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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 13 marzo 2025, svolta dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 824/2023 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 155 emesso dal
Tribunale di Patti in data 11/13 aprile 2023, promossa da
(C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello, via Puccini n. 2 presso lo studio dell'avv. Antonino Gullotti (fax: 0941 723610; indirizzo di posta elettronica certificata: che lo Email_1 rappresenta e difende, attore in opposizione, contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pasquale Balistreri ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo telematico
Email_2 convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti bancari;
sono presenti l'avv. Antonino Gullotti e l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Nicola
Balistreri.
I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive. All'esito della discussione, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2023,
ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 155 emesso dal Tribunale di Patti in data
11/13 aprile 2023 e notificato in data 26 aprile 2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di Controparte_1 euro 161.650,30 a titolo di saldo dovuto per il contratto di finanziamento chirografario n. 741643593 stipulato in data 28 maggio 2013, oltre le spese della fase monitoria. L'attore ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della Banca opposta, l'inesistenza del credito per carenza della sottoscrizione del contratto di finanziamento, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per applicazione di interessi superiori a quelli convenuti e in mancanza della specificazione del regime di capitalizzazione applicato. L'attore ha eccepito la omessa valutazione del merito creditizio e l'illiceità/nullità del mutuo perché contratto per ripianare situazioni debitorie pregresse usurarie. Ha formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per i motivi Controparte_1 già dedotti per cui annullare il decreto ingiuntivo emesso con qualsiasi statuizione
Accertare la inesistenza del contratto di finanziamento atteso che l'erogazione è avvenuta (27 maggio 2013) prima della sottoscrizione del contratto (28 maggio 2013) per cui alcun interesse sul capitale erogato è dovuto;
Accertare la illegittima finalità del finanziamento erogato dalla convenuta come chiarito in premessa atteso che la somma eventualmente dovuta all'istituto di credito deve essere depurata delle somme oggetto di anatocismo
e usura
Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per liquidità a scadenza determinata stipulato in data
2 28/05/2013 n. 741643593 di euro 150.000,00 tra l'odierno attore e la sia Controparte_1 in realtà, un contratto di mutuo, stipulato al solo fine di ripianare un debito preesistente sui contratti di apertura di conti correnti di corrispondenza del tutto illeciti perché usurari come evidenziato nella citata sentenza. Accertare e dichiarare che al momento dell'erogazione del finanziamento alcun contratto era stato stipulato di guisa che la somma che deve essere restituita non può essere aumentata di alcun tipo di interesse per cui all'importo di € 147.750,00 effettivamente erogato devono essere detratti gli importi delle prime due rate pagate ed esattamente una di € 20.657.23 e l'altra di € 20.015,28 per complessivi € 107.107.19 Accertare e dichiarare, in subordine che il potenziale credito nei confronti dell'istituto non è pari ad € 161.650,30 bensì ad € 110.426,48 In subordine Riconoscere ed accertare in ogni caso la indeterminatezza del mutuo stesso di guisa che annullare gli interessi pattuiti e statuire che gli interessi dovuti sono quelli legali / dei BOT.
Accertare e dichiarare che il Controparte_1 ha violato le norme in materia di concessione del credito avendo violato il principio generale richiamato dall'articolo 5 T.U.B. e la normativa speciale del settore creditizio, in particolare le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla circolare n. 229 del 21 aprile 2009 e l'Accordo di Basilea 2 sul rating e che quindi venga riconosciuto un risarcimento del danno pari alle eventuali somme che verranno accertate come dovute nel presente giudizio o in via equitativa”. Con comparsa di risposta depositata in data 13 settembre 2023, si è costituita Controparte_1 eccependo l'inammissibilità delle domande
[...] svolte da controparte per violazione del giudicato. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle eccezioni e domande svolte dalla parte opponente con conferma del decreto ingiuntivo ovvero accertamento della dovutezza della
3 minore o maggiore somma rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi
Con ordinanza del 19 febbraio 2024, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con assegnazione del termine per avviare la mediazione.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione,
è stata disposta ed espletata la c.t.u. tecnica contabile.
Successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive. L'opposta ha eccepito l'inammissibilità delle domande dell'opponente per violazione del giudicato. L'eccezione appare infondata. Il petitum e la causa petendi del presente giudizio riguardano il contratto di finanziamento e non i contratti di conto corrente già scrutinati in altro separato giudizio, i quali vengono richiamati solo per dedurre, in via derivata, la nullità del contratto di mutuo.
Pertanto, non si pone, a prescindere dal merito, un problema di inammissibilità delle domande dell'opponente. Ciò posto, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della Controparte_1 deducendo che, nella premessa del contratto di
[...] finanziamento, risulta che “i fondi sono stati messi a disposizione della dalla Cassa Depositi e Prestiti CP_1 spa”. L'eccezione appare infondata. Il contratto di finanziamento si è concluso tra l'opponente e l'opposta e non rileva che le somme siano state reperite dalla Cassa Depositi, circostanza che riguarda i rapporti interni tra la Controparte_1
e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e che non
[...] esclude la validità dell'accordo di finanziamento intercorso tra le parti in causa. Peraltro, l'art. 6 del contratto di finanziamento, diversamente da quanto rappresentato dall'opponente, non contiene alcuna cessione del credito alla CDP ma
4 prevede il divieto di cessioni salva eventuale cessione dei crediti in garanzia della CDP ma senza che la stessa sia intervenuta e di cui non vi è menzione.
Non risulta dagli atti alcuna cessione del credito in favore della L'opponente ha eccepito l'inesistenza del finanziamento tenuto conto della discordanza tra la data dell'erogazione delle somme avvenuta in data 27 maggio 2013 e quella di stipula dell'atto avvenuta in data 28 maggio 2013. L'eccezione appare infondata. La non contestuale erogazione delle somme rispetto al momento della stipula dell'atto negoziale non è ipotesi di invalidità del mutuo.
Anzi, proprio di recente, la Suprema Corte si è pronunciata con riferimento all'ipotesi in cui la somma venga materialmente svincolata dopo la stipula dell'atto negoziale concludendo per la piena legittimità dell'atto pubblico negoziale e della sua idoneità a costituire titolo esecutivo (v. Cass., SS.UU., n. 5968/2025). Peraltro, nella specie, l'atto di erogazione contiene i riferimenti espliciti al finanziamento alla somma mutuata e contiene la sottoscrizione di entrambe le parti contrattuali (v. all. 3 del fascicolo di parte opposta) con ampia quietanza rilasciata dalla parte mutuataria (art. 3 del contratto di finanziamento, all. 1 del fascicolo di parte opposta). L'opponente ha eccepito la mancata osservanza della tutela riguardante la valutazione del merito creditizio. L'eccezione è infondata. L'art. 124 bis TUB riguardante il merito creditizio concerne la sola contrattazione con il consumatore, mentre l'attore ha stipulato il finanziamento in qualità di impresa individuale iscritta alla Camera di Commercio. È, dunque, inapplicabile, nella specie, la tutela invocata. L'opponente ha eccepito l'invalidità del finanziamento perché contratto per ripianare situazioni debitorie pregresse affette da usura.
L'eccezione è infondata.
5 Il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la
“datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass., n.
23149/2022; conf. Cass., SS.UU., n. 5968/2025).
Peraltro, non vi è prova del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed i contratti di conto corrente indicati dall'opponente come interessati da una pronuncia di parziale nullità per usura. L'art. 1 del contratto di finanziamento richiama quale scopo del contratto quello di aumentare il capitale circolante della ditta senza nulla prevedere in Pt_1 ordine al collegamento ovvero al versamento delle somme mutuate sui conti correnti indicati.
In tema di collegamento negoziale c.d. funzionale, l'accertamento del giudice di merito, ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale, deve investire l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale (Cass., n. 20634/2018; conf. Cass., n. 9475/2022).
Ancora, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è, per contro, necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi
6 negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro. Nel caso di specie, non risulta comprovato un collegamento tra i rapporti di conto corrente, già scrutinati in autonomo giudizio, ed il contratto di finanziamento oggetto di causa, al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Peraltro, anche seguendo la linea difensiva dell'opponente, per stessa sua ammissione, la sentenza del Tribunale di Patti n. 392/2022 ha riconosciuto, con riferimento ai conti correnti n. 10644.62 e n. 10899S, quale saldo negativo, l'importo di euro 167.522,32, maggiore di quello oggetto del finanziamento.
Pertanto, ogni doglianza sul punto, deve essere rigettata. L'opponente ha, poi, eccepito l'illegittimità delle condizioni contrattuali e l'indeterminatezza delle stesse. Sul punto, è stata disposta c.t.u..
Dalla consulenza è emerso quanto segue.
Le operazioni peritali hanno avuto ad oggetto il contratto di finanziamento n. 741643593 stipulato in data
28 maggio 2013 regolato alle seguenti condizioni definite nel contratto di finanziamento: capitale lordo mutuato euro 150.000,00 di cui capitale chiesto a prestito euro
147.750,00; spese istruttoria, euro 2.250,00; numero e periodicità rate: 10 semestrali;
durata, anni 5; scadenza prima rata, 31/12/2013; scadenza ultima rata, 30 giugno 2018; TAN, aggiungendo all'EURIBOR a 6 mesi tasso 360 rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il
7 primo gennaio per la rata scadente il 30 giugno immediatamente successivo e rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata scadente il 31 dicembre immediatamente successivo, una componente fissa del 7% (alla data del contratto il TAN era pari al 7,294 %); TAEG: 8,20%; tasso di mora: nella misura di 3 punti in più del tasso contrattualmente convenuto sulle singole rate.
Il piano di ammortamento, presente in atti, presenta quote capitali costanti pari ad euro 15.000,00 per rata.
Il rimborso del finanziamento avviene secondo il cosiddetto ammortamento “all'italiana”, che prevede il rimborso del capitale con rate di importo decrescente, composte da una quota capitale costante nel tempo e da una quota interessi che si riduce progressivamente nel tempo e che viene calcolata in base al debito residuo dovuto.
Il C.T.U., sulla base delle condizioni contrattuali precisate, ed in particolare tenendo conto dell'importo finanziato, del TAN pattuito, del valore del parametro di indicizzazione sussistente alla data di sottoscrizione del contratto (pari al 7,294%, ovvero EURIBOR 6 mesi base
360 rilevato il 24 maggio 2013, pari a 0,294%, oltre spread del 7,00%) e del numero/periodicità delle rate, ha ricostruito, utilizzando le formule finanziarie suggerite dalla Banca di Italia, la quota interessi del finanziamento
(e di conseguenza le rate del rapporto) alla data di sottoscrizione del contratto.
Il consulente, in particolare, ha calcolato il valore del
TAEG, riscontrando il medesimo dato indicato nel contratto, pari all'8,20%. Dall'analisi del TAEG indicato in contratto è emerso che la società convenuta ha incluso nel calcolo dell'indice, oltre agli interessi, l'importo relativo alle spese d'istruttoria. Il TAEG del finanziamento n. 741643593, pari all'8,20%, risulta essere inferiore al tasso soglia determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che, nel trimestre di riferimento
8 (ovvero il II trimestre 2013, poiché la sottoscrizione del contratto è avvenuta in data 28 maggio 2013), per la categoria “ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE (dal 1° aprile 2010)”, era pari al 17,363% (all. 5 della c.t.u.).
Con riferimento agli interessi di mora, il contratto prevede che lo stesso risulti pari al tasso corrispettivo maggiorato di 3 punti percentuali.
Il C.T.U. ha verificato che il tasso di mora, pari al
10,294% (al momento della sottoscrizione del contratto), risulta essere inferiore al tasso soglia determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che nel trimestre di riferimento (ovvero il II trimestre
2013, poiché la sottoscrizione del contratto è avvenuta in data 28 maggio 2013), per la categoria “ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE (dal 1° aprile 2010)”, era pari al 17,363% (all. 5 della c.t.u.).
Tale allineamento, inoltre, è valido anche secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza n. 19597 del 18/09/2020.
In merito al tasso soglia da prendere in considerazione, le Sezioni Unite hanno accolto la tesi del tasso soglia specifico per gli interessi moratori sulla base di argomentazioni che, applicate alla realtà, conducono a tre esiti diversi:
1. nel periodo 7 marzo 1996 – 31 marzo 2003, il tasso moratorio specifico sarà quello previsto per gli interessi corrispettivi;
2. nel periodo 31 aprile 2003 – 31 dicembre 2017, il tasso moratorio specifico sarà calcolato nello stesso modo degli interessi corrispettivi ma aumentando il TEGM di
2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.);
3. nel periodo post 1° gennaio 2018, sarà calcolato nello stesso modo degli interessi corrispettivi ma aumentando il
TEGM di 1,9% per i mutui ipotecari, 4,1% per i leasing e
3,1% per gli altri prestiti (maggiorazioni medie interessi
9 di mora indicate nei DD.MM. a partire dal D.M. 21 dicembre 2017).
Nel caso che ci occupa, poiché il contratto di finanziamento con il quale è stata pattuita la misura degli interessi di mora ricade nel periodo di cui al superiore punto 2, si conferma la non usurarietà della clausola del tasso di mora, risultando un TEGM pari al 10,69% alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento del
28 maggio 2013 e secondo la formula: (T.E.G.M. + 2,1) x
1,5 la soglia di periodo risulta pari al 19,185%. Quanto all'indeterminatezza degli interessi applicati, invece, il C.T.U. ha appurato l'applicazione di un maggior tasso di interesse effettivo rispetto a quello pattuito (v. all.
3 della c.t.u.). L'applicazione, in concreto, nel corso del rapporto, di tassi di interessi diversi e peggiorativi rispetto a quelli concordati per iscritto comporta indeterminatezza nella pattuizione degli stessi con le conseguenze di cui all'art. 117, comma 7 TUB.
In materia di contratti bancari, la indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali può essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (Cass., n. 26957/2023).
Di conseguenza, come richiesto dal mandato, il c.t.u. ha eseguito il ricalcolo del rapporto di finanziamento applicando agli interessi corrispettivi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB e cioè il tasso di interesse
10 minimo dei BOT relativo ai dodici mesi precedenti il pagamento di ciascuna rata semestrale.
Le risultanze ottenute sono state riportate in un apposito prospetto (all. 4 della c.t.u.), al quale si rimanda e da cui risulta che, tenendo conto degli importi già corrisposti da
, il debito residuo alla data di chiusura del Pt_1 finanziamento (30 giugno 2018) è pari ad euro 102.854,53 per rate scadute e non pagate, a cui si aggiunge (come richiesto dalla nella lettera diffida datata 27 CP_1 febbraio 2019, in atti) l'importo a titolo di interessi calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza delle singole rate insolute, pari fino al 7 febbraio 2019 (data di riferimento della certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dalla sulla base della quale è stato attivato il CP_1 decreto ingiuntivo opposto) ad euro 521,59.
Non è stata ravvisata usura né originaria né sopravvenuta ma solo indeterminatezza dei tassi applicati in misura maggiore rispetto a quelli convenuti per iscritto con applicabilità dell'art. 117 TUB. Pertanto, i rilievi delle parti, attinente all'usura sopravvenuta, non è pertinente, considerato che il ricalcolo riguarda invece la questione dell'indeterminatezza degli interessi effettivamente applicati rispetto a quelli contrattuali. Quanto all'ammortamento, il c.t.u. ha appurato che trattasi di ammortamento all'italiana sulla base di specifico piano allegato ed esaminato dal consulente con esclusione di ogni tipo di indeterminatezza.
In ogni caso, secondo il recente arresto della Suprema
Corte, va esclusa la nullità, anche parziale, del contratto di mutuo in caso di mancata indicazione del tipo di ammortamento applicato e del regime di capitalizzazione
(Cass., SS.UU., n. 15130/2024).
In questo senso, ogni rilievo sul punto sollevato dall'attore va respinto. Per quanto esposto, accertata e dichiarata la nullità parziale degli interessi ultralegali applicati in concreto maggiori rispetto a quelli pattuiti per iscritto, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al
11 pagamento della somma risultante dal ricalcolo effettuato dal c.t.u. ovvero della somma di euro 102.854,53 per rate scadute e non pagate, a cui si aggiunge (come richiesto dalla nella lettera diffida datata 27 febbraio 2019, CP_1 in atti) l'importo a titolo di interessi calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza delle singole rate insolute al soddisfo. Ogni altra domanda in ordine alla violazione dell'art. 5 TUB e delle altre disposizioni regolamentari in materia appare infondata alla luce della mancanza della prova del comportamento scorretto della e del danno CP_1 richiesto sotto il profilo dell'an, del quantum e del nesso eziologico rispetto all'eventuale comportamento abusivo della CP_1
Non risulta, infatti, la prova della concessione abusiva del credito e, comunque, dalla documentazione allegata, emerge che la avesse adeguatamente e CP_1 prudentemente valutato la situazione del (all. 5 Pt_1 del fascicolo di parte opposta, visura dalla quale non emergono protesti o altre situazioni irregolari in capo all'opponente), il quale è risultato, altresì, intestatario di un idoneo patrimonio immobiliare (all. E del fascicolo di parte opposta).
Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquidate come nel d.i. per la fase monitoria e come da dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, parametri medi, con istruttoria), attesa la reciproca parziale soccombenza, vanno compensate per un terzo, con condanna dell'attore al pagamento, in favore della convenuta della residua quota.
Sul punto, si precisa che in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con
12 il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese
(Cass., n. 24482/2022).
Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vanno parimenti compensate per un terzo e per la restante parte vanno poste a carico dell'attore.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
824/2023 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 155 emesso dal Tribunale di Patti in data 11/13 aprile
2023, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 117 TUB per indeterminatezza dei tassi di interesse applicati in misura maggiore rispetto a quelli convenuti per iscritto e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, della somma di euro 102.854,53 per rate scadute e non pagate, oltre interessi calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza delle singole rate insolute al soddisfo;
- rigetta ogni altra eccezione e domanda dell'attore;
- condanna l'attore al pagamento, a favore della convenuta, di due terzi delle spese di giudizio, liquidate in euro 253,00 per esborsi della fase monitoria, euro
1.494,67 per compensi della fase monitoria oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute ed euro 6.581,40 per compensi della presente fase di opposizione, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute, dichiarando compensata la residua quota;
compensa per un terzo le spese di c.t.u., liquidate separatamente, ponendo a carico dell'attore, la residua quota.
Patti, 13 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
13
SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 13 marzo 2025, svolta dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 824/2023 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 155 emesso dal
Tribunale di Patti in data 11/13 aprile 2023, promossa da
(C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello, via Puccini n. 2 presso lo studio dell'avv. Antonino Gullotti (fax: 0941 723610; indirizzo di posta elettronica certificata: che lo Email_1 rappresenta e difende, attore in opposizione, contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pasquale Balistreri ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo telematico
Email_2 convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti bancari;
sono presenti l'avv. Antonino Gullotti e l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Nicola
Balistreri.
I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive. All'esito della discussione, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2023,
ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 155 emesso dal Tribunale di Patti in data
11/13 aprile 2023 e notificato in data 26 aprile 2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di Controparte_1 euro 161.650,30 a titolo di saldo dovuto per il contratto di finanziamento chirografario n. 741643593 stipulato in data 28 maggio 2013, oltre le spese della fase monitoria. L'attore ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della Banca opposta, l'inesistenza del credito per carenza della sottoscrizione del contratto di finanziamento, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per applicazione di interessi superiori a quelli convenuti e in mancanza della specificazione del regime di capitalizzazione applicato. L'attore ha eccepito la omessa valutazione del merito creditizio e l'illiceità/nullità del mutuo perché contratto per ripianare situazioni debitorie pregresse usurarie. Ha formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per i motivi Controparte_1 già dedotti per cui annullare il decreto ingiuntivo emesso con qualsiasi statuizione
Accertare la inesistenza del contratto di finanziamento atteso che l'erogazione è avvenuta (27 maggio 2013) prima della sottoscrizione del contratto (28 maggio 2013) per cui alcun interesse sul capitale erogato è dovuto;
Accertare la illegittima finalità del finanziamento erogato dalla convenuta come chiarito in premessa atteso che la somma eventualmente dovuta all'istituto di credito deve essere depurata delle somme oggetto di anatocismo
e usura
Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per liquidità a scadenza determinata stipulato in data
2 28/05/2013 n. 741643593 di euro 150.000,00 tra l'odierno attore e la sia Controparte_1 in realtà, un contratto di mutuo, stipulato al solo fine di ripianare un debito preesistente sui contratti di apertura di conti correnti di corrispondenza del tutto illeciti perché usurari come evidenziato nella citata sentenza. Accertare e dichiarare che al momento dell'erogazione del finanziamento alcun contratto era stato stipulato di guisa che la somma che deve essere restituita non può essere aumentata di alcun tipo di interesse per cui all'importo di € 147.750,00 effettivamente erogato devono essere detratti gli importi delle prime due rate pagate ed esattamente una di € 20.657.23 e l'altra di € 20.015,28 per complessivi € 107.107.19 Accertare e dichiarare, in subordine che il potenziale credito nei confronti dell'istituto non è pari ad € 161.650,30 bensì ad € 110.426,48 In subordine Riconoscere ed accertare in ogni caso la indeterminatezza del mutuo stesso di guisa che annullare gli interessi pattuiti e statuire che gli interessi dovuti sono quelli legali / dei BOT.
Accertare e dichiarare che il Controparte_1 ha violato le norme in materia di concessione del credito avendo violato il principio generale richiamato dall'articolo 5 T.U.B. e la normativa speciale del settore creditizio, in particolare le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla circolare n. 229 del 21 aprile 2009 e l'Accordo di Basilea 2 sul rating e che quindi venga riconosciuto un risarcimento del danno pari alle eventuali somme che verranno accertate come dovute nel presente giudizio o in via equitativa”. Con comparsa di risposta depositata in data 13 settembre 2023, si è costituita Controparte_1 eccependo l'inammissibilità delle domande
[...] svolte da controparte per violazione del giudicato. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle eccezioni e domande svolte dalla parte opponente con conferma del decreto ingiuntivo ovvero accertamento della dovutezza della
3 minore o maggiore somma rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi
Con ordinanza del 19 febbraio 2024, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con assegnazione del termine per avviare la mediazione.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione,
è stata disposta ed espletata la c.t.u. tecnica contabile.
Successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive. L'opposta ha eccepito l'inammissibilità delle domande dell'opponente per violazione del giudicato. L'eccezione appare infondata. Il petitum e la causa petendi del presente giudizio riguardano il contratto di finanziamento e non i contratti di conto corrente già scrutinati in altro separato giudizio, i quali vengono richiamati solo per dedurre, in via derivata, la nullità del contratto di mutuo.
Pertanto, non si pone, a prescindere dal merito, un problema di inammissibilità delle domande dell'opponente. Ciò posto, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della Controparte_1 deducendo che, nella premessa del contratto di
[...] finanziamento, risulta che “i fondi sono stati messi a disposizione della dalla Cassa Depositi e Prestiti CP_1 spa”. L'eccezione appare infondata. Il contratto di finanziamento si è concluso tra l'opponente e l'opposta e non rileva che le somme siano state reperite dalla Cassa Depositi, circostanza che riguarda i rapporti interni tra la Controparte_1
e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e che non
[...] esclude la validità dell'accordo di finanziamento intercorso tra le parti in causa. Peraltro, l'art. 6 del contratto di finanziamento, diversamente da quanto rappresentato dall'opponente, non contiene alcuna cessione del credito alla CDP ma
4 prevede il divieto di cessioni salva eventuale cessione dei crediti in garanzia della CDP ma senza che la stessa sia intervenuta e di cui non vi è menzione.
Non risulta dagli atti alcuna cessione del credito in favore della L'opponente ha eccepito l'inesistenza del finanziamento tenuto conto della discordanza tra la data dell'erogazione delle somme avvenuta in data 27 maggio 2013 e quella di stipula dell'atto avvenuta in data 28 maggio 2013. L'eccezione appare infondata. La non contestuale erogazione delle somme rispetto al momento della stipula dell'atto negoziale non è ipotesi di invalidità del mutuo.
Anzi, proprio di recente, la Suprema Corte si è pronunciata con riferimento all'ipotesi in cui la somma venga materialmente svincolata dopo la stipula dell'atto negoziale concludendo per la piena legittimità dell'atto pubblico negoziale e della sua idoneità a costituire titolo esecutivo (v. Cass., SS.UU., n. 5968/2025). Peraltro, nella specie, l'atto di erogazione contiene i riferimenti espliciti al finanziamento alla somma mutuata e contiene la sottoscrizione di entrambe le parti contrattuali (v. all. 3 del fascicolo di parte opposta) con ampia quietanza rilasciata dalla parte mutuataria (art. 3 del contratto di finanziamento, all. 1 del fascicolo di parte opposta). L'opponente ha eccepito la mancata osservanza della tutela riguardante la valutazione del merito creditizio. L'eccezione è infondata. L'art. 124 bis TUB riguardante il merito creditizio concerne la sola contrattazione con il consumatore, mentre l'attore ha stipulato il finanziamento in qualità di impresa individuale iscritta alla Camera di Commercio. È, dunque, inapplicabile, nella specie, la tutela invocata. L'opponente ha eccepito l'invalidità del finanziamento perché contratto per ripianare situazioni debitorie pregresse affette da usura.
L'eccezione è infondata.
5 Il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la
“datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass., n.
23149/2022; conf. Cass., SS.UU., n. 5968/2025).
Peraltro, non vi è prova del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed i contratti di conto corrente indicati dall'opponente come interessati da una pronuncia di parziale nullità per usura. L'art. 1 del contratto di finanziamento richiama quale scopo del contratto quello di aumentare il capitale circolante della ditta senza nulla prevedere in Pt_1 ordine al collegamento ovvero al versamento delle somme mutuate sui conti correnti indicati.
In tema di collegamento negoziale c.d. funzionale, l'accertamento del giudice di merito, ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale, deve investire l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale (Cass., n. 20634/2018; conf. Cass., n. 9475/2022).
Ancora, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è, per contro, necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi
6 negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro. Nel caso di specie, non risulta comprovato un collegamento tra i rapporti di conto corrente, già scrutinati in autonomo giudizio, ed il contratto di finanziamento oggetto di causa, al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Peraltro, anche seguendo la linea difensiva dell'opponente, per stessa sua ammissione, la sentenza del Tribunale di Patti n. 392/2022 ha riconosciuto, con riferimento ai conti correnti n. 10644.62 e n. 10899S, quale saldo negativo, l'importo di euro 167.522,32, maggiore di quello oggetto del finanziamento.
Pertanto, ogni doglianza sul punto, deve essere rigettata. L'opponente ha, poi, eccepito l'illegittimità delle condizioni contrattuali e l'indeterminatezza delle stesse. Sul punto, è stata disposta c.t.u..
Dalla consulenza è emerso quanto segue.
Le operazioni peritali hanno avuto ad oggetto il contratto di finanziamento n. 741643593 stipulato in data
28 maggio 2013 regolato alle seguenti condizioni definite nel contratto di finanziamento: capitale lordo mutuato euro 150.000,00 di cui capitale chiesto a prestito euro
147.750,00; spese istruttoria, euro 2.250,00; numero e periodicità rate: 10 semestrali;
durata, anni 5; scadenza prima rata, 31/12/2013; scadenza ultima rata, 30 giugno 2018; TAN, aggiungendo all'EURIBOR a 6 mesi tasso 360 rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il
7 primo gennaio per la rata scadente il 30 giugno immediatamente successivo e rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata scadente il 31 dicembre immediatamente successivo, una componente fissa del 7% (alla data del contratto il TAN era pari al 7,294 %); TAEG: 8,20%; tasso di mora: nella misura di 3 punti in più del tasso contrattualmente convenuto sulle singole rate.
Il piano di ammortamento, presente in atti, presenta quote capitali costanti pari ad euro 15.000,00 per rata.
Il rimborso del finanziamento avviene secondo il cosiddetto ammortamento “all'italiana”, che prevede il rimborso del capitale con rate di importo decrescente, composte da una quota capitale costante nel tempo e da una quota interessi che si riduce progressivamente nel tempo e che viene calcolata in base al debito residuo dovuto.
Il C.T.U., sulla base delle condizioni contrattuali precisate, ed in particolare tenendo conto dell'importo finanziato, del TAN pattuito, del valore del parametro di indicizzazione sussistente alla data di sottoscrizione del contratto (pari al 7,294%, ovvero EURIBOR 6 mesi base
360 rilevato il 24 maggio 2013, pari a 0,294%, oltre spread del 7,00%) e del numero/periodicità delle rate, ha ricostruito, utilizzando le formule finanziarie suggerite dalla Banca di Italia, la quota interessi del finanziamento
(e di conseguenza le rate del rapporto) alla data di sottoscrizione del contratto.
Il consulente, in particolare, ha calcolato il valore del
TAEG, riscontrando il medesimo dato indicato nel contratto, pari all'8,20%. Dall'analisi del TAEG indicato in contratto è emerso che la società convenuta ha incluso nel calcolo dell'indice, oltre agli interessi, l'importo relativo alle spese d'istruttoria. Il TAEG del finanziamento n. 741643593, pari all'8,20%, risulta essere inferiore al tasso soglia determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che, nel trimestre di riferimento
8 (ovvero il II trimestre 2013, poiché la sottoscrizione del contratto è avvenuta in data 28 maggio 2013), per la categoria “ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE (dal 1° aprile 2010)”, era pari al 17,363% (all. 5 della c.t.u.).
Con riferimento agli interessi di mora, il contratto prevede che lo stesso risulti pari al tasso corrispettivo maggiorato di 3 punti percentuali.
Il C.T.U. ha verificato che il tasso di mora, pari al
10,294% (al momento della sottoscrizione del contratto), risulta essere inferiore al tasso soglia determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che nel trimestre di riferimento (ovvero il II trimestre
2013, poiché la sottoscrizione del contratto è avvenuta in data 28 maggio 2013), per la categoria “ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE (dal 1° aprile 2010)”, era pari al 17,363% (all. 5 della c.t.u.).
Tale allineamento, inoltre, è valido anche secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza n. 19597 del 18/09/2020.
In merito al tasso soglia da prendere in considerazione, le Sezioni Unite hanno accolto la tesi del tasso soglia specifico per gli interessi moratori sulla base di argomentazioni che, applicate alla realtà, conducono a tre esiti diversi:
1. nel periodo 7 marzo 1996 – 31 marzo 2003, il tasso moratorio specifico sarà quello previsto per gli interessi corrispettivi;
2. nel periodo 31 aprile 2003 – 31 dicembre 2017, il tasso moratorio specifico sarà calcolato nello stesso modo degli interessi corrispettivi ma aumentando il TEGM di
2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.);
3. nel periodo post 1° gennaio 2018, sarà calcolato nello stesso modo degli interessi corrispettivi ma aumentando il
TEGM di 1,9% per i mutui ipotecari, 4,1% per i leasing e
3,1% per gli altri prestiti (maggiorazioni medie interessi
9 di mora indicate nei DD.MM. a partire dal D.M. 21 dicembre 2017).
Nel caso che ci occupa, poiché il contratto di finanziamento con il quale è stata pattuita la misura degli interessi di mora ricade nel periodo di cui al superiore punto 2, si conferma la non usurarietà della clausola del tasso di mora, risultando un TEGM pari al 10,69% alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento del
28 maggio 2013 e secondo la formula: (T.E.G.M. + 2,1) x
1,5 la soglia di periodo risulta pari al 19,185%. Quanto all'indeterminatezza degli interessi applicati, invece, il C.T.U. ha appurato l'applicazione di un maggior tasso di interesse effettivo rispetto a quello pattuito (v. all.
3 della c.t.u.). L'applicazione, in concreto, nel corso del rapporto, di tassi di interessi diversi e peggiorativi rispetto a quelli concordati per iscritto comporta indeterminatezza nella pattuizione degli stessi con le conseguenze di cui all'art. 117, comma 7 TUB.
In materia di contratti bancari, la indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali può essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (Cass., n. 26957/2023).
Di conseguenza, come richiesto dal mandato, il c.t.u. ha eseguito il ricalcolo del rapporto di finanziamento applicando agli interessi corrispettivi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB e cioè il tasso di interesse
10 minimo dei BOT relativo ai dodici mesi precedenti il pagamento di ciascuna rata semestrale.
Le risultanze ottenute sono state riportate in un apposito prospetto (all. 4 della c.t.u.), al quale si rimanda e da cui risulta che, tenendo conto degli importi già corrisposti da
, il debito residuo alla data di chiusura del Pt_1 finanziamento (30 giugno 2018) è pari ad euro 102.854,53 per rate scadute e non pagate, a cui si aggiunge (come richiesto dalla nella lettera diffida datata 27 CP_1 febbraio 2019, in atti) l'importo a titolo di interessi calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza delle singole rate insolute, pari fino al 7 febbraio 2019 (data di riferimento della certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dalla sulla base della quale è stato attivato il CP_1 decreto ingiuntivo opposto) ad euro 521,59.
Non è stata ravvisata usura né originaria né sopravvenuta ma solo indeterminatezza dei tassi applicati in misura maggiore rispetto a quelli convenuti per iscritto con applicabilità dell'art. 117 TUB. Pertanto, i rilievi delle parti, attinente all'usura sopravvenuta, non è pertinente, considerato che il ricalcolo riguarda invece la questione dell'indeterminatezza degli interessi effettivamente applicati rispetto a quelli contrattuali. Quanto all'ammortamento, il c.t.u. ha appurato che trattasi di ammortamento all'italiana sulla base di specifico piano allegato ed esaminato dal consulente con esclusione di ogni tipo di indeterminatezza.
In ogni caso, secondo il recente arresto della Suprema
Corte, va esclusa la nullità, anche parziale, del contratto di mutuo in caso di mancata indicazione del tipo di ammortamento applicato e del regime di capitalizzazione
(Cass., SS.UU., n. 15130/2024).
In questo senso, ogni rilievo sul punto sollevato dall'attore va respinto. Per quanto esposto, accertata e dichiarata la nullità parziale degli interessi ultralegali applicati in concreto maggiori rispetto a quelli pattuiti per iscritto, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al
11 pagamento della somma risultante dal ricalcolo effettuato dal c.t.u. ovvero della somma di euro 102.854,53 per rate scadute e non pagate, a cui si aggiunge (come richiesto dalla nella lettera diffida datata 27 febbraio 2019, CP_1 in atti) l'importo a titolo di interessi calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza delle singole rate insolute al soddisfo. Ogni altra domanda in ordine alla violazione dell'art. 5 TUB e delle altre disposizioni regolamentari in materia appare infondata alla luce della mancanza della prova del comportamento scorretto della e del danno CP_1 richiesto sotto il profilo dell'an, del quantum e del nesso eziologico rispetto all'eventuale comportamento abusivo della CP_1
Non risulta, infatti, la prova della concessione abusiva del credito e, comunque, dalla documentazione allegata, emerge che la avesse adeguatamente e CP_1 prudentemente valutato la situazione del (all. 5 Pt_1 del fascicolo di parte opposta, visura dalla quale non emergono protesti o altre situazioni irregolari in capo all'opponente), il quale è risultato, altresì, intestatario di un idoneo patrimonio immobiliare (all. E del fascicolo di parte opposta).
Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquidate come nel d.i. per la fase monitoria e come da dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, parametri medi, con istruttoria), attesa la reciproca parziale soccombenza, vanno compensate per un terzo, con condanna dell'attore al pagamento, in favore della convenuta della residua quota.
Sul punto, si precisa che in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con
12 il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese
(Cass., n. 24482/2022).
Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vanno parimenti compensate per un terzo e per la restante parte vanno poste a carico dell'attore.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
824/2023 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 155 emesso dal Tribunale di Patti in data 11/13 aprile
2023, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 117 TUB per indeterminatezza dei tassi di interesse applicati in misura maggiore rispetto a quelli convenuti per iscritto e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, della somma di euro 102.854,53 per rate scadute e non pagate, oltre interessi calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza delle singole rate insolute al soddisfo;
- rigetta ogni altra eccezione e domanda dell'attore;
- condanna l'attore al pagamento, a favore della convenuta, di due terzi delle spese di giudizio, liquidate in euro 253,00 per esborsi della fase monitoria, euro
1.494,67 per compensi della fase monitoria oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute ed euro 6.581,40 per compensi della presente fase di opposizione, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute, dichiarando compensata la residua quota;
compensa per un terzo le spese di c.t.u., liquidate separatamente, ponendo a carico dell'attore, la residua quota.
Patti, 13 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
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