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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/02/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
1. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
2. MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3591/2023 R.G. T R A
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Antonia Parte_1 D'Alessandro;
- RICORRENTE – E
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Adriana D'Arelli; CP_1
- RESISTENTE– N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27/02/2023 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in Bari, il CP_1 22.06.1983, dalla cui unione erano nati due figli, (18.11.1983) e (19.10.1993), Per_1 Per_2 emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che con sentenza parziale n. 238/2020 emessa il 10.12.2019 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la loro separazione personale e con successiva sentenza n. 3808/2020 del 13.10.2020 aveva statuito in relazione agli altri aspetti della vicenda separativa. A fronte del peggioramento delle sue condizioni economiche e della percezione da parte di suo figlio di una pensione di invalidità di € 1.000,00 mensili, chiedeva la revoca del contributo paterno Per_2 al suo mantenimento, fissato nella misura di € 300,00 mensili ovvero, in subordine, la sua riduzione. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio la convenuta CP_1 la quale, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e rigettarsi la domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio , deducendo Per_2 che le prestazioni assistenziali di cui lo stesso beneficiava non costituivano reddito rilevante ai suddetti fini e che le condizioni economiche del ricorrente, che si disinteressava del ragazzo, erano migliorate. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 16.06.2023, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 19.06.2023 venivano confermate le condizioni regolanti lo stato separativo. Concessi alle parti i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, con ordinanza del 25.02.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, previa formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Infine, all'udienza figurata del 5.2.2025, previo deposito di note scritte in data 4.2.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta il 28.01.2025 da loro sottoscritta e depositata telematicamente. Il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
il P.M. rendeva le sue conclusioni con nota del 7.02.2025, esprimendo parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione del 28.01.2025, da loro sottoscritta, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così definitivamente provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari il 22/06/1983 tra e trascritto al n. 753, p. II, serie A, anno 1983, Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta il 28.01.2025, che ivi debbono essere integralmente richiamate;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso il 14 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
1. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
2. MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3591/2023 R.G. T R A
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Antonia Parte_1 D'Alessandro;
- RICORRENTE – E
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Adriana D'Arelli; CP_1
- RESISTENTE– N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27/02/2023 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in Bari, il CP_1 22.06.1983, dalla cui unione erano nati due figli, (18.11.1983) e (19.10.1993), Per_1 Per_2 emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che con sentenza parziale n. 238/2020 emessa il 10.12.2019 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la loro separazione personale e con successiva sentenza n. 3808/2020 del 13.10.2020 aveva statuito in relazione agli altri aspetti della vicenda separativa. A fronte del peggioramento delle sue condizioni economiche e della percezione da parte di suo figlio di una pensione di invalidità di € 1.000,00 mensili, chiedeva la revoca del contributo paterno Per_2 al suo mantenimento, fissato nella misura di € 300,00 mensili ovvero, in subordine, la sua riduzione. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio la convenuta CP_1 la quale, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e rigettarsi la domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio , deducendo Per_2 che le prestazioni assistenziali di cui lo stesso beneficiava non costituivano reddito rilevante ai suddetti fini e che le condizioni economiche del ricorrente, che si disinteressava del ragazzo, erano migliorate. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 16.06.2023, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 19.06.2023 venivano confermate le condizioni regolanti lo stato separativo. Concessi alle parti i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, con ordinanza del 25.02.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, previa formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Infine, all'udienza figurata del 5.2.2025, previo deposito di note scritte in data 4.2.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta il 28.01.2025 da loro sottoscritta e depositata telematicamente. Il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
il P.M. rendeva le sue conclusioni con nota del 7.02.2025, esprimendo parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione del 28.01.2025, da loro sottoscritta, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così definitivamente provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari il 22/06/1983 tra e trascritto al n. 753, p. II, serie A, anno 1983, Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta il 28.01.2025, che ivi debbono essere integralmente richiamate;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso il 14 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera