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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/08/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755/25 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonio Santangelo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Ivana Enrica Pipponzi che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni: le parti come da note di trattazione scritta per l'udienza del 03.07.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 14.03.2025 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Roma il Controparte_1
09.10.2005 e che con sentenza n. 1010/2023 del 31.07.2023 questo
Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nata il [...] la figlia R_
, la quale vive con il padre a Potenza dove frequenta il liceo
[...] delle scienze umane, che esso ricorrente svolge la professione di autista soccoritore presso l'ASP di Potenza, mentre la resistente lavora come parrucchiera e vive a Roma.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore, della collocazione della stessa presso il padre, al quale resta assegnata la casa coniugale di sua proprietà, il contributo di mantenimento per la minore a carico della madre di € 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, ed il riconoscimento dell'intero assegno unico universale in favore di esso ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che fino a novembre
2022 ha convissuto con la figlia, ma poi è stata costretta a trasferirsi a Roma per eIGenze di lavoro e di assistenza agli anziani genitori;
che l'odierno ricorrente non si è mai adoperato per agevolare la frequentazione della minore con la madre svilendo il suo ruolo a beneficio dell'attuale compagna;
che le proprie condizioni economiche non le consentono di contribuire al mantenimento ordinario della figlia in misura maggiore di € 150,00 mensili, ma che è disposta a rinunciare alla propria quota dell'assegno unico universale in favore del padre.
All'udienza del 03.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte come da accordo sottoscritto e depositato in atti e la causa
è stata riservata in decisione.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione giudiziale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza n. 1010/2023 del 31.07.2023, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla data dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Le condizioni del divorzio sono state concordate in corso di causa come segue:
“ 1) Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09.10.2005 in Roma e trascritto: Atto n. 739 parte II serie A volume
1 - anno 2005 – Comune di Roma (RM);
2) Assegnazione della casa coniugale in Potenza alla Via San Pietro
n. 24 al IG. , quale genitore collocatario della figlia con Pt_1 restituzione dei mobili ( acquistati con regalie matrimoniali) alla IG.ra , laddove dovessero essere dismessi dallo stesso;
CP_1
3) Affido condiviso della figlia con collocazione Persona_1 prevalente presso il padre e con diritto della madre di vederla e tenerla con sé, senza limiti e comunque sempre secondo i desiderata della figlia e con obbligo del padre di favorire fattivamente la ripresa dei rapporti con la madre;
4) Versamento da parte della IG.ra di un assegno per il CP_1 contributo al mantenimento della figlia dell'importo Persona_1 pari ad € 150,00 (euro centrocinquanta/00) mensili da corrispondere direttamente alla stessa (ormai maggiorenne) entro il giorno 5 ( cinque) mediante bonifico bancario da disporsi sul c/c e posta pay intestata alla stessa con decorrenza luglio 2025;
5) Ripartizione delle spese straordinarie per la figlia nella misura del
60% a carico del e del 40% a carico della , secondo le CP_2 CP_1 linee guida CNF e nello specifico:
- spese mediche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visiste specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali
o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitati non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico ( bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo ( oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lungua;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature
( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) d) spese per attività ludico ricreativa ( pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida ( corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione ( comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'alto, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ( massimo
10gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazioe comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorno. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Percezione al 100% dell'Assegno Unico da parte del IG. Pt_1
;
[...]
7) Rinuncia delle parti alla reciproca richiesta di assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8) Le spese del giudizio saranno compensate integralmente tra le parti.
9) Le parti dichiarano di non avere altro a pretendere e di avere risolto ogni controversia pendente.
10) I patti e le condizioni di cui al presente accordo avranno decorrenza dal mese di luglio 2025.”
Quanto ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse della figlia minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, l'accordo sul contributo di mantenimento per la figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, garantisce il diritto della stessa al soddisfacimento delle sue eIGenze di vita.
L'accordo può essere pertanto omologato, ma va qui integrato con la previsione – imposta dalla legge – della rivalutazione annuale, sulla base degli indici Istat-Foi, del contributo economico pattuito.
Le spese processuali sono interamente compensate, come previsto dall'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
14.03.2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Roma il 09.10.2005, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza dell'anno 2006, parte II, Serie B, n. 10;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio con l'accordo sottoscritto il 04.06.2025, come riportato ed integrato in motivazione.
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di conIGlio del 18.07.2025
La Presidente est.