutto pervenuto ai coniugi a rogito Notaio del 28.7.2009 Persona_1
(rep. n. 151.932 – Racc. n. 25.781).
Si dà atto che per effetto del trasferimento avente ad oggetto il 50% (ovvero ½) della proprietà della moglie, il marito IG. già proprietario della quota del 50% (ovvero ½), diverrà Controparte_1
proprietario dell'intero immobile sopra descritto al punto 3);
i coniugi dichiarano di aver concordato, per il trasferimento che si sono obbligati a concludere, il prezzo complessivo di euro 80.000 (OTTANTAMILA/00);
Il IGnor ha versato la somma complessiva di euro 8.000,00 (OTTOMILA/00) Controparte_1
alla moglie al momento della sottoscrizione del ricorso, ricevendo da lei quietanza della somma. Tale importo è stato dato come caparra confirmatoria, imputabile al prezzo finale ai sensi dell'art. 1385
del Codice Civile.
il IG. si impegna, altresì, a corrispondere alla moglie IG.ra Controparte_1 Parte_1
che accetta, l'importo residuo di € 72.000 (SETTANTADUEMILA/00) al momento della stipula dell'atto notarile con il quale la moglie trasferirà al marito la sua quota del 50% (ovvero ½);
il Notaio verrà scelto dalla parte acquirente;
l'immobile sopra descritto, essendo per il 50% (ovvero ½) di proprietà del IG. è già nella CP_1
disponibilità di quest'ultimo; pertanto, al momento della stipula dell'atto notarile, la IG.ra Pt_1
si limiterà a consegnare tutte le copie di chiavi in suo possesso;
la cessione sopra meglio specificata verrà fatta a corpo e comprende tutti i diritti, accensioni,
pertinenze e servitù attive e passive inerenti all'immobile in oggetto;
la moglie IG.ra garantisce che quanto in oggetto è di sua piena ed esclusiva Parte_1
proprietà e libera disponibilità e che alla data della stipula dell'atto notarile sarà libero da ogni iscrizione ipotecaria o trascrizioni pregiudizievole, da privilegi anche fiscali, garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri e diritti reali personali non apparenti, e che non vi sono aventi diritto a prelazione.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 2,
della Legge 28 febbraio n. 47 e successive modifiche, l'immobile in oggetto fa parte di fabbricato la cui edificazione è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che comunque quanto verrà
trasferito è in regola con la vigente normativa urbanistica;
i coniugi precisano che detto immobile è esattamente distinto al Catasto Fabbricati ed al Catasto
Terreni sopra indicato e si danno reciprocamente atto che i dati catastali e le planimetrie ivi registrate sono conformi allo stato di fatto dell'immobile in oggetto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale ai sensi della vigente normativa. Inoltre, si dichiarano edotti delle normative in materia di “vizi di sicurezza impianti”, con particolare riferimento alle individuazioni delle impiantistiche e degli ambiti di applicazione agli obblighi di consegna documentativa ed alle sanzioni comminate dall'art. 15 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per cui convengono:
- di non garantirsi reciprocamente la conformità degli impianti che corredano l'immobile oggetto della futura vendita, alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati;
dispensandosi l'un l'altra dalla prestazione della garanzia di conformità agli impianti e dichiarando così di accettarli nello stato in cui essi si trovano. I coniugi si obbligano a consegnare al Notaio, prima della data prevista per la stipula dell'atto definitivo, tutte le certificazioni di conformità in loro possesso.
- il marito IG. dichiara di accollarsi pienamente ogni onere di ispezione e informativa CP_1
sullo stato degli impianti e di farsi carico, sin d'ora, di ogni spesa necessaria per la conformità degli impianti alle normative sulla loro sicurezza.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e del D.
L.vo 3 marzo 2011 n. 28 e successive modifiche, i coniugi danno atto di essere edotti delle informazioni e della documentazione in ordine alla Certificazione Energetica dell'immobile ed all'uopo il IG. s'impegna a far redigere un aggiornato attestato di Certificazione CP_1
Energetica da un tecnico iscritto all'Elenco Regionale dei Certificatori della Regione Liguria;
i coniugi garantiscono che al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita saranno state pagate tutte le rate scadute delle spese condominiali ordinarie e straordinarie,
obbligandosi a consegnare al Notaio una dichiarazione rilasciata dall'amministratore del condominio e che tutte le spese ordinarie e straordinarie dell'appartamento in questione saranno ad esclusivo carico del IG. a far data dal giorno successivo alla stipula dell'atto Controparte_1
notarile;
la moglie IG.ra dichiara fin d'ora di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale, Parte_1
esonerando a tal fine il competente Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo;
le parti precisano che il sopra descritto accordo patrimoniale, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione consensuale della separazione;
per tutto quanto oggetto di disposizione e per il successivo trasferimento della quota dell'immobile di cui sopra, i coniugi dichiarano che intendono usufruire dei benefici fiscali e della particolare esenzione delle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, esenzione prevista dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in materia di atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ritenuto applicabile anche al procedimento di separazione personale dei coniugi in virtù della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art.19 della
Legge 6 marzo 1987, n. 74), dalla successiva giurisprudenza che, ormai, è consolidata sul punto ed alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E, nonché alla Circolare
dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E;
5) l'intero mobilio dell'immobile in questione rimarrà di proprietà esclusiva del marito IG. CP_1
e, dunque, la moglie IG.ra non potrà ritirare alcunché, salvo si tratti di
[...] Parte_1
effetti personali;
6) tutte le spese notarili e le eventuali imposte saranno ad esclusivo carico del IG. CP_1
[...]
7) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento e si dichiarano economicamente autosufficienti, dando vicendevolmente atto del fatto che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, ogni questione economica e/o patrimoniale tra di loro viene regolata con reciproco soddisfacimento, dichiarando di non avere nulla più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
8) i coniugi si prestano, sin d'ora, reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi documenti personali validi per l'espatrio.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo