Art. 2.
L' articolo 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle di cui al successivo articolo 24, secondo comma, lettera b), possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalita' sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".
L' articolo 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle di cui al successivo articolo 24, secondo comma, lettera b), possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalita' sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".