Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 25.03.2025, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 14439/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di
A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Martiri d'Otranto n. 113, presso lo studio dell'avv. Massimo Mazzucchiello che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n.
55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido al 74%, utile per Parte_1
l'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 08.07.2022 o dalla data ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' : dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 19.06.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. 12713/2023), per Parte_1 accertare la sussistenza del requisito sanitario della condizione di invalidità nella misura del 74%, utile per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità civile, relativamente alla domanda amministrativa del 08.07.2022. Ciò in quanto in sede amministrativa era stato accertato il solo 67% di invalidità.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il C.T.U. dott. Persona_1 nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “[…] va riconosciuta: * invalida Parte_1 con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 ed inferiore al 74%:
55% (cinquantacinquepercento) dalla data della domanda amministrativa (08/07/2022)”.
Contestava le conclusioni del C.T.U. con le quali non veniva riconosciuto il requisito sanitario utile per la fruizione dell'assegno di invalidità, deducendo l'errata valutazione delle patologie che lo affliggono e del quadro clinico sofferto.
Lamentava la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, contestando, in particolare la percentuale di invalidità individuata (55%) che risultava essere in peius rispetto alla valutazione espressa dalla commissione medica.
Eccepiva le percentuali di invalidità assegnate alle singole patologie dal consulente, nello specifico: “-Cifoscoliosi dorso-lombare con spondilodiscoartrosi: cod. 7010= 40%; -Esiti di tiroidectomia in buon compenso: non valutabile perché al di sotto della soglia del 10% prevista dalla normativa vigente;
-Sindrome depressiva endoreattiva lieve (cod. 2204=10%) con spunti ansiosi (cod.
2207=15%): valutabile nella misura del 25%.“ Attraverso i seguenti calcoli matematici (0,40 + 0,25)-
(0,40 x 0,25)= 0,65 – 0,10= 0,55”.
Censurava l'omessa valutazione della patologia cardiaca, tiroidea ed epatica sofferte, con specifiche contestazioni indicate in ricorso.
Evidenziava, pertanto, il quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità e complessità sofferto e produceva documentazione medica successiva all'accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura del 74% utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità parziale con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 08.07.2022 o da altra data ritenuta in giustizia.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Alla luce delle specifiche contestazione e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 29.10.2024, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
2 Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorso in opposizione è infondato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo a le seguenti patologie: “[…] Parte_1 cifoscoliosi dorso-lombare con spondilodiscoartrosi, esiti di tiroidectomia in buon compenso, sindrome depressiva endoreattiva lieve con spunti ansiosi.”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza della condizione di invalido con percentuale minima del 74%.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…]la signora va riconosciuta: Parte_1
* invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 ed inferiore al 74%: 55% (cinquantacinquepercento) dalla data della domanda amministrativa (08/07/2022)”.
Alla luce delle contestazioni sollevate e tenuto conto della documentazione medica integrativa sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, come detto, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute della ricorrente.
Ebbene, nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, esaminando compiutamente la documentazione medica integrativa sopravvenuta al primo accesso peritale e chiarendo a tal riguardo che: “[…] Motivo 1: credo di essere stato sufficientemente chiaro nell'esporre, astenendomi da ogni personale considerazione, l'iter sanitario legato allo svolgimento delle consulenze specialistiche da me disposte all'esito della seduta peritale da effettuarsi presso struttura pubblica. Il rilevare che, sul modulo di prenotazione ASL, sia riportato che “L'assistito rinuncia alla prima disponibilità per le seguenti prestazioni” e una semplice, doverosa, constatazione
e, non certo, la volonta' di additare la perizianda di un comportamento scorretto. Motivo 2: anche in questo caso l'avv. Mazzucchiello, come gia' avvenuto nelle osservazioni inoltrate in risposta alla bozza peritale nel procedimento per ATPO, lamenta che il sottoscritto CTU sia pervenuto ad una
“valutazione complessiva in peius (55%) rispetto alla valutazione espressa in sede collegiale
3 dell'08/03/2022”. A tal riguardo non posso che ribadire che l'operato del CTU, in quanto ausiliario del Giudice, e di pervenire ad una valutazione medico-legale espressa nella relazione conclusiva che altro non e che un “parere tecnico motivato”. E evidente, infatti, che la risposta ai quesiti del Giudice non puo limitarsi”. “In tal senso si ritiene che quanto evincibile dalla documentazione sanitaria esaminata non apporti contributi tali da modificare il giudizio precedentemente espresso ad una accettazione o ad un diniego della richiesta di parte (parere positivo/parere negativo) ma deve correttamente esplicitare tutto l'iter medico-legale seguito fino a pervenire alla elencazione di una serie di codici tabellari, propri della patologia o per analogia, e delle rispettive percentuali con la precisazione del metodo di calcolo specifico anche, come personalmente ritengo corretto fare, precisando i passaggi matematici. I successivi motivi, dal 3 al 6: concernono la ipotetica
“sottovalutazione” della patologia cardiaca, dell'epatopatia, della cefalea e degli esiti della tiroidectomia. A tale riguardo ritengo non solo dover reiterare quanto da me riportato nella originaria relazione e nella presente alle pagine 40-41, quanto fare riferimento alla ulteriore documentazione sanitaria versata in atti allegata al ricorso in opposizione;
in particolare gli specialisti cardiologi, dott. , della U.O. del P.O. San Gennaro Persona_2 Controparte_2 dell' , e dott.ssa della UOC del P.O. San Paolo, nelle loro CP_3 Persona_3 CP_2 consulenze delineano un quadro clinico che conferma quanto da me espresso in termini di valutazione medico-legale. Per quanto attiene la valutazione dell'epatopatia va precisato che la presenza di angiomi cosi come il riscontro di alterazioni di alcuni valori di laboratorio non giustifica una diversa valutazione in tema di incidenza sulla capacita di lavoro ne, tantomeno, necessita di terapia;
va, poi, ancora una volta, ribadito che, contrariamente a quanto asserito in piu occasioni dall'avv.
Mazzucchiello, la tiroidectomia a cui e stata sottoposta, nel lontano 2010, la per la presenza Pt_1 di gozzo non e assolutamente assimilabile ad una neoplasia, come erroneamente affermato dalla
Commissione Medica che nel proprio verbale ha riportato il codice tabellare 9322, ne all'iperparatiroidismo primario come riportato nel ricorso col riferimento al codice tabellare 9314 e che, l'ipotiroidismo postchirurgico che ne consegue, puo', secondo il parere degli specialisti endocrinologi, essere adeguatamente controllato da idonea terapia ormonale sostitutiva che, peraltro, per quanto riportato dal medico curante, nel caso de quo, non appare essere stata prescritta
Ed ha così concluso:” Alla luce di tali considerazioni, pertanto, ritengo dover confermare alla
s.v.ill.ma che la signora va riconosciuta: * invalida con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 ed inferiore al 74%: 55% dalla data della domanda amministrativa (08/07/2022).”
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate ed avendo esaminato la documentazione medica sopravvenuta.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che in capo a Parte_1
sia riconosciuta un'invalidità nella misura del 55%.
[...]
4 Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali doglianze non possono inficiare la Per_1 validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 –
e 77 D.p.r. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione; CP_
pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 25.03.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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