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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3417/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliata in Benevento alla via delle Puglie Parte_1
92 presso lo studio dell'avv. F. De Nicolais che unitamente e disgiuntamente all'avv. F.
Capuozzo la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in atti rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. CARDAROPOLI ROMANO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 27/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
L'odierna controversia attiene all'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale avvenuta per iscritto, inflitta alla ricorrente con nota del 2.8.23 da parte di
[...]
. CP_1
1 La ricorrente contestava la sanzione sotto molteplici profili: difatti, sosteneva in primo luogo che la sanzione era tardiva poiché si riferiva ad un episodio di oltre un anno prima;
nel merito esponeva di non aver commesso alcuna violazione del codice disciplinare .
Con riferimento al primo motivo di impugnazione va osservato che la contestazione formulata a notevole distanza di tempo dal fatto addebitato può alimentare nel lavoratore la presunzione di mancanza di concreto interesse del datore di lavoro all'esercizio del potere sanzionatorio (Cass. 23 giugno 1999 n. 6408).
In ogni caso il principio dell'immediatezza dev'essere inteso in senso relativo ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione unitaria.
Analogamente va valutato anche alla luce del prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti che può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass. 11 gennaio 2006 n. 241, 18 gennaio 2007 n.
1101,Cassazione civile , sez. lav., 17 dicembre 2008, n. 29480).
Ciò premesso, nel caso in esame, la contestazione alla ricorrente è avvenuta il 6.7.23 a seguito di verifiche interne da parte della società datrice che, su segnalazione della accertava che nel sistema informatizzato di rilevazione delle presenze/assenze CP_2
la dipendente il giorno 01.07.2022 risultava essere assente per ferie, Parte_1
mentre si rilevava che nella stessa data e con le credenziali informatiche della Parte_1
venivano effettuate presso l'UP di Benevento 1, operazioni di consulenza.
[...]
Parte resistente nulla deduce sotto l'aspetto temporale circa il giorno della verifica e la durata degli accertamenti al fine di verificare la tempestività della contestazione.
A parere di questo Giudice, posto che l'immediatezza della contestazione va valutata con riferimento all'epoca della conoscenza del fatto contestato, non potendosi considerare la data del fatto bensì quella dell'effettiva conoscenza, dagli atti non emerge
2 l'intervallo tra la scoperta della violazione e la contestazione degli addebiti sia avvenuta in tempi brevissimi.
Poste italiane infatti con nota prot. del 06.07.2023, Persona_1
data 13/07/2023 (V. all. 2, pagg. 1-11), notificava all'odierna ricorrente, in data
13/07/2023, la contestazione del seguente tenore:
“Da recenti verifiche effettuate da Revisione Interna, anche su richiesta della CP_2
nel corso dell'intervento ispettivo, sono emerse irregolarità riconducibili ad omissioni da
Lei compiute in esecuzione della prestazione lavorativa.
In particolare, risulta che in data 01/07/2022 sono state poste in essere operazioni utilizzando le Sue credenziali informatiche, benché Lei fosse assente dal servizio per ferie.
Per pronta visione, si allegano i documenti sopra citati, da intendersi quale parte integrante della presente contestazione di addebiti.
Per quanto detto, si appalesa che Lei non ha custodito con la dovuta diligenza e attenzione le Sue credenziali informatiche il cui utilizzo, ricordiamo, è strettamente personale.
Tale Suo comportamento, considerata la delicatezza della tematica in argomento, riveste particolare gravità. Si evidenzia al riguardo che, considerato oltretutto il ruolo da Lei rivestito in Azienda, l'obbligo di diligenza attiene anche alla sfera dei comportamenti da tenere nell'espletamento delle funzioni lavorative che devono essere ispirate, tra l'altro, al rispetto della normativa vigente per i servizi proposti alla clientela.
La Sua condotta, peraltro, ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali.
I fatti e le circostanze sopra riferite, da addebitarsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda, costituiscono violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e
2105 del cod. civ., come espressamente richiamati dall'art. 52 del C.C.N.L. vigente.
Per le motivazioni sopra addotte, Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge
20.05.1970, n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt.52, 53, 54 e 55 del CCNL
3 vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo: Filiale di Benevento – Risorse Umane – Via Controparte_1
delle Poste 1- cap 82100 Benevento”.
A seguito delle giustificazioni disciplinari di cui al punto che precede, la società odierna resistente irrogava alla sig.ra il provvedimento disciplinare del rimprovero Pt_1
verbale, con nota prot. MARUSUD/RI/D/2023/ FIL BN/13579.
Da ciò consegue che la contestazione disciplinare è tardiva.
Si precisa, altresì, a fronte dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, che la formalizzazione per iscritto del rimprovero determina una sua trasformazione nella diversa e maggiore sanzione del rimprovero scritto.
Decisiva, al riguardo, risulta la sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 14 dicembre 2002, n.17932, ove la Suprema Corte afferma che “in tema di rapporto di lavoro subordinato, allorquando la sanzione disciplinare del rimprovero verbale venga fatta per iscritto, la comminazione della stessa deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito con il rispetto della relativa procedura.
Da ciò consegue il rigetto delle eccezioni formali avanzate dalla parte resistente.
Ad ogni modo dall'istruttoria emerge anche l'infondatezza della contestazione.
Parte ricorrente sostiene che in data 1.7.22 si trovava in ufficio per il turno pomeridiano.
Tale dichiarazione ha trovato conferma in tutte le deposizioni dei testi escussi i quali, colleghi e clienti della filiale, hanno dichiarato che nel pomeriggio del 1.7.22 la ricorrente si trovava a lavoro .
In particolare, poi il teste , collega della ricorrente ha dichiarato che pur Testimone_1
avendo fatto il turno mattutino il 1.7.22 “dal giornale di fondo, però si evince la presenza della ricorrente nel turno pomeridiano” e che “che quando ho finito il mio turno il 01.07.2022, ho visto la ricorrente che era arrivata in ufficio”.
, cliente dell'ufficio postale, ha dichiarato che la ricorrente il 1.7.2022 Testimone_2 ha lavorato nel turno pomeridiano presso l'Ufficio di Poste sito in Via Trieste e Trento e ciò perché “sono stato nell'ufficio nel primo pomeriggio e ho sottoscritto con la ricorrente un contratto di piano di accumulo e ho aperto un libretto smart”.
4 , dipendente dell'ufficio Servizio Risorse Umane, ha dichiarato che dai Testimone_3
sistemi informatizzati la ricorrente risultava in ferie e nessuna comunicazione di senso contrario era stata indirizzata alla filiale, ma dai documenti di ufficio risulta che alcune colleghe della ricorrente, applicate alla succursale 1, avevano comunicato a mezzo email la loro presenza, perché il sistema quel giorno non funzionava.
Parte resistente non ha, del resto, dato prova dell'assenza della ricorrente in data 1.7.22: agli atti vi sono documenti attestanti la conclusione di un contratto con le credenziali della ricorrente, ma non vi è documentazione da cui risulta la contestata assenza, che anzi è stata smentita da tutti i testi.
Dalla istruttoria è emersa l'illegittimità della sanzione irrogata non risultando alcun comportamento violativo di norme contrattuali e regolamentari da parte della ricorrente.
Pertanto, il provvedimento irrogato risulta illegittimo per le ragioni suesposte.
Ne consegue, in accoglimento della domanda, che va dichiarata la illegittimità della sanzione irrogata e la revoca della stessa.
Per il principio della soccombenza il resistente dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale comminata alla ricorrente con provvedimento del 2.8.23, disponendo l'annullamento della stessa;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1314,00 oltre rimb. c.u., oltre rimb. Forf, I.V.A. e cpa con distrazione.
Così deciso in Benevento, 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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