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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SI.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2756 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ROMEO FEDERICA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ROMEO FEDERICA, giusta delega Controparte_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
1) Il minore viene affidato congiuntamente ai SI.ri e Persona_1 Parte_1 [...]
con collocazione prevalente presso la madre;
CP_1
2) La casa familiare, sita in Toirano (SV) – Via Aldo Moro nr. 6, resta assegnata alla madre, la quale vi abiterà insieme al figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
3) Il SI. terrà con sé il figlio a week end alternati. In particolare, nel week Controparte_1 Per_1
end di spettanza del padre: lo stesso terrà con sé il figlio dal venerdì all'uscita da scuola, o nei mesi di non frequenza scolastica, dalle ore 9:00 alla domenica, ore 21:00 con riaccompagnamento del bambino presso la residenza materna. Nel week end non di spettanza del padre: lo stesso terrà con sé il figlio dal mercoledì, all'uscita da scuola ovvero in assenza di scuola dalle ore 9:00, al venerdì
alle ore 21:00. Salvo diverso accordo dei genitori, trascorrerà le feste natalizie e pasquali Per_1
secondo il criterio dell'alternanza (un anno il minore trascorrerà con il padre il 24/12 e con la madre il 25/12 e l'anno successivo l'inverso; un anno il minore trascorrerà con il padre il 31/12 e con la madre l'01/01 e l'anno successivo l'inverso; un anno il minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta e l'anno successivo l'inverso. Si comincia con il padre che terrà il minore il 24/12, 31/12 ed il giorno di Pasqua e l'anno successivo la madre). Durante
l'anno ciascuno dei genitori avrà facoltà, previa comunicazione all'altro, con un preavviso di almeno
15 (quindici) giorni, di trascorrere con 7 (sette) giorni continuativi salvo diverso accordo;
Per_1 4. Il SI. , tenuto conto che terrà con sé il figlio per dodici giorni al mese, verserà, Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio alla SI.ra un Per_1 Parte_1
assegno mensile, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, di Euro 100,00 (cento//00);
5. Le spese straordinarie mediche documentate/scolastiche documentate/ sportive documentate /
ricreative documentate/ tutte previamente concordate, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori, nella quota del 50%. Per l'esatta identificazione delle spese straordinarie si rinvia alle linee guida del Tribunale di Savona del 21/04/2017 così come di seguito riportato “Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che rientrano tra le spese
“ordinarie”, anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò ovviamente basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una “spesa ordinaria” in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza
(Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studi all'estero (Cass. Civ. n. 19607 del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (recente Tribunale di Roma, n. 147, del 2013), esse debbono essere ricondotte alla categoria delle “spese straordinarie”. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali “spese ordinarie”,
tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi,
infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario,
assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ. n. 8153 del 2006). Relativamente, ancora,
alle esigenze sanitarie della prole, le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle “spese ordinarie”, si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. “cure ordinarie”, come le visite pediatriche,
l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie
(Tribunale di Catania, 4 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 5 dicembre
2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi “spesa ordinaria” essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. Civ. n. 18618 del 2011). Diversamente,
dovranno essere qualificate come “straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia n. 967 del 2011). Infine, la vita del minore,
ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico – reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come “spesa straordinaria”, o anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare,
successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli”. In caso di mancato accordo tra i genitori sulle spese straordinarie il costo sarà sostenuto integralmente dal genitore che le avrà autorizzate;
6. I genitori si impegnano a mantenere tra di loro e nei confronti delle rispettive famiglie rapporti di reciproco rispetto;
7. I genitori si accordano che l'assegno unico previsto in favore del figlio sia Persona_1
percepito dalla SI.ra .” Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 24.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)