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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1150/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4420/2022 depositato il 08/08/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliata presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 409/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 19/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR00705541/2019 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa il 19 gennaio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, accoglieva Resistente_1il ricorso proposto dalla società s.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, avente ad oggetto l'attribuzione della rendita di € 34.011,20, in luogo di quella, pari ad € 15.967,60, proposta dalla contribuente con DCFA del 6 novembre 2018, prot. n.SR 0094536. Osservava, la Commissione, che le stime poste a sostegno dell'accertamento non apparivano
“corroborate da alcun elemento obiettivo suscettibile di verifica”, accogliendo, pertanto, il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato e condannando l'Agenzia resistente al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello l'Agenzia delle Entrate di Siracusa. Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Va, anzitutto, che non è in contestazione lo stato di fatto dell'immobile che risulta essere stato oggetto di trasformazione come da DOCFA presentata dalla stessa società contribuente nel novembre del 2018, né che sull'immobile stesso sia stato eseguito un previo sopralluogo, propedeutico alla sua valutazione. Ciò posto, l'Agenzia appellante lamenta che l'avviso di accertamento impugnato sia stato annullato sotto il profilo formale del difetto di motivazione, pur essendosi entrato nel merito dell'accertamento stesso, con riguardo alla stima dell'Ufficio. Sottolinea, sul punto, che l'originario ricorrente non aveva censurato con ragioni specifiche la stima in questione e precisa che quest'ultima scaturisce, oltre che dagli elementi indicati dalla parte, anche dal sopralluogo effettuato sull'immobile il 4 ottobre 2019. Tali doglianze sono fondate. L'atto impugnato, infatti, reca una adeguata motivazione richiamando i nuovi dati di classamento e rendita accertati nonché le risultanze sulle quali si è fondato l'accertamento , ovverossia gli elementi dichiarati dalla parte nel documento DOCFA e la relazione di stima sintetica di cui all'allegato 1. Al riguardo va, infatti, applicato il principio di diritto secondo cui, nei casi assimilabili a quello di specie, “quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo della motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita” (cfr. Cass. n.29754/2024). L'impugnata sentenza va, dunque, riformata ed il ricorso originario rigettato, considerata la genericità delle censure formulate dalla società contribuente, esclusivamente, con riguardo a stime relative a precedente DOCFA presentata dalla stessa parte. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate, in ragione della peculiarità della vicenda che ha dato adito ad altre controversie.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa il 19 gennaio 2022 dalla Commissione Tributaria Provinciale Resistente_1di Siracusa, appellata dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa nei confronti della s.r.l., rigetta il ricorso da quest'ultima proposto e compensa le spese. Compensa, altresì, le spese relative al presente grado di giudizio. Palermo, 13 gennaio 2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4420/2022 depositato il 08/08/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliata presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 409/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 19/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR00705541/2019 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa il 19 gennaio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, accoglieva Resistente_1il ricorso proposto dalla società s.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, avente ad oggetto l'attribuzione della rendita di € 34.011,20, in luogo di quella, pari ad € 15.967,60, proposta dalla contribuente con DCFA del 6 novembre 2018, prot. n.SR 0094536. Osservava, la Commissione, che le stime poste a sostegno dell'accertamento non apparivano
“corroborate da alcun elemento obiettivo suscettibile di verifica”, accogliendo, pertanto, il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato e condannando l'Agenzia resistente al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello l'Agenzia delle Entrate di Siracusa. Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Va, anzitutto, che non è in contestazione lo stato di fatto dell'immobile che risulta essere stato oggetto di trasformazione come da DOCFA presentata dalla stessa società contribuente nel novembre del 2018, né che sull'immobile stesso sia stato eseguito un previo sopralluogo, propedeutico alla sua valutazione. Ciò posto, l'Agenzia appellante lamenta che l'avviso di accertamento impugnato sia stato annullato sotto il profilo formale del difetto di motivazione, pur essendosi entrato nel merito dell'accertamento stesso, con riguardo alla stima dell'Ufficio. Sottolinea, sul punto, che l'originario ricorrente non aveva censurato con ragioni specifiche la stima in questione e precisa che quest'ultima scaturisce, oltre che dagli elementi indicati dalla parte, anche dal sopralluogo effettuato sull'immobile il 4 ottobre 2019. Tali doglianze sono fondate. L'atto impugnato, infatti, reca una adeguata motivazione richiamando i nuovi dati di classamento e rendita accertati nonché le risultanze sulle quali si è fondato l'accertamento , ovverossia gli elementi dichiarati dalla parte nel documento DOCFA e la relazione di stima sintetica di cui all'allegato 1. Al riguardo va, infatti, applicato il principio di diritto secondo cui, nei casi assimilabili a quello di specie, “quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo della motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita” (cfr. Cass. n.29754/2024). L'impugnata sentenza va, dunque, riformata ed il ricorso originario rigettato, considerata la genericità delle censure formulate dalla società contribuente, esclusivamente, con riguardo a stime relative a precedente DOCFA presentata dalla stessa parte. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate, in ragione della peculiarità della vicenda che ha dato adito ad altre controversie.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa il 19 gennaio 2022 dalla Commissione Tributaria Provinciale Resistente_1di Siracusa, appellata dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa nei confronti della s.r.l., rigetta il ricorso da quest'ultima proposto e compensa le spese. Compensa, altresì, le spese relative al presente grado di giudizio. Palermo, 13 gennaio 2026.